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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 48 del Ruolo 2024, promossa in que-
sta sede di appello con ricorso depositato il 14/5/2024
da
(C.F. ), rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti di data 22/3/2024 Rep.37875 Racc.7313 del Notaio dott. di Fiumicino Per_1
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal- Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Carlo Ferrero in forza di mandato e procura speciale del 12/1/2024 trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso di primo grado, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.129/2024 del Tribunale
di Udine - opposizione ad avviso di addebito per il pagamento di contributi previden-
ziali.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/1/2025. Conclusioni
Per l'appellante: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. Spese e com-
pensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza n. 129/2024
emessa dal Tribunale di Udine, in ogni suo capo e punto;
spese legali sia di primo grado che del presente grado d'appello interamente rifuse, come da separata nota spe-
se.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 14/5/2024 l' ha proposto appello contro la sen- Pt_1
tenza del Tribunale di Udine di data 9/4/2023 che ha dichiarato invalido l'avviso di addebito n. 415 2023 00009358 63 000.
A sostegno della sua impugnazione l' ha ribadito quanto già sostenuto Pt_1
e cioè che correttamente in sede ispettiva era stata disconosciuta la natura subordinata del rapporto intercorso fra i sig.ri e e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
essendo costoro soci al 50% ciascuno e amministratori della con- Controparte_3
trollante risultandone la paradossale situazione che, quali di- Parte_2
pendenti, sarebbero stati assoggettati alla potestà datoriale da loro stessi esercitata;
che altrettanto correttamente i due soci erano stati iscritti alla Gestione Commercian-
ti, poichè entrambi non si limitavano a svolgere funzioni amministrative ma parteci-
pavano, in modo abituale e prevalente, al lavoro aziendale svolgendo compiti esecu-
tivi tipici dell'attività di spedizioniere;
che ciò era stato confermato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti della ditta, i quali percepivano i sig.ri CP_1
e come titolari della società, operanti in piena autonomia;
che il CP_2 Pt_3
era altresì consigliere e Vice Presidente di dal 29 dicembre
[...] Controparte_3
2020, qualifica questa incompatibile con quella di dipendente della società, avendo questa due soli soci entrambi componenti del Consiglio di Amministrazione;
che ana-
loga situazione esisteva in che era quindi impossibile configurare Parte_2
Pag.2 un potere gestorio della società, compreso quello disciplinare e di licenziamento, nei confronti di un soggetto che necessariamente partecipava già nella fase genetica al-
l'esercizio di tale potere, potendo quindi bloccare ogni decisione a lui sfavorevole;
che l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato competeva al
, essendo lui a invocare tale rapporto;
che nessun rilievo poteva essere Parte_3
attribuito al riassetto societario della essendo questo consisti- Parte_2
to solo nell'ingresso in società, con la quota del 51%, della sig.ra per Parte_4
effetto di donazione da parte del marito sig. , rimasto peraltro Presidente CP_2
del C.d.A.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inam- Parte_3
missibilità dell'appello ai sensi del nuovo testo dell'art.434 c.p.c.
Nel merito l'appellato ha dedotto che la sua qualità di lavoratore dipendente era documentale e incontestata, essendo onere dell' provare il contrario;
che la Pt_1
pretesa dell' era fondata su una mera congettura ovvero una personale interpre- Pt_1
tazione degli ispettori;
che anche nel periodo oggetto dell'avviso opposto - ovvero da ottobre 2021 a settembre 2022 - egli aveva operato in appunto Controparte_3
come lavoratore dipendente;
che dal 30/12/2020 apparteneva per il Parte_2
51% a per cui era controllata, tramite la suddetta hol- Parte_4 Controparte_3
ding, non da lui, titolare del solo 49% delle quote, ma da un altro soggetto;
che
[...]
era gestita da un Consiglio di Amministrazione di cui era Presidente Lui- CP_3
gino , mentre egli ne era solo componente;
che il sig. era al- CP_2 CP_2
tresì Presidente del C.d.A. di che pertanto egli non controllava nè Parte_2
la società sua datrice di lavoro nè la holding;
che la qualità di membro del C.d.A. è
pacificamente compatibile con la qualità di lavoratore dipendente;
che in concreto egli era assoggettato al potere direttivo e disciplinare del suo datore di lavoro, il Pre-
Pa sidente del C.d.A. Logica Spedizioni sig.Dell'Angela; che all'interno di
[...]
egli svolgeva le mansioni operative proprie della sua qualifica (respon- CP_3
sabile dell'ufficio traffico) prevista dal contratto di lavoro subordinato;
che tali man-
sioni nulla avevano a che fare con le funzioni di componente dell'organo amministra-
Pag.3 tivo della società; e che i suoi tentativo stragiudiziali di far cancellare l'iscrizione alla
Gestione Commercianti non avevano avuto effetto.
All'udienza del 23/1/2025 - cui la causa era stata rinviata in attesa del deposito della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte in altra analoga controversia
- il difensore dell' ha dichiarato di rinunciare agli atti di causa, riportandosi alla Pt_1
documentazione già prodotta in via telematica attestante l'avvenuto sgravio dell'avvi-
so di addebito opposto, ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
il difensore dell'appellato ha accettato la rinuncia, insistendo però per la liquidazione delle spese a favore del suo assistito, previa valutazione della soccombenza virtuale dell' Pt_1
appellante.
L'unico punto controverso rimane pertanto quello relativo alla ripartizione dell'onere delle spese di lite.
A questo proposito si deve considerare che, in origine, la vicenda oggetto di causa era tutt'altro che semplice e lineare: non mancavano infatti elementi in forza dei quali l' poteva legittimamente dubitare della natura subordinata del rapporto Pt_1
intercorrente fra il e Parte_3 Controparte_3
Dubbi derivanti dal fatto che il , pur non avendo il controllo (in Parte_3
senso proprio) della società, era comunque componente dell'organo amministrativo ed era altresì socio (seppure non di maggioranza) della controllante Parte_2
e ancora dalle dichiarazioni rese agli ispettori da alcuni dipendenti di CP_4
i quali avevano definito e come "titolari"
[...] Controparte_2 Controparte_1
della ditta aggiungendo che costoro si occupavano della gestione dell'azienda "in mo-
do autonomo" ed entrambi non prendevano ordini da altri (salvo precisare che il sig.
era il "deus ex machina dell'azienda" e il era addetto princi- CP_2 Parte_3
palmente agli aspetti operativi).
La situazione si è definitivamente chiarita solo a seguito della sentenza con cui questa Corte, occupandosi di un altro avviso di addebito dell' (relativo ai Pt_1
Pag.4 contributi attinenti al periodo da gennaio a settembre 2021), ha confermato la compa-
tibilità, sia in diritto che in fatto, tra il ruolo rivestito dal in società e la Parte_3
sua posizione di lavoratore dipendente della stessa, ritenendo che fossero preponde-
ranti ed esaustivi gli indizi favorevoli alla sussistenza della subordinazione;
decisione questa cui l' ha scelto di adeguarsi, provvedendo all'annullamento del debito in Pt_1
sede amministrativa e rinunciando agli atti dell'appello.
Tenendo quindi conto della oggettiva incertezza della materia del contendere e della correttezza del comportamento processuale dell' , si deve ritenere che Pt_1
sussistano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara l'estinzione del processo per effetto dell'intervenuta rinuncia agli atti da parte dell' , accettata da controparte;
compensa interamente fra le parti le spese di lite Pt_1
del grado.
Trieste, 23/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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