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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2018 depositato il 10/01/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/002/SC/000003164 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_3 , Ricorrente_4 , Ricorrente_5 , Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1, ricorrono contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento degli avvisi di liquidazione in epigrafe indicati con i quali è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 82.967,50 a titolo di imposta di registro e sanzioni pretese in relazione alla sentenza di condanna n. 3164/2016 del 24 ottobre 2016, dep. 13 gennaio 2017, del Tribunale di Velletri pronunciata in causa di risarcimento danni tra la Banca_1 e Nominativo_2 ed altri.
Premettono, in fatto, che: (i) l'avviso di accertamento sostituisce un precedente avviso dell'importo di euro
219.817,25; (ii) la sentenza di condanna è stata da loro appellata dinanzi alla Corte di appello di Roma;
(iii) contestualmente è stata chiesta la sospensione della provvisoria esecuzione;
(iv) con ordinanza pronunciata all'udienza del 3 maggio 2017, la Corte di appello ha concesso l'inibitoria.
Deducono, in diritto:
1.1. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986, 13, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 471 del 1997, 18, 67, 68 e 102 r.d. n. 1038 del 1933, a causa degli innumerevoli vizi procedurali che affliggono la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri la cui efficacia è stata, appunto, sospesa dalla Corte di appello di Roma;
l'imposta di registro, affermano, è stata parametrata sull'importo della somma oggetto di condanna (euro 2.200.000,00) sicché, in caso di riforma, ne risentirebbe anche l'entità dell'imposta dovuta (primo motivo);
1.2.la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241 del 1990 e la violazione del giusto procedimento, non essendo state indicate le ragioni della rettifica (per quanto migliorativa) dell'imposta dovuta (secondo motivo);
1.3. la violazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000 per mancanza di precisazione della motivazione dell'avviso
(terzo motivo).
Concludono chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.Dopo vari rinvii precedentemente disposti in attesa della pronuncia della Corte di appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa è stata trattenuta a decisione all'odierna udienza e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2.Osserva, al riguardo, la Corte:
2.1.gli atti dell'autorità giudiziaria «sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato» (art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986);
2.2.come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n.
12480, Rv. 648866 - 01);
2.3. alcun rilievo ha, nel caso di specie, la circostanza che la Corte di appello avesse sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 23 maggio 2017;
2.4. gli avvisi sono tutti motivati in conformità a quanto dispone l'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 secondo il quale «[q]uando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare»;
2.5. negli avvisi impugnati sono indicati gli estremi dell'atto soggetto a registrazione (la sentenza del Tribunale di Velletri), l'importo della condanna oltre interessi sul capitale rivalutato, la misura dell'aliquota (3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) e degli interessi (al 3%);
2.6. la pretesa è stata dunque esercitata in modo formalmente ineccepibile, né i ricorrenti questionano, peraltro, sul quantum dell'imposta ma solo sull'an;
2.7.trattandosi di mera registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 131 del 1986, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della l. n. 212 del 2000 (arg. ex Cass. Sez. 6,
09/01/2018, n. 313, Rv. 646998 - 01; Cass. Sez. 5, 09/04/2024, n. 9446, Rv. 670851 - 01);
2.8.le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate che liquida, per compensi, in euro 4.000,00 (somma già decurtata del 20%) oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
DO CE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
BALSAMO MILENA, Giudice
FASANO ANNAMARIA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 317/2018 depositato il 10/01/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/002/SC/000003164 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_3 , Ricorrente_4 , Ricorrente_5 , Ricorrente_1 e Ricorrente_2 , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1, ricorrono contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento degli avvisi di liquidazione in epigrafe indicati con i quali è stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 82.967,50 a titolo di imposta di registro e sanzioni pretese in relazione alla sentenza di condanna n. 3164/2016 del 24 ottobre 2016, dep. 13 gennaio 2017, del Tribunale di Velletri pronunciata in causa di risarcimento danni tra la Banca_1 e Nominativo_2 ed altri.
Premettono, in fatto, che: (i) l'avviso di accertamento sostituisce un precedente avviso dell'importo di euro
219.817,25; (ii) la sentenza di condanna è stata da loro appellata dinanzi alla Corte di appello di Roma;
(iii) contestualmente è stata chiesta la sospensione della provvisoria esecuzione;
(iv) con ordinanza pronunciata all'udienza del 3 maggio 2017, la Corte di appello ha concesso l'inibitoria.
Deducono, in diritto:
1.1. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986, 13, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 471 del 1997, 18, 67, 68 e 102 r.d. n. 1038 del 1933, a causa degli innumerevoli vizi procedurali che affliggono la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri la cui efficacia è stata, appunto, sospesa dalla Corte di appello di Roma;
l'imposta di registro, affermano, è stata parametrata sull'importo della somma oggetto di condanna (euro 2.200.000,00) sicché, in caso di riforma, ne risentirebbe anche l'entità dell'imposta dovuta (primo motivo);
1.2.la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis legge n. 241 del 1990 e la violazione del giusto procedimento, non essendo state indicate le ragioni della rettifica (per quanto migliorativa) dell'imposta dovuta (secondo motivo);
1.3. la violazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000 per mancanza di precisazione della motivazione dell'avviso
(terzo motivo).
Concludono chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3.Dopo vari rinvii precedentemente disposti in attesa della pronuncia della Corte di appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa è stata trattenuta a decisione all'odierna udienza e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
2.Osserva, al riguardo, la Corte:
2.1.gli atti dell'autorità giudiziaria «sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato» (art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986);
2.2.come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto del tributo, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, bensì dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. Sez. 6, 21/05/2018, n.
12480, Rv. 648866 - 01);
2.3. alcun rilievo ha, nel caso di specie, la circostanza che la Corte di appello avesse sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza del 23 maggio 2017;
2.4. gli avvisi sono tutti motivati in conformità a quanto dispone l'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 secondo il quale «[q]uando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare»;
2.5. negli avvisi impugnati sono indicati gli estremi dell'atto soggetto a registrazione (la sentenza del Tribunale di Velletri), l'importo della condanna oltre interessi sul capitale rivalutato, la misura dell'aliquota (3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) e degli interessi (al 3%);
2.6. la pretesa è stata dunque esercitata in modo formalmente ineccepibile, né i ricorrenti questionano, peraltro, sul quantum dell'imposta ma solo sull'an;
2.7.trattandosi di mera registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 131 del 1986, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della l. n. 212 del 2000 (arg. ex Cass. Sez. 6,
09/01/2018, n. 313, Rv. 646998 - 01; Cass. Sez. 5, 09/04/2024, n. 9446, Rv. 670851 - 01);
2.8.le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate che liquida, per compensi, in euro 4.000,00 (somma già decurtata del 20%) oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il Presidente, estensore
DO CE