Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 29/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. DR IL Presidente dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 66/2024 promossa da
(p.iva. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DR Mantovani, del Foro di Trento ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(p.iva. ) P.IVA_2
Con l'avv. Michele Della Valle resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato del 15.11.2024 l'imprenditore Parte_1 allegando di vantare un credito per € 156.875,41 risalente al 2021; che a fronte dell'inadempimento della società resistente, aveva già radicato presso questo
Tribunale un giudizio per la apertura della liquidazione giudiziale della stessa
(proc. R.G.P.U. 8/2023); di avere desistito da quella domanda a fronte dell'accordo transattivo raggiunto;
che la società debitrice non dava corso se
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La società resistente si è regolarmente costituita, evidenziato come la crisi di liquidità verificatesi negli ultimi anni e i suoi inadempimenti nel pagamento del dovuto alla ricorrente sono stati determinati da sopravvenuti, seri problemi di salute del sig. chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza CP_1 delle soglie di fallibilità ex art. 2 c. I lettera d) CCI.
All'udienza del 17.12.2024 la causa era trattenuta in decisione, essendo peraltro occorso che il sig. decedesse il 20.11.2024, per complicanze di CP_1 salute.
Il ricorso va accolto.
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice della somma residua di € 122.785,41 rispetto al credito riconosciuto dal d.i. 88/2021 Trib. Trento, dichiarato esecutivo (cfr. i docc. 1,2,3 ricorrente).
La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (attività di procacciatore d'affari di materie prime agricole: cfr. la sua visura camerale, in atti).
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della società resistente, intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, i cui indici inequivoci sono rappresentati:
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso la ricorrente dell'ammontare di circa € 122.745,21 (di cui si è detto), risalente ancora al 2021;
- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso l'Amministrazione
Finanziaria, per circa € 165.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate);
- dal fatto che la società resistente sia soggetta ad una procedura esecutiva mobiliare (proc. R.G.E. 924/2024 Trib. Cremona: cfr. la documentazione pervenuta dalla Cancelleria Esecuzioni di questo Tribunale).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
Va rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa della società resistente di mancato superamento delle soglie ex art. 2 c. I lettera d): la società resistente non ha
2 depositato i bilanci al 31/12/2022 e al 31.12.2023 né ha prodotto documentazione contabile da cui ricavarsi aliunde il mancato superamento delle soglie;
quanto al bilancio al 31.12.2021, l'ultimo bilancio depositato, è vero che il valore dell'attivo e dei ricavi di quel bilancio sia inferiore alle soglie di legge, ma a quel bilancio risulta un ammontare di debiti superiore alla soglia, per € 693.422; al riguardo la società resistente ha dedotto che l'ammontare di quei debiti sarebbe inferiore alla soglia di legge, perchè medio tempore sarebbero stati effettuati dei pagamenti di fornitori (cfr. p. 5 della sua comparsa di costituzione), ma di questa allegazione non ha fornito alcuna prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
(p.iva. ); Controparte_1 P.IVA_2
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore il dott. con studio in Cremona;
Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 16.4.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/1668617317294?c ontext=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-
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6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
3 7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f)
CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse Parte_2 sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al
Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e
45 CCI;
Cremona, 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. DR IL
4 Si comunichi a parte ricorrente, alla società resistente, al Curatore
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