Art. 7. (Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali
per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.
per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) 1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo.
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.