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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 85/25 Sent. R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a n.15/2024 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni - opposizione avverso ordinanza composta dai magistrati: ingiunzione
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 121 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale allegata al ricorso in Parte_1
appello dall'avv. Emanuele Marselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo alla via Igino Garbini n. 151
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia, presso cui è domiciliato ex lege in Perugia, Via degli Offici 14.
1 - a p p e l l a t o –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.15/2024 del Tribunale di Terni - opposizione avverso
ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dai rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2 dicembre 2022, la , in persona CO
del liquidatore e legale rappresentante , e quest'ultimo in proprio, hanno proposto Parte_1
opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 68/22 del 21 ottobre 2022 (notificata il 4 novembre 2022),
con la quale l' ha ingiunto a , Controparte_1 Parte_1
quale trasgressore, ed alla , quale obbligato in solido, il CO
pagamento di € 50.000,00, oltre alle spese di notifica, per aver violato l'art. 30, co. 1, d.lgs. n.
276/2003, come modificato dagli artt. 1, co. 8, e 3 d.lgs. n. 8/2016.
L'ordinanza ingiunzione ha tratto origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo dell' conclusosi con verbale unico di accertamento Controparte_1
e notificazione n. TR00001/2018-700-01 del 26 giugno 2019, con il quale l'agente accertatore ha contestato al in qualità di trasgressore, e alla , Parte_1 CO
quale obbligato in solido, il distacco irregolare di lavoratori dipendenti della società
[...]
presso la , già adottando le relative CO Controparte_3 Controparte_4
sanzioni amministrative, le quali, non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 15/24, pubblicata il 17 gennaio 2024, decidendo sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' 1) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto Controparte_1
2 dalla , in quanto tardivo, 2) ha rigettato l'opposizione CO
proposta da in quanto infondata e, per effetto delle statuizioni di cui sopra, 3) ha Parte_1
confermato in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione opposta dichiarandola definitivamente esecutiva;
4) ha infine condannato gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in € 1.800,00 per compensi professionali oltre accessori.
In particolare, il Tribunale ha riscontrato, all'esito dell'istruttoria documentale espletata in corso di causa, l'assenza dei presupposti dell'istituto del distacco, contemplati dall'art. 30, co. 1 del d.lgs. n.
276/2003, rappresentati dall'interesse del distaccante, dalla temporaneità del distacco e dalla funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Dalla documentazione esaminata dal personale ispettivo e confluita nel relativo verbale (non confutata da elementi probatori di segno contrario) era emerso che la CO
, costituita con atto del 29 settembre 2015 ed avente come oggetto sociale anche la
[...]
guardiania e il posizionamento dei cartelli stradali e autostradali sull'intero territorio nazionale, nel periodo tra il novembre del 2015 e il dicembre 2017, aveva assunto ed immediatamente distaccato presso la i lavoratori cessati da quest'ultima. Gli ispettori avevano altresì accertato Controparte_3
che la aveva emesso unicamente fatture nei confronti della CO
senza svolgere un'attività imprenditorialmente autonoma ovvero sganciata dalla Controparte_3
fornitura di manodopera alla dove i dipendenti distaccati (a svolgere mansioni di guardiania CP_3
stradale e/o autostradale e posizionamento di segnali) avevano già lavorato svolgendo le stesse mansioni, senza che peraltro fosse stato acquisito il consenso dei medesimi.
In definitiva, in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, sopra menzionati, si era determinata una mera messa a disposizione di personale a favore del c.d. “distaccatario”, ossia un'ipotesi di interposizione vietata di manodopera.
3. Con ricorso depositato il 17 luglio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
decisione di primo grado chiedendo, in riforma della stessa, in via principale, l'annullamento 3 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 68/22 emessa dall' Controparte_1
in via subordinata, il ricalcolo sulla base del giusto e del dovuto e/o in via equitativa,
[...]
dell'importo del provvedimento opposto e, per l'effetto, la riduzione della somma ingiunta a carico dei ricorrenti.
