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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2024, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
• Dott. Emanuele Pinto - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5757/2024
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.5.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel gennaio Persona_1
2024, pochi mesi prima della nascita della figlia (n. il 17.2.2024); Per_2
- la aveva acconsentito al riconoscimento della piccola da parte del padre solo a seguito Per_1 di diffida legale;
- la negli ultimi mesi di gravidanza, ometteva di notiziare esso ricorrente in ordine alle Per_1 condizioni di salute della piccola nascitura;
- apprendeva della nascita della bambina solo a posteriori e gli veniva concesso di recarsi in reparto solo per pochi minuti;
- alla data di proposizione del ricorso, aveva potuto vedere la bambina solo tre volte, per circa
40 minuti ad incontro;
- la aveva addotto sempre diverse ragioni impeditive agli incontri padre-figlia, anche Per_1 legate alla mancata adesione di esso istante alla corresponsione della quota di mantenimento richiesto dalla controparte, così di fatto ostacolando gli incontri della piccola con il Per_2 padre e con i nonni, i quali avevano visto la bimba una sola volta;
- egli istante aveva più volto cercato di raggiungere un'intesa in ordine alla regolamentazione del diritto di visita della figlia e al suo mantenimento, trovando la netta opposizione della resistente;
- si era reso disponibile a contribuire alle spese straordinarie della piccola e che, tuttavia, la non forniva alcun giustificativo di spesa;
Per_1
- egli lavorava come operaio idraulico con una retribuzione mensile di circa €800,00/900,00;
- la non aveva alcun impiego, svolgendo saltuariamente l'attività di doposcuola;
Per_1
- entrambe le parti convivevano con le rispettive famiglie di origine;
tutto quanto premesso, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 regolamentazione, anche a mezzo dei Servizi Sociali, del suo diritto di visita;
chiedeva, inoltre, che a suo carico fosse posto un contributo di €200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio Persona_1 la quale contestava tutto quanto dedotto ex adverso, evidenziando che la rottura della relazione con l era dovuta, tra l'altro, alle forti ingerenze dalla madre del ricorrente;
sosteneva, inoltre, di Pt_1 non aver mai frapposto alcun ostacolo alla relazione del padre con la figlia minore e che, per contro, era lo stesso a non adeguarsi alle esigenze della piccola, di soli pochi mesi. Precisava di aver Pt_1 sempre tempestivamente informato il ricorrente in ordine alle vicende della figlia e che il padre,
1 unitamente ai suoi genitori, avevano sempre incontrato la minore almeno due volte a settimana per più di un'ora. Soggiungeva di aver ricevuto dalla controparte la sola somma di €151,04 a titolo di spese straordinarie. Chiedeva, quindi, di:
1) disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre;
2) stabilire che ogni decisione relativa alle questioni di maggiore interesse per la bambina dovrà essere assunta con l'accordo di entrambi i genitori;
3) stabilire che possa vedere la figlia indicativamente secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) fino al compimento del secondo anno di vita, due volte alla settimana, in giornate da concordarsi di volta in volta in base al clima, alla salute e alle esigenze della piccola e con l'impegno di rispettare luogo e ora per gli incontri, fissati indicativamente nelle giornate di giovedì (ore 17- 18) e domenica (ore 10-11), con la presenza costante della madre, la quale, ove, nei giorni stabiliti, non fosse possibile al padre esercitare il suo diritto di visita, per cause al medesimo non imputabili, si impegna a consentire a quest'ultimo di vedere la figlia in altra giornata;
del pari, l' ove non fosse possibile per la sempre per cause Pt_1 Per_1 alla medesima non imputabili, far vedere la bambina nelle giornate stabilite, di buon grado, dovrà optare per altri giorni;
b) a partire dal secondo anno di vita e sino al compimento del quinto anno, il padre potrà tenere con sé tre volte alla settimana (domenica compresa, a settimane alterne per Per_2 ciascun genitore), per un massimo di tre ore al giorno, in giorni e orari che saranno stabiliti di comune accordo, in virtù delle diverse necessità ed esigenze della piccola, connesse alla sua crescita, cui dovrà sempre essere data la massima priorità e riconosciuto massimo rispetto;
c) di prevedere il pernotto della minore presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del quinto anno di età;
4) stabilire che l contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante la Pt_1 corresponsione della somma mensile di €250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna del resistente al pagamento degli arretrati a decorrere dalla nascita della minore;
5) stabilire che le parti prestino il consenso al rilascio del passaporto.
