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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato RA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 822/2025 promossa da:
(avv.ti Paniz Maurizio, Fullin Stefania) Parte_1
Contro
(avv. Cossina Mauro) Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 18.11.2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esecuzione di tre sentenze definitive ed esecutive della Corte dei Conti (n. 40/15, n. 52/15 e n. 45/16) di condanna di quale consigliere regionale e Presidente del gruppo consiliare, al Parte_1
pagamento di importi, per capitale e interessi, complessivamente superiori a euro 400.000,00 in ragione di spese di rappresentanza risultate illecitamente disposte nonchè di parziale irregolarità della presentata rendicontazione, la provvedeva a notificare un Controparte_3
primo precetto in data in data 2.8.2019.
Non essendo intervenuto il pagamento, la notificava, il 22.9.2019, al e al Consiglio CP_1 Pt_1
regionale, quale terzo, atto di pignoramento presso terzi al fine di aggredire l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalla LR n. 38/1995 del quale il medesimo, quale ex consigliere regionale, era beneficiario.
Per effetto di un primo pignoramento presso terzi ( RGE n. 785/2019), il Giudice dell'esecuzione assegnava alla il quinto del suddetto importo (provvedimento del Parte_2
27.9.2019) (doc. 002 – ordinanza assegnazione 22.10.2019).
pagina 1 di 4 A seguito di un successivo pignoramento presso terzi ( RGE n. 7/2022), il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento 5-22.2.2022, assegnava alla anche i residui 4/5 Parte_2 dell'assegno di vitalizio pari al residuo disponibile (doc. 001 – ordinanza di assegnazione 22.2.2022).
Da tale ultima data, pertanto, l'assegno non veniva più erogato al in quanto interamente Pt_1
assegnato alla Regione . Parte_2
Alla data del 22.1.2024 il Consiglio Regionale ha versato alla un CP_1 Parte_2 ammontare complessivo di € 99.416,43.
Il impugnava l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pt_1
Pordenone emessa in data 5-22.2.2022.
Invocava la natura pensionistica del vitalizio e pertanto la sussumibilità nell'ambito di applicazione dell'art. 545 CPC e confiscabile negli stretti limiti ivi previsti.
Chiedeva accertarsi che le somme spettanti a titolo di vitalizio regionale siano pignorabili nel limite massimo del quinto ai sensi dell'art. 545 commi 7 e 5 CPC con condanna del
[...]
all'immediato ripristino del vitalizio a decorrere da agosto 2022 o, in subordine, Controparte_4
dalla presente domanda giudiziale, con conseguente condanna delle resistenti alla corresponsione in suo favore degli arretrati maturati e maturandi da tale data, maggiorati con gli inte-ressi moratori e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio e l'inammissibilità CP_1 dell'azione proposta essendo già stato instaurato il all'esito dell'instaurato giudizio di merito dal
Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 473/2002 poi confermata dalla Corte d'Appello di Trieste con decreto n. rep. n. 293/23.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Il ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una modifica delle ordinanze di Pt_1
assegnazione nel punto concernente il limite quantitativo del prelievo mensile.
Ha dedotto che la misura del prelievo non è in linea né con quanto previsto dall'art. 545 c.p.c. nell'attuale formulazione, né con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la natura previdenziale del vitalizio regionale e che è, quindi, mutato rispetto a quello vigente all'epoca dell'emissione delle ordinanze di assegnazione per cui è causa.
Il ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione per ottenere la modifica di ordinanza di Pt_1
assegnazione emessa all'esito di una procedura esecutiva già conclusa.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, essendo una Pubblica Amministrazione parte di un ordinario processo di cognizione, va applicato il foro erariale ex art. 25 c.p.c., esattamente come il ricorrente ha fatto.
Nel merito il invoca l'insuperabilità del limite del quinto della parte eccedente il limite di Pt_1
pignorabilità dell'assegno vitalizio spettante agli ex consigliere regionali.
