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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/06/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 31/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 3/6/2024 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. EMANUELE SALA in sostituzione dell'Avv. ZANATTA
MOIRA ed il ricorrente personalmente accompagnato da un amico, sig. Parte_1
, che lo aiuta per la traduzione, il ricorrente non avendo molta dimestichezza
[...]
con la lingua italiana.
Ad ore 14,00 nessuno compare per la parte convenuta.
Il ricorrente, su richiesta del giudice, dichiara: “Ho trovato un altro lavoro a dicembre
2023, ho cominciato il 21.12.2023, nel settore della plastica;
si tratta di un contratto a tempo determinato che durerà fino a ottobre 2024, con uno stipendio netto di circa €
1.600,00 al mese”.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. SALA insiste nell'accoglimento del ricorso, al quale si riporta. Dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 31/2024, avente per oggetto “spettanze retributive – risarcimento del danno”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. MOIRA Parte_2 C.F._1
ZANATTA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) -, CP_1 C.F._2
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4.1.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_2
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, , allegando di CP_1
essere stato assunto dal convenuto in data 16 maggio 2023, con contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale al 30 aprile 2024, full-time, con inquadramento nel livello 5° del CCNL Metalmeccanica Artigianato e mansioni di assemblatore, ma di essersi dimesso anticipatamente in data 21.10.2023, in quanto, già in data 12.8.2023, il titolare gli aveva comunicato verbalmente che poteva stare a casa, perché non c'era lavoro da assegnargli, avendogli peraltro corrisposto solo parzialmente le retribuzioni di maggio e giugno, nulla avendogli corrisposto per quelle di luglio e agosto.
2 Il lavoratore ha quindi promosso il presente giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni da maggio ad agosto, nonché di quelle successive, sino alla cessazione del rapporto, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente la somma lorda di € 21.360,83, (di cui € 19.951,29 lordi a titolo di retribuzioni ed € 1.410,00 a titolo di TFR) per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto; 2) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 21.360,83, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia;
In via subordinata: 3) accertare e dichiarare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €4.151,25 lordi (di cui
€3.815,00 a titolo di retribuzioni e € 336,00 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto. 4) condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €4.151,25 lordi (di cui €3.815,00 a titolo di retribuzioni e € 336,00 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto. In ogni caso 5) condannare la resistente all'integrale rifusione delle spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Moira Zanatta, quale difensore antistatario.
Dichiarata la contumacia del convenuto, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, all'odierna udienza il ricorrente è stato sentito liberamente, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Egli ha spiegato di avere trovato un altro lavoro a far data dal 21.12.2023, avendo stipulato con un'altra azienda un contratto di lavoro a tempo determinato, che durerà fino a ottobre 2024, con uno stipendio netto di circa € 1.600,00 al mese.
2. L'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e la circostanza della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro traggono conferma dalle emergenze processuali documentali
(contratto di assunzione sub doc. n. 1 e buste paga di maggio e giugno 2023 sub docc. nn. 4 e
5, nonché modulo di recesso del lavoratore sub doc. n. 2), nonché sono corroborate dalla condotta processuale del convenuto, che non si è costituito in giudizio, eventualmente per addurre fatti diversi da quelli desumibili dalle allegazioni del ricorrente.
3 Sul punto va considerato che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001).
Per quanto riguarda il periodo in cui il rapporto di lavoro di lavoro è rimasto sospeso, per rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa, in mancanza di giustificazione di detto rifiuto, sussiste il diritto del lavoratore a percepire comunque la retribuzione contrattuale, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la cui esistenza egli ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative -cosa che peraltro il ricorrente ha fatto (cfr. doc. n. 5)- nel periodo in contestazione, in quanto, per la sola circostanza della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (sent. Cass. n.
7300/2004).
3. D'altra parte, il reiterato mancato pagamento di voci retributive rappresenta un'indiscussa causa di dimissioni, esonerando il lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n.
5147/1998), in mancanza peraltro di giustificazioni addotte dal datore di lavoro rispetto al proprio inadempimento.
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire quanto dovutogli a saldo delle retribuzioni dei mesi di maggio e giugno e per le retribuzioni dei mesi successivi, sino alla data delle dimissioni.
L'allegazione delle dimissioni per giusta causa sorregge inoltre la domanda di pagamento dell'indennità di preavviso.
4 Vanno altresì riconosciute al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, le retribuzioni contrattuali che sarebbero maturate sino al mese di dicembre compreso.
