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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del giorno 11/03/25
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11563/2021 tra le parti:
(CF ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ), con gli avv.ti GHERARDO Parte_2 C.F._2
SORESINA e PIETRO CHELAZZI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Firenze, Via Palestro, n. 3.
ATTORI
CF ), in persona del Parte_3 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore con sede a Piazza Salimbeni Parte_4 Pt_3
n.3, con gli avv.ti GIUSEPPE LOMBARDI, LAZARE-DAVID VITTONE
TASSINARI e GIORGIO FONTANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Milano, Via Andegari, n. 4.
CONVENUTA
OGGETTO: Altre controversie di competenza della Sezione Specializzata dell'Impresa in materia societaria
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del giorno 11/03/25 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Impresa adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione:
− nel merito:
o accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per aver
[...] cagionato ai signori e un danno Pt_1 Parte_2 patrimoniale a causa delle condotte ascrivibili a Banca Monte dei
1 Paschi di Siena S.p.A. a seguito delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. e di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF
e comunque per le ragioni illustrate nel presente atto, nonché accertare
e dichiarare la responsabilità della Parte_3
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i
[...] comportamenti illeciti adottati, dolosamente o colposamente, nella redazione dei bilanci di esercizio 2012, 2013 e 2014 e delle rispettive relazioni finanziarie, finalizzati alla diffusione al mercato di notizie false
o comunque inesatte, perciò idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi da
[...]
quotata sui mercati della Borsa di Milano;
Parte_3 conseguentemente,
o condannare la società in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dai signori e quantificabili Pt_1 Parte_2 nella somma complessiva di € 568.700,16, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, o in quella diversa somma maggiore o minore che, previa anche occorrenda consulenza tecnica
d'ufficio, risulterà dovuta e provata nel corso del giudizio, della quale - occorrendo - si chiede la liquidazione equitativa da parte del Tribunale
Ecc.mo ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
− in via istruttoria:
o ammettere consulenza tecnico-contabile d'ufficio avente ad oggetto il quesito formulato al paragrafo III della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 26 gennaio 2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione
e deduzione,
In via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dai sig.ri e inquanto Pt_1 Parte_2 inammissibili, prescritte, infondate e/o comunque non provate per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
- condannare i sig.ri e a rifondere a favore di Pt_1 Parte_2 [...] compensi e spese relativi al presente giudizio, oltre Parte_3
IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e/o comunque respingere tutte le istanze istruttorie formulate dai sig.ri e . Pt_1 Parte_2
2 FATTO E PROCESSO
I sigg.ri e titolari di conti deposito titoli Parte_1 Parte_2 collegati a conti correnti presso sulla premessa di agire non già quali Controparte_1 soci, bensì quali “investitori disinformati”, hanno chiesto la condanna della convenuta Contr
(d'ora innanzi, alla corresponsione, in loro Parte_3 favore, del complessivo importo di euro 568.700,16, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale da reato (nella specie, i delitti p.e p. agli artt. 185 TUF e 2622 c.c.) e da violazione degli obblighi informativi e di correttezza gravanti ex lege sull'ente emittente nel mercato finanziario nei confronti degli investitori, esponendo:
- di avere eseguito, tra il mese di ottobre 2013 e il mese di febbraio 2016, plurime operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari (azioni ordinarie e diritti Contr di opzione) emessi da e confluiti nei predetti depositi titoli (precisamente, nel numero di 2 nel 2013, 42 nel 2014, 7 nel 2015, 5 nel 2016), anche in esercizio di diritti di opzione in occasione degli aumenti di capitale sociale deliberati dall'emittente nel corso del 2014 e del 2015;
- di essere stati indotti al compimento di tali operazioni dalle informazioni sulla situazione economico-finanziaria diffuse al pubblico, nel periodo anteriore e Contr contestuale agli investimenti effettuati, dalla stessa emittente contenute nei bilanci e nelle relazioni finanziarie semestrali dal 2012 al primo semestre 2015; Contr
- che, tuttavia, con comunicato stampa del 16/12/15, aveva dato atto dell'avvenuto accertamento, da parte della con delibera datata 11/12/15, CP_3 della non conformità del bilancio 2014 e della relazione finanziaria semestrale al
30/06/15 ai principi contabili internazionali IAS 1 (“Presentazione del bilancio”) e IAS 39 (“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”), nelle parti attinenti alla rappresentazione delle varie transazioni su BTP in cui si era sviluppata l'operazione Contr c.d. RI tra la stessa e la banca contabilizzata nella modalità CP_4
“a saldi aperti” (ossia con considerazione separata delle singole componenti contrattuali, alla stregua di un'operazione long term structured repo), anziché in quella “a saldi chiusi” (ossia in maniera unitaria, come un derivato creditizio o credit default swap); difformità contabile, questa, ritenuta dalla stessa Autorità come produttiva di riflessi sulla contabilizzazione delle poste dello Stato
Patrimoniale relative alle “attività finanziarie disponibili per la vendita”, ai “debiti verso la clientela”, ai “derivati di copertura”, agli “interessi attivi e proventi assimilati”, nonché alla posta del Conto Economico relativa al “risultato netto di copertura”: a seguito della lettura della documentazione trasmessale dalla Procura di Milano, infatti, l'Autorità di Vigilanza aveva appreso alcune circostanze idonee a condurre a una riconsiderazione del business purpose delle citate operazioni come Contr rappresentato da e a ritenere che detta finalità dovesse essere rinvenuta non già nell'assunzione di una posizione in titoli di Stato, quanto, piuttosto, nell'assunzione di un'esposizione al rischio di default della Repubblica Italiana – inferenza, questa, comportante la riqualificazione dell'operazione in termini di
3 derivato creditizio e la conseguente necessità di una contabilizzazione della stessa in maniera coerente con tale ritenuta sua natura;
- che, inoltre, con Sentenza del 07/04/21, il Tribunale di Milano aveva condannato i Contr vertici di - nelle persone del Presidente del CdA, dott. , Persona_1 dell'AD, dott. e del Presidente del Collegio Sindacale, dott. CP_5 [...] Contr
– oltreché la stessa in solido, per i reati di false comunicazioni Per_2 sociali p.e p. dall'art. 2622 c.c. e di manipolazione del mercato p. e p. dall'art. 185
TUF, per avere costoro diffuso al pubblico e, in particolare, al mercato degli investitori in titoli quotati in borsa, false informazioni sociali contenute nei bilanci consolidati al 31/12/12, al 31/12/13 e al 31/12/14, nonché nella relazione finanziaria al 30/06/15;
deducendo, quindi, che:
- per effetto delle contabilizzazioni a saldi aperti dell'operazione RI contenute nei bilanci 2012, 2013 e 2014 e nella relazione finanziaria del primo semestre 2015, e della conseguente falsata prospettazione del valore del patrimonio netto, del risultato economico di esercizio, del patrimonio di vigilanza e del
[...] Contr
, si sarebbe verificata l'alterazione del prezzo di mercato delle azioni Pt_5
- le predette false comunicazioni sociali - imputabili in solido alla Banca, siccome materialmente poste in essere dai relativi organi gestori apicali, in forza del nesso di immedesimazione organica - li avrebbero indotti in errore, determinandoli a Contr compiere investimenti in titoli che altrimenti non avrebbero compiuto, sulla scorta di un'erronea convinzione circa le loro convenienza e remuneratività;
- da tali investimenti sarebbe derivato un danno, da quantificarsi nel differenziale tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi alla data della conseguita percepibilità della relativa rischiosità, individuato nel momento del crollo della fiducia riposta dagli investitori nella Banca, palesatosi al momento della chiusura senza successo, con delibera Consob di sospensione della Contr negoziazione dei titoli emessi o garantiti da per mancate adesioni, dell'aumento di capitale previsto per il 19/12/16: ciò in quanto, in conseguenza della diffusione al pubblico delle false informazioni,
✓ da un lato, al momento dell'acquisto, le azioni avrebbero avuto un valore effettivo inferiore al prezzo corrisposto dai relativi acquirenti;
✓ dall'altro lato, all'esito e in conseguenza dell'emersione dei reali dati contabili della Banca emittente, si sarebbe verificato un crollo della fiducia risposta dagli Contr investitori in tale da comportare un corrispondente calo del relativo valore. Contr Costituitasi in giudizio, ha resistito, ricostruendo in fatto le vicende relative alle operazioni RI e NT ed eccependo, in diritto:
- l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria avversaria, siccome fondata, da un lato, su un'asserita responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. degli amministratori della Contr stessa chiamata a rispondere del relativo operato in virtù del principio di immedesimazione organica, ma dall'altro lato, su un'allegazione di pregiudizio riflesso di una deminutio patrimonii sociale, costituito dalla perdita di valore delle azioni detenute dagli attori, stante l'incompatibilità di una siffatta allegazione di
4 danno c.d. “indiretto” con l'esperimento dell'azione di responsabilità da c.d.
