Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5621/2021 promossa da:
(c.f. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1
(p. iva ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti CAMPODONICO FRANCESCO, FABRO LORENZO,
PELLERANO LORENZO e BISON GIOVANNA e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bison in Vicenza, via S. Biagio nr. 25
ATTRICE OPPONENTE
contro
(società di diritto panamense), in persona del l.r.p.t. Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti ROSSETTI CRISTIANO e CP_3 CP_4
e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Empoli
[...]
(FI9, Piazza della Vittoria nr. 33
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
1
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis rejectis,
1) In via istruttoria
Ammettere i capitoli di prova testimoniale non ammessi con ordinanza del 28 settembre
2022 ed accogliere le istanze di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e di espletamento di
CTU formulate in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e non ammesse con la detta ordinanza.
2) Nel merito - In via preliminare
a) accertare la mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. che legittimavano
l'emissione del provvedimento monitorio impugnato e conseguentemente dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
b) accertare e dichiarare improponibile e conseguentemente respingere la domanda nuova dell'opposta essendo diversa per causa petendi e petitum da quella di pagamento dell'assegno postdatato unico titolo della domanda monitoria.
3) Nel merito
a) In via principale
i) Accertare e dichiarare che nell'aprile – maggio 2019 tra le parti è stato concluso un contratto in forza del quale a fronte dell'apporto della partita di pelli grezze de quo da parte di CP_1 le avrebbe attribuito una partecipazione agli eventuali utili conseguenti alla Controparte_2 rivendita delle stesse pelli, dopo averle importate, fatte conciare ed eventualmente rinverdire.
ii) Accertare l'inadempimento di consistente nell'aver apportato pellame Controparte_2 affetto da gravi vizi e difetti come provato dalla perizia in atti e che a causa di tali gravi vizi e difetti l'opponente non ha potuto ottenere offerte di acquisto di valore sufficiente a ripagare le spese di importazione, concia e rinverdimento, ammontanti ad € 36.993,46.
iii) Per effetto di tale accertamento, dichiarare che la nulla deve all'opposta a titolo di CP_1 utili né ad altro titolo e conseguentemente condannare la a pagare la Controparte_2 differenza tra € 38.282,74 oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c., spese e costi di giacenza delle pelli e il valore attuale delle pelli stesse.
b) In via alternativa o subordinata, condannare l'opposta a risarcire i danni da quanti minoris ex art. 1492 c.c. pari ad € 38.282,74 secondo la perizia di stima in atti (€ 23.623,26 - doc. 13
o alla maggior o minor somma di giustizia nonché i danni ex art. 1494 c.c., CP_1 corrispondenti le spese di importazione, concia e rinverdimento (€ 36.993,46), oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c., spese e costi di giacenza delle pelli nei magazzini della opponente.
c) In ogni caso dichiarare nullo e/o inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4) In via ulteriormente subordinata
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta come dovuta una qualche somma a favore della compensare tale importo con quello che verrà Controparte_2
2 riconosciuto in favore della opponente in virtù delle conclusioni che precedono, revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto.
5) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
- in via preliminare come da comparsa di costituzione e risposta del 22/02/2022;
-nel merito come da comparsa di costituzione e risposta del 22/02/2022;
- in via istruttoria insiste nell'ammissione dei capitoli di prova richiesti nella propria memoria ex art. 186 c.p.c. n. 2 non ancora ammessi ed insiste, altresì, in denegata ipotesi di accoglimento di ulteriori capitoli di prova formulati da controparte,
nell'essere ammessa a controprova con i testi già indicati nelle proprie memorie ossia e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, titolare Parte_1
della impresa individuale opponeva il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 1422/2021 R. Ing., emesso in data 29.06.21 dal
Tribunale di Vicenza (R.G. 3866/2021), con il quale le era stato ingiunto di pagare a (d'ora in avanti ) l'importo di € 66.344,11, Controparte_2 CP_2
gli interessi come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, come ivi liquidate, credito derivante dall'assegno bancario n. 8326450475-05, tratto sulla banca Intesa San Paolo in data 20.11.2019, rimasto impagato.
Preliminarmente l'opponente eccepiva la nullità e/o invalidità della procura alle liti conferita dalla ai suoi legali e autenticata nella firma in CP_2
data 07.06.21, in quanto si trattava di proccura generale, con certificazione di autenticità della firma non valida in quanto relativa a soggetto residente
3 all'estero e in carenza della dimostrazione della qualifica di legale rappresentante della società opposta da parte del firmatario e, infine,
sottoscritta con firma apocrifa.
In via di fatto esponeva che l'assegno bancario su cui si era fondata l'azione monitoria non era stato rilasciato dalla opponente con funzione di mezzo di pagamento ma esclusivamente a titolo di garanzia, e quindi al più
quale mera promessa di pagamento, a fronte di una operazione commerciale del seguente tenore:
- aveva ceduto a una partita di pelli grezze di prima CP_2 CP_1
scelta di origine Albania da importare, lavorare, conciare e vendere in adempimento dell'accordo commerciale;
- secondo le intese precedentemente intervenute l'assegno a garanzia poteva essere riscosso solo dopo che eseguite le formalità di CP_1
importazione, assolta l'IVA, trasformate le pelli in wet blue a proprie spese,
fosse poi riuscita a venderle ottenendo un ricavo superiore alla sommatoria del prezzo di acquisto pari ad USD 73.668,50 (già comprensivo dell'utile del 10%
spettante alla opposta) e delle spese anticipate dalla opponente per importazione, concia e altre lavorazioni propedeutiche alla vendita pari ad €
36.993,46, così per un totale di € 103.337,57;
- nel caso il prezzo di rivendita delle pelli trasformate non avesse superato tale importo il titolo in garanzia doveva essere restituito alla opponente;
- l'operazione era stata pianificata su indicazione del sig. Tes_3
, agente di che aveva garantito sulla qualità delle pelli da
[...] CP_2
4 importare, così come il sig. amministratore di Testimone_2 CP_2
tuttavia le pelli, lavorate in conceria, si erano poi rivelate di qualità scadente tanto da comportarne, al momento della commercializzazione, una riduzione di valore del 50%;
Nel merito l'opponente rilevava che la dazione dell'assegno a garanzia era provata dal lungo tempo trascorso – più di un anno – tra la data apposta sul titolo (20.11.2019) e quella di presentazione dell'assegno all'incasso
(07.12.2020) e dalla mancata, e comunque generica, risposta della convenuta alla e-mail del legale della opponente in cui veniva dettagliatamente descritta alla controparte l'operazione sopra delineata. Conseguentemente dovevano essere dichiarati nulli sia il titolo di credito postdatato, sia il sottostante patto di garanzia.
In subordine deduceva che il minor valore delle pelli, in aggiunta al costo delle lavorazioni effettuate sulle stesse avrebbe compensato il credito vantato dall'opposta e, in ulteriore subordine, sosteneva di dover andare esente da responsabilità contrattuale in virtù della clausola di cui all'art. 91 del decreto c.d. “Cura Italia”
II. Si costituiva in giudizio prima del subprocedimento ex art. CP_2
649 c.p.c. a seguito di istanza formulata dalla opponente e rigettata dal g.i. con ordinanza del 13.12.21 e poi nel procedimento principale concludendo, previo rigetto dell'eccezione relativa alla invalidità della procura difensiva, in via principale per il rigetto delle domande attoree con conferma del d.i. opposto e,
in via subordinata, in caso di revoca del provvedimento monitorio, per la
5 condanna della opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposta contestava, in quanto non credibile, la ricostruzione in fatto svolta dalla controparte: in realtà aveva venduto a una CP_2 CP_1
partita di pellame, visionata e scelta in Albania dal sig. e dal sig. Pt_1 [...]
(fiduciario di e non di , dietro corresponsione del Tes_3 CP_1 CP_2
prezzo a mezzo di assegno bancario;
l'opponente aveva poi fatto lavorare le pelli a concerie di fiducia con l'intenzione e la speranza di rivenderle ad un prezzo superiore a quello di acquisto, senza tuttavia riuscirvi;
per tale motivo aveva chiesto alla opposta di pazientare nel porre all'incasso l'assegno, in quanto carente di provvista;
dopo un anno di attesa aveva posto CP_2
all'incasso il titolo che era rimasto, appunto, impagato.