La situazione è assimilabile a quella del recesso ingiustificato del datore di lavoro da un contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine. In una situazione di tal fatta, gli strumenti di tutela sono rinvenibili nelle regole fissate dalla disciplina codicistica in materia di risoluzione del contratto. In questo caso, infatti, viene a configurarsi una tipica ipotesi di inadempimento contrattuale (in ragione dell'obbligo assunto da entrambe le parti di dare esecuzione al rapporto di lavoro fino alla scadenza dalle stesse convenuta), sanzionata dall'art. 1453 c.c. per il quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Attesa l'illegittima sospensione del lavoro e della retribuzione, il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno che, in base all'art. 1223 c.c., sarà determinato in misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, fatta comunque salva la possibilità di provare, per il lavoratore stesso, il maggior danno.
In caso di ingiustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (sent. Cass. n. 12092/2004, 924/1996 11692/2005).
Trattasi anche in questo caso di pretese di natura retributiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alle pretese risarcitorie del danno da inadempimento del contratto (cfr. senttr. Cass. nn. 12092/2004, 11148/1999).
La domanda di risarcimento del danno va quindi senz'altro quantificata nell'ammontare complessivo delle retribuzioni (ivi comprese ferie, rol e festività abolite) che il ricorrente avrebbe percepito in mancanza di illegittimo comportamento del datore di lavoro, il quale non essendosi costituito in giudizio non ha addotto elementi contrari alle allegazioni attoree.
Poiché il lavoratore ha dichiarato di avere rinvenuto una nuova occupazione a far data dal
21.12.2023, il pregiudizio subito appare essersi concretizzato non oltre il 31.12.2023, mentre
5 per tutto il periodo successivo, fino alla naturale scadenza del rapporto azionato (30.4.2024) il danno risulta neutralizzato dalla retribuzione percepita grazie al nuovo impiego.
Il conteggio delle somme dovute appare correttamente svolto dal sindacato sulla base delle risultanze delle buste paga. Per contro, la parte convenuta non si è costituita per eventualmente contestare tali conteggi o provare di avere pagato somme ulteriori al ricorrente.
La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di €
11.968,77 lordi per spettanze retributive e € 890,19 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della domanda accolta, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa Pt_2 CP_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna a corrispondere a gli importi lordi di € 11.968,77 a CP_1 Parte_2
titolo di spettanze retributive e di € 890,19 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € CP_1 Parte_2
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Lecco, 3 giugno 2024.
Il Giudice Federica Trovò
6
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 31/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 3/6/2024 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. EMANUELE SALA in sostituzione dell'Avv. ZANATTA
MOIRA ed il ricorrente personalmente accompagnato da un amico, sig. Parte_1
, che lo aiuta per la traduzione, il ricorrente non avendo molta dimestichezza
[...]
con la lingua italiana.
Ad ore 14,00 nessuno compare per la parte convenuta.
Il ricorrente, su richiesta del giudice, dichiara: “Ho trovato un altro lavoro a dicembre
2023, ho cominciato il 21.12.2023, nel settore della plastica;
si tratta di un contratto a tempo determinato che durerà fino a ottobre 2024, con uno stipendio netto di circa €
1.600,00 al mese”.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione.
L'Avv. SALA insiste nell'accoglimento del ricorso, al quale si riporta. Dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 31/2024, avente per oggetto “spettanze retributive – risarcimento del danno”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. MOIRA Parte_2 C.F._1
ZANATTA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) -, CP_1 C.F._2
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4.1.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_2
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, , allegando di CP_1
essere stato assunto dal convenuto in data 16 maggio 2023, con contratto di lavoro a tempo determinato, con termine finale al 30 aprile 2024, full-time, con inquadramento nel livello 5° del CCNL Metalmeccanica Artigianato e mansioni di assemblatore, ma di essersi dimesso anticipatamente in data 21.10.2023, in quanto, già in data 12.8.2023, il titolare gli aveva comunicato verbalmente che poteva stare a casa, perché non c'era lavoro da assegnargli, avendogli peraltro corrisposto solo parzialmente le retribuzioni di maggio e giugno, nulla avendogli corrisposto per quelle di luglio e agosto.
2 Il lavoratore ha quindi promosso il presente giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni da maggio ad agosto, nonché di quelle successive, sino alla cessazione del rapporto, a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
In via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente la somma lorda di € 21.360,83, (di cui € 19.951,29 lordi a titolo di retribuzioni ed € 1.410,00 a titolo di TFR) per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto; 2) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 21.360,83, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia;
In via subordinata: 3) accertare e dichiarare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €4.151,25 lordi (di cui
€3.815,00 a titolo di retribuzioni e € 336,00 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto. 4) condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €4.151,25 lordi (di cui €3.815,00 a titolo di retribuzioni e € 336,00 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia e per l'effetto. In ogni caso 5) condannare la resistente all'integrale rifusione delle spese di lite, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Moira Zanatta, quale difensore antistatario.
