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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/02/2026, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1440/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14201/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Nominativo_1 all'atto d'intimazione tramite cui, a saldo dell'Irap e dell'addizionale regionale Irpef per il 2013, gli era stato richiesto il pagamento di euro 10.944,97, al lordo di interessi e sanzioni;
viste altresì le controdeduzioni dell'opposta
Agenzia delle Entrate Roma II;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre prendere atto della contumacia della restante opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Seguendo l'ordine di formulazione dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quanto innanzi tutto riguarda, dunque, l'eccezione relativa alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'intimazione in parola, invero l'Agenzia non ha dato conto di aver assolto all'adempimento.
Considerato che il Nominativo_1 figura residente in [...], infatti, il quarto comma dell'art. 60 del Dpr n. 600/73 prevede che, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 142 cpc, la notificazione ai contribuenti non residenti “… è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”. Ebbene, è pur vero che risulta come a suo tempo l'Ufficio controlli dell'Agenzia abbia provveduto alla trasmissione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avviso in parola al
Consolato italiano di Bangkok. Nondimeno, nulla però conforta l'assunto che l'Autorità Consolare si sia a sua volta attivata alla bisogna, procedendo così alla notifica nel domicilio del ricorrente.
Ora, una volta anche rammentato che, a norma dell'art. 19 terzo comma del Dlgs n. 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al primo comma, inclusa così l'intimazione di che trattasi, può essere impugnato solo per vizi propri, salvo che per il caso della mancata notificazione di ulteriori atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato e che ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, si rivela così fondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo. A norma dell'art, 43 primo comma del Dpr n. 600/73, infatti, è da rammentare che ai fini delle imposte dirette e giustappunto a pena di decadenza, per i periodi d'imposta antecedenti al 2016 gli avvisi di accertamento vanno notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Ne segue così che a far tempo dal 31 dicembre 2014, data entro cui andata effettuata la dichiarazione, entrambi i testé enunciati termini figuravano interamente decorsi all'atto della notifica dell'intimazione, eseguita il 26 giugno del 2024,
Tanto è dirimente per l'accoglimento dell'opposizione. Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, previa distrazione in favore del difensore antistatario dell'opponente e a mente dell'art. 15 del Dlgs n.
546/92.
P.Q.M.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione; accoglie l'opposizione e annulla l'intimazione impugnata;
condanna le opposte Agenzia delle
Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate - Roma II al rimborso delle spese di lite comprensive di euro 2.500 a titolo di compensi ed euro 120 per spese, da distratte in favore del difensore antistatario dell'opponente, Dottor Nominativo_2.
Roma, 29 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
PALAZZI MARIO, Giudice
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14201/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031354352000 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R103833 2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore;
letta l'opposizione di Nominativo_1 all'atto d'intimazione tramite cui, a saldo dell'Irap e dell'addizionale regionale Irpef per il 2013, gli era stato richiesto il pagamento di euro 10.944,97, al lordo di interessi e sanzioni;
viste altresì le controdeduzioni dell'opposta
Agenzia delle Entrate Roma II;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre prendere atto della contumacia della restante opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione, ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Seguendo l'ordine di formulazione dei motivi a sostegno dell'opposizione e per quanto innanzi tutto riguarda, dunque, l'eccezione relativa alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto all'intimazione in parola, invero l'Agenzia non ha dato conto di aver assolto all'adempimento.
Considerato che il Nominativo_1 figura residente in [...], infatti, il quarto comma dell'art. 60 del Dpr n. 600/73 prevede che, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 142 cpc, la notificazione ai contribuenti non residenti “… è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”. Ebbene, è pur vero che risulta come a suo tempo l'Ufficio controlli dell'Agenzia abbia provveduto alla trasmissione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avviso in parola al
Consolato italiano di Bangkok. Nondimeno, nulla però conforta l'assunto che l'Autorità Consolare si sia a sua volta attivata alla bisogna, procedendo così alla notifica nel domicilio del ricorrente.
Ora, una volta anche rammentato che, a norma dell'art. 19 terzo comma del Dlgs n. 546/92, ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al primo comma, inclusa così l'intimazione di che trattasi, può essere impugnato solo per vizi propri, salvo che per il caso della mancata notificazione di ulteriori atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato e che ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, si rivela così fondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo. A norma dell'art, 43 primo comma del Dpr n. 600/73, infatti, è da rammentare che ai fini delle imposte dirette e giustappunto a pena di decadenza, per i periodi d'imposta antecedenti al 2016 gli avvisi di accertamento vanno notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. Ne segue così che a far tempo dal 31 dicembre 2014, data entro cui andata effettuata la dichiarazione, entrambi i testé enunciati termini figuravano interamente decorsi all'atto della notifica dell'intimazione, eseguita il 26 giugno del 2024,
Tanto è dirimente per l'accoglimento dell'opposizione. Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, previa distrazione in favore del difensore antistatario dell'opponente e a mente dell'art. 15 del Dlgs n.
546/92.
P.Q.M.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione; accoglie l'opposizione e annulla l'intimazione impugnata;
condanna le opposte Agenzia delle
Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate - Roma II al rimborso delle spese di lite comprensive di euro 2.500 a titolo di compensi ed euro 120 per spese, da distratte in favore del difensore antistatario dell'opponente, Dottor Nominativo_2.
Roma, 29 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore