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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1619/2024 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Santis Parte_1
RICORRENTE ed
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1
Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.03.2025
Con ricorso depositato il 19.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, eccepiva la nullità dell'elaborato peritale per non avere il consulente tecnico d'ufficio riscontrato le osservazioni formulate dal CTP e per non avere rispettato i termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico. Lamentava, inoltre, come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiede il CP_1 rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante richiesta di integrazione peritale, è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Disposta CTU medico-legale nel corso della prima fase del procedimento, il CTU Dott. Persona_1
ha accertato che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“esiti consolidati di protesizzazione d'anca
[...] bilaterale per coxartrosi e bulging discali colonna lombo-sacrale L4-L5 e L5-S1”), ex meccanico (dal 2005 al 2016) occupato dal 2017 in attività di autoferrotranviere (autista di autobus), non determinano a carico dello stesso una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, inoltre, il CTU ha puntualmente riscontrato, nel rispetto dei termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico, le osservazioni formulate dal CTP,
2 evidenziando, tra l'altro, come la protesizzazione d'anca da cui è affetto l'istante, viene effettuata proprio al fine di ripristinare la funzionalità articolare coxo-femorale, confermando come il quadro patologico descritto a livello coxo-femorale bilateralmente e del rachide lombosacrale non induce una riduzione della capacità al lavoro a meno di 1/3 in attività confacenti alle attitudini del sig. (cfr. Parte_1 controdeduzioni allegate alla perizia tecnica depositata in data 05.05.2024 nella precedente fase processuale).
Inoltre, acquisita una integrazione peritale del CTU riguardo all'incidenza dell'ernia al disco D11-D12 e
D12-L1 sulla capacità di lavoro del ricorrente, il consulente d'ufficio ha chiarito in modo esaustivo che la predetta patologia non incide sulla disfunzionalità complessiva del rachide dorso-lombare del sig.
, in misura tale da integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto. Parte_1
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU.
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1619/2024 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Santis Parte_1
RICORRENTE ed
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1
Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.03.2025
Con ricorso depositato il 19.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Ciò premesso, eccepiva la nullità dell'elaborato peritale per non avere il consulente tecnico d'ufficio riscontrato le osservazioni formulate dal CTP e per non avere rispettato i termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico. Lamentava, inoltre, come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiede il CP_1 rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante richiesta di integrazione peritale, è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede
a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa al medesimo spetta la pensione di inabilità.
Disposta CTU medico-legale nel corso della prima fase del procedimento, il CTU Dott. Persona_1
ha accertato che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“esiti consolidati di protesizzazione d'anca
[...] bilaterale per coxartrosi e bulging discali colonna lombo-sacrale L4-L5 e L5-S1”), ex meccanico (dal 2005 al 2016) occupato dal 2017 in attività di autoferrotranviere (autista di autobus), non determinano a carico dello stesso una riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nella precedente fase processuale).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, inoltre, il CTU ha puntualmente riscontrato, nel rispetto dei termini assegnati in sede di conferimento dell'incarico, le osservazioni formulate dal CTP,
2 evidenziando, tra l'altro, come la protesizzazione d'anca da cui è affetto l'istante, viene effettuata proprio al fine di ripristinare la funzionalità articolare coxo-femorale, confermando come il quadro patologico descritto a livello coxo-femorale bilateralmente e del rachide lombosacrale non induce una riduzione della capacità al lavoro a meno di 1/3 in attività confacenti alle attitudini del sig. (cfr. Parte_1 controdeduzioni allegate alla perizia tecnica depositata in data 05.05.2024 nella precedente fase processuale).
Inoltre, acquisita una integrazione peritale del CTU riguardo all'incidenza dell'ernia al disco D11-D12 e
D12-L1 sulla capacità di lavoro del ricorrente, il consulente d'ufficio ha chiarito in modo esaustivo che la predetta patologia non incide sulla disfunzionalità complessiva del rachide dorso-lombare del sig.
, in misura tale da integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio richiesto. Parte_1
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Pur in assenza della dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU.
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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