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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3645/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Ezio Bonanni
E
in persona dei rispettivi Ministri Controparte_1 pro-tempore Resistente
Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale della Stato
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese processuali CP_2 liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri se dovuti.
pagina 1 di 8 3. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato l'8.07.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio i , e premesso di essere soldato in Controparte_3 congedo dell'Esercito Italiano, agisce affinché il Tribunale adito riconosca la dipendenza della causa di servizio delle patologie di cui è affetto “neoplasia polmonare e neoplasia prostatica” e per l'effetto gli riconosca sia l'equo indennizzo (di cui alla L. 1094/1970 e
DPE 461/2001 artt. 2 e 7) e lo dichiari vittima del dovere con diritto e connessi benefici di legge (indennità una tantum e pensione privilegiata in reversibilità). Sostiene, infatti, che le predette infermità sono di derivazione causale dal servizio di leva obbligatorio prestato dal 10.02.1968 al 16.05.1969, con il grado di Artigliere (inizialmente presso l'89° RGT
F.C.A.R. di Savona e poi presso l'8° Rgt Art. da Camp. Semovente OMV) venendo “… comandato in servizi e missioni in particolari condizioni operative e ambientali come da foglio matricolare e foglio di congedo illimitato”.
Riferisce che, con nota MD GPREV del 25.03.2021, il respingeva Controparte_1
l'istanza evidenziando che non risultavano denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali poter desumere con sufficiente grado di certezza una esposizione ad agenti nocivi che possano aver indotto l'insorgenza dell'infermità in questione, anche tenuto conto del breve periodo di servizio prestato e della successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili alla Amministrazione della . CP_1
Riferisce, altresì, che tramite il proprio difensore proponeva opposizione al provvedimento di rigetto, chiedendone il riesame, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 22753/2018 – Cass. n. 4328/2018 e n.
20446/2019), nel percorso metodologico di accertamento delle particolari condizioni non devono essere individuati specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro fibre di amianto nei luoghi di lavoro, essendo sufficiente che ci sia stata l'esposizione ad amianto, con conseguente eziologia professionale della patologia.
Sostiene, quindi, di essere stato esposto ad una serie di elementi cancerogeni e alle polveri e fibre di amianto -in concentrazioni superiore a 100 ff/l- e che l'esposizione a tali sostanze tossiche, nocive e cancerogene, è avvenuta in modo giornaliero durante le 8 ore lavorative. A sostegno dell'opposizione richiamava quanto accertato dalla Commissione
d'inchiesta della Camera dei Deputati -secondo cui nell'ambito delle Forze Armate vi è stato un ampio rischio di amianto-, nonché gli esiti delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica di Padova secondo cui: i velivoli ad area fissa e mobile, i sistemi d'arma, gli pagina 2 di 8 autoveicoli e altri tipi di veicoli utilizzati dall'Esercito Italiano contenevano amianto presente anche negli edifici ed impianti tecnologici.
I convenuti si costituiscono in giudizio evidenziando che il ricorrente costruisce CP_2 le proprie doglianze sulla base del generico servizio militare prestato a fine anni '60, senza apportare un concreto riscontro probatorio e senza specificare in modo circostanziato i singoli compiti eseguiti dallo stesso, se non attraverso proprie enunciazioni non confortate da alcun dato documentale articolando un ragionamento deduttivo con riferimento alla posizione di altri militari che hanno una propria storia lavorativa che non può essere paragonata in alcun modo a quella Inoltre evidenzia che il Pt_1 Pt_1 fonda le proprie argomentazioni sul servizio di artigliere e non come erroneamente affermato in ricorso di motociclista mobiliere, senza contare che è del tutto destituita di fondamento l'allegazione secondo cui sarebbe entrato in contatto con l'amato per avere fatto uso di panni e guanti in amianto. Ed ancora, evidenzia che il ricorrente per l'addestramento militare ha utilizzato un fucile mitragliatore e che le attività di manutenzione e di eventuale riparazione dell'arma sono di pertinenza esclusiva dell'armiere e non del soldato. Rileva, infine, che il dal 1973 al 1977 ha svolto Pt_1
l'attività di fornaio, dal 1977 al 1680 quella di manovale presso la Italcementi di
Colleferro, ed infine dal 1980 al 1998, anno in cui è andato in pensione, quella di metalmeccanico, e che le neoplasie di cui è affetto il hanno eziologia Pt_1 multifattoriale, ossia non sono unicamente asbesto-correlate, mentre invece nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del ricorrente gli ex militari hanno sviluppato il mesotelioma pleurico in relazione al quale la letteratura scientifica riconosce come unica causa di insorgenza l'inalazione di fibre di asbesto.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale e con la prova per testi nonché con la CTU medico legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che i testimoni esaminati in corso di causa hanno dichiarato quanto segue:
: “Ho svolto il servizio di leva, all'epoca obbligatorio, dal febbraio 1968 Parte_2 per quindici mesi. Ho svolto il militare per circa dieci mesi insieme a presso Parte_1 la caserma dell'esercito italiano di Palmanova in provincia di Udine, ma non abbiamo fatto insieme il CAR. Entrambi eravamo soldati semplici. Non so dire se all'interno della caserma
o sul piazzale e negli impianti fosse presente amianto o cemento amianto. Mi risulta che
è stato assegnato anche al distaccamento di Visco dove svolgeva attività di Pt_1
pagina 3 di 8 motociclista, almeno così mi ha riferito. Presso la caserma di Palmanova io e Pt_1 abbiamo svolto l'addestramento militare che comportava l'utilizzo di armi quali pistole semiautomatiche, il fucile Garant, la mitragliatrice con munizioni a nastro. Io personalmente sono stato addestrato all'uso di tutte le predette armi ma non so dire il in quanto non ci siamo mai addestrati insieme poiché lui era addetto alla Pt_1 artiglieria e io ai dragoni della cavalleria. L'uso delle armi comportava anche attività di manutenzione e pulizia. Non posso dire che gli ambienti della caserma fossero particolarmente polverosi o in cattivo stato di igiene. Io non so dire se è stato Pt_1 vaccinato poiché come ho detto non abbiamo fatto insieme il CAR. Posso dire che durante il CAR che ho svolto presso una caserma di Nocera Inferiore alcuni commilitoni dopo i vaccini si sono sentiti male e sono stati trasportati presso l'Ospedale di Napoli. Ricordo che per pulire le armi utilizzavo uno straccetto, non so dire di che tessuto, ma non ricordo se usavamo anche dei solventi”.
: “Ho svolto il servizio di leva obbligatorio da primavera del 1968 per Parte_3 quindici mesi. Ho svolto il periodo di addestramento CAR presso una caserma di Salerno e poi sono stato assegnato alla caserma di Caserta dove ho partecipato al corso di servente radiofonista per i carri armati. Dopo il corso che è durato circa un mese sono stato assegnato alla caserma di Visco in provincia di Udine. Preciso che quasi ogni lunedì ci portavano presso la caserma di Palmanova distante pochi chilometri per l'addestramento reggimentale. In queste occasioni non ricordo di avere mai incontrato Ho invece Pt_1 svolto una parte del servizio di leva insieme a quando è venuto a Visco per Pt_1 partecipare al corso di motociclisti. Non ricordo di avere mai visto maneggiare Pt_1 armi. Io ricordo di avere sparato con la pistola, il e il , fucili di grosse Pt_4 Pt_5 dimensioni. Mi occupavo anche della pulizia delle armi utilizzando una pezza fornita dalla caserma ma non ricordo se anche dei solventi. Mi occupavo anche della pulizia delle canne del cannone del carro armato. Ricordo che alcuni capannoni della caserma di Visco avevano la copertura di eternit. Non ricordo che gli ambienti fossero particolarmente polverosi mentre invece quando effettuavamo le esercitazioni sul piazzale si alzava parecchia polvere dal pavimento in cemento. Non so dire invece se nei locali e negli impianti della caserma di Palmanova fosse presente amianto”.
: “Sono ingegnere aeronautico con dottorato di ricerca in ingegneria Testimone_1 chimica e dei materiali e come tale sono iscritto in più albi di vari Tribunali del Lazio come
CTU. Preciso inoltre che come CTU e CTP ho svolto circa 3000 perizie nella materia di inquinamento da amianto, alcune centinaia con le forze armate. Non ho svolto nessun tipo di accertamento finalizzato alla ricerca dell'amianto relativamente alle Caserme indicate dall'Avvocato del ricorrente in ricorso. Posso però dire per esperienza professionale che
l'edilizia Militare dell'epoca prevedeva un copioso utilizzo dell'amianto come isolante anti-
pagina 4 di 8 incendio. Ciò comportava per i militari un'esposizione al rischio amianto bassa in riferimento al rischio ambientale e media con riferimento all'esposizioni dirette e indiretta conseguenti all'utilizzo di armi strumenti contenenti amianto, ovvero a dispositivi di protezione individuali. Un'altra tipologia di esposizione diretta era rappresentata dalle cd corvée, ossia attività di pulizia delle caserme successiva alle operazioni di manutenzione che disperdevano amianto. Il ricorrente era motociclista dell'esercito, per cui a mio parere
è stato soggetto unicamente ad esposizioni indiretta, sia per eventuali corvée eseguite che più in generale per essere stato in contatto in officina con i commilitoni addetti alla manutenzione degli automezzi. Ho appreso queste ultime circostanze dallo stesso ricorrente. Preciso infine, che la moto dell'esercito contenevano amianto nei freni, per cui il ricorrente nel momento in cui assisteva al cambio delle pasticche (ferodi) in officina era soggetto indirettamente alle esposizioni ad amianto del meccanico. Infine, nell'officina erano presenti altri mezzi quali i carrarmati i cui componenti contenevano copiosa presenza di amianto. Per tale ragione nell'officina l'esposizione ambientale a rischio amianto saliva di molto rispetto a quella degli altri locali della caserma”.
