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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2365 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promosso da
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesoa dall'Avv. Simonetta Lo Verso presso il cui studio a Palermo,
Passaggio dei Poeti n. 17, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Scalorino presso il cui studio a Palermo, via
Montalbano n. 4, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2022 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 04/03/1980 e di aver generato tre figli Controparte_1
(28/08/1978), AN e (nati entrambi il 08/02/1993), oggi tutti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto di lavorare come fabbro presso la ditta “CVM”, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese e di essere proprietario della casa coniugale ove è rimasta a vivere la moglie;
ha
1 chiesto la pronuncia della separazione e l'ordine di rilascio della casa coniugale da parte della resistente.
In data 09/12/2022 si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto di vivere Controparte_1
nella casa coniugale insieme alla figlia ed alla nipote;
di non essere nelle Per_2
condizioni economiche per lasciare la casa familiare e locare un altro immobile, essendo priva di qualsivoglia reddito;
ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese.
All'esito dell'ascolto delle parti e dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 12/06/2023 è stato provvisoriamente posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 350,00 al mese,
2. Disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del
16/12/2024 è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione reddituale ed economica aggiornata.
Dopodichè, in data 21/02/2025 il Giudice istruttore ha emesso la seguente ordinanza:
“considerato che nella casa coniugale, la cui assegnazione presuppone la presenza di figli minorenni o non indipendenti, vivono comunque la figlia delle parti, separata dal compagno, e la nipotina;
stante la lunga durata del matrimonio, contratto nel 1980; la circostanza che in costanza di matrimonio la resistente si è dedicata alla crescita dei tre figli;
l'età ormai raggiunta dalla stessa (63 anni); lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte del ricorrente presso la ditta di famiglia ed i redditi dal medesimo percepiti, come risultanti anche dagli estratti conto;
il fatto che lo stesso vive in un appartamento con una persona senza sostenere oneri locativi”, ha formulato alla parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alle stesse di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“- Obbligo da parte di di versare a un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di € 200,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- Impegno da parte di a consentire a il godimento Parte_1 Controparte_1 della casa coniugale (di proprietà esclusiva del medesimo), a titolo di comodato d'uso gratuito, con obbligo da parte della di volturare le utenze a suo nome e pagarne CP_1
i relativi consumi;
2 - Compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 entrambi i coniugi, con dichiarazioni personalmente sottoscritte, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, le condizioni della proposta conciliativa del Giudice istruttore, accettata da entrambe le parti, sono conformi alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 13/06/1961 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 29/01/1962 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 04/03/1980.
2) Dispone che i rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi siano regolati secondo le condizioni della proposta conciliativa del Giudice istruttore del 21/02/2025, accettata da entrambe le parti.
3) Compensa le spese di lite.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 28, p. II, serie A, dell'anno 1980).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino AN Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2365 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promosso da
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesoa dall'Avv. Simonetta Lo Verso presso il cui studio a Palermo,
Passaggio dei Poeti n. 17, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Scalorino presso il cui studio a Palermo, via
Montalbano n. 4, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2022 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 04/03/1980 e di aver generato tre figli Controparte_1
(28/08/1978), AN e (nati entrambi il 08/02/1993), oggi tutti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto di lavorare come fabbro presso la ditta “CVM”, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese e di essere proprietario della casa coniugale ove è rimasta a vivere la moglie;
ha
1 chiesto la pronuncia della separazione e l'ordine di rilascio della casa coniugale da parte della resistente.
In data 09/12/2022 si è costituita in giudizio , la quale ha dedotto di vivere Controparte_1
nella casa coniugale insieme alla figlia ed alla nipote;
di non essere nelle Per_2
condizioni economiche per lasciare la casa familiare e locare un altro immobile, essendo priva di qualsivoglia reddito;
ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese.
All'esito dell'ascolto delle parti e dell'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 12/06/2023 è stato provvisoriamente posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno di mantenimento di € 350,00 al mese,
2. Disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del
16/12/2024 è stato ordinato alle parti il deposito di documentazione reddituale ed economica aggiornata.
Dopodichè, in data 21/02/2025 il Giudice istruttore ha emesso la seguente ordinanza:
“considerato che nella casa coniugale, la cui assegnazione presuppone la presenza di figli minorenni o non indipendenti, vivono comunque la figlia delle parti, separata dal compagno, e la nipotina;
stante la lunga durata del matrimonio, contratto nel 1980; la circostanza che in costanza di matrimonio la resistente si è dedicata alla crescita dei tre figli;
l'età ormai raggiunta dalla stessa (63 anni); lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte del ricorrente presso la ditta di famiglia ed i redditi dal medesimo percepiti, come risultanti anche dagli estratti conto;
il fatto che lo stesso vive in un appartamento con una persona senza sostenere oneri locativi”, ha formulato alla parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alle stesse di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“- Obbligo da parte di di versare a un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di € 200,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- Impegno da parte di a consentire a il godimento Parte_1 Controparte_1 della casa coniugale (di proprietà esclusiva del medesimo), a titolo di comodato d'uso gratuito, con obbligo da parte della di volturare le utenze a suo nome e pagarne CP_1
i relativi consumi;
2 - Compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025 entrambi i coniugi, con dichiarazioni personalmente sottoscritte, hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, le condizioni della proposta conciliativa del Giudice istruttore, accettata da entrambe le parti, sono conformi alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 13/06/1961 ( ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 29/01/1962 ( , i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 04/03/1980.
2) Dispone che i rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi siano regolati secondo le condizioni della proposta conciliativa del Giudice istruttore del 21/02/2025, accettata da entrambe le parti.
3) Compensa le spese di lite.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 28, p. II, serie A, dell'anno 1980).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino AN Micela
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