La finalità di mezzo di pagamento dell'assegno era anche dimostrata dal fatto che la fattura emessa dall'opposta prevedeva un pagamento a 60 giorni e l'assegno era stato consegnato 82 giorni dopo la fattura e non posto all'incasso per i motivi già detti.
Negava l'opposta, poi, la sussistenza dei vizi dedotti del pellame venduto,
denunciati solo con la mail dell'avv. Campodonico del 06.07.21, trattandosi di vizi apparenti, per come descritti dalla controparte, appariva curioso che fossero emersi a oltre due anni dalla consegna della merce e solo a seguito della pec di messa in mora e della notifica del decreto ingiuntivo da parte della opposta. Peraltro ove fosse veritiera la ricostruzione del rapporto sussistente tra le parti l'opposta non avrebbe avuto alcun interesse a vendere pelle con difetti a in quanto avrebbe cagionato un danno anche a se stessa. CP_1
6 Rispetto alla proposta actio quanti minoris evidenziava che CP_2
controparte era decaduta dalla facoltà di agire sia in via estimatoria, sia risarcitoria, non avendo denunciato gli asseriti vizi nel termine di 8gg. dalla scoperta, come prescritto dall'art. 1495 c.c..
Infine non poteva farsi applicazione di quanto stabilito dal decreto c.d.
“Cura Italia” in quanto i fatti di causa erano anteriori allo scoppio della pandemia e parte opponente non aveva dimostrare l'incidenza effettiva e reale di tale emergenza rispetto allo svolgimento della propria attività e quindi in riferimento al contratto sussistente tra le parti.
III. La causa, respinta l'istanza attorea di modifica della ordinanza di rigetto della sospensione della p.e. del d.i. opposto, era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del 28.09.22. All'esito di tali incombenti, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte per l'udienza cartolare del 15.11.24 e il g.i. tratteneva la causa in decisione,
previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
IV.
1. Preliminarmente si deve ritenere abbandonata l'eccezione,
formulata dalla opponente nell'atto introduttivo del giudizio, di invalidità della procura alle liti conferita ai legali dell'opposta, in quanto (in parte) rinunciata all'udienza del 09.12.21 (nel subprocedimento), non riportata nelle precisate conclusioni e non oggetto di deduzioni neanche negli scritti conclusivi.
7 IV.
2. E' infondata l'eccezione attorea di improponibilità/inammissibilità
della domanda di di pagamento delle prezzo in quanto diversa per CP_2
causa petendi e petitum da quella monitoria (cfr. Cass., sez. un., 26727/2024:
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può
proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non
"stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”) e nella presente circostanza, anche a voler considerare diversa la domanda di pagamento del prezzo da parte della convenuta opposta,
si tratterebbe all'evidenza di una domanda che trova fondamento nella medesima vicenda fattuale e, pertanto, ammissibile.
IV.
3. Priva di pregio è la deduzione attorea circa la nullità del titolo di credito postdatato (assegno) posto alla base del decreto ingiuntivo e dell'asserito patto di garanzia, in quanto quest'ultimo, a tacer d'altro, non è
stato dimostrato come si dirà in seguito.
IV.
4. La parte opponente sostiene l'esistenza di un complesso accordo commerciale tra le parti, già sopra descritto, da cui la dazione dell'assegno azionato in monitorio a titolo di garanzia.
Orbene, dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria svolta ritiene il Tribunale che non vi sia prova di tale accordo, anzi siano emerse
8 circostanze e documenti fondanti, al contrario, la ricostruzione dei rapporti tra le parti e della ragione di dazione dell'assegno esposta dalla convenuta opposta.
