Versione
4 maggio 1985
4 maggio 1985
Art. 7. (Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali
per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.
per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.
Giurisprudenza • 34
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3709Provvedimento: […] Invero, dopo la parificazione dei trattamenti minimi operata dall'art. 7 legge n. 140 del 1985, la scelta prioritaria dovrebbe essere quella dell'integrazione della pensione con più di 780 contributi, in quanto regola generale valida tutte le volte che uno dei trattamenti pensionistici sia una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti costituita appunto sulla base di un numero di contributi superiore a 780. […] Cass. n. 871 del 1999, cit.) che è ininfluente il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge 15 aprile 1985 n. 140, siano stati parificati i trattamenti minimi delle diverse gestioni, […]Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- parificazione trattamenti minimi·
- pensione di reversibilità·
- distrazione spese processuali·
- pensione diretta·
- integrazione al trattamento minimo·
- Corte Costituzionale n. 18 del 1998·
- superminimo per settecentottantunisti·
- art. 6 legge n. 638 del 1983