All'udienza del 18.9.2024, celebrata in presenza, la causa veniva rinviata per tentativo di conciliazione;
all'udienza del 6.11.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e dell'elevata conflittualità presente tra le parti, la causa era rimessa per la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 13.6.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006.
2 Certamente è emersa una forte conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola Per_2
Per tale motivo si invitano le parti ad intraprendere un percorso di mediazione del conflitto familiare. Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga – neppure qui richiesta dalle parti – al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n.
21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario. Tuttavia, coerentemente con la prassi di questo Tribunale, gli incontri padre-figlia andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i Per_2 pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal terzo anno di età della piccola, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €200,00 mensili, indicata dal ricorrente. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina che ha da poco compiuto nove mesi (n. 17.2.2024), della capacità contributiva delle parti in uno con la loro situazione abitativa (entrambi vivono presso la casa delle proprie famiglie di origine e sono pertanto esonerati da oneri locatizi). Al riguardo si evidenzia che l' come Pt_1 evincibile dalla dichiarazione dei redditi in atti, percepisce uno stipendio mensile di circa €900,00.
L'obbligo di pagamento posto a carico del resistente decorrerà a far data dal mese di giugno 2024, ovvero dal mese successivo all'instaurazione del giudizio.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario della Persona_1 minore.
In merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento di arretrati relativi alle spese di mantenimento della figlia da lei sostenute dalla nascita, rileva il Collegio che si tratta di domanda inammissibile nel presente giudizio.
3 Parimenti, va affermata la competenza del Giudice Tutelare in ordine alla richiesta di prestazione del consenso al rilascio del passaporto della minore.
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti essendo le decisioni state assunte nell'interesse della minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così Persona_1 provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei eserciteranno la Persona_3 responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore:
• sino al compimento dei 18 mesi: due giorni a settimana (ove le parti non trovino un accordo, tendenzialmente il martedì e il giovedì di ogni settimana), dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e nel fine settimana, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
• dal compimento dei 18 mesi: a) due volte a settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle
17,00 alle 20,00;
b) nel fine settimana, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 11,00 alle ore
19,00, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna al compimento dei 3 anni di età della bambina, in considerazione della tenera età della minore e della necessità per il padre di consolidare e rafforzare il rapporto con la figlia;
c) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni
31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore
11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
• dal compimento dei tre anni, fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle 20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 25 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
4 • la figlia trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore, versando entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente a la Persona_1 somma di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dal giugno 2024;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
7) dispone che l'assegno unico universale spetti alla resistente;
8) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati;
9) dichiara la competenza del Giudice Tutelare in ordine alla richiesta di rilascio del passaporto;
10) dichiara compensate le spese di lite;
11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 19.11.2024.
