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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.301/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a in persona delle Dr.sse e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quadri direttivi e legali rappresentati, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pessi
e Francesco Giammaria.
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Vitale. CP_1
-APPELLATO -
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 30 gennaio 2020 chiedeva dichiararsi la CP_1 costituzione ex art. 29 d.lgs. 276/2003, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di a far data dal 24 ottobre 2017, con conseguente condanna Parte_1 di quest'ultima al pagamento di € 22.357,76 a titolo di differenze retributive. Allegava a tal fine di aver lavorato formalmente alle dipendenze di Controparte_2
a far data dal 24 ottobre 2017 a tempo determinato e dal 2 gennaio 2018 a
[...] tempo indeterminato con mansioni di facchino - operaio di V° livello del CCNL trasporto merci e logistica (rapporto trasferitosi in capo alla Controparte_3 unipersonale a seguito della cessione di ramo di azienda perfezionata nell'ottobre 2019).
1 Deduceva poi che il contratto di appalto tra la Controparte_2
l' - avente ad oggetto la fornitura presso gli stabili del Gruppo bancario di Parte_1 servizi integrati/multiservizi (come meglio descritti nei connessi e preliminari Accordi
Quadro sottoscritti con riferimento al periodo 1.4.2017/31.3.2018 e 1.4.2018/31.3.2020) - sarebbe stato stipulato in violazione del primo comma dell'art.29, d.lgs. 276/2003, atteso che nel concreto svolgersi della prestazione la prima società non avrebbe esercitato alcun potere direttivo o organizzativo.
Con sentenza n.378/2022 il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava - sul presupposto della non genuinità del propedeutico contratto di appalto - costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra ed con decorrenza dal 24 ottobre 2017, CP_1 Parte_1 ma rigettava la domanda di pagamento delle differenze retributive.
Rilevava in tal senso che:
- dall'esame delle contrapposte difese non fosse possibile cogliere il contenuto della
“organizzazione del lavoro del da parte dell'appaltatrice”; CP_1
- pur non concorrendo “i documenti allegati al ricorso” a fornire la “prova dell'esercizio del potere direttivo da parte di funzionari di era “parimenti Parte_1 indubitabile che nessun elemento” deponesse “a favore della sussistenza di un potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatrice”;
- “accertato il mancato esercizio dell'indispensabile potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore” il diritto azionato dal doveva ritenersi “sussistente, CP_1 rimanendo irrilevante che i lavoratori esterni (tra cui il ricorrente) ed i dipendenti di svolgessero mansioni differenti e in locali separati”, risultando “del tutto Parte_1 evidente che anche all'interno della stessa organizzazione aziendale i lavoratori vengano adibiti a mansioni differenti, dotati di mezzi aziendali diversi ed eventualmente allocati in spazi separati”.
2) Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 17.03.2022, la (d'ora in avanti anche , ribadendo Parte_1 Parte_1 la genuinità del contratto di appalto intercorso con la (d'ora in avanti Controparte_2 anche , l'assenza di prova (ricadente sul ricorrente) circa un'eterodirezione CP_2 dell'attività lavorativa riferibile alla Banca, la riconducibilità delle mansioni espletate dal a quelle contenute nel “Accordo Quadro per la Fornitura di Servizi Generali presso CP_1 gli Stabili di Direzione” intercorso fra ed CP_1 Controparte_2
Ha resistito in giudizio, con memoria dell'8.01.2024, variamente CP_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, escussi due testi, la causa all'udienza del 10.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione come da dispositivo in calce.
2) L'appello è fondato.
2 All'esito dell'espletata prova testimoniale non sono emersi sufficienti elementi volti a dimostrare un coinvolgimento invasivo e continuativo di , Parte_1 nell'organizzazione dell'attività lavorativa espletata da . CP_1
Eterodirezione rimessa, piuttosto, alle opzioni gestionali dei vertici della CP_2 prima e della poi.
[...] Controparte_3
Determinanti sono in tal senso le deposizioni, assunte all'udienza del 12.11.2024, dei testi (dipendente fino al 31.07.2023) e Testimone_1 Parte_1 [...]
