Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5485/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 07.04.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate nell'interesse dell'appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 07.04.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 07.04.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c. (lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione), che depo- sita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1
Pace – opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Tartaglione (Cod. Fisc.
[...]
), avv. Pietro Tartaglione (Cod. Fisc. ) e C.F._2 C.F._3
avv. Fabio Francavilla (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domi- C.F._4
ciliato presso il loro studio in SE (CE) alla via G.B. Novelli n. 120, in virtù di procura in atti appellante
e
(C.F. , quale subentrante a titolo Controparte_1 P.IVA_1 universale nei rapporti di , ai sensi dell'art. 1 Controparte_2
Dlgs n. 193 del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 1.12.2016 in G.U.
282 del 2.12.2016 in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di procura- tore della funzione “Contenzioso” della tale in for- Controparte_3
za di procura speciale del 03/12/2018 Rep. 44152 raccolta n. 25238 per Notar dott.
rilasciata dal sig. rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 Persona_2
Nicola Perrino (Cod. Fisc. ) ed elett.te domiciliata presso lo C.F._5 studio di quest'ultimo in Afragola (NA), alla via G. Pascoli, 7, in virtù di procura speciale in atti appellata nonché
(Cod. Fisc. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Cod. Fisc. C.F._6
ed elettivamente domiciliata ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Napoli al- la via Diaz n. 11 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto di citazione in appello e note relative Pt_1 all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata : come da comparsa di costituzione e successivi scritti di- CP_5
fensivi.
2
Per l'appellata : come da comparsa di costituzione e suc- Controparte_4
cessivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissibile sot- to il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, così come adottata nella decisione di prime cure.
A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art.
342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della do- manda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto al- la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente grado di giudizio.
Ciò premesso, va evidenziato che in prime cure con atto di citazione in opposizio- ne ex art. 615 c.p.c. , premettendo di essere venuto a conoscenza Parte_1 attraverso autonoma richiesta presso l' (d'ora in Controparte_6
poi , della cartella esattoriale n. 02820060027659056, ruolo 2006/4722, CP_5 emessa in funzione dell'omesso pagamento di sanzioni amministrative ex L.
689/1981, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dai convenuti
Enti ( e ) . Invero, ha CP_5 Controparte_7
proposto opposizione avverso il conseguente estratto di ruolo.
L e la - convenuti, CP_5 Controparte_7
invece, sono rimasti contumaci in primo grado.
Il giudice di pace di con sentenza n. 207/2020 in accoglimento della do- CP_7
manda proposta dal ha annullato e dichiarato inefficace la cartella esatto- Pt_1
3
riale n. 02820060027659056, ruolo 2006/4722, disponendo altresì la totale com- pensazione delle spese di lite.
Orbene, nel gravame proposto parte appellante, , chiede nello Parte_1
specifico la riforma della impugnata sentenza solo sul capo relativo alla compensa- zione delle spese di giudizio concludendo, quale unico motivo di gravame, in virtù del principio della soccombenza, per la condanna dei soccombenti e CP_5 [...]
alla refusione delle spese di lite. Controparte_8
Si sono costituiti entrambi gli appellati, e , che hanno CP_5 Controparte_4 concluso per il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugna- ta e, dunque, insistendo per la legittimità della compensazione delle spese di lite operata giacché, in ogni caso, il aveva impugnato di fatto il solo estratto di Pt_1 ruolo ma nessuna iniziativa risultava intrapresa in suo pregiudizio dall'
[...]
per il recupero del credito indicato nella cartella de qua Controparte_1
in quanto tale credito residuo, inferiore a € 1.000,00 afferente il periodo 01.01.2000
– 31.12.2010, era già stato oggetto di c.detto “stralcio” disposto dal D.L.
n.119/2018.
Ciò premesso, l'appello va rigettato in quanto infondato.
Il Giudice di pace, infatti, sul rilievo per cui “Sta di fatto che con il D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 venivano automaticamente annullati entro il 31.12.2018 i debiti residui fino a mille euro relativi a singoli ca- richi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 01.01.2000 al
31.12.2010. Conseguentemente l'opposizione va accolta e la cartella annullata e dichiarata priva di effetti.” ha accolto la domanda di annullamento proposta da
[...]
dichiarando perciò priva di effetti la cartella impugnata. Parte_2
Il gdp ha, poi, motivato la compensazione delle spese di giudizio così statuendo:
“La natura della controversia, ragioni di opportunità, i motivi che giustificavano
l'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione delle spese di lite”.
Giova premettere sul punto che l'art.2 della L.263/2005 ha compiuto una prima ri- forma dell'art. 92, 2 co, prevedendo esplicitamente l'obbligo per il giudice di indi- care specificamente nella motivazione quali siano i giusti motivi che fondano il provvedimento di compensazione parziale o per intero delle spese di lite.
La legge di riforma del processo civile del 2009 è tornata sul tema della compensa- zione delle spese con l'obiettivo di circoscrivere ulteriormente la discrezionalità del giudice. Fermo restando l'obbligo di motivazione, il riferimento ai “giusti moti- vi” è stato sostituito da quello a “gravi ed eccezionali ragioni” cioè a fatti significa-
4
tivi seri e non ordinari.
In forza di tale previsione normativa, l'obbligo di motivazione in particolare non è soddisfatto quando la compensazione è spiegata con ragioni di equità ed opportuni- tà, perché una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cfr Cass. n.14563/2008). Le gravi ragioni per la compensazione de- vono peraltro essere indicate nella motivazione (Cass.221/16).
Sottolinea ancora la giurisprudenza di legittimità circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cfr Cass.
SS.UU. 30 luglio 2008, n. 20598), che la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cfr. Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).
Va, quindi, data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legitti- mità, sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità (Cfr ex multis Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845).
Nel caso di specie, il potere di compensazione è stato esercitato dal primo giudice, in ossequio alla richiamata disciplina, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.92, 2 co., che fa espresso riferimento alla soccombenza reciproca.
Infatti, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820060027659056, ruolo 2006/4722 il cui ruolo esattoriale è stato oggetto di impugnazione, l'odierno appellante opponente in primo grado non aveva comunque interesse ad impugnare l'estratto di ruolo rientrando il suo credito tra quelli ammessi ai benefici di cui al D.L. 119/2018, così come convertito in Legge
n. 136/2018, dunque soggetto al c.detto “stralcio” dei debiti per cui, appunto,
l' non aveva intrapreso alcun iniziativa esecutiva in danno del CP_5 Pt_1
L'appello va, dunque, rigettato con conferma della statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenen- do conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 207/2020 nella parte in cui dispone la
5
compensazione delle spese di giudizio;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_9
, delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva
[...]
di euro 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'Amministrazione appella- Parte_1
ta delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro
232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025.
Il Giudice
Maria Del Prete
6