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
5
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
• Dott. Emanuele Pinto - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5757/2024
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 19.5.2024 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel gennaio Persona_1
2024, pochi mesi prima della nascita della figlia (n. il 17.2.2024); Per_2
- la aveva acconsentito al riconoscimento della piccola da parte del padre solo a seguito Per_1 di diffida legale;
- la negli ultimi mesi di gravidanza, ometteva di notiziare esso ricorrente in ordine alle Per_1 condizioni di salute della piccola nascitura;
- apprendeva della nascita della bambina solo a posteriori e gli veniva concesso di recarsi in reparto solo per pochi minuti;
- alla data di proposizione del ricorso, aveva potuto vedere la bambina solo tre volte, per circa
40 minuti ad incontro;
- la aveva addotto sempre diverse ragioni impeditive agli incontri padre-figlia, anche Per_1 legate alla mancata adesione di esso istante alla corresponsione della quota di mantenimento richiesto dalla controparte, così di fatto ostacolando gli incontri della piccola con il Per_2 padre e con i nonni, i quali avevano visto la bimba una sola volta;
- egli istante aveva più volto cercato di raggiungere un'intesa in ordine alla regolamentazione del diritto di visita della figlia e al suo mantenimento, trovando la netta opposizione della resistente;
- si era reso disponibile a contribuire alle spese straordinarie della piccola e che, tuttavia, la non forniva alcun giustificativo di spesa;
Per_1
- egli lavorava come operaio idraulico con una retribuzione mensile di circa €800,00/900,00;
- la non aveva alcun impiego, svolgendo saltuariamente l'attività di doposcuola;
Per_1
- entrambe le parti convivevano con le rispettive famiglie di origine;
tutto quanto premesso, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 regolamentazione, anche a mezzo dei Servizi Sociali, del suo diritto di visita;
chiedeva, inoltre, che a suo carico fosse posto un contributo di €200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio Persona_1 la quale contestava tutto quanto dedotto ex adverso, evidenziando che la rottura della relazione con l era dovuta, tra l'altro, alle forti ingerenze dalla madre del ricorrente;
sosteneva, inoltre, di Pt_1 non aver mai frapposto alcun ostacolo alla relazione del padre con la figlia minore e che, per contro, era lo stesso a non adeguarsi alle esigenze della piccola, di soli pochi mesi. Precisava di aver Pt_1 sempre tempestivamente informato il ricorrente in ordine alle vicende della figlia e che il padre,
1 unitamente ai suoi genitori, avevano sempre incontrato la minore almeno due volte a settimana per più di un'ora. Soggiungeva di aver ricevuto dalla controparte la sola somma di €151,04 a titolo di spese straordinarie. Chiedeva, quindi, di:
1) disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 presso la madre;
2) stabilire che ogni decisione relativa alle questioni di maggiore interesse per la bambina dovrà essere assunta con l'accordo di entrambi i genitori;
3) stabilire che possa vedere la figlia indicativamente secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) fino al compimento del secondo anno di vita, due volte alla settimana, in giornate da concordarsi di volta in volta in base al clima, alla salute e alle esigenze della piccola e con l'impegno di rispettare luogo e ora per gli incontri, fissati indicativamente nelle giornate di giovedì (ore 17- 18) e domenica (ore 10-11), con la presenza costante della madre, la quale, ove, nei giorni stabiliti, non fosse possibile al padre esercitare il suo diritto di visita, per cause al medesimo non imputabili, si impegna a consentire a quest'ultimo di vedere la figlia in altra giornata;
del pari, l' ove non fosse possibile per la sempre per cause Pt_1 Per_1 alla medesima non imputabili, far vedere la bambina nelle giornate stabilite, di buon grado, dovrà optare per altri giorni;
b) a partire dal secondo anno di vita e sino al compimento del quinto anno, il padre potrà tenere con sé tre volte alla settimana (domenica compresa, a settimane alterne per Per_2 ciascun genitore), per un massimo di tre ore al giorno, in giorni e orari che saranno stabiliti di comune accordo, in virtù delle diverse necessità ed esigenze della piccola, connesse alla sua crescita, cui dovrà sempre essere data la massima priorità e riconosciuto massimo rispetto;
c) di prevedere il pernotto della minore presso l'abitazione paterna a decorrere dal compimento del quinto anno di età;
4) stabilire che l contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante la Pt_1 corresponsione della somma mensile di €250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna del resistente al pagamento degli arretrati a decorrere dalla nascita della minore;
5) stabilire che le parti prestino il consenso al rilascio del passaporto.
All'udienza del 18.9.2024, celebrata in presenza, la causa veniva rinviata per tentativo di conciliazione;
all'udienza del 6.11.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e dell'elevata conflittualità presente tra le parti, la causa era rimessa per la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti.
Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 13.6.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c.
Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006.
2 Certamente è emersa una forte conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola Per_2
Per tale motivo si invitano le parti ad intraprendere un percorso di mediazione del conflitto familiare. Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga – neppure qui richiesta dalle parti – al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.).
A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n.
21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022).