Sulla base di detto accertamento preliminare, veniva disposta CTU medico-legale. All'esito delle operazioni peritali il Dr. , premette che dall'esame dei fascicoli processuali Per_1 risulta che ha prestato servizio militare di leva dal 10.02.1968 al Parte_1
16.05.1969, inizialmente come soldato semplice (“Artigliere”) e quindi con il grado di
“Caporale” nell'Arma di Artiglieria con la qualifica di “Motociclista moviere1”. Dopo il congedo ha lavorato come fornaio, quindi come operaio manovale e poi come operaio metalmeccanico presso lo stabilimento ITALCEMENTI di Colleferro. Nel 2010 gli è stato diagnosticato un “Carcinoma della prostata” per cui è stato sottoposto a prostatectomia radicale e successiva radioterapia che ha comportato come effetto collaterale una residua incontinenza urinaria. Nel 2018 gli è stata diagnosticata una neoplasia primitiva del polmone sinistro, “Adenocarcinoma con focali aree mucinose” per cui in data 26.02.2019
è stato sottoposto ad intervento chirurgico di toracotomia sinistra e lobectomia superiore.
Nel 2022 l' che già aveva riconosciuto come di origine professionale la bronchite CP_4 cronica da esposizione a silicati (“Silicosi”), ha riconosciuto anche la genesi professionale della patologia neoplastica polmonare in considerazione del lungo periodo di lavoro prestato come manovale (dal 1977 al 1998 presso lo stabilimento ITALCEMENTI di
Colleferro).
Ciò posto, anche tenuto conto di quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medico-legale pone, la diagnosi di: Esiti di pregressa prostatectomia radicale per carcinoma e successiva radioterapia (2010), con residua incontinenza urinaria trattata
pagina 5 di 8 mediante posizionamento di uno sfintere artificiale;
Esiti di toracotomia sinistra e lobectomia superiore per adenocarcinoma (2019).
Afferma che l'analisi della documentazione in atti non consente di individuare un attendibile nesso causale tra il servizio militare di leva prestato dal ricorrente dal
10.02.1968 al 16.05.1969 e le due neoplasie da cui l'interessato è stato riscontrato affetto. Inoltre, dagli atti di causa e anche dalle testimonianze rese nel corso del giudizio non consentono di comprendere le reali condizioni che hanno caratterizzato il servizio militare di leva prestato dal elle caserme di Visco e di Palmanova, né l'effettivo Pt_1 stato dei luoghi negli anni '60 per cui la sua esposizione ad asbesto deve ritenersi solo presunta, ma mai dimostrata. Ed ancora, lo stesso ricorrente nel corso del colloquio anamnestico ha escluso di avere mei svolto talune attività quali sparare con la mitragliatrice MG 42-59 o addirittura avere sostituito la sua canna arroventata o essersi occupato della manutenzione dei mezzi, avendo riferito che, in realtà il suo compito quale
“Motociclista moviere” era quello di assicurare il servizio di scorta nelle occasioni in cui i carri armati si muovevano su strada. I testimoni poi hanno riferito di non averlo mai visto maneggiare armi di alcun tipo. Il inoltre ha negato anche di avere mai usato Pt_1
“guanti, parannanze e altri DPI in amianto”. Con riferimento allo stato dei luoghi, evidenzia che non si rinviene in atti alcun documento direttamente indicativo della presenza di amianto nei locali delle caserme dove il ricorrente ha prestato servizio militare di leva, in quanto nel ricorso si argomenta di alcune situazioni particolari di altre strutture militari, per cui non è dato comprendere come il CTP non solo afferma che il Pt_6 durante il servizio militare è stato esposto ad amianto in ambienti contaminati, ma sia addirittura giunto a quantificare in modo estremamente preciso una esposizione elevatissima pari a 2.668,02 ff/l, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra esposizione ad amianto e patologie di cui il è portatore. Del pari anche le Pt_1 argomentazioni esplicitate dall'ingegner i fondano su mere supposizioni, sia Tes_1 pure basate sulla sua personale esperienza professionale in situazioni che, tuttavia, hanno riguardato altri soggetti che hanno operato in sedi diverse da quelle dove il ha Pt_1 prestato servizio di leva. L'unico dato certo, quindi, è rappresentato dalla testimonianza di il quale ha dichiarato: “Ricordo che alcuni capannoni della caserma di Parte_3
Visco avevano la copertura di Eternit”. Purtuttavia, come è noto, le coperture in Eternit disperdono fibre di amianto solo se sono deteriorate e “sfarinano”, oppure se vengono forate, segate o comunque “lavorate” in vari modi. Conclude, quindi, che il così Pt_1 come qualsiasi altro cittadino, è stato esposto in misura ben più importante alle fibre di amianto aero-disperse provenienti dai veicoli a motore.