Si è costituito in appello l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e contestandone comunque nel merito la fondatezza.
Fissata l'udienza di discussione la causa in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è inammissibile per carenza di specificità dei motivi con cui è articolato.
4.1. Merita infatti ribadirsi l'insegnamento autorevole della Suprema Corte secondo il quale:
“nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle
doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione
di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte
non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in
una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di
primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa
formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice
di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”. (così, Cass. Sez. U., 16/11/2017, n.
27199).
4.2. Orbene, sebbene l'appellante inizialmente individui il capo di motivazione impugnata affermando: “La sentenza impugnata risulta palesemente errata in motivazione laddove il Giudice di
primo grado ha ritenuto infondate le ragioni e argomentazioni difensive dedotte dall'esponente,
nonché l'orientamento pressoché conforme e costante del Giudice di legittimità sulla materia in
4 questione. Ed invero, il Giudice di legittimità, con la recente sentenza n. 10484/2016 (Cassazione
Penale), ha sancito i profili di legittimità in relazione al distacco ex articolo 30, Decreto Legislativo
276/2003, definita nella prassi delle relazioni industriali distacco conservativo (…)”, tuttavia concretamente non prosegue spiegando, dialetticamente rispetto a quanto motivato dal Tribunale al riguardo, né perché mai la fattispecie in esame costituirebbe un caso di “distacco conservativo”, né
perché sarebbe stata fatta errata applicazione dell'art. 30 co. 1 del d.lgs. n. 276/2003, ma si limita a fare una “copia-incolla” del ricorso di primo grado.
Infatti, in primo luogo, a fronte dei molteplici motivi, dettagliatamente elencati nella sentenza appellata, in base ai quali nel caso di specie non è configurabile un caso di distacco di manodopera all'interno di gruppi o di reti di imprese finalizzato ad ovviare alle conseguenze negative di una crisi aziendale, l'appellante non prende alcuna posizione, rimanendo silente, con ciò impedendo a questa
Corte di comprendere le ragioni della critica alla sentenza di primo grado.
Analogamente, rispetto alla presunta violazione e/o errata applicazione dell'art. 30 co. 1 d.lgs. n.
276/2003, l'appellante, dopo aver fatto una ricostruzione teorica dell'istituto del distacco di manodopera in realtà totalmente coincidente con quella operata dal Tribunale, si limita a ribadire come nella fattispecie tali distacchi avrebbero soddisfatto tanto l'esigenza della società distaccataria di reperire lavoratori specializzati nella manutenzione dei cartelli stradali, quanto l'interesse della società distaccante di conseguire la possibilità “(…) di farsi conoscere e ad intrattenere rapporti con
gli Enti e le Società del settore ai fini di nuovi contratti di lavoro che si possono instaurare”. Ancora
una volta l'argomento è incomprensibile, nella misura in cui l'attività offerta sul mercato dalla
[...]
sembrerebbe esclusivamente quella di mera somministrazione di CO
manodopera, per la quale appunto essa è stata sanzionata, alla pari della utilizzatrice . CP_3
Del pari, l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il presunto difetto di prove a carico della parte sanzionata appare assolutamente tautologico, laddove le evidenze probatorie esposte dal Tribunale sono invece molteplici ed univocamente nel segno della colpevolezza del
5 trasgressore sanzionato, senza che la parte appellante abbia ritenuto di spendere alcun argomento per confutarle.
4.3. In definitiva, nel caso di specie l'appello risulta del tutto privo di un sufficiente grado di specificità delle critiche rispetto al tenore della motivazione della sentenza di primo grado.
Ne consegue che l'appello è inammissibile.