“danno diretto”;
- la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria vantata dagli attori, risalendo la più recente comunicazione sociale oggetto di censura, individuata nella relazione semestrale pubblicata nell'agosto 2015, a data antecedente il quinquennio a ritroso dalla prima comunicazione interruttiva della prescrizione, datata 09/12/20;
- l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, stante la completezza del quadro informativo a disposizione degli investitori nell'epoca di compimento delle operazioni menzionate nella narrazione attorea, sotto il profilo dell'illustrazione degli effetti di entrambe le modalità di rappresentazione contabile delle operazioni
RI e NT, avendo la Pt_3
✓ sin dal bilancio chiuso al 2012, approvato il 29/03/13, provveduto a inserire, nelle proprie comunicazioni sociali, su indicazione delle Autorità di Vigilanza, appositi prospetti pro forma di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività economica complessiva conseguenti alla rappresentazione delle predette operazioni come derivati sintetici;
✓ ulteriormente arricchito il quadro informativo a disposizione degli aspiranti investitori, in relazione alle citate operazioni, mediante comunicati appositi emessi anche ai sensi dell'art 114 TUF;
✓ inserito nei prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale del 2014 e del
2015, oltre al richiamo ai pro forma allegati ai bilanci e contenenti la descrizione degli effetti delle modalità alternative di contabilizzazione, anche l'avvertenza circa la possibilità di un revirement (come in effetti poi avvenuto a dicembre
2015) da parte delle Autorità di vigilanza e degli organismi competenti a livello nazionale e internazionale in ordine alla correttezza della modalità di contabilizzazione prescelta, e a una possibile, conseguente, futura imposizione di una diversa modalità;
- la conseguente inidoneità dell'eventuale erroneità della contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione RI - contabilizzazione comunque ritenuta corretta, e comunque conducente a risultati coerenti e non divergenti da quelli ottenibili con l'applicazione del criterio alternativo, quanto a rappresentazione della situazione complessiva dell'emittente – a indurre gli investitori a effettuare acquisti che altrimenti non avrebbero compiuto, come dimostrerebbe la sostanziale mancanza di immediate reazioni del mercato all'indomani dell'avvenuta imposizione da parte della della diversa modalità di contabilizzazione a saldi chiusi;
CP_3
- l'insussistenza, in ogni caso, del nesso causale tra le pretese condotte illecite e il lamentato danno da vulnus informativo, in considerazione della prosecuzione da parte degli attori delle attività di investimento, ritenute di tipo meramente speculativo, anche all'indomani dell'avvenuta comunicazione della Delibera del dicembre 2015 e del Comunicato Stampa MPS di poco successivo – a CP_3 riprova dell'ininfluenza delle eventuali asserite alterazioni contabili rispetto alle scelte di investimento attoree;
- la mancanza di prova del continuato possesso dei titoli da parte degli attori per tutto il periodo di riferimento, necessaria al fine della quantificazione del danno, onde
5 escludere l'interferenza di transazioni medio tempore generatrici di profitti conseguenti alla medesima allegata alterazione informativa;
- l'erroneità dell'avverso criterio di quantificazione del danno, comportante un'indebita sterilizzazione dei rischi ordinariamente connessi alla sottoscrizione delle azioni in correlazione alle dinamiche fisiologiche di mercato e non contemplante eventuali profitti derivanti da vendite pur pacificamente compiute nel periodo anteriore al c.d. “disvelamento del vero”. Rilevata d'ufficio da parte del GI primo assegnatario una questione di incompetenza per materia ritenuta, invece, decidibile unitamente al merito dal GI subentrato nella titolarità del fascicolo, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dello scioglimento della riserva assunta sull'istanza attorea di CTU, avendo il GI nuovo assegnatario ritenuto l'opportunità di una decisione sull'an della configurabilità di una responsabilità dell'emittente prima e a monte dello svolgimento di qualsivoglia valutazione sulla necessità di indagini peritali in punto di quantificazione dei danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale: sull'eccezione di incompetenza
In via pregiudiziale, ritiene il Collegio – in linea con le convergenti posizioni di entrambe le parti, sollecitate al contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. - di non prestare adesione alle argomentazioni spese dal GI primo assegnatario del fascicolo in punto di incompetenza dell'adita Sezione Specializzata alla cognizione della controversia de qua e di riconoscere, per contro, la presente causa come correttamente incardinata avanti al Tribunale delle Imprese, per i motivi di seguito esposti:
- come noto, per quanto in questa sede occupa, l'art. 3, D.lgs. n. 168/03, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) DL n. 1/12, conv. con modificazioni nella L.,
n. 27/12, al comma 2, così dispone: "Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile ... per le cause e i procedimenti:...a) relativi a rapporti societari…b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti"; proseguendo, inoltre, al comma 3, con l'indicazione per cui: "Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
- sul punto, la più recente opinione del S.C. si esprime nel senso che: “già nella formulazione complessiva della norma risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett. a) il riferimento ai
"rapporti societari", così come nella previsione della lett. b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti. La norma ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale,
6 identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell'11/10/2011, n.20902” (Cass. n.
8738/17);
- né, d'altro canto, può dirsi vanificata quell'esigenza di lettura restrittiva del novero delle materie affidate alla cognizione del giudice specializzato (ex multis, Cass. n.
22327/20), richiamata dal primo GI, improntata a garantire il rispetto dell'intento, manifestato dal legislatore nella relazione al DDL di conversione del DL n. 1/12, di
“istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia – è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice”, allorquando, come nell'ipotesi di specie, la risoluzione della questione principale transiti necessariamente attraverso la cognizione, in via principale o anche soltanto incidenter tantum, di questioni di natura puramente societaria:
✓ nel caso che qui occupa, invero, la decisione della causa impone al giudicante l'accertamento – da effettuarsi in via principale e non soltanto incidenter tantum
- di condotte illecite su un piano civilistico (oltreché asseritamente integranti, al contempo, anche le fattispecie di reato di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato) ascritte agli amministratori di una società di capitali e allegate come da questi commesse in occasione dell'esercizio di funzioni tipicamente appartenenti all'organo gestorio, quali la redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni rappresentative della situazione contabile della società amministrata: illeciti che, ove contestati direttamente agli amministratori, darebbero luogo a un'ipotesi di azione di responsabilità da mala gestio per danno c.d. “diretto”, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ma che, ove invece contestati, come nella specie, alla Banca amministrata, devono inquadrarsi in una fattispecie di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale ascrivibile a carico dell'Ente ex art. 2049 c.c. (norma non espressamente evocata, ma da ritenersi implicita nel richiamo operato da parte attrice a un invocato inquadramento della responsabilità della convenuta in ragione del suo Pt_3 rapporto di immedesimazione organica con il suo organo gestorio);
✓ orbene, rammentato che costituisce criterio di generale applicazione quello secondo cui la competenza si determina in base al petitum sostanziale identificabile in funzione soprattutto della causa petendi (Cass. Ord. n. 8738/17)
e deve essere delibata sulla base della domanda, ossia della prospettazione in fatto e in diritto formulata da parte attrice, al di là di ogni considerazione sulla relativa fondatezza nel merito (ex multis, Cass. n. 5594/96), l'espressa deduzione di una responsabilità per mala gestio degli amministratori, pur non direttamente evocati in giudizio, quale titolo invocato a presupposto della dedotta responsabilità della società, già di per sé, costituisce una prospettazione di causa petendi idonea a radicare la competenza dell'adito giudice specializzato (cfr., nello stesso senso, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 14711/13, e Tribunale di
Torino, Sez. Imprese, Sent. n. 1667/17 del 28/03/17);
7 - inoltre, proprio il richiamo operato dal precedente GI al principio espresso da Cass.