(in servizio, da 2018 al 2022, presso l'Unità General Service di . Tes_2 Parte_1
Il primo:
- “preciso che nell'Accordo Quadro tra e era prevista Parte_1 CP_2
l'indicazione di un preposto per la ( e di un preposto per CP_2 Persona_1
( . La gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Parte_1 Testimone_2 era rimessa all'interlocuzione tra e in CP_2 Persona_1 Testimone_2 particolare, qualora un dipendente della avesse avuto necessità di assentarsi CP_2 per ferie o malattia, formulava la richiesta a il quale l'autorizzava o Persona_1 meno. A quel punto la comunicava alla l'assenza del proprio CP_2 Parte_1 dipendente, le ragioni della stessa e il nominativo del sostituto;
ricordo che ciò avveniva anche nel periodo estivo, durante il quale numerosi dipendenti erano in ferie”;
- “L'autorizzazione delle ferie o delle assenze dei dipendenti non è stata CP_2 mai gestita da risultando per quest'ultima importante esclusivamente la Parte_1 tempestiva indicazione di un sostituto al fine di garantire il funzionamento dei servizi commissionati”;
- “Ogni comunicazione, compresa l'assenza e le ferie dei dipendenti era CP_2 inviata direttamente sulla mia casella di posta elettronica aziendale in quanto il fornitore (la era abituato a rapportarsi direttamente con me per ogni questione CP_2 relativa alla gestione del contratto (Accordo Quadro) tra committente e fornitrice”;
- “Non ho mai verificato direttamente le eventuali domande di ferie presentate dall'appellato e trasmesse al ma sono sicura che le richieste di ferie non Persona_1 pervenivano mai direttamente alla ed erano sempre previamente autorizzate Parte_1 dai responsabili . CP_2
Il secondo: “Le richieste di autorizzazione per ferie e/o malattie dei dipendenti erano gestite direttamente da tale società, io ricevevo esclusivamente la CP_2 comunicazione dell'assenza già autorizzata del dipendente con l'indicazione del sostituto, anzi alcune volte non veniva indicato il nominativo del sostituto”. Nessuno ingerenza, dunque, dei vertici della nella gestione delle Parte_1 presenze in servizio dei dipendenti limitandosi la società committente a CP_2 prendere atto delle determinazioni assunte in proposito, esclusivamente e liberamente, dall'appaltatrice, la quale non solo autorizzava le ferie ma unilateralmente individuava il sostituto del lavoratore assente al fine di assicurare l'ininterrotta prosecuzione dei servizi commissionati in adempimento del contratto di appalto.
3 Non è altresì emerso che la abbia mai adottato alcuna sanzione Parte_1 disciplinare nei confronti dell'appellato (o dei colleghi di quest'ultimo dislocati presso i locali della o abbia mai segnalato un'inosservanza dello stesso ai generali doveri Pt_4 di diligenza, obbedienza o fedeltà.
E' risultata ugualmente indimostrata la predeterminazione dell'orario lavorativo del da parte di incombenza rimessa anch'essa ai responsabili CP_1 Parte_1 CP_2 osservando, peraltro, l'istante un orario diverso da tutti gli altri dipendenti dell'Istituto di credito:
- “Orario che per tutti gli stabili della che si avvalevano dei servizi della Parte_1 era, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 … Confermo che CP_2
l'orario dei dipendenti distribuito sempre su 5 giorni la settimana, era di 7 Parte_1 ore e mezza al giorno” (teste ; Testimone_1
- “L'orario di lavoro del era dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con 1 ora di CP_1 pausa pranzo. Ricordo la circostanza in quanto l'orario di lavoro dei dipendenti era dalle ore 08.15 alle ore 16.45 e quello dei dipendenti iniziava un Parte_1 CP_2 quarto d'ora prima e finiva un quarto d'ora dopo” (teste ). Testimone_2
Nessuna traccia di ulteriori indici di un'eterodirezione imputabile ad Parte_1 sono rinvenibili nelle risultanze della prova orale, né a diversa conclusione può indurre la documentazione allegata alla produzione del lavoratore in entrambi i gradi del giudizio, laddove:
- il contratto di assunzione (all.1) reca come unico datore di lavoro la CP_2
- nell'intestazione della busta paga relativa alla mensilità di ottobre 2019 (all.2) è indicato quale datore di lavoro la Controparte_3
- la disponibilità (all.ti 3, 4, 5) di una postazione informatica e di un indirizzo di posta elettronica con la credenziale (ma con l'aggiunta del prefisso EXT, così Parte_1 da distinguerlo dai dipendenti “strutturati”) appaiono elemento inconferenti, trattandosi di strumentazione necessaria unicamente all'assolvimento dei compiti oggetto del contratto di appalto, nei quali rientra anche lo smistamento della corrispondenza suddivisa per compilatore (all.7).
A sostegno della ventilata illegittimità dell'appalto deduce poi la difesa del CP_1
l'espletamento da parte del proprio assistito di mansioni ultronee rispetto a quelle commissionate dall' all' ed in particolare la preparazione delle aule per Parte_1 CP_2
i corsi di formazioni dei dipendenti, la gestione del parco macchine dell'Istituto di credito e la distribuzione dei buoni pasto.