L'appellante dev'essere condannato a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 3.600,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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In nome del popolo italiano OGGETTO: appello avverso la sentenza L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a n.15/2024 del Tribunale
- S e z i o n e L a v o r o - di Terni - opposizione avverso ordinanza composta dai magistrati: ingiunzione
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 121 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso – giusta procura speciale allegata al ricorso in Parte_1
appello dall'avv. Emanuele Marselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo alla via Igino Garbini n. 151
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Perugia, presso cui è domiciliato ex lege in Perugia, Via degli Offici 14.
1 - a p p e l l a t o –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.15/2024 del Tribunale di Terni - opposizione avverso
ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dai rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 2 dicembre 2022, la , in persona CO
del liquidatore e legale rappresentante , e quest'ultimo in proprio, hanno proposto Parte_1
opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 68/22 del 21 ottobre 2022 (notificata il 4 novembre 2022),
con la quale l' ha ingiunto a , Controparte_1 Parte_1
quale trasgressore, ed alla , quale obbligato in solido, il CO
pagamento di € 50.000,00, oltre alle spese di notifica, per aver violato l'art. 30, co. 1, d.lgs. n.
276/2003, come modificato dagli artt. 1, co. 8, e 3 d.lgs. n. 8/2016.
L'ordinanza ingiunzione ha tratto origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo dell' conclusosi con verbale unico di accertamento Controparte_1
e notificazione n. TR00001/2018-700-01 del 26 giugno 2019, con il quale l'agente accertatore ha contestato al in qualità di trasgressore, e alla , Parte_1 CO
quale obbligato in solido, il distacco irregolare di lavoratori dipendenti della società
[...]
presso la , già adottando le relative CO Controparte_3 Controparte_4
sanzioni amministrative, le quali, non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2. Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 15/24, pubblicata il 17 gennaio 2024, decidendo sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' 1) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto Controparte_1
2 dalla , in quanto tardivo, 2) ha rigettato l'opposizione CO
proposta da in quanto infondata e, per effetto delle statuizioni di cui sopra, 3) ha Parte_1
confermato in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione opposta dichiarandola definitivamente esecutiva;
4) ha infine condannato gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in € 1.800,00 per compensi professionali oltre accessori.
In particolare, il Tribunale ha riscontrato, all'esito dell'istruttoria documentale espletata in corso di causa, l'assenza dei presupposti dell'istituto del distacco, contemplati dall'art. 30, co. 1 del d.lgs. n.
276/2003, rappresentati dall'interesse del distaccante, dalla temporaneità del distacco e dalla funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Dalla documentazione esaminata dal personale ispettivo e confluita nel relativo verbale (non confutata da elementi probatori di segno contrario) era emerso che la CO
, costituita con atto del 29 settembre 2015 ed avente come oggetto sociale anche la
[...]
guardiania e il posizionamento dei cartelli stradali e autostradali sull'intero territorio nazionale, nel periodo tra il novembre del 2015 e il dicembre 2017, aveva assunto ed immediatamente distaccato presso la i lavoratori cessati da quest'ultima. Gli ispettori avevano altresì accertato Controparte_3
che la aveva emesso unicamente fatture nei confronti della CO
senza svolgere un'attività imprenditorialmente autonoma ovvero sganciata dalla Controparte_3
fornitura di manodopera alla dove i dipendenti distaccati (a svolgere mansioni di guardiania CP_3
stradale e/o autostradale e posizionamento di segnali) avevano già lavorato svolgendo le stesse mansioni, senza che peraltro fosse stato acquisito il consenso dei medesimi.
In definitiva, in assenza dei presupposti di cui all'art. 30, sopra menzionati, si era determinata una mera messa a disposizione di personale a favore del c.d. “distaccatario”, ossia un'ipotesi di interposizione vietata di manodopera.
3. Con ricorso depositato il 17 luglio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
decisione di primo grado chiedendo, in riforma della stessa, in via principale, l'annullamento 3 dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 68/22 emessa dall' Controparte_1
in via subordinata, il ricalcolo sulla base del giusto e del dovuto e/o in via equitativa,
[...]
dell'importo del provvedimento opposto e, per l'effetto, la riduzione della somma ingiunta a carico dei ricorrenti.