n. 1826/18, per cui “Secondo la lettera e la ratio della disposizione in esame, invero, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato — per quanto qui rileva — le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Ma anche tale lettura estensiva deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali;
e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci”, vale a corroborare l'argomento per cui dirimente, ai fini della valutazione in punto di competenza, è il rapporto in corso con la società al momento della vicenda storica esposta negli atti:
✓ ciò posto, in effetti, l'afferenza della dedotta responsabilità a illeciti asseritamente commessi in occasione delle trattative e della fase prenegoziale prodromici alla stipula di un acquisto di partecipazioni societarie vale a configurare l'oggetto della domanda alla stregua di “un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali” (cfr. Cass.
n. 21910/14; Cass. n. 4523/17): ciò in quanto, a ben vedere, la condotta asseritamente tenuta nella fase precontrattuale incide su diritti di soci inerenti alla relativa partecipazione sociale, da ritenersi comprensivi del diritto del socio di disporre economicamente della propria quota, traendone profitto, anche mediante la relativa messa in vendita sul mercato, atteso che, come anche rammentato proprio nel precedente di legittimità citato dal primo GI, “È pur noto come la partecipazione azionaria si presti, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa. Ebbene: in entrambi i casi, le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al tribunale dell'impresa” (Cass. n. 1826/18; più di recente, Cass. n. 22340/20);
✓ d'altro canto, e a differenza del caso contemplato dal precedente di legittimità Contr citato dal GI primo assegnatario, nell'ipotesi di specie, non è stata convenuta come intermediario finanziario, ma come emittente strumenti finanziari consistenti in partecipazioni societarie (cfr. Tribunale Verona
09/11/16, in cui si distingue tra la differente ipotesi di contratto di intermediazione finanziaria e l'ipotesi, analoga a quella de qua, in cui il ricorrente aveva agito non in qualità di cliente dell'intermediario convenuto,
8 bensì di soggetto titolare di diritti di partecipazione al capitale sociale della banca), laddove gli attori, acquirenti di titoli azionari emessi dalla convenuta, hanno azionato il proprio diritto a essere risarciti del danno patrimoniale asseritamente consequenziale all'evento dannoso configurato dallo stesso compimento ab origine dell'operazione di investimento rivelatasi antieconomica, sotto l'influenza di informazioni decettive diffuse per mezzo di atti imputabili alla stessa emittente in sede di redazione dei bilanci e delle relazioni finanziarie semestrali;
✓ ancora e a fortiori, occorre considerare che parte delle azioni è stata oggetto di acquisto in conseguenza dell'esercizio - avvenuto in occasione di delibere della di aumento del capitale sociale - di un diritto di opzione spettante agli Pt_3 attori in quanto soci già titolari di azioni (Tribunale di Torino, Sez. Imprese,
Sent. n. 1667/17 del 28/03/17);
✓ donde l'inerenza della causa ad asseriti crediti nascenti da contratto traslativo di partecipazioni sociali o, quantomeno, da negozio intervenuto con riguardo a una partecipazione societaria, come tale configurante una controversia inerente a rapporti societari o “relativa” a negozi di trasferimento di partecipazioni sociali o aventi ad oggetto partecipazioni sociali, atteso che:
i. il petitum immediato della domanda deve ritenersi costituito dal risarcimento di danni occorsi “in relazione” a un'operazione di investimento consistente nell'acquisto di quote societarie e nella successiva attività di sottoscrizione di aumenti di capitale, dagli attori compiuta in qualità di soci;
ii. la causa petendi su cui verte la pretesa creditoria è costituita:
a) in primo luogo, da un fatto illecito extracontrattuale e/o precontrattuale integrato dalla violazione degli obblighi di correttezza informativa cui la società è tenuta nella redazione della propria contabilità: ragione per cui la pretesa azionata trae titolo nell'illecito occasionato nell'ambito di vicenda negoziale che, anche alla luce dell'ampiezza del dato normativo letterale, ben può considerarsi “relativa” a un negozio traslativo di partecipazioni sociali, o comunque a un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali (cfr. Trib. Milano, ord. n. 1112 del 13/05/16);
b) successivamente, da un fatto illecito – sempre ricondotto alla sfera della responsabilità extracontrattuale - costituito da una condotta scorretta tenuta dagli organi di amministrazione sociale nell'ambito della gestione del rapporto negoziale con i soci azionisti, e in particolare al momento della delibera dell'aumento di capitale poi oggetto di sottoscrizione da parte di questi ultimi: ragione per cui l'ulteriore titolo della pretesa risarcitoria risiede in condotte di mala gestio integrate nell'ambito di rapporti societari (cfr. Tribunale di Torino, sent. 10/03/17; Trib. Milano, sez. imprese, 14/11/13) o comunque nel corso dello svolgimento di vicende negoziali traslative o aventi ad oggetto partecipazioni societarie, trattandosi, anche in questo caso, di situazioni giuridiche soggettive traenti titolo, nel momento genetico, dal contratto con cui si è inverato l'ingresso nella compagine sociale, o comunque recanti un collegamento,
9 nel momento funzionale, con le vicende inerenti allo svolgimento della vita sociale.
2. Sull'eccezione di inammissibilità
Sempre in limine litis, in relazione all'eccepita inammissibilità della domanda risarcitoria, è appena il caso di osservare che:
- a ben vedere, anzitutto, la questione, lungi dall'attenere al rito e a risultare, dunque, potenzialmente idonea a condurre a una definizione della causa con una pronuncia di inammissibilità della domanda, concerne, invece, il merito della res controversa
e, in particolare, l'individuazione, una volta effettuato il corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta, degli elementi costitutivi della figura di responsabilità in cui l'illecito lamentato risulta in astratto sussumibile;
- ciò premesso, non pertinente appare il richiamo operato da parte convenuta alla fattispecie di responsabilità per mala gestio da danno c.d. indiretto disciplinata dall'art. 2394 c.c.: nell'ipotesi di specie, infatti, gli attori non si dolgono di un danno arrecato al proprio patrimonio quale riflesso del depauperamento subito dal patrimonio sociale in conseguenza di una condotta negligente dell'organo gestorio, bensì della sopravvenuta (rispetto al momento dell'investimento in azioni) emersione di errori e/o di falsità nella contabilizzazione delle operazioni da tali organi compiute (come del resto riconosciuto dalla stessa convenuta, allorquando, a pag. 7 della comparsa di risposta, afferma che: “l'azione avversaria… non censura la per il fatto di aver posto in essere le suddette operazioni, ma concerne Pt_3 unicamente la loro rappresentazione contabile nei bilanci di BMPS. Ciò significa che l'oggetto della presente causa non è la verifica della correttezza o meno delle scelte gestorie compiute dall'esponente, perché ciò che conta accertare è se il quadro informativo tempo per tempo fornito al mercato fosse completo”); errori o falsità che, ingenerando un'erronea percezione della potenziale remuneratività dell'acquisto di azioni, avrebbero indotto gli stessi all'effettuazione dell'investimento poi rivelatosi dannoso, con conseguente diretta causazione di un asserito danno ai rispettivi patrimoni individuali;
- orbene, così configurato il pregiudizio lamentato in termini di danno diretto, nulla vieta al socio di agire, nella propria qualità di investitore e a tutela del proprio patrimonio, non già (o non soltanto) avverso gli amministratori autori della condotta gestoria asseritamente causativa del vulnus alla propria sfera giuridica, ai sensi del disposto dell'art. 2395 c.c., pacificamente riconducibile allo schema della responsabilità extracontrattuale (ex multis, Trib. Milano Sez. Imprese, 31/01/22), quanto piuttosto, o esclusivamente, e sempre a titolo extracontrattuale, avverso la società malamente amministrata, a ciò legittimando il disposto dell'art. 2049 c.c.: ciò in quanto, come noto, la società, in forza del principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, o non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività
10 della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa (Cass.
n. 25946/11).
