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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9979/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. De Parte_1
Caserta - Casolla (CE) alla via Giaquinto n. 20, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona l.r.p.t., anche quale mandatario della rappr. e dif dall' Avv. CP_1 Controparte_2
G. Fiorentino, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 imonte Matese (CE) alla via A.S. Coppola, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820199006548217/000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 32820170004782561/000, per la complessiva somma di € 1.052,91, relativa a contributi previdenziali anni 2011 e 2012, deducendo di aver ricevuto – per i medesimi crediti - avviso bonario di pagamento, contro cui aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
1 Dedotti, in particolare, l'omessa notifica del predetto avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la decadenza ex art. 25 D. Lgs n. 46/99, nonché la sproporzione e la prescrizione delle sanzioni applicate, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'Intimazione di pagamento CP_4 notificato il 29.10.2019 e dell'avviso di addebito in esso posto in dettaglio anche per omessa notifica del relativo avviso di addebito con il quale si legge che l' avrebbe ingiunto il pagamento dei contributi
CP_1 dovuti per gli anni 2011 e 2012, già richiesti co accertamento del 04/08/2017 ritirato il 30/08/2017, inviato tramite raccomandata A/R n. 63028437800-3, per cui è stato proposto ricorso amministrativo in data 13.09.2017, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti
CP_1 sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012; C) per l'effetto a ichiarare non dovute le
CP_1 somme pretese dall per le spese di notifica per l'anno 2017”. Spese vinte, con attribuzione.
CP_1
Si costituivano resistenti indicate in epigrafe che, con articolate memorie, concludevano per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, ed a seguito di rinvii, anche in considerazione del carico di ruolo, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Occorre preliminarmente valutare le doglianze attinenti all'omessa notifica dell'avviso di pagamento n. 32820170004782561/000. Occorre precisare che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1 anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di adde valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica CP_1 può essere eseguita anche e invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 32820170004782561/000, la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza (cfr. timbro apposto, con indicazione dell'annotazione riguardante il rilascio dell'avviso presso il recapito del destinatario, ovvero il “MOD 26”). La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Il regolamento postale, infatti, non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta 2 dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, si è ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Cass. n. 2339/2021). Pertanto, laddove l'ente provveda alla notifica diretta con raccomandata A/R, non operano le disposizioni di cui alla L. 890/1982, bensì quelle di cui al D.P.R. n. 655/1982, il cui art. 40 dispone che: “Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili […]”. L'agente postale, che non abbia reperito il destinatario all'indirizzo, rilascia un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto nell'ufficio postale e la busta rimane ivi in giacenza per il tempo necessario al perfezionamento della compiuta giacenza, secondo le richiamate previsioni (nel caso in esame, trenta giorni). Non è dunque prevista, in caso di plico non consegnato, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma solo un avviso di giacenza;
pertanto, la prova della regolarità della notifica dell'atto può essere fornita dall'ente mediante la produzione di documentazione che attesti – come avvenuto nel caso in esame – la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa. Acclarata la rituale notifica del suddetto avviso di addebito, ogni contestazione relativa ad eventuali vizi formali dello stesso, al merito della pretesa creditoria (comprese le doglianze riferite alla determinazione della misura delle sanzioni) ed alla sussistenza di fatti estintivi anteriori alla data della notifica dell'avviso di addebito (prescrizione) è preclusa, non avendo parte ricorrente impugnato lo stesso nel termine di legge. Tanto premesso, può verificarsi solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica, rilevandosi che alla data della notifica dell'intimazione opposta (18/10/2019), non risultava decorso il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito (05/02/2018). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti, dei motivi della pronuncia, tenuto conto altresì del valore della controversia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9979/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. De Parte_1
Caserta - Casolla (CE) alla via Giaquinto n. 20, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona l.r.p.t., anche quale mandatario della rappr. e dif dall' Avv. CP_1 Controparte_2
G. Fiorentino, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_3 imonte Matese (CE) alla via A.S. Coppola, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820199006548217/000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 32820170004782561/000, per la complessiva somma di € 1.052,91, relativa a contributi previdenziali anni 2011 e 2012, deducendo di aver ricevuto – per i medesimi crediti - avviso bonario di pagamento, contro cui aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
1 Dedotti, in particolare, l'omessa notifica del predetto avviso di addebito, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la decadenza ex art. 25 D. Lgs n. 46/99, nonché la sproporzione e la prescrizione delle sanzioni applicate, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dell'Intimazione di pagamento CP_4 notificato il 29.10.2019 e dell'avviso di addebito in esso posto in dettaglio anche per omessa notifica del relativo avviso di addebito con il quale si legge che l' avrebbe ingiunto il pagamento dei contributi
CP_1 dovuti per gli anni 2011 e 2012, già richiesti co accertamento del 04/08/2017 ritirato il 30/08/2017, inviato tramite raccomandata A/R n. 63028437800-3, per cui è stato proposto ricorso amministrativo in data 13.09.2017, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall come contributi dovuti
CP_1 sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012; C) per l'effetto a ichiarare non dovute le
CP_1 somme pretese dall per le spese di notifica per l'anno 2017”. Spese vinte, con attribuzione.
CP_1
Si costituivano resistenti indicate in epigrafe che, con articolate memorie, concludevano per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, ed a seguito di rinvii, anche in considerazione del carico di ruolo, giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Occorre preliminarmente valutare le doglianze attinenti all'omessa notifica dell'avviso di pagamento n. 32820170004782561/000. Occorre precisare che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' CP_1 anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di adde valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica CP_1 può essere eseguita anche e invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, con riferimento all'avviso di addebito n. 32820170004782561/000, la notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza (cfr. timbro apposto, con indicazione dell'annotazione riguardante il rilascio dell'avviso presso il recapito del destinatario, ovvero il “MOD 26”). La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Il regolamento postale, infatti, non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta 2 dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, si è ribadito che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (Cass. n. 2339/2021). Pertanto, laddove l'ente provveda alla notifica diretta con raccomandata A/R, non operano le disposizioni di cui alla L. 890/1982, bensì quelle di cui al D.P.R. n. 655/1982, il cui art. 40 dispone che: “Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili […]”. L'agente postale, che non abbia reperito il destinatario all'indirizzo, rilascia un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto nell'ufficio postale e la busta rimane ivi in giacenza per il tempo necessario al perfezionamento della compiuta giacenza, secondo le richiamate previsioni (nel caso in esame, trenta giorni). Non è dunque prevista, in caso di plico non consegnato, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma solo un avviso di giacenza;
pertanto, la prova della regolarità della notifica dell'atto può essere fornita dall'ente mediante la produzione di documentazione che attesti – come avvenuto nel caso in esame – la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa. Acclarata la rituale notifica del suddetto avviso di addebito, ogni contestazione relativa ad eventuali vizi formali dello stesso, al merito della pretesa creditoria (comprese le doglianze riferite alla determinazione della misura delle sanzioni) ed alla sussistenza di fatti estintivi anteriori alla data della notifica dell'avviso di addebito (prescrizione) è preclusa, non avendo parte ricorrente impugnato lo stesso nel termine di legge. Tanto premesso, può verificarsi solo l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica, rilevandosi che alla data della notifica dell'intimazione opposta (18/10/2019), non risultava decorso il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito (05/02/2018). Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti, dei motivi della pronuncia, tenuto conto altresì del valore della controversia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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