La domanda non può essere accolta poichè ha come presupposto la natura pensionistica del vitalizio che non è condivisibile.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4972 Anno 2025 pronunciandosi sulla legittimità della riduzione dell'assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali, ha espressamente affermato che tale emolumento non ha natura pensionistica, ma indennitaria, e pertanto può essere soggetto a modifiche in base a leggi successive, senza che ciò costituisca una violazione di diritti acquisiti.
Spiega il Supremo Collegio che l'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali non è un diritto quesito e immutabile nel suo ammontare. Essendo un'indennità e non una pensione, il suo importo può legittimamente variare nel tempo se le leggi modificano i parametri di calcolo, specialmente quando tali modifiche rispondono a superiori esigenze di interesse pubblico come il contenimento della spesa.
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, consolidando la facoltà del legislatore, sia statale che regionale, di intervenire su questi trattamenti economici per adeguarli a mutate condizioni economiche e sociali.
E' stata, quindi, esclusa l'assimilazione dei vitalizi alle pensioni ordinarie e conseguentemente ai diritti che a queste ultime sono giuridicamente riservati.
Né alcuna valenza favorevole al può esplicare l'invocata legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 Pt_1
che ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2019, la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre
1995, n.38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo disciplinato dalla medesima legge regionale n. 8/2019.
Il comma 2 dell'articolo 1 ha previsto che la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo si applichi alla sola misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, anche se sospesi, mentre rimangono tuttora vigenti le leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 che disciplinano gli istituti del vitalizio.
A ben vedere, l'intervento del Legislatore si ferma sul piano del quantum senza nulla lasciando invariata la parte giuridica delle norme sopracitate.
La domanda va, quindi, rigettata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e son liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri minimi).
Nulla per le spese della parte non costituita.
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese della parte non costituita.
Trieste, 24.12.2025
Il giudice applicato
RA IL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato RA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 822/2025 promossa da:
(avv.ti Paniz Maurizio, Fullin Stefania) Parte_1
Contro
(avv. Cossina Mauro) Controparte_1
Controparte_2
All'udienza del 18.11.2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esecuzione di tre sentenze definitive ed esecutive della Corte dei Conti (n. 40/15, n. 52/15 e n. 45/16) di condanna di quale consigliere regionale e Presidente del gruppo consiliare, al Parte_1
pagamento di importi, per capitale e interessi, complessivamente superiori a euro 400.000,00 in ragione di spese di rappresentanza risultate illecitamente disposte nonchè di parziale irregolarità della presentata rendicontazione, la provvedeva a notificare un Controparte_3
primo precetto in data in data 2.8.2019.
Non essendo intervenuto il pagamento, la notificava, il 22.9.2019, al e al Consiglio CP_1 Pt_1
regionale, quale terzo, atto di pignoramento presso terzi al fine di aggredire l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalla LR n. 38/1995 del quale il medesimo, quale ex consigliere regionale, era beneficiario.
Per effetto di un primo pignoramento presso terzi ( RGE n. 785/2019), il Giudice dell'esecuzione assegnava alla il quinto del suddetto importo (provvedimento del Parte_2
27.9.2019) (doc. 002 – ordinanza assegnazione 22.10.2019).
pagina 1 di 4 A seguito di un successivo pignoramento presso terzi ( RGE n. 7/2022), il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento 5-22.2.2022, assegnava alla anche i residui 4/5 Parte_2 dell'assegno di vitalizio pari al residuo disponibile (doc. 001 – ordinanza di assegnazione 22.2.2022).
Da tale ultima data, pertanto, l'assegno non veniva più erogato al in quanto interamente Pt_1
assegnato alla Regione . Parte_2
Alla data del 22.1.2024 il Consiglio Regionale ha versato alla un CP_1 Parte_2 ammontare complessivo di € 99.416,43.
Il impugnava l'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pt_1
Pordenone emessa in data 5-22.2.2022.
Invocava la natura pensionistica del vitalizio e pertanto la sussumibilità nell'ambito di applicazione dell'art. 545 CPC e confiscabile negli stretti limiti ivi previsti.