3. Nel merito in via preliminare: rilievo d'ufficio di questione, separazione delle posizioni degli attori e rinvio
Preliminarmente alla trattazione nel merito delle domande attoree, peraltro, rileva il
Collegio che:
- alla pag. 42 della Sentenza del Tribunale penale di Milano del 07/04/21, depositata in doc. 17 attori, e nella sentenza di Corte App. penale di Milano 11/12/23, depositata da parte convenuta in allegato alla comparsa conclusionale, risulta il nominativo di difeso dall'avv. Baj del Foro di Bergamo, Parte_2 nell'elenco delle parti civili costituite;
- la condanna generica di primo grado al risarcimento del danno della odierna Pt_3 convenuta in favore delle parti civili è stata oggetto di revoca in appello (“revoca nei confronti degli imputati e del responsabile civile le statuizioni relative al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali”);
- non è possibile ricavare dagli atti di causa le generalità complete delle parti civili, onde potere verificare la ricorrenza di un caso di omonimia tra uno degli odierni attori nel presente giudizio e una delle parti civili costituite nel processo penale definito dalla pronuncia succitata.
Donde ritiene il Collegio la potenziale sussistenza di un contrasto della domanda proposta da uno dei due attori nella presente sede con il principio del ne bis in idem; contrasto il cui rilievo d'ufficio per la prima volta in sede decisoria impone la provocazione del contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c.; e di qui, ancora:
- in considerazione dell'anzianità di iscrizione a ruolo della causa, aggravata dall'avvicendamento di più giudici nella titolarità del fascicolo;
- tenuto conto, altresì, del fatto che, ai sensi dell'art. 189, comma 2 c.p.c., la rimessione al Collegio per la decisione, a seguito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha comportato la devoluzione alla cognizione del
Collegio dell'intera causa;
- e in applicazione del potere concesso al giudice dal disposto di cui agli artt. 277, comma 2, e 279, comma 2, nn. 3-4, c.p.c., per il cui esercizio non è prescritta, diversamente dall'ipotesi specifica di cui all'art. 278 c.p.c., apposita istanza di parte a pena di nullità (Cass. n. 6371/97);
ritiene il Collegio di:
- disporre la separazione della domanda proposta dal sig. per cui Parte_1 la causa deve ritenersi matura per la decisione, dalla domanda proposta dal co- attore, sig. Parte_2
- emettere pronuncia definitiva in merito alla domanda del primo attore;
11 - disporre la rimessione sul ruolo del giudice relatore della causa introdotta con la domanda del secondo attore, ai fini della provocazione del contraddittorio sulla questione rilevata, nella modalità e nei termini indicati con separata ordinanza.
4. Sempre nel merito, in via preliminare: eccezione di prescrizione (rinvio)
La disamina della questione preliminare relativa all'eccepita prescrizione della domanda risarcitoria attorea può ritenersi superflua alla luce delle dirimenti considerazioni di seguito effettuate in punto di merito: ciò in quanto, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a tenore del quale la causa può essere decisa sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, senza necessità della previa disamina delle altre, “imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (ex multis, Cass. n. 363/19), ritiene il Collegio di muovere, ante omnia e in via assorbente, nell'esposizione dei motivi a fondamento della reiezione delle domande attoree, dalla disamina della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità suindicata.
5. Nel merito: posizione sig. Parte_1
5.1. Sugli elementi costitutivi dell'illecito
Venendo, dunque, alla disamina del merito della causa, all'esito della lettura degli atti e dei documenti delle parti, ritiene il Collegio che le ragioni, di seguito esposte, della ritenuta infondatezza della domanda attorea consentano di prescindere, oltreché, come già osservato, dalla disamina della questione preliminare della prescrizione, altresì Contr dalla verifica della prova del continuato possesso (contestato da dei titoli da parte degli attori per tutto il periodo di riferimento, nonché dalle risultanze dell'indagine peritale richiesta dallo stesso attore.
Come chiarito sin dall'atto introduttivo e comunque ampiamente precisato nella prima memoria istruttoria, la prospettazione attorea si impernia sull'inquadramento del fatto illecito lamentato nella duplice figura della responsabilità extracontrattuale da reato – sub specie dei delitti di false comunicazioni sociali p. e p. all'art. 2622 c.c. e di manipolazione del mercato p. e p. all'art. 185 TUF – e della responsabilità precontrattuale da contratto di acquisto di quote valido ma economicamente svantaggioso, con espressa esclusione, invece, della responsabilità da falso in prospetto di cui all'art. 94 TUF. In altri termini, dunque, l'attore, pur affermandosi acquirente anche e soprattutto sul mercato primario, dichiarano espressamente di non dolersi di falsità o carenze nel prospetto informativo ex lege allegato alle sollecitazioni all'investimento rivolte al pubblico dei soci in occasione delle delibere di aumento di capitale, ma soltanto della modalità in concreto adottata dalla convenuta per la contabilizzazione dell'operazione RI, in termini di finanziamento a basso rischio mediante cessione di “pronti contro termine”, anziché in termini di transazione
12 ad alto rischio su derivati, nei bilanci 2012, 2013 e 2014, nonché nella prima relazione finanziaria semestrale 2015; modalità che, a loro dire:
- avrebbe integrato le fattispecie penalmente rilevanti surrichiamate di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato;
- risulterebbe tecnicamente scorretta, siccome contrastante con i principi contabili nazionali e internazionali (e in particolare con il principio IAS 39), come accertato dalla con delibera 11/12/15 e dal Tribunale di Milano con la Sent. CP_3
07/04/21;
- avrebbe spiegato effetti decettivi sul pubblico di soci aderenti all'aumento di capitale/investitori, in quanto indebitamente produttiva di alterazioni delle voci di bilancio relative ad “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Debiti verso la clientela”, “Derivati di copertura”, “Interessi attivi e proventi assimilati”, “Risultato netto dell'attività di copertura”, ingenerando un'errata percezione della situazione finanziaria e patrimoniale della società e producendo, pertanto, un falso convincimento circa la vantaggiosità economica dell'investimento nell'acquisto dei titoli emessi dalla convenuta;
- costituirebbe elemento cognitivo determinante nella determinazione del sig. all'investimento, atteso che, ipotizzata l'assenza delle informazioni Parte_2 falsamente diffuse, l'acquisto non sarebbe stato effettuato con certezza o probabilità elevata;
- si sarebbe rivelata dannosa, stante il carattere pregiudizievole degli effetti prodotti sul patrimonio dell'attore dall'acquisto di azioni il cui valore ha subito un crollo per effetto della scoperta, da parte del mercato, della scorrettezza delle contabilizzazioni menzionate.
Orbene, in ordine all'affermazione della penale rilevanza delle condotte oggetto delle doglianze in atti, ritiene il Collegio che le allegazioni attoree:
- non rinvengano più l'iniziale conforto della condanna giudiziale in sede penale dei Contr vertici dell'organo gestorio di attesa l'intervenuta riforma della citata
Sentenza 07/04/21 da parte della Corte d'Appello di Milano, con pronuncia contro cui non risulta proposta impugnazione e che può, ormai, ritenersi passata in giudicato - giudicato comunque, per inciso, inidoneo a spiegare effetti sulla presente causa ai sensi dell'art 652 c.p.p., non risultando che l'odierno attore sia stato posto (mediante notifica del decreto di rinvio a giudizio) nelle condizioni di costituirsi parte civile nel processo penale;
- risultino, altresì, superflue, essendo mancata la formulazione di alcuna domanda di risarcimento del danno morale da reato ex comb. disp. artt. 2059 c.c. -185 c.p.;
- né impongano, d'altro canto, nella presente sede, alcun sindacato sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose prospettate, dacché una siffatta delibazione non si rivelerebbe in alcun modo utile rispetto all'indagine – unica possibile ed esigibile da parte del Collegio – in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi degli illeciti produttivi del lamentato danno da risarcire, altro essendo la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato da quella del vulnus informativo idoneo a determinare danni civilisticamente rilevanti e risarcibili, in considerazione del differente atteggiarsi, nei due ambiti civile e penale, tanto dell'elemento
13 soggettivo, quanto delle modalità di accertamento del nesso di causalità materiale
(Cass. pen. n. 8053/16).
