Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2025 V.G.
RE A PV BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel.
dott. Gaia Muscato Giudice
dott. Ilenia Miccichè Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2147/2025 promossa congiuntamente da
Parte_1 nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. NADA LUCACCIONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da Controparte_1 nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
SILVIA FIORUCCI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN GIUSTINO (PG) in data
20/07/2012, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte I, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/03/2025, come modificate con le note depositate in data 20/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 14/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 23/05/2025;
Letto l'art. 5 1. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 e
-
n SAN GIUSTINO in data 20/07/2012, con atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte I, Anno 2012, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/03/2025, come modificate con le note depositate in data 20/05/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIUSTINO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 3/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino