Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
(già , C.F. , in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Fazio Ivano e Fazio Monica;
attore
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
gli avv.ti Fonti Marina e Favata Federica;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, - oggi - premesso Parte_2 Parte_1
che, in virtù di contratti di cessione, era divenuta titolare dei crediti vantati dalle società Hera Comm
SRL ed nei confronti del a titolo di corrispettivo per forniture di Controparte_2 Controparte_1
energia elettrica, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento di: € 86.097,31 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute, € 28.939,30 alla data del 29/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 e comunque sino al saldo, € 10.360,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12; interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'inammissibilità della domanda, stante Controparte_1
la mancata produzione dei contratti di cessione dei crediti e ha contestato la debenza degli interessi legali ed anatocistici.
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di somministrazione con e con Hera Comm né ha contestato i crediti sorti da tali CP_2
rapporti, essendosi limitato a lamentare la mancata produzione dei contratti di cessione.
L'attrice, dal canto suo, ha provato l'intervenuta cessione dei crediti scaturenti dai già menzionati contratti di somministrazione nonché la relativa notifica al convenuto (v. doc. 5 e 6 allegati CP_1
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Quanto alla prova del credito azionato nel presente giudizio, va evidenziato che parte attrice ha prodotto tutte le fatture poste a fondamento della domanda, eccetto: la fattura n. 173008756 del
2017, di importo pari ad € 3.320,30, emessa da Hera Comm, già pagata dal convenuto ed CP_1
espunta dalle voci richieste da in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; la fattura n. 1705870174 del 26/07/2017, di importo pari ad € 36,92; la fattura n. 4700062326 del
05/02/2016, di importo pari ad € 550,78 (v. doc. 10-49 e 55-292 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Circa il quantum della pretesa creditoria, deve evidenziarsi che parte attrice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ha dato atto del pagamento da parte del della fattura n. CP_1
173008756 del 2017 emessa da Hera Comm, di importo pari ad € 3.320,30 e, pertanto, ha ridimensionato la propria pretesa per sorte capitale ad € 82.777,01.
Con la memoria istruttoria il ha prodotto taluni mandati di pagamento emessi Controparte_1 in favore di per importi pari ad € 27.024,61, € 700,44, € 1.945,78 ed € 1.410,93. CP_2
Dall'esame dei mandati e della relativa nota di accompagnamento risultano già pagate dall'ente le fatture n. 4800173270 di € 379,15, n. 4800173398 di € 230,27, n. 4800315530 di € 163,80, n.
4800173168 di € 266,37, n. 4800172874 di € 10,33, n. 4800001964 di € 200,53 del 2017 e n.
4700563020 di € 218,96 del 2016, per l'importo totale di € 1.469,41, effettivamente indicate nell'elenco di fatture da saldare prodotto da
Con la prima difesa utile, si è limitata a osservare che “i mandati ex adverso prodotti si riferiscono soltanto in parte alle fatture azionate nel presente giudizio” – circostanza, questa, pacifica e rappresentata dal comune stesso – e che “Il pagamento riconducibile alle fatture di cui è causa è già stato detratto dal complessivo credito, con la I memoria”.
Tuttavia, da un riscontro documentale si evince che l'importo pagato in relazione alle fatture di cui ai mandati di pagamento non è stato effettivamente detratto dal totale richiesto da parte attrice, avendo la stessa eliminato dal conteggio soltanto la sorte dovuta per la fattura Hera Comm n.
173008756 del 2017, di importo pari ad € 3.320,30.
Devono essere, in definitiva, espunte dall'importo totale precisato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 e richiesto in sede di conclusioni:
2 - n. 2 fatture n. 1705870174 del 26/07/2017, di importo pari ad € 36,92, e n. 4700062326 del
05/02/2016, di importo pari ad € 550,78, non prodotte in seno al presente giudizio;
- l'importo di € 1.469,41, riferibile alle fatture già pagate alla cedente n. 4800173270 di € 379,15,
n. 4800173398 di € 230,27, n. 4800315530 di € 163,80, n. 4800173168 di € 266,37, n. 4800172874 di
€ 10,33, n. 4800001964 di € 200,53 del 2017 e n. 4700563020 di € 218,96 del 2016.
Conseguentemente, il deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1
della somma pari a € 80.719,90 a titolo di sorte capitale.
2) Alla predetta somma devono aggiungersi gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, ricorrendo tutti i presupposti per l'applicazione di detta normativa (transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione;
notifica della cessione delle fatture).
Detti interessi andranno calcolati secondo gli artt. 4 e 5 del predetto decreto legislativo su ciascuna fattura (ad eccezione di quelle di cui al paragrafo superiore), con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura sino al soddisfo.
Deve rilevarsi che il non ha contestato tempestivamente di avere ricevuto le fatture. Tale CP_1
contestazione è stata fatta soltanto con le note di trattazione scritta del 08/09/2023, dopo il maturare delle preclusioni assertive e in modo del tutto generico, non avendo nemmeno specificato quali fatture non gli sarebbero pervenute.
Nella stessa misura, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e
1284 c.c., con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
3) Infine, parte attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo di € 10.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, ossia un risarcimento forfetario di € 40,00 per il mancato pagamento di ciascuna delle 259 fatture di cui ha richiesto il pagamento.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva UE 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di € 40,00 quale risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.
La direttiva 2011/7, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
"stabilisce quindi un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento.
Infatti, come enunciato dal considerando 18 di tale direttiva, le fatture determinano richieste di pagamento e
3 costituiscono pertanto documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento"; dunque, "l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (sentenza della Corte del 20/10/2022 nella causa C-
585/20)
Deve, pertanto, essere riconosciuto in favore di l'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture richieste, ad esclusione:
- n. 2 fatture n. 1705870174 del 26/07/2017 e 4700062326 del 05/02/2016, non prodotte dall'attrice;
- n. 7 fatture n. 004800173270, n. 004800315530, n. 004800173168, n. 004800172874, n.
004800001964 del 2017 e n. 004600563020 del 2016, essendo i mandati di pagamento relativi alle stesse anteriori all'instaurazione della causa (anni 2016-2017).
Dunque, la domanda può trovare accoglimento limitatamente a n. 250 fatture, così giungendo all'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002.
4) In definitiva, dunque, il deve essere condannato al pagamento di: Controparte_1
- € 80.719,90 a titolo di sorte capitale per n. 249 fatture;
- interessi di mora sulle predette fatture da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
- interessi anatocistici da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
- € 10.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 per n. 250 fatture (di cui una, già menzionata, pagata in corso di causa).
In base al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 52.001 a € 260.000,00, valori minimi, per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della qualità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro Parte_1
80.719,90 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 su detta sorte capitale dal giorno successivo alla scadenza fino al soddisfo e oltre interessi anatocistici prodotti dai predetti
4 interessi di mora determinati nella stessa misura, scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € Parte_1
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a € 786,00.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025 Il Giudice
Cinzia Ferreri
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