Ciò posto, pertanto, la valutazione che il Collegio è chiamato a compiere:
- attiene esclusivamente alla ricorrenza in concreto degli elementi integratori dell'illecito civilistico, costituiti da:
✓ la condotta di esposizione in bilancio di fatti non conformi al vero od omissione di fatti materiali rilevanti, posta in essere mediante la scorretta contabilizzazione dell'operazione RI, in spregio alle regole imposte dai principi contabili nazionali e internazionali, posta in essere dagli organi gestori della convenuta nella predisposizione delle comunicazioni sociali riferibili all'emittente e diffuse sul mercato, e alla stessa Banca ascrivibile in forza del nesso di immedesimazione organica;
✓ l'evento di lesione della libertà di autodeterminazione negoziale degli investitori nel mercato dei titoli;
✓ il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, id est l'effettiva idoneità delle comunicazioni sociali non soltanto a trarre in inganno gli investitori in merito alla reale situazione patrimoniale e finanziaria della società convenuta e, quindi, in ordine all'effettiva remuneratività dell'investimento in titoli emessi dalla stessa, ma anche e ancora prima a orientare in maniera determinante la volontà negoziale degli stessi nel senso dell'effettuazione dell'investimento: elemento da valutarsi attraverso il compimento di un giudizio controfattuale teso a eliminare ipoteticamente la contabilizzazione indicata come scorretta nel processo di genesi della determinazione negoziale dell'investitore;
✓ l'elemento soggettivo dell'imputabilità della condotta alla convenuta a titolo di dolo o quantomeno di colpa, da valutarsi con riferimento alla condizione soggettiva delle persone fisiche investite della carica gestoria malamente esercitata;
✓ il danno-conseguenza, dall'attore individuato nella perdita di valore delle quote acquisite per effetto della scoperta sul mercato, successivamente al relativo acquisto, della reale situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente come emergente dalle rettifiche contabili imposte dalle Autorità di Vigilanza;
✓ il nesso di causalità giuridica tra il danno-evento e il danno-conseguenza, ossia l'effettiva ascrivibilità alla scelta negoziale viziata dall'errore di percezione indotto della deminutio patrimonii lamentata;
- impone di ritenere a carico di parte attrice l'onere della prova di tutti i suelencati elementi costitutivi, in ossequio al criterio di riparto di cui all'art 2697 c.c., stante il necessario inquadramento dell'illecito in esame – sia ove inteso alla stregua di ipotesi di responsabilità extracontrattuale da false comunicazioni sociali, sia ove inteso quale ipotesi di responsabilità precontrattuale da contratto valido ma economicamente svantaggioso (ex multis, Cass. n. 24738/19) - nello schema della responsabilità aquiliana.
5.2. Sull'elemento oggettivo: la condotta
14 Venendo, dunque, alla disamina dell'elemento oggettivo dell'illecito in contestazione e muovendo, anzitutto, dall'elemento della condotta, occorre anzitutto tenere ferma la preliminare osservazione per cui le doglianze attoree risultano circoscritte alla falsità della contabilizzazione dell'operazione RI:
- non già sotto il profilo dell'indicazione del fair value iniziale, in effetti pacificamente già oggetto di correzione, all'epoca di riferimento, mediante il restatement (mediante riscrittura) del bilancio 2012, con rettifica delle passività contratte in conseguenza delle operazioni del 2008 e del 2009, inizialmente Contr sottostimate, operato dai vertici di nuovo insediamento nell'aprile 2013 a seguito del rinvenimento, nell'ottobre 2012, del c.d. Mandate Agreement, accordo- Contr quadro tra e disciplinante le successive operazioni negoziali e CP_4 contenente elementi informativi, sino ad allora occultati dai precedenti amministratori, in ordine alle caratteristiche e ai termini dell'operazione in esame;
- bensì, esclusivamente, sotto il profilo della ritenuta non conformità ai principi contabili internazionali dell'adottata metodologia “a saldi aperti”, ossia con separata considerazione delle singole componenti negoziali, alla stregua di un'operazione di finanziamento a lungo termine e di investimento in titoli di stato, a basso rischio, in luogo della contabilizzazione in maniera aggregata, o “a saldi chiusi”, a detta degli attori l'unica possibile, in ragione del nesso di collegamento intercorrente tra le singole transazioni, perseguenti, nel suo complesso, una causa concreta unitaria assimilabile a quella di un'operazione ad alto rischio su credit default swap.
Ciò premesso, osserva il Tribunale come già la stessa configurabilità di una scorrettezza contabile nella rappresentazione a saldi aperti dell'operazione RI Contr nei bilanci risulti, all'attuale stato dell'arte, dubbia e tutt'altro che pacifica, anche soltanto tenendosi conto delle considerazioni espresse dalla Sentenza n. 3340/22 della
Corte d'Appello Penale di Milano, passata in giudicato che – sul punto riformando la decisione di primo grado oggetto di gravame - ha assolto gli ex vertici CP_6
e autori delle prime operazioni denominate “NT” e “RI”, CP_7 CP_8 rispettivamente risalenti al 2008 e al 2009, nonché dalla Sentenza della Corte d'Appello
Penale di Milano datata 11/12/23, che ha riformato la Sentenza del Tribunale datata
07/04/21 citata dagli attori, assolvendo con formula piena gli imputati dott. e CP_5 dai capi di imputazione loro ascritti, e dalla Sentenza della Corte d'Appello Per_1
Civile di Milano n. 3162/23, datata 09/11/23, nelle parti in cui:
- è stata esclusa la riconducibilità della struttura dell'operazione RI a quella di un credit default swap, riconoscendosi, invece, alla stessa la natura di long term repo, operazione indicata come ordinariamente oggetto di contabilizzazione a saldi aperti (così la Corte d'Appello civile, Sentenza, pag. 59);
- è stata ritenuta corretta, e comunque non difforme da alcun principio contabile interno o internazionale, la contabilizzazione a saldi aperti della medesima operazione (che addirittura la Corte Penale ha invece ritenuto come offerente “una maggiore qualità informativa”: Sentenza n. 3340/22, pag. 1256), non ricorrendo,
15 nella specie, alcuni degli indici indicati dallo IAS 39 quali presupposti necessari per la contabilizzazione aggregata e, in particolare, quello della contestualità delle transazioni in cui l'operazione si è articolata, quello dell'identità del rischio coperto per le due parti e quello della ricorrenza di un business purpose non perseguibile con un'operazione unitaria di CDS: “ciò in quanto le finalità economiche perseguite dal management del Gruppo MPS nella realizzazione dell'operazione
“RI” erano duplici: da un lato, remunerare per la sostituzione CP_4 delle notes RI attraverso le condizioni del repo e della repo facility; dall'altro, comunemente ed in linea con le strategie di banking book cristallizzate nella delibera del C.d.A. del 14 maggio 2019, l'esigenza di diversificare il profilo di rischio degli investimenti pregressi, aderendo a forme di investimento in titoli di
Stato più congeniali alla strategia di lungo termine fatta propria dalla Banca senese e adottata nel delineato contesto di grave crisi dei mercati finanziari, che imponeva di limitare la volatilità a livello di conto economico” (Sent. n. 3162/23, pag. 60), conformemente a quanto, del resto, opinato dalla stessa con la CP_3 Contr relazione del 04/12/14 (doc. 21 , laddove aveva ritenuto la condizione di tale ultimo indicatore “non oggettivamente riscontrabile” nel contesto dell'operazione RI, stante la rilevata inesistenza di “elementi documentali idonei a contestare l'affermazione della Banca secondo la quale le operazioni rientravano nell'ambito di strategie di investimento in long term structured repo, approvata il
14 maggio 2009 dal CdA, strategia volta a creare un beneficio per la banca
(margine di interesse positivo) sfruttando quegli aspetti di discrezionalità previsti dagli IAS/IFRS”;
- è stata, conseguentemente, negata la ricorrenza dell'elemento oggettivo del medesimo illecito oggetto delle attuali doglianze attoree, inteso “quale erroneità materiale del metodo di contabilizzazione” (Sent. n. 3162/23, pag. 61).