Sotto il primo profilo, al fine di disattendere l'assunto attoreo, è sufficiente riprendere il punto 8 (“Gestione e/o Supporto al personale del per Controparte_4
l'utilizzo delle Sale Training sulle piazze di: Milano/Roma/Palermo …”) dell'allegato 3 all'Accordo Quadro per la fornitura dei servizi generali presso gli stabili di Direzione” intercorso tra e sottoscritto l'1.6.2017 (doc. 1 produzione appellante) Parte_1 CP_2 nonché il punto 7 (“Gestione e/o Supporto Sale Training sulle piazze di: Milano/Roma/Palermo …”) dell'allegato 3 all'Accordo Quadro per la fornitura dei
4 servizi generali presso gli stabili di Direzione” intercorso tra e Parte_1 CP_2 sottoscritto il 5.9.2018 (doc. 3 produzione appellante), ove rispettivamente si legge:
- “8.1 attività di preparazione delle aule, di accoglienza dei docenti/discenti ed altre attività connesse”; “8.2 L'operatività viene svolta con l'ausilio del servizio accentrato assegnato al personale del;
Controparte_4
- “7.1. preparazione aule, accoglienza docenti/discenti ed altro. L'operatività viene svolta con l'ausilio del servizio accentrato assegnato al personale . Parte_1
La gestione (e/o il supporto) delle sale di training rientra ictu oculi tra le attività oggetto di appalto di servizi.
Per quanto riguarda il secondo aspetto ricorda il teste che Testimone_2
l'appellato seguiva “anche le assegnazioni delle auto di servizio per la sede di Palermo e di Brescia. Confermo la circostanza in quanto io mi sono avvalso più volte dei servizi del sig. , in assenza di personale che non mi era stato assegnato, in CP_1 Parte_1 particolare per la gestione delle aule per i corsi di formazione, per le richieste di disponibilità di auto da parte dei dipendenti e di comunicazione a questi ulti mi Parte_1 dell'esito della richiesta”.
Il ricorrente, dunque, si limitava a ricevere le richieste del personale Parte_1 interessato all'uso dell'auto aziendale e a comunicare all'istante l'esito della domanda, mentre non rientrava tra le sue incombenze assumere qualsiasi vincolante determinazione in materia.
La sua, come emerge anche dalle e-mail allegate alla produzione di parte (al n.8), era un'attività di mera ricezione e smistamento delle istanze, accompagnata dalla periodica trasmissione dei fogli di viaggio (da altri redatti e sottoscritti) alla Direzion e, dell'inoltro agli interessati delle istruzioni per il ritiro e consegna delle autovetture (anch'esse elaborate da soggetti diversi) e dall'occasionale verifica delle fatture emesse dalla società esterna deputata al lavaggio delle autovetture.
Incombenze tutte, sostanzialmente accostabili a quelle di gestione della posta interna e che sembrano, comunque, rientrare in quell'ampia dizione di “altre attività di
, ripresa al punto 10, dell'Allegato 3 all'Accordo Quadro per la Parte_5 fornitura dei servizi generali presso gli stabili di Direzione” intercorso tra e Parte_1
sottoscritto l'1.6.2017 (doc. 1 produzione appellante). CP_2
Fra l'altro all'art.7 del medesimo Accordo fra i servizi appaltati rientra anche quello di “Supporto al personale del per l'operatività riguardante la Controparte_4 fatturazione dei fornitori”.
Con riferimento all'ultimo aspetto, narra il teste “Il plico contenente i Tes_2 buoni pasto trasmesso dal fornitore veniva direttamente consegnato nella stanza dei dipendenti i quali provvedevano al riscontro del contenuto degli stessi, alla CP_2 verifica della corrispondenza tra il numero di quelli indicati e quelli contenuti in ciascun libretto, allo smistamento dei buoni pasto tra i diversi uffici e alla consegna Parte_1 degli stessi nelle mani del responsabile di ciascun ufficio. Nell'eventualità i cui il
5 dipendente non avesse un proprio responsabile erano il sig. o i suoi Parte_1 CP_1 colleghi a provvedere direttamente alla consegna dei buoni pasto nelle mani dei dipendenti . Parte_1
Attività di smistamento e consegna dei buoni pasto comunque riconducibile nell'alveo di quei servizi oggetto di appalto, così come descritti nell'allegato “Accordo Quadro” e precisamente all'interno del genere “Gestione e consegna del materiale in arrivo”.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto da . CP_1
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.378/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 febbraio 2022, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di lite del doppio grado, che liquida per compensi professionali, per il primo, in €2.368,00 e per il presente in €3.210,00, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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