La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario. Tuttavia, coerentemente con la prassi di questo Tribunale, gli incontri padre-figlia andranno disciplinati in maniera graduale in ragione della tenera età di e i Per_2 pernottamenti con il padre potranno avvenire a partire dal terzo anno di età della piccola, in modo da bilanciare l'esigenza di tutela e consolidamento del rapporto paterno con quella, pur meritevole di considerazione, di non esporre la minore in tenera età a rilevanti cambiamenti.
Sul punto vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regolazione dei pernottamenti con la figura paterna è “da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 28/7/2020, n. 16125).
Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato in dispositivo.
In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €200,00 mensili, indicata dal ricorrente. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina che ha da poco compiuto nove mesi (n. 17.2.2024), della capacità contributiva delle parti in uno con la loro situazione abitativa (entrambi vivono presso la casa delle proprie famiglie di origine e sono pertanto esonerati da oneri locatizi). Al riguardo si evidenzia che l' come Pt_1 evincibile dalla dichiarazione dei redditi in atti, percepisce uno stipendio mensile di circa €900,00.
L'obbligo di pagamento posto a carico del resistente decorrerà a far data dal mese di giugno 2024, ovvero dal mese successivo all'instaurazione del giudizio.
L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario della Persona_1 minore.
In merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di condanna del resistente al pagamento di arretrati relativi alle spese di mantenimento della figlia da lei sostenute dalla nascita, rileva il Collegio che si tratta di domanda inammissibile nel presente giudizio.
3 Parimenti, va affermata la competenza del Giudice Tutelare in ordine alla richiesta di prestazione del consenso al rilascio del passaporto della minore.
Le spese processuali devono compensarsi tra le parti essendo le decisioni state assunte nell'interesse della minore.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così Persona_1 provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei eserciteranno la Persona_3 responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore:
• sino al compimento dei 18 mesi: due giorni a settimana (ove le parti non trovino un accordo, tendenzialmente il martedì e il giovedì di ogni settimana), dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e nel fine settimana, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
• dal compimento dei 18 mesi: a) due volte a settimana, tendenzialmente il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle
17,00 alle 20,00;
b) nel fine settimana, il sabato o la domenica di ogni settimana, dalle ore 11,00 alle ore
19,00, rimandando il pernottamento presso la residenza paterna al compimento dei 3 anni di età della bambina, in considerazione della tenera età della minore e della necessità per il padre di consolidare e rafforzare il rapporto con la figlia;
c) nel corso delle vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre (negli anni pari) e dalle ore 11,00 alle ore 20,00 dei giorni
31 dicembre, 1 e 6 gennaio (in quelli dispari); nel corso delle vacanze pasquali, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00 (negli anni pari) e il lunedì dell'Angelo dalle ore
11,00 alle ore 20,00 (in quelli dispari); nel periodo estivo per 7 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
• dal compimento dei tre anni, fermi gli incontri infrasettimanali come sopra disciplinati, il diritto di visita paterno verrà ampliato nel fine settimana e, precisamente, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 (o dall'uscita da scuola) fino alle 20,00 della domenica, con espressa inclusione del pernottamento intermedio presso la residenza paterna;
il diritto di visita verrà ampliato anche con riguardo ai periodi festivi e, segnatamente, nel periodo natalizio, dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:00 del 25 dicembre di tutti gli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1 gennaio di tutti gli anni dispari;
nel periodo pasquale, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
nel periodo estivo, ogni anno, per 15 giorni consecutivi, con pernottamento, nel mese di luglio oppure in quello di agosto, secondo quanto previamente ed obbligatoriamente concordato tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno;
4 • la figlia trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori e la festa del papà e della mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore, versando entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente a la Persona_1 somma di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dal giugno 2024;
6) dispone che i genitori comunichino tra loro eventuali cambi di residenza;
7) dispone che l'assegno unico universale spetti alla resistente;
8) dichiara inammissibile in questa sede la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati;
9) dichiara la competenza del Giudice Tutelare in ordine alla richiesta di rilascio del passaporto;
10) dichiara compensate le spese di lite;
11) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 19.11.2024.
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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