A ogni buon conto, anche volendosi prescindere da ogni considerazione in ordine alla condivisibilità dei suesposti recenti approdi giurisprudenziali e, amplius, in ordine all'aspetto della correttezza oggettiva e della conformità alle leges artis della modalità di contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione RI adottata nei bilanci 2012-
2013-2014 e nella prima relazione semestrale 2015, vale quale argomento dirimente e assorbente, ai fini dell'esclusione dell'illecito nel suo aspetto oggettivo, la constatazione:
- dell'assenza della lamentata attitudine decettiva delle comunicazioni sociali diffuse nel mercato nell'arco temporale di riferimento, dagli attori individuata nei diversi risultati contabili forniti dalla contabilizzazione con il metodo a saldi aperti, rispetto a quella invece ottenibile mediante contabilizzazione a saldi chiusi, relativamente alle voci del PN, del conto economico, delle riserve e alla consistenza del portafoglio di vigilanza;
- e della completezza, per contro, del quadro informativo offerto al pubblico dei potenziali investitori dalla convenuta, dal quale gli attori hanno necessariamente (o dovrebbero avere, secondo diligenza) attinto a monte del compimento delle scelte Contr di investimento in titoli
16 Com'è noto, la ratio ordinamentale sottesa agli obblighi normativi di informazione, chiarezza, veridicità e trasparenza gravanti sulle emittenti titoli sul mercato (così come sui soggetti professionali operanti quali intermediari nella negoziazione dei titoli mediante prestazione dei servizi di investimento) risiede nell'intento di tutelare il diritto degli investitori all'autodeterminazione consapevole (prerogativa da ritenersi, dunque, correlata e simmetrica rispetto a siffatto obbligo dell'emittente/intermediario), mediante la diffusione di notizie adeguatamente rappresentative dell'effettiva situazione patrimoniale e dell'andamento economico della società emittente, avuto riguardo al parametro dell'investitore medio: donde, costituendo le comunicazioni sociali le fonti cognitive da cui l'investitore attinge per orientarsi consapevolmente sul mercato, le eventuali relative carenza o scorrettezza possono integrare un evento lesivo del diritto degli investitori alla libera scelta negoziale, se e nella misura in cui si riverberino in un'inadeguatezza del quadro cognitivo a disposizione dell'investitore tale da arrecare allo stesso un vulnus informativo effettivamente preclusivo dell'assunzione di consapevoli scelte di investimento.
Orbene, al fine della valutazione dell'effettiva adeguatezza e/o della lamentata attitudine decettiva delle informazioni offerte al potenziale investitore dalle comunicazioni sociali rese pubbliche della nel periodo rilevante in relazione alle Pt_3 operazioni di investimento per cui è causa, non può prescindersi dalla disamina degli orientamenti e delle prescrizioni operative contenute nel Documento congiunto datato Cont 08/03/13 a firma e IVASS (doc. 10 convenuta), in cui le AAVV del settore CP_3 hanno richiamato l'attenzione degli organi amministrativi di istituti bancari che avevano svolto investimenti a lungo termine finanziati attraverso operazioni repo (tra i quali, Contr appunto, con l'operazione RI), contabilizzandoli mediante separata rappresentazione delle singole componenti contrattuali:
- sull'opinabilità delle soluzioni prospettabili in ordine alle corrette modalità di contabilizzazione, stante la complessità della verifica della ricorrenza degli indicatori atti a suggerire come metodologia preferibile quella della contabilizzazione a saldi chiusi, in ossequio al principio IAS 39 e in nome della prevalenza della sostanza sulla forma;
- sulla necessità di garantire, nondimeno, un'adeguata informazione sulle operazioni di term structured repo in merito ai criteri di rappresentazione, agli impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché ai rischi sottesi e alle strategie di gestione connesse, idonea a consentire la puntuale valutazione della situazione aziendale e la comparatività dei risultati della suddetta operatività svolta dalle diverse società;
- nonché, in particolare, sulla ritenuta opportunità che, in presenza di significative operazioni di term structured repo, nelle note al bilancio fossero riportati la descrizione delle caratteristiche delle stesse nonché il trattamento contabile adottato, esplicitando in caso di contabilizzazione separata dei vari contratti le finalità economiche sottostanti alle stesse e le motivazioni circa l'inapplicabilità delle linee guida previste dallo IAS 39, nonché, nel caso di operazioni di importo
17 significativo, un'adeguata descrizione, anche per il tramite di prospetti pro forma, degli effetti sui bilanci derivanti da una riqualificazione delle operazioni come un derivato sintetico, al netto degli effetti fiscali, comparati con quelli dell'esercizio precedente.
È quindi alla luce di tale premessa, e con esclusivo riguardo alla specifica prassi contabile censurata come scorretta (contabilizzazione a saldi aperti anziché a saldi chiusi dell'operazione RI nei bilanci ufficiali 2012-2013-2014 e nella prima relazione semestrale 2015), che deve procedersi all'analisi dell'insieme dei dati cognitivi a disposizione dell'attore al momento del compimento delle scelte di investimento asseritamente svantaggiose, oggetto del presente giudizio;
insieme che comprende:
- anzitutto, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/12 (revisionato e corretto a seguito del menzionato restatement), oggetto di pubblicazione in data 05/04/13, e quindi da ritenersi conosciuto e conoscibile da almeno sei mesi alla data del compimento delle prime operazioni di investimento oggetto del presente giudizio: documento contenente, in allegato alla Nota Integrativa e alla Nota Integrativa consolidata, in ottemperanza alle indicazioni di cui al citato Documento congiunto, la presentazione di prospetti pro forma (ossia, secondo la definizione fornita dalla Contr nella nota tecnica 14/06/17 di cui al doc. 23 dati attinenti a situazioni CP_3 patrimoniali e conti economici corredati da note esplicative o singoli dati patrimoniali, finanziari ed economici, ottenuti rettificando dati storici – che possono essere bilanci consuntivi o consolidati o ricostruzioni storico-virtuali - per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni già effettuate o proposte):
✓ preannunciati e richiamati anche nella nota integrativa, passim (per es., pag. 551 della Nota Integrativa: “Qualora la avesse qualificato le operazioni in Pt_3 oggetto quali derivati sintetici, la rappresentazione di bilancio sarebbe stata significativamente diversa. Tale rappresentazione è illustrata nell'Allegato –
Prospetti pro-forma per la rappresentazione come derivati sintetici di rilevanti operazioni in repo strutturati a lungo termine”),
✓ finalizzati a consentire al mercato di formare un fondato giudizio sulla situazione dell'emittente,
✓ tesi a descrivere comparativamente, mediante schemi a colonne riportanti i dati relativi all'esercizio precedente e quelli relativi all'esercizio in corso, gli effetti sul bilancio (e in particolare sulla rappresentazione contabile delle voci relative a
PN e conto economico) della diversa contabilizzazione dell'operazione
RI a saldi chiusi fondata su una considerazione della stessa operazione in termini di CDS (cfr. allegato alla nota integrativa, da pag. 811: “di seguito sono presentati i prospetti di stato patrimoniale, di conto economico e della redditività economica complessiva consolidati pro-forma (i “Prospetti Pro-
Forma”) per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 (restated) e 2012, che illustrano la stima degli effetti della rappresentazione contabile pro-forma nel caso in cui la Capogruppo avesse qualificato contabilmente i “repo strutturati a lungo termine”(come definiti nella Nota Integrativa – Parte A – Politiche
18 Contabili) (le “Operazioni”) quali derivati sintetici. I Prospetti Pro-Forma sono stati predisposti sulla base dei bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 (restated) e 2012, applicando la stima delle rettifiche pro-forma relative alla rappresentazione delle Operazioni qualora venissero qualificate come derivati sintetici, così come richiesto dal Documento Banca
d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013 (…) Nei prospetti che seguono sono riepilogati gli impatti patrimoniali ed economici che deriverebbero da un'eventuale impostazione come credit default swap delle due operazioni di long term repo “RI” e “NT”. (…) Prospetti Pro-forma di seguito indicati presentano: nella prima colonna (“31 12 2011*” e ”31 12 2012”): lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 ( restated) e 2012, il conto economico e il prospetto della redditività complessiva per l'esercizio 2011 (restated) e 2012; nella seconda colonna (“Impatto pro-forma impostazione LTR come CDS”): la stima delle rettifiche pro-forma da apportare al bilancio qualora la Capogruppo avesse qualificato le Operazioni quali derivati sintetici;
nella terza e ultima colonna (“31 12 2011* pro-forma” e ”31 12 2012 pro-forma”): la stima dello stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2011 (restated) e 2012, del conto economico pro-forma e del prospetto della redditività complessiva pro-forma per l'esercizio 2011 (restated) e 2012. Più in particolare, la rappresentazione contabile come derivato sintetico comporta le seguenti rettifiche e riclassifiche pro-forma: patrimoniali:
- iscrizione del CDS al Fair Value tra le “Passività finanziarie di negoziazione” in luogo: o dei titoli classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e delle corrispondenti riserve valutative, al lordo della componente hedge accounting;
o dei “Debiti verso banche” e dei
“Debiti verso la clientela” che rappresentano le passività relative ai long term repo;
- riclassifica degli IRS da “Derivati di copertura” a “Passività finanziarie di negoziazione”;
- effetti fiscali conseguenti. economiche:
- eliminazione dalle voci “Interessi attivi e proventi assimilati” e “Interessi passivi e oneri assimilati” rispettivamente degli interessi attivi sui titoli di stato classificati tra “Attività disponibili per la vendita in luogo” e degli interessi passivi dei long term repo classificati tra i “Debiti verso banche” e tra i “Debiti verso clientela”, entrambi contabilizzati in base al criterio del tasso d'interesse effettivo;
- eliminazione dalle voci “Interessi attivi e proventi assimilati” e “Interessi passivi e oneri assimilati” dei differenziali maturati sugli IRS di copertura;
- eliminazione dalla voce “Risultato netto dell'attività di copertura” della variazione di fair value attribuita al rischio di tasso d'interesse dei titoli di
Stato oggetto di copertura, contabilizzata in contropartita della riserva di
19 valutazione delle attività disponibili per la vendita, e della variazione di fair value, al netto dei ratei maturati, degli IRS;
- rilevazione nella voce “Risultato dell'attività di negoziazione" dei flussi di cassa (cedole e differenziali variabili) liquidati sui long term repo e delle variazioni di fair value degli IRS e del CDS;
- effetti fiscali conseguenti;
redditività complessiva:
- rilevazione della variazione nelle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” a seguito delle rettifiche nelle riserve valutative.