Dichiarata la contumacia del convenuto, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, all'odierna udienza il ricorrente è stato sentito liberamente, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Egli ha spiegato di avere trovato un altro lavoro a far data dal 21.12.2023, avendo stipulato con un'altra azienda un contratto di lavoro a tempo determinato, che durerà fino a ottobre 2024, con uno stipendio netto di circa € 1.600,00 al mese.
2. L'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e la circostanza della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro traggono conferma dalle emergenze processuali documentali
(contratto di assunzione sub doc. n. 1 e buste paga di maggio e giugno 2023 sub docc. nn. 4 e
5, nonché modulo di recesso del lavoratore sub doc. n. 2), nonché sono corroborate dalla condotta processuale del convenuto, che non si è costituito in giudizio, eventualmente per addurre fatti diversi da quelli desumibili dalle allegazioni del ricorrente.
3 Sul punto va considerato che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001).
Per quanto riguarda il periodo in cui il rapporto di lavoro di lavoro è rimasto sospeso, per rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa, in mancanza di giustificazione di detto rifiuto, sussiste il diritto del lavoratore a percepire comunque la retribuzione contrattuale, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione per cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la cui esistenza egli ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative -cosa che peraltro il ricorrente ha fatto (cfr. doc. n. 5)- nel periodo in contestazione, in quanto, per la sola circostanza della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (sent. Cass. n.
7300/2004).
3. D'altra parte, il reiterato mancato pagamento di voci retributive rappresenta un'indiscussa causa di dimissioni, esonerando il lavoratore dall'obbligo di preavviso (sent. Cass. n.
5147/1998), in mancanza peraltro di giustificazioni addotte dal datore di lavoro rispetto al proprio inadempimento.
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire quanto dovutogli a saldo delle retribuzioni dei mesi di maggio e giugno e per le retribuzioni dei mesi successivi, sino alla data delle dimissioni.
L'allegazione delle dimissioni per giusta causa sorregge inoltre la domanda di pagamento dell'indennità di preavviso.
4 Vanno altresì riconosciute al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, le retribuzioni contrattuali che sarebbero maturate sino al mese di dicembre compreso.
La situazione è assimilabile a quella del recesso ingiustificato del datore di lavoro da un contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine. In una situazione di tal fatta, gli strumenti di tutela sono rinvenibili nelle regole fissate dalla disciplina codicistica in materia di risoluzione del contratto. In questo caso, infatti, viene a configurarsi una tipica ipotesi di inadempimento contrattuale (in ragione dell'obbligo assunto da entrambe le parti di dare esecuzione al rapporto di lavoro fino alla scadenza dalle stesse convenuta), sanzionata dall'art. 1453 c.c. per il quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Attesa l'illegittima sospensione del lavoro e della retribuzione, il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno che, in base all'art. 1223 c.c., sarà determinato in misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, fatta comunque salva la possibilità di provare, per il lavoratore stesso, il maggior danno.
In caso di ingiustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto (sent. Cass. n. 12092/2004, 924/1996 11692/2005).
Trattasi anche in questo caso di pretese di natura retributiva, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alle pretese risarcitorie del danno da inadempimento del contratto (cfr. senttr. Cass. nn. 12092/2004, 11148/1999).
La domanda di risarcimento del danno va quindi senz'altro quantificata nell'ammontare complessivo delle retribuzioni (ivi comprese ferie, rol e festività abolite) che il ricorrente avrebbe percepito in mancanza di illegittimo comportamento del datore di lavoro, il quale non essendosi costituito in giudizio non ha addotto elementi contrari alle allegazioni attoree.
Poiché il lavoratore ha dichiarato di avere rinvenuto una nuova occupazione a far data dal
21.12.2023, il pregiudizio subito appare essersi concretizzato non oltre il 31.12.2023, mentre
5 per tutto il periodo successivo, fino alla naturale scadenza del rapporto azionato (30.4.2024) il danno risulta neutralizzato dalla retribuzione percepita grazie al nuovo impiego.
Il conteggio delle somme dovute appare correttamente svolto dal sindacato sulla base delle risultanze delle buste paga. Per contro, la parte convenuta non si è costituita per eventualmente contestare tali conteggi o provare di avere pagato somme ulteriori al ricorrente.
La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di €
11.968,77 lordi per spettanze retributive e € 890,19 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della domanda accolta, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa Pt_2 CP_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna a corrispondere a gli importi lordi di € 11.968,77 a CP_1 Parte_2
titolo di spettanze retributive e di € 890,19 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in € CP_1 Parte_2
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Lecco, 3 giugno 2024.
Il Giudice Federica Trovò
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