Con riferimento alle patologie di cui è affetto il ricorrente premette che le patologie asbesto correlate sono varie, ma comunque ben definite: Placche e ispessimenti pleurici,
pagina 6 di 8 associati o no ad atelettasia rotonda;
Asbestosi/Fibrosi polmonare;
Mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo). Diversamente non esiste alcuna evidenza scientifica che consente di porre in relazione causale l'esposizione a fibre di asbesto con la diagnosi di carcinoma prostatico. Analoghe considerazioni valgono per il carcinoma polmonare. Ed infatti nel Documento di Consenso di Helsinki, che sintetizza l'informazione più aggiornata riguardo ai metodi per la gestione e l'eliminazione delle malattie asbesto correlate il cancro della prostata non è stato neppure preso in considerazione quale possibile nuova entità patologica correlata all'amianto; nel Position
Paper Amianto, documento elaborato nel 2019 dalla Società Italiana di Medicina del
Lavoro, che esprime la posizione ufficiale della Società scientifica sul tema dell'amianto, per quanto concerne le patologie tumorali causalmente riconducibili ad una esposizione all'amianto si richiama al Documento di consenso di Helsinki;
nella Monografia 100C
“Evaluation on carcinogenic risks to humans” (2012) non viene fatto alcun riferimento al carcinoma prostatico quale possibile patologia asbesto correlata. Con specifico riferimento al carcinoma del polmone, il “Position Paper - Amianto” evidenzia che tutti i 6 tipi istologici principali di tumore del polmone (squamoso, adenocarcinoma, carcinomi a grandi cellule e piccole cellule, adenosquamoso e sarcomatoide) possono essere correlati all'amianto. Non esiste, pertanto, un tipo di carcinoma che sia tipicamente riconducibile all'esposizione ad amianto, ad eccezione del mesotelioma. Al crescere dell'esposizione all'amianto corrisponde una crescita del rischio. Nel caso del ricorrente, quindi, anche a voler considerare che è stato esposto all'amianto, i 15 mesi di leva non possono considerarsi come esposizione “cumulativa” né “pesante” come invece accade per l'esposizione associata ad attività quali “manifattura dei prodotti in amianto, spruzzatura dell'amianto, coibentazione con amianto, demolizione di vecchi edifici”. Inoltre nel caso di specie non sono presenti né asbestosi né placche pleuriche che sono indicatori di avvenuta esposizione alle fibre di amianto, in particolare se bilaterali e con calcificazioni.
Qualora però siano isolatamente considerate sono insufficienti per l'attribuzione del cancro del polmone. Inoltre nel referto dell'esame istologico eseguito il 12.03.2019 nell'ospedale “S. Andrea” si legge: “Neoplasia primitiva del polmone con gli aspetti istologici dell'adenocarcinoma con focali aree mucinose con pattern di crescita prevalente di tipo acinare e secondario di tipo 20micropapillare e lepidico...”, senza alcun cenno alla eventuale presenza di fibre di amianto in nessuno dei tessuti esaminati: nodulo polmonare, intero lobo superiore del polmone sinistro, 15 linfonodi. Risulta, invece, documentato in atti che il è affetto da silicosi che l' ha riconosciuto quale Pt_1 CP_4 malattia professionale, così come l'adenocarcinoma polmonare, in considerazione del lungo servizio prestato dal ricorrente presso lo Stabilimento ITALCEMENTI di Colleferro.
Evidenzia quindi che i soggetti affetti da silicosi sono a maggior rischio di carcinoma pagina 7 di 8 polmonare, in quanto la silice cristallina è identificata dalla Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (IARC, International Agency for Research on Cancer) come cancerogeno per il polmone umano del Gruppo 1.
Conclude, quindi che, anche a prescindere dall'epoca e dalla sede dove possa essersi verificata una eventuale esposizione all'amianto, non è affetto da Parte_1 patologie cd asbesto correlate né per quanto concerne il carcinoma prostatico, né per quanto concerne il carcinoma polmonare.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente.