Prima di tutto la ricostruzione dell'accordo commerciale tra le parti,
qualificato dalla opponente come contratto di associazione in partecipazione non convince già ad un semplice esame obiettivo, tenuto conto che sostanzialmente l'intero rischio dell'operazione gravava sull'opposta. Infatti
avrebbe anticipato le sole spese per importazione, concia, CP_1
rinverdimento e pressatura (che sono poi risultate pari ad € 36.699,46) e avrebbe pagato il valore delle pelli (pari alla ben maggiore somma di €
66.344,11) solo se le avesse rivendute ad un prezzo superiore a quello di acquisto sommato a quello di lavorazione, quindi un affare sostanzialmente a
“rischio zero” per apparendo ben difficile che pelli del valore di € CP_1
66.344,11 non fossero vendute nemmeno per un valore pari al prezzo delle spese di importazione e concia.
Altro elemento che non corrobora la ricostruzione attorea è che l'assegno
è stato emesso in data 20.11.2019, a fronte di una fattura di del CP_2
30.08.2019 con pagamento a 60 giorni data fattura, quindi il titolo è stato emesso in una data compatibile con un pagamento in quanto di poco successiva alla scadenza del termine di pagamento della fattura emessa dalla venditrice.
Quanto alla valutazione delle prove orali espletate si deve rilevare come i testi , e siano Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
rispettivamente padre, madre e marito della sig.ra e tutti Parte_1
appaiono direttamente coinvolti nell'attività di (si vedano, quanto ai CP_1
primi due le loro stesse testimonianze, mentre quanto al sig. , che è Tes_6
9 anche colui che ha redatto la perizia di parte su cui l'opponente intenderebbe fondare la presenza di vizi e difetti delle pelli vendute, si vedano le mail doc.
20 opponente), e ciò non può che inficiare la loro attendibilità, mentre rispetto ai testi di parte opposta i sig. e appaiono disinteressati in Tes_3 Tes_1
causa.
Il teste (v. verbale ud. 23.02.23), in prima battuta, smentisce la Tes_3
deduzione attorea di essere agente o comunque incaricato di riferendo CP_2
di essersi presentato lui stesso nel maggio 2019 presso gli uffici della opponente in Arzignano, quale agente di commercio/sceglitore di pellame per proporre a l'acquisto di pelli grezze di origine albanese e su incarico di CP_1
quest'ultima di essersi recato in Albania, insieme al sig. e Testimone_4
alla presenza del sig. di aver effettuato la scelta delle pelli che poi sono Tes_2
state acquistate da e rivendute a Lo stesso nega altresì di CP_2 CP_1
sapere dell'esistenza della asserita associazione in partecipazione in quanto dichiara di non essere a conoscenza di accordi intervenuti tra il sig. e Tes_2
ma asserisce che quest'ultima doveva pagare le pelli una volta CP_1
ricevute a magazzino e nega di aver chiesto a un assegno a garanzia CP_1
dell'operazione a favore dell'opposta. Il teste nega anche che le pelli avessero i difetti denunciati da CP_1
Quanto al teste (v. verbale prova delegata Tribunale di Pisa ud. Tes_1
17.01.23) lo stesso dichiara che era presente ad una conversazione intercorsa a
Ponte a Egola presso i suoi locali tra e Testimone_2 Testimone_3
( ), padre di , nel corso della quale il sig. CP_5 Tes_4 Parte_1
aveva dato incarico al sig. di scegliere il pellame da Pt_1 Tes_3
10 acquistare in Albania e quest'ultimo aveva detto che sarebbe andato personalmente in Albania per verificare la qualità del pellame, inoltre dichiara che il sig. gli aveva riferito che era arrivato un assegno in pagamento Tes_2
della merce e che gli era stato detto di aspettare ad incassarlo. Nega altresì di conoscere l'esistenza di accordi contrattuali diversi tra le parti che non siano riferibili a rapporti venditore ( -compratore ( e che il sig. CP_2 CP_1
gli aveva riferito delle lamentele di sulle pelli ma senza che lo Tes_2 CP_1
stesso si ponesse particolari problemi in quanto lo sceglitore delle pelli era
“persona di fiducia di (si riferisce al sig. ). CP_1 Tes_3
Quanto alla deduzione di secondo cui l'assegno non era stato CP_2
incassato in quanto l'opponente aveva chiesto di pazientare, la circostanza appare provata anche dalla conversazione whatsapp (doc. 18 opponente) tra e l'account – (riconducibile a Testimone_6 Tes_2 Per_1 Tes_2
padre del l.r. della convenuta opposta) da cui si evince che la
[...]