Chiedeva accertarsi che le somme spettanti a titolo di vitalizio regionale siano pignorabili nel limite massimo del quinto ai sensi dell'art. 545 commi 7 e 5 CPC con condanna del
[...]
all'immediato ripristino del vitalizio a decorrere da agosto 2022 o, in subordine, Controparte_4
dalla presente domanda giudiziale, con conseguente condanna delle resistenti alla corresponsione in suo favore degli arretrati maturati e maturandi da tale data, maggiorati con gli inte-ressi moratori e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio e l'inammissibilità CP_1 dell'azione proposta essendo già stato instaurato il all'esito dell'instaurato giudizio di merito dal
Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 473/2002 poi confermata dalla Corte d'Appello di Trieste con decreto n. rep. n. 293/23.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Il ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una modifica delle ordinanze di Pt_1
assegnazione nel punto concernente il limite quantitativo del prelievo mensile.
Ha dedotto che la misura del prelievo non è in linea né con quanto previsto dall'art. 545 c.p.c. nell'attuale formulazione, né con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la natura previdenziale del vitalizio regionale e che è, quindi, mutato rispetto a quello vigente all'epoca dell'emissione delle ordinanze di assegnazione per cui è causa.
Il ha introdotto un ordinario giudizio di cognizione per ottenere la modifica di ordinanza di Pt_1
assegnazione emessa all'esito di una procedura esecutiva già conclusa.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, essendo una Pubblica Amministrazione parte di un ordinario processo di cognizione, va applicato il foro erariale ex art. 25 c.p.c., esattamente come il ricorrente ha fatto.
Nel merito il invoca l'insuperabilità del limite del quinto della parte eccedente il limite di Pt_1
pignorabilità dell'assegno vitalizio spettante agli ex consigliere regionali.
La domanda non può essere accolta poichè ha come presupposto la natura pensionistica del vitalizio che non è condivisibile.
Ed infatti, la Corte di Cassazione, con la Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4972 Anno 2025 pronunciandosi sulla legittimità della riduzione dell'assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali, ha espressamente affermato che tale emolumento non ha natura pensionistica, ma indennitaria, e pertanto può essere soggetto a modifiche in base a leggi successive, senza che ciò costituisca una violazione di diritti acquisiti.
Spiega il Supremo Collegio che l'assegno vitalizio degli ex consiglieri regionali non è un diritto quesito e immutabile nel suo ammontare. Essendo un'indennità e non una pensione, il suo importo può legittimamente variare nel tempo se le leggi modificano i parametri di calcolo, specialmente quando tali modifiche rispondono a superiori esigenze di interesse pubblico come il contenimento della spesa.
Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, consolidando la facoltà del legislatore, sia statale che regionale, di intervenire su questi trattamenti economici per adeguarli a mutate condizioni economiche e sociali.
E' stata, quindi, esclusa l'assimilazione dei vitalizi alle pensioni ordinarie e conseguentemente ai diritti che a queste ultime sono giuridicamente riservati.
Né alcuna valenza favorevole al può esplicare l'invocata legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 Pt_1
che ha previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2019, la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre
1995, n.38 e 12 agosto 2003, n. 13, secondo il metodo di calcolo contributivo disciplinato dalla medesima legge regionale n. 8/2019.
Il comma 2 dell'articolo 1 ha previsto che la rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo si applichi alla sola misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, anche se sospesi, mentre rimangono tuttora vigenti le leggi regionali n. 38/1995 e n. 13/2003 che disciplinano gli istituti del vitalizio.
A ben vedere, l'intervento del Legislatore si ferma sul piano del quantum senza nulla lasciando invariata la parte giuridica delle norme sopracitate.
La domanda va, quindi, rigettata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e son liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri minimi).
Nulla per le spese della parte non costituita.
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese della parte non costituita.
Trieste, 24.12.2025
Il giudice applicato
RA IL
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