Si è costituito in appello l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e contestandone comunque nel merito la fondatezza.
Fissata l'udienza di discussione la causa in data odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è inammissibile per carenza di specificità dei motivi con cui è articolato.
4.1. Merita infatti ribadirsi l'insegnamento autorevole della Suprema Corte secondo il quale:
“nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle
doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione
di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte
non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in
una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di
primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa
formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice
di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”. (così, Cass. Sez. U., 16/11/2017, n.
27199).
4.2. Orbene, sebbene l'appellante inizialmente individui il capo di motivazione impugnata affermando: “La sentenza impugnata risulta palesemente errata in motivazione laddove il Giudice di
primo grado ha ritenuto infondate le ragioni e argomentazioni difensive dedotte dall'esponente,
nonché l'orientamento pressoché conforme e costante del Giudice di legittimità sulla materia in
4 questione. Ed invero, il Giudice di legittimità, con la recente sentenza n. 10484/2016 (Cassazione
Penale), ha sancito i profili di legittimità in relazione al distacco ex articolo 30, Decreto Legislativo
276/2003, definita nella prassi delle relazioni industriali distacco conservativo (…)”, tuttavia concretamente non prosegue spiegando, dialetticamente rispetto a quanto motivato dal Tribunale al riguardo, né perché mai la fattispecie in esame costituirebbe un caso di “distacco conservativo”, né
perché sarebbe stata fatta errata applicazione dell'art. 30 co. 1 del d.lgs. n. 276/2003, ma si limita a fare una “copia-incolla” del ricorso di primo grado.
Infatti, in primo luogo, a fronte dei molteplici motivi, dettagliatamente elencati nella sentenza appellata, in base ai quali nel caso di specie non è configurabile un caso di distacco di manodopera all'interno di gruppi o di reti di imprese finalizzato ad ovviare alle conseguenze negative di una crisi aziendale, l'appellante non prende alcuna posizione, rimanendo silente, con ciò impedendo a questa
Corte di comprendere le ragioni della critica alla sentenza di primo grado.
Analogamente, rispetto alla presunta violazione e/o errata applicazione dell'art. 30 co. 1 d.lgs. n.
276/2003, l'appellante, dopo aver fatto una ricostruzione teorica dell'istituto del distacco di manodopera in realtà totalmente coincidente con quella operata dal Tribunale, si limita a ribadire come nella fattispecie tali distacchi avrebbero soddisfatto tanto l'esigenza della società distaccataria di reperire lavoratori specializzati nella manutenzione dei cartelli stradali, quanto l'interesse della società distaccante di conseguire la possibilità “(…) di farsi conoscere e ad intrattenere rapporti con
gli Enti e le Società del settore ai fini di nuovi contratti di lavoro che si possono instaurare”. Ancora
una volta l'argomento è incomprensibile, nella misura in cui l'attività offerta sul mercato dalla
[...]
sembrerebbe esclusivamente quella di mera somministrazione di CO
manodopera, per la quale appunto essa è stata sanzionata, alla pari della utilizzatrice . CP_3
Del pari, l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il presunto difetto di prove a carico della parte sanzionata appare assolutamente tautologico, laddove le evidenze probatorie esposte dal Tribunale sono invece molteplici ed univocamente nel segno della colpevolezza del
5 trasgressore sanzionato, senza che la parte appellante abbia ritenuto di spendere alcun argomento per confutarle.
4.3. In definitiva, nel caso di specie l'appello risulta del tutto privo di un sufficiente grado di specificità delle critiche rispetto al tenore della motivazione della sentenza di primo grado.
Ne consegue che l'appello è inammissibile.
L'appellante dev'essere condannato a rifondere all'appellato le spese sostenute per il grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.
Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a pagare un secondo contributo unificato,
d'importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 3.600,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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