lamentela del sig. è riferibile al sig. e alle pelli che lo stesso Tes_6 Tes_3
ha fatto acquistare a e chiede a di pazientare per il pagamento. CP_1 CP_2
11 Quanto alla conversazione doc. 17 opponente che secondo sarebbe la prova CP_1
dell'accordo la lettura che la stessa dà del seguente messaggio di a Testimone_2
appare forzata Testimone_6
12 in quanto, come si ricava dal messaggio precedente, il sig. aveva fatto Tes_3
comprare diverse partite di pelli a quindi non vi è prova che il messaggio si CP_1
riferisse proprio alla partita dall'Albania per cui è causa. Anche ove si riferisse a tale partita, corroborerebbe, in realtà, proprio la ricostruzione della convenuta secondo cui le pelli erano state scelte dal sig. ), persona di fiducia di Tes_3 Tes_3
poi acquistate da e rivendute a (non si spiegherebbe CP_1 CP_2 CP_1
altrimenti che dica a “[h]a fatto comprare anche a Voi”, in quanto Tes_2 Tes_6
avrebbe presumibilmente utilizzato l'espressione “ci ha fatto comprare” (peraltro il sig. ha dichiarato di essere stato pagato dal sig. per il Tes_3 Testimone_4
proprio lavoro”).
In definitiva è rimasta assolutamente carente la prova circa la dedotta
(dall'attrice) sussistenza di una associazione in partecipazione tra le parti e della dazione dell'assegno in garanzia.
IV.
5. Quanto ai dedotti vizi della merce venduta (della cui esistenza è
onerata dalla prova l'opponente v. Cass., sez. un., 11748/2019), trattandosi di vizi del pellame che, dalla stessa descrizione attorea, erano da considerarsi apparenti, vi è
prima di tutto da dire che il pellame è stato scelto da soggetto incaricato
13 direttamente da com'è emerso in causa. Alcun valore, poi, può darsi alla CP_1
perizia di parte del sig. , depositata dalla opponente, in quanto soggetto che Tes_6
ha un evidente interesse in causa, oltre che marito della titolare di Inoltre, CP_1
e ciò appare significativo, lo stesso il giorno 19.11.19 rivolgendosi a Tes_6 Tes_2
nella conversazione sopra riportata (occorsa, pertanto, ad oltre due mesi dalla consegna delle pelli e dal loro invio alle concerie) non deduce alcun difetto delle stesse ma solo la difficoltà a venderle a causa delle condizioni di mercato e della particolarità dell'articolo. La prima contestazione scritta di cui vi è prova (essendo la prova della contestazione orale basata sulla deposizione dei soli testi attorei, della cui attendibilità si è già detto) è rappresentata dalla PEC dell'avv. Campodonico del
06.07.21, quindi a quasi due anni di distanza dalla consegna della merce alla opponente, di talché la opponente deve considerarsi comunque decaduta dalla possibilità di eccepire i vizi ex art. 1495 c.c. sia in via di eccezione, sia a fini risarcitori (cfr. Cass. 36052/2021: “I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi.”).
IV.
6. Riguardo la dedotta applicazione del c.d. “Decreto Cura Italia” (D.L.
18/2020 conv. in L. 27/2020) non appaiono sussisterne i presupposti in quanto l'acquisto e la consegna delle pelli è avvenuto nel periodo agosto-settembre 2019,
periodo anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto e anche allo scoppio della pandemia COVID-19; inoltre la opponente non dimostra alcunché circa la concreta incidenza dello scoppio della predetta pandemia sulla propria attività aziendale e soprattutto sul contratto per cui è causa.
14 V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della opponente e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base del valore di causa, portato dal decreto ingiuntivo opposto, al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1422/2021 R. Ing.
emesso in data 28/29.06.21 dal Tribunale di Vicenza – R.G. 3866/2021);
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite della presente fase di opposizione che liquida in € 9.000 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 04.04.25
Il Giudice
Gabriele Conti
15