- In sintesi, la stima della rappresentazione contabile come derivato sintetico produce impatti significativamente diversi nel conto economico per le variazioni di fair value dei CDS e per la riclassifica a trading degli IRS. Di contro, l'impatto differenziale a patrimonio netto è mitigato dall'eliminazione delle riserve negative AFS generate dalla contabilizzazione a “saldi aperti”, come evidenziato nel prospetto della redditività complessiva”;
- le comunicazioni periodiche imposte dalle AAVV, anche ai sensi dell'art. 114
TUF, e in particolare il Comunicato stampa oggetto di pubblicazione il 24/04/13, integrativo del bilancio al 2012 e contenente, in particolare, la descrizione di come le operazioni RI e NT avessero impattato sul margine di interesse al
31/12/12 e di come le stesse avrebbero condizionato la redditività futura e l'equilibrio patrimoniale della Banca nel triennio 2012/15;
- ancora, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2013, contenente analoghi prospetti pro forma (pagg. 483. ss. in allegato alla Nota Integrativa consolidata e pagg. 848, ss. in allegato alla Nota Integrativa), richiamati espressamente anche in
Nota Integrativa (pag. 189 e pag. 586);
- parimenti, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2014, il quale, oltre a contenere nella Nota Integrativa (pag. 190) i richiami ai prospetti pro forma, la descrizione dell'operazione e la spiegazione delle ragioni della contabilizzazione a saldi aperti
(descrizione vieppiù rafforzata dalla comunicazione del 24/04/14 imposta dalla ex art. 114 TUF), con l'aggiuntiva constatazione per cui “qualora la CP_3
Capogruppo avesse qualificato l'operazione in oggetto quale derivato sintetico, la rappresentazione di bilancio sarebbe stata diversa, con rinvio all'Allegato per la relativa illustrazione”, contiene, poi, negli allegati alla Nota Integrativa e alla Nota
Integrativa al bilancio consolidato (rispettivamente pagg. 529, ss. e 920, ss.), i prospetti pro forma redatti nelle stesse modalità di quelli di cui ai due esercizi precedenti;
- infine, la relazione semestrale al 30/06/15, contente, oltre ai pro forma di cui agli allegati (da pag. 235), anche i richiami a tali pro forma nelle note illustrative;
- i prospetti informativi emessi in occasione degli aumenti di capitale deliberati nel
2014 e nel 2015, contenenti:
✓ alla pag. 1 l'espresso avvertimento della possibilità che, a seguito di un revirement, le AAVV imponessero in futuro una modalità di contabilizzazione diversa da quella sino ad allora adottata in relazione all'operazione RI:
(cfr. Prospetto 2014, doc. 15 convenuta, pag. 1 su avvertenze: “Nel bilancio
20 della Banca sono riportate operazioni di term structured repo, contabilizzate secondo la cosiddetta metodologia “a saldi aperti”. La modalità di rappresentazione contabile di questo tipo di operazioni è all'attenzione degli organismi competenti in sede nazionale ed internazionale. Non si può escludere che in futuro tali organismi forniscano indicazioni diverse sul trattamento contabile, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale
e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4,
Paragrafo 4.1.11)”;
- alla pag. 46 della Nota di Sintesi (pag. 45 del Prospetto 2015) e al § 4.1.11 (§
4.1.12 del Prospetto 2015), la compiuta illustrazione dei Rischi connessi alle operazioni di term structured repo, mediante descrizione analitica degli effetti del trattamento contabile a saldi aperti e saldi chiusi dell'operazione in questione, con espresso e puntuale richiamo dei bilanci e dei relativi allegati, e con l'avvertimento specifico circa l'impossibilità di escludersi che, per il futuro, gli organismi di vigilanza fornissero indicazioni differenti sul trattamento contabile delle operazioni, con prevedibili effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria della e/o del Gruppo (“La ha Pt_3 Pt_3 posto in essere in passati esercizi operazioni di investimento effettuate in BTP a lunga durata, finanziate attraverso pronti contro termine (term structured repo)
e delle transazioni di copertura del rischio di tasso mediante interest rate swap.
In particolare, le due operazioni che rientrano in tale categoria sono
l'operazione denominata “RI”, posta in essere con quale CP_4 controparte, e l'operazione denominata “NT”, posta in essere con quale controparte. (…) Nelle operazioni di term structured repo Parte_6 poste in essere, il rischio più significativo cui è esposta la è il rischio di Pt_3 credito della Repubblica Italiana. Avendo concluso per entrambe le operazioni sopra indicate asset swap di copertura dal rischio di tasso, infatti, la sensitività ai tassi di interesse della posizione è residuale rispetto alla sensitività al merito creditizio della Repubblica Italiana. La variazione del credit spread Italia comporta una variazione della Riserva AFS che viene rappresentata in bilancio nel prospetto della redditività complessiva. (…) L'Emittente, effettuati tutti gli opportuni approfondimenti con i propri consulenti contabili, ha rappresentato le operazioni nel proprio bilancio tenendo conto delle singole componenti contrattuali, in considerazione delle modalità operative con cui sono state poste in essere e delle finalità economiche perseguite tramite le stesse. È stato pertanto ritenuto che non ci fossero le condizioni per rappresentarle contabilmente come credit default swap. Le modalità di contabilizzazione delle predette operazioni di term structured repo e la relativa informativa sono state oggetto di analisi da parte delle tre Autorità di Vigilanza nel Documento congiunto Banca d'Italia/CONSOB/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013. In ottemperanza a tale documento e trattandosi di operazioni di importo significativo, il Gruppo ha descritto dettagliatamente nella Relazione al
Bilancio Consolidato 2012, per il tramite di prospetti redatti al fine di tener conto di tale metodo alternativo di contabilizzazione, gli impatti sui bilanci che
21 deriverebbero dalla riqualificazione delle operazioni come derivati sintetici.
(…) Nonostante la rappresentazione contabile adottata da BMPS sia confermata dalla documentazione sopracitata, non si può escludere che in futuro gli organi competenti diano un'opinione diversa in merito alla rappresentazione contabile di detti strumenti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Infine, in relazione alla specifica richiesta pervenuta dalla in data 10 dicembre 2013, ai CP_3 sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, la Banca ha fornito, nella Relazione e
Bilancio Consolidato 2013, un aggiornamento dei prospetti consolidati rideterminati al fine di mostrare gli effetti delle rettifiche e delle riclassificazioni sul conto economico, sul patrimonio netto e sulla redditività complessiva, derivanti dalla rappresentazione come derivati sintetici delle operazioni rilevanti di term structured repo, incluso l'impatto economico/patrimoniale che sarebbe stato rilevato in bilancio a seguito della chiusura transattiva con dell'operazione “NT”, avvenuta nel mese di dicembre Parte_6
2013, qualora quest'ultima fosse stata rappresentata in bilancio come derivato sintetico. Nella rappresentazione contabile rideterminata delle due operazioni come derivati sintetici, l'acquisto dei titoli e il finanziamento tramite long term repo sono rappresentati e valutati come credit default swap (vendita di protezione sul rischio sulla Repubblica Italiana, emittente dei titoli sottostanti alle operazioni); analogamente, la differenza fra le cedole fisse dei titoli e il tasso di interesse variabile pagato sui repo di finanziamento è rappresentato come premio incassato per la vendita di protezione. La rappresentazione contabile delle due operazioni come derivati sintetici produrrebbe impatti significativamente diversi nel conto economico per le variazioni di fair value dei credit default swap e per la riclassificazione a trading degli interest rate swap.