Velletri, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3645/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Ezio Bonanni
E
in persona dei rispettivi Ministri Controparte_1 pro-tempore Resistente
Rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale della Stato
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese processuali CP_2 liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri se dovuti.
pagina 1 di 8 3. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato l'8.07.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio i , e premesso di essere soldato in Controparte_3 congedo dell'Esercito Italiano, agisce affinché il Tribunale adito riconosca la dipendenza della causa di servizio delle patologie di cui è affetto “neoplasia polmonare e neoplasia prostatica” e per l'effetto gli riconosca sia l'equo indennizzo (di cui alla L. 1094/1970 e
DPE 461/2001 artt. 2 e 7) e lo dichiari vittima del dovere con diritto e connessi benefici di legge (indennità una tantum e pensione privilegiata in reversibilità). Sostiene, infatti, che le predette infermità sono di derivazione causale dal servizio di leva obbligatorio prestato dal 10.02.1968 al 16.05.1969, con il grado di Artigliere (inizialmente presso l'89° RGT
F.C.A.R. di Savona e poi presso l'8° Rgt Art. da Camp. Semovente OMV) venendo “… comandato in servizi e missioni in particolari condizioni operative e ambientali come da foglio matricolare e foglio di congedo illimitato”.
Riferisce che, con nota MD GPREV del 25.03.2021, il respingeva Controparte_1
l'istanza evidenziando che non risultavano denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali poter desumere con sufficiente grado di certezza una esposizione ad agenti nocivi che possano aver indotto l'insorgenza dell'infermità in questione, anche tenuto conto del breve periodo di servizio prestato e della successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili alla Amministrazione della . CP_1
Riferisce, altresì, che tramite il proprio difensore proponeva opposizione al provvedimento di rigetto, chiedendone il riesame, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 22753/2018 – Cass. n. 4328/2018 e n.
20446/2019), nel percorso metodologico di accertamento delle particolari condizioni non devono essere individuati specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro fibre di amianto nei luoghi di lavoro, essendo sufficiente che ci sia stata l'esposizione ad amianto, con conseguente eziologia professionale della patologia.
Sostiene, quindi, di essere stato esposto ad una serie di elementi cancerogeni e alle polveri e fibre di amianto -in concentrazioni superiore a 100 ff/l- e che l'esposizione a tali sostanze tossiche, nocive e cancerogene, è avvenuta in modo giornaliero durante le 8 ore lavorative. A sostegno dell'opposizione richiamava quanto accertato dalla Commissione
d'inchiesta della Camera dei Deputati -secondo cui nell'ambito delle Forze Armate vi è stato un ampio rischio di amianto-, nonché gli esiti delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica di Padova secondo cui: i velivoli ad area fissa e mobile, i sistemi d'arma, gli pagina 2 di 8 autoveicoli e altri tipi di veicoli utilizzati dall'Esercito Italiano contenevano amianto presente anche negli edifici ed impianti tecnologici.
I convenuti si costituiscono in giudizio evidenziando che il ricorrente costruisce CP_2 le proprie doglianze sulla base del generico servizio militare prestato a fine anni '60, senza apportare un concreto riscontro probatorio e senza specificare in modo circostanziato i singoli compiti eseguiti dallo stesso, se non attraverso proprie enunciazioni non confortate da alcun dato documentale articolando un ragionamento deduttivo con riferimento alla posizione di altri militari che hanno una propria storia lavorativa che non può essere paragonata in alcun modo a quella Inoltre evidenzia che il Pt_1 Pt_1 fonda le proprie argomentazioni sul servizio di artigliere e non come erroneamente affermato in ricorso di motociclista mobiliere, senza contare che è del tutto destituita di fondamento l'allegazione secondo cui sarebbe entrato in contatto con l'amato per avere fatto uso di panni e guanti in amianto. Ed ancora, evidenzia che il ricorrente per l'addestramento militare ha utilizzato un fucile mitragliatore e che le attività di manutenzione e di eventuale riparazione dell'arma sono di pertinenza esclusiva dell'armiere e non del soldato. Rileva, infine, che il dal 1973 al 1977 ha svolto Pt_1
l'attività di fornaio, dal 1977 al 1680 quella di manovale presso la Italcementi di
Colleferro, ed infine dal 1980 al 1998, anno in cui è andato in pensione, quella di metalmeccanico, e che le neoplasie di cui è affetto il hanno eziologia Pt_1 multifattoriale, ossia non sono unicamente asbesto-correlate, mentre invece nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del ricorrente gli ex militari hanno sviluppato il mesotelioma pleurico in relazione al quale la letteratura scientifica riconosce come unica causa di insorgenza l'inalazione di fibre di asbesto.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale e con la prova per testi nonché con la CTU medico legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che i testimoni esaminati in corso di causa hanno dichiarato quanto segue:
: “Ho svolto il servizio di leva, all'epoca obbligatorio, dal febbraio 1968 Parte_2 per quindici mesi. Ho svolto il militare per circa dieci mesi insieme a presso Parte_1 la caserma dell'esercito italiano di Palmanova in provincia di Udine, ma non abbiamo fatto insieme il CAR. Entrambi eravamo soldati semplici. Non so dire se all'interno della caserma
o sul piazzale e negli impianti fosse presente amianto o cemento amianto. Mi risulta che
è stato assegnato anche al distaccamento di Visco dove svolgeva attività di Pt_1
pagina 3 di 8 motociclista, almeno così mi ha riferito. Presso la caserma di Palmanova io e Pt_1 abbiamo svolto l'addestramento militare che comportava l'utilizzo di armi quali pistole semiautomatiche, il fucile Garant, la mitragliatrice con munizioni a nastro. Io personalmente sono stato addestrato all'uso di tutte le predette armi ma non so dire il in quanto non ci siamo mai addestrati insieme poiché lui era addetto alla Pt_1 artiglieria e io ai dragoni della cavalleria. L'uso delle armi comportava anche attività di manutenzione e pulizia. Non posso dire che gli ambienti della caserma fossero particolarmente polverosi o in cattivo stato di igiene. Io non so dire se è stato Pt_1 vaccinato poiché come ho detto non abbiamo fatto insieme il CAR. Posso dire che durante il CAR che ho svolto presso una caserma di Nocera Inferiore alcuni commilitoni dopo i vaccini si sono sentiti male e sono stati trasportati presso l'Ospedale di Napoli. Ricordo che per pulire le armi utilizzavo uno straccetto, non so dire di che tessuto, ma non ricordo se usavamo anche dei solventi”.
: “Ho svolto il servizio di leva obbligatorio da primavera del 1968 per Parte_3 quindici mesi. Ho svolto il periodo di addestramento CAR presso una caserma di Salerno e poi sono stato assegnato alla caserma di Caserta dove ho partecipato al corso di servente radiofonista per i carri armati. Dopo il corso che è durato circa un mese sono stato assegnato alla caserma di Visco in provincia di Udine. Preciso che quasi ogni lunedì ci portavano presso la caserma di Palmanova distante pochi chilometri per l'addestramento reggimentale. In queste occasioni non ricordo di avere mai incontrato Ho invece Pt_1 svolto una parte del servizio di leva insieme a quando è venuto a Visco per Pt_1 partecipare al corso di motociclisti. Non ricordo di avere mai visto maneggiare Pt_1 armi. Io ricordo di avere sparato con la pistola, il e il , fucili di grosse Pt_4 Pt_5 dimensioni. Mi occupavo anche della pulizia delle armi utilizzando una pezza fornita dalla caserma ma non ricordo se anche dei solventi. Mi occupavo anche della pulizia delle canne del cannone del carro armato. Ricordo che alcuni capannoni della caserma di Visco avevano la copertura di eternit. Non ricordo che gli ambienti fossero particolarmente polverosi mentre invece quando effettuavamo le esercitazioni sul piazzale si alzava parecchia polvere dal pavimento in cemento. Non so dire invece se nei locali e negli impianti della caserma di Palmanova fosse presente amianto”.
: “Sono ingegnere aeronautico con dottorato di ricerca in ingegneria Testimone_1 chimica e dei materiali e come tale sono iscritto in più albi di vari Tribunali del Lazio come
CTU. Preciso inoltre che come CTU e CTP ho svolto circa 3000 perizie nella materia di inquinamento da amianto, alcune centinaia con le forze armate. Non ho svolto nessun tipo di accertamento finalizzato alla ricerca dell'amianto relativamente alle Caserme indicate dall'Avvocato del ricorrente in ricorso. Posso però dire per esperienza professionale che
l'edilizia Militare dell'epoca prevedeva un copioso utilizzo dell'amianto come isolante anti-
pagina 4 di 8 incendio. Ciò comportava per i militari un'esposizione al rischio amianto bassa in riferimento al rischio ambientale e media con riferimento all'esposizioni dirette e indiretta conseguenti all'utilizzo di armi strumenti contenenti amianto, ovvero a dispositivi di protezione individuali. Un'altra tipologia di esposizione diretta era rappresentata dalle cd corvée, ossia attività di pulizia delle caserme successiva alle operazioni di manutenzione che disperdevano amianto. Il ricorrente era motociclista dell'esercito, per cui a mio parere
è stato soggetto unicamente ad esposizioni indiretta, sia per eventuali corvée eseguite che più in generale per essere stato in contatto in officina con i commilitoni addetti alla manutenzione degli automezzi. Ho appreso queste ultime circostanze dallo stesso ricorrente. Preciso infine, che la moto dell'esercito contenevano amianto nei freni, per cui il ricorrente nel momento in cui assisteva al cambio delle pasticche (ferodi) in officina era soggetto indirettamente alle esposizioni ad amianto del meccanico. Infine, nell'officina erano presenti altri mezzi quali i carrarmati i cui componenti contenevano copiosa presenza di amianto. Per tale ragione nell'officina l'esposizione ambientale a rischio amianto saliva di molto rispetto a quella degli altri locali della caserma”.
Sulla base di detto accertamento preliminare, veniva disposta CTU medico-legale. All'esito delle operazioni peritali il Dr. , premette che dall'esame dei fascicoli processuali Per_1 risulta che ha prestato servizio militare di leva dal 10.02.1968 al Parte_1
16.05.1969, inizialmente come soldato semplice (“Artigliere”) e quindi con il grado di
“Caporale” nell'Arma di Artiglieria con la qualifica di “Motociclista moviere1”. Dopo il congedo ha lavorato come fornaio, quindi come operaio manovale e poi come operaio metalmeccanico presso lo stabilimento ITALCEMENTI di Colleferro. Nel 2010 gli è stato diagnosticato un “Carcinoma della prostata” per cui è stato sottoposto a prostatectomia radicale e successiva radioterapia che ha comportato come effetto collaterale una residua incontinenza urinaria. Nel 2018 gli è stata diagnosticata una neoplasia primitiva del polmone sinistro, “Adenocarcinoma con focali aree mucinose” per cui in data 26.02.2019
è stato sottoposto ad intervento chirurgico di toracotomia sinistra e lobectomia superiore.
Nel 2022 l' che già aveva riconosciuto come di origine professionale la bronchite CP_4 cronica da esposizione a silicati (“Silicosi”), ha riconosciuto anche la genesi professionale della patologia neoplastica polmonare in considerazione del lungo periodo di lavoro prestato come manovale (dal 1977 al 1998 presso lo stabilimento ITALCEMENTI di
Colleferro).
Ciò posto, anche tenuto conto di quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medico-legale pone, la diagnosi di: Esiti di pregressa prostatectomia radicale per carcinoma e successiva radioterapia (2010), con residua incontinenza urinaria trattata
pagina 5 di 8 mediante posizionamento di uno sfintere artificiale;
Esiti di toracotomia sinistra e lobectomia superiore per adenocarcinoma (2019).
Afferma che l'analisi della documentazione in atti non consente di individuare un attendibile nesso causale tra il servizio militare di leva prestato dal ricorrente dal
10.02.1968 al 16.05.1969 e le due neoplasie da cui l'interessato è stato riscontrato affetto. Inoltre, dagli atti di causa e anche dalle testimonianze rese nel corso del giudizio non consentono di comprendere le reali condizioni che hanno caratterizzato il servizio militare di leva prestato dal elle caserme di Visco e di Palmanova, né l'effettivo Pt_1 stato dei luoghi negli anni '60 per cui la sua esposizione ad asbesto deve ritenersi solo presunta, ma mai dimostrata. Ed ancora, lo stesso ricorrente nel corso del colloquio anamnestico ha escluso di avere mei svolto talune attività quali sparare con la mitragliatrice MG 42-59 o addirittura avere sostituito la sua canna arroventata o essersi occupato della manutenzione dei mezzi, avendo riferito che, in realtà il suo compito quale
“Motociclista moviere” era quello di assicurare il servizio di scorta nelle occasioni in cui i carri armati si muovevano su strada. I testimoni poi hanno riferito di non averlo mai visto maneggiare armi di alcun tipo. Il inoltre ha negato anche di avere mai usato Pt_1
“guanti, parannanze e altri DPI in amianto”. Con riferimento allo stato dei luoghi, evidenzia che non si rinviene in atti alcun documento direttamente indicativo della presenza di amianto nei locali delle caserme dove il ricorrente ha prestato servizio militare di leva, in quanto nel ricorso si argomenta di alcune situazioni particolari di altre strutture militari, per cui non è dato comprendere come il CTP non solo afferma che il Pt_6 durante il servizio militare è stato esposto ad amianto in ambienti contaminati, ma sia addirittura giunto a quantificare in modo estremamente preciso una esposizione elevatissima pari a 2.668,02 ff/l, concludendo per la sussistenza del nesso causale tra esposizione ad amianto e patologie di cui il è portatore. Del pari anche le Pt_1 argomentazioni esplicitate dall'ingegner i fondano su mere supposizioni, sia Tes_1 pure basate sulla sua personale esperienza professionale in situazioni che, tuttavia, hanno riguardato altri soggetti che hanno operato in sedi diverse da quelle dove il ha Pt_1 prestato servizio di leva. L'unico dato certo, quindi, è rappresentato dalla testimonianza di il quale ha dichiarato: “Ricordo che alcuni capannoni della caserma di Parte_3
Visco avevano la copertura di Eternit”. Purtuttavia, come è noto, le coperture in Eternit disperdono fibre di amianto solo se sono deteriorate e “sfarinano”, oppure se vengono forate, segate o comunque “lavorate” in vari modi. Conclude, quindi, che il così Pt_1 come qualsiasi altro cittadino, è stato esposto in misura ben più importante alle fibre di amianto aero-disperse provenienti dai veicoli a motore.
Con riferimento alle patologie di cui è affetto il ricorrente premette che le patologie asbesto correlate sono varie, ma comunque ben definite: Placche e ispessimenti pleurici,
pagina 6 di 8 associati o no ad atelettasia rotonda;
Asbestosi/Fibrosi polmonare;
Mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo). Diversamente non esiste alcuna evidenza scientifica che consente di porre in relazione causale l'esposizione a fibre di asbesto con la diagnosi di carcinoma prostatico. Analoghe considerazioni valgono per il carcinoma polmonare. Ed infatti nel Documento di Consenso di Helsinki, che sintetizza l'informazione più aggiornata riguardo ai metodi per la gestione e l'eliminazione delle malattie asbesto correlate il cancro della prostata non è stato neppure preso in considerazione quale possibile nuova entità patologica correlata all'amianto; nel Position
Paper Amianto, documento elaborato nel 2019 dalla Società Italiana di Medicina del
Lavoro, che esprime la posizione ufficiale della Società scientifica sul tema dell'amianto, per quanto concerne le patologie tumorali causalmente riconducibili ad una esposizione all'amianto si richiama al Documento di consenso di Helsinki;
nella Monografia 100C
“Evaluation on carcinogenic risks to humans” (2012) non viene fatto alcun riferimento al carcinoma prostatico quale possibile patologia asbesto correlata. Con specifico riferimento al carcinoma del polmone, il “Position Paper - Amianto” evidenzia che tutti i 6 tipi istologici principali di tumore del polmone (squamoso, adenocarcinoma, carcinomi a grandi cellule e piccole cellule, adenosquamoso e sarcomatoide) possono essere correlati all'amianto. Non esiste, pertanto, un tipo di carcinoma che sia tipicamente riconducibile all'esposizione ad amianto, ad eccezione del mesotelioma. Al crescere dell'esposizione all'amianto corrisponde una crescita del rischio. Nel caso del ricorrente, quindi, anche a voler considerare che è stato esposto all'amianto, i 15 mesi di leva non possono considerarsi come esposizione “cumulativa” né “pesante” come invece accade per l'esposizione associata ad attività quali “manifattura dei prodotti in amianto, spruzzatura dell'amianto, coibentazione con amianto, demolizione di vecchi edifici”. Inoltre nel caso di specie non sono presenti né asbestosi né placche pleuriche che sono indicatori di avvenuta esposizione alle fibre di amianto, in particolare se bilaterali e con calcificazioni.
Qualora però siano isolatamente considerate sono insufficienti per l'attribuzione del cancro del polmone. Inoltre nel referto dell'esame istologico eseguito il 12.03.2019 nell'ospedale “S. Andrea” si legge: “Neoplasia primitiva del polmone con gli aspetti istologici dell'adenocarcinoma con focali aree mucinose con pattern di crescita prevalente di tipo acinare e secondario di tipo 20micropapillare e lepidico...”, senza alcun cenno alla eventuale presenza di fibre di amianto in nessuno dei tessuti esaminati: nodulo polmonare, intero lobo superiore del polmone sinistro, 15 linfonodi. Risulta, invece, documentato in atti che il è affetto da silicosi che l' ha riconosciuto quale Pt_1 CP_4 malattia professionale, così come l'adenocarcinoma polmonare, in considerazione del lungo servizio prestato dal ricorrente presso lo Stabilimento ITALCEMENTI di Colleferro.
Evidenzia quindi che i soggetti affetti da silicosi sono a maggior rischio di carcinoma pagina 7 di 8 polmonare, in quanto la silice cristallina è identificata dalla Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (IARC, International Agency for Research on Cancer) come cancerogeno per il polmone umano del Gruppo 1.
Conclude, quindi che, anche a prescindere dall'epoca e dalla sede dove possa essersi verificata una eventuale esposizione all'amianto, non è affetto da Parte_1 patologie cd asbesto correlate né per quanto concerne il carcinoma prostatico, né per quanto concerne il carcinoma polmonare.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente.
Velletri, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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