Invece, l'impatto differenziale a patrimonio netto verrebbe significativamente mitigato dall'eliminazione delle Riserve AFS (di valore negativo) generate dalla contabilizzazione a “saldi aperti”. Si evidenzia che la rappresentazione contabile come credit default swap delle due operazioni, per effetto della diversa classificazione contabile delle singole componenti, comporterebbe una modifica al perimetro dei due portafogli di vigilanza (trading book e banking book) e, di conseguenza, impatti differenziali sostanzialmente compensativi sul
VaR dei singoli portafogli. Ne consegue, che tale diversa rappresentazione non genererebbe impatti differenziali sul VaR complessivo di Gruppo. Con riferimento al Bilancio 2013, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2013 pari a Euro 854 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2012 negativo per Euro 136 milioni e nell'esercizio 2013 positivo per Euro 68 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto, risultato negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2012 e negativo per Euro
22 37 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2013. Con riferimento al Bilancio
2012, la rappresentazione delle due operazioni quali derivati sintetici avrebbe comportato un impatto negativo sul conto economico dell'esercizio 2011 pari a Euro 1.017 milioni e un impatto positivo sul conto economico dell'esercizio 2012 pari a Euro 256 milioni;
l'impatto sulla redditività complessiva di periodo, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato nell'esercizio 2011 positivo per Euro 178 milioni e nell'esercizio 2012 negativo per Euro 136 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe, pertanto, risultato positivo per Euro 31 milioni sulla situazione al 31 dicembre 2011 e negativo per Euro 104 milioni sulla situazione al 31 dicembre
2012. Con riferimento al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, la rappresentazione della ristrutturazione “RI” quale derivato sintetico avrebbe comportato un impatto positivo sul conto economico di periodo pari a
Euro 85 milioni, mentre l'impatto sulla redditività complessiva di periodo alla stessa data, che include l'effetto derivante dalla cancellazione della Riserva AFS, sarebbe risultato positivo per Euro 8 milioni. L'impatto cumulato sul patrimonio netto sarebbe risultato invece negativo per Euro 31 milioni. (…) Per ulteriori informazioni circa gli impatti che dette operazioni avrebbero prodotto in termini patrimoniali ed economici ove qualificate come credit default swap, si vedano gli schemi all'uopo rideterminati e riprodotti in allegato alla Relazione
e Bilancio 2012 (pagg. 813-816), alla Relazione e Bilancio 2013 (pagg. 846-
849) e al Resoconto IA2 e A3ntermedio di Gestione al 31 marzo 2014 (pagg.
220-225)”.
Al cospetto di una siffatta configurazione del quadro informativo fornito dalle varie comunicazioni sociali su cui ratione temporis si sono fondate, o avrebbero potuto e dovuto fondarsi le scelte di investimento operate dagli attori, e della sua attitudine a esplicitare nel dettaglio i diversi effetti contabili della rappresentazione a saldi chiusi, invero, un'eventuale erroneità (emersa ex post) del criterio di contabilizzazione a saldi aperti adottato nei bilanci ufficiali, o un eventuale revirement nei criteri di contabilizzazione comunque imposto dalle AAVV, come poi in effetti avvenuto, alla luce di una riconsiderazione della questione inerente alla qualificazione giuridica dell'operazione RI, giammai avrebbe potuto indurre a ritenere che il diverso criterio di contabilizzazione medio tempore applicato presentasse alcuna attitudine ingannatoria del pubblico dei potenziali investitori, resi edotti sin da subito in ordine a tutte le possibili alternative contabili prospettabili e ai relativi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente (come anche riconosciuto dalla stessa nella Delibera 11/12/25 CP_3 con cui tale revirement è stato imposto: “CONSIDERATO che BMPS ha già fornito, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma corredata dei dati comparativi, l'illustrazione degli effetti che una contabilizzazione a saldi chiusi avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico nonché sul patrimonio netto del bilancio consolidato e d'esercizio 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, per i quali è stata fornita un'informativa
23 errata”). In altri termini, dunque, se il pubblico, sin dal mese di aprile 2013, è stato posto nelle condizioni di disporre di tutte le informazioni utili per valutare gli impatti sulla situazione economica e patrimoniale derivante dalla contabilizzazione delle operazioni in esame come derivato, anziché a saldi aperti come effettuato dalla Pt_3 nei documenti contabili, da tale stessa data deve allora essere esclusa la ricorrenza di alcun difetto informativo, così come di alcun vulnus al diritto degli investitori alla consapevole autodeterminazione nel mercato, consentendo le informazioni rese accessibili dall'emittente l'assunzione di scelte di investimento informate e orientate dalla possibile considerazione di tutte le informazioni sociali all'uopo necessarie e sufficienti (così anche Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. 07/07/21, n. 5963/21;
C.App. Milano, Sent. n. 3162/23 del 09/11/23).
Non valgono, sul punto, a condurre a opposte conclusioni le argomentazioni esposte dall'attore a sostegno dell'asserita inadeguatezza del complesso di dati cognitivi a sua disposizione al momento dell'effettuazione delle scelte di investimento:
- con riguardo all'affermazione attorea per cui, ai fini della valutazione della decettività o meno delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, non dovrebbero essere tenuti in considerazione i prospetti informativi 2014 e 2015 comunicati in occasione della deliberazione di aumento capitale, in quanto:
✓ il thema decidendum, come delineato in atti, non verte sulla doglianza di falso in prospetto;
✓ gli investimenti operati erano avvenuti perlopiù sul mercato primario, ossia con acquisto direttamente dall'emittente, ambito in cui la conoscenza dei bilanci rileverebbe maggiormente rispetto a quella del prospetto informativo (pagg. 32 e
42 prima memoria istruttoria attori), laddove, invece, soltanto nel mercato secondario, ossia in relazione ad acquisti di strumenti finanziari già collocati e in circolazione sul mercato, i prospetti informativi assumerebbero, semmai, una rilevanza;
osserva, per contro, il Collegio che:
✓ a differenza di quanto sostenuto da parte attrice e conformemente a quanto già espresso da questo Tribunale con la Sent. 05/07/21 (NRG 6005/17), il prospetto, in quanto atto illustrativo delle caratteristiche dei titoli immessi e collocati per la prima volta sul mercato, nonché contenente la determinazione del prezzo dei titoli offerti come unilateralmente determinato dall'emittente, costituisce documento rilevante proprio nell'ambito degli investimenti operati nel mercato primario, talché la relativa emissione, nonché le relative correttezza e veridicità
(nel presente giudizio non poste in contestazione) rientrano tra gli obblighi informativi che devono assistere l'offerta di titoli di prima emissione (così anche
Sent. n. 15/20, sempre di questo Tribunale), ed è, dunque, proprio nel mercato primario che l'eventuale falsità del prospetto, così come delle altre comunicazioni sociali, si presenta come condotta astrattamente idonea a spiegare diretta influenza sul prezzo dei titoli;
laddove, invece, è nell'ambito della negoziazione di titoli già collocati sul mercato secondario, in cui i prezzi di
24 acquisto/vendita sono determinati dal rapporto domanda/offerta e non direttamente dall'emittente, che detto prospetto viene a perdere di rilevanza, così come, amplius, un'eventuale falsità delle comunicazioni sociali produrrebbe effetti soltanto indiretti sul valore di mercato dei titoli, influenzato da tutta una serie di ulteriori fattori incidenti sul gioco della domanda e dell'offerta;
✓ se è, quindi, proprio in vista della collocazione di titoli sul mercato primario che l'art. 94 TUF, nella versione ratione temporis vigente all'epoca degli acquisti di titoli per cui è causa, dispone che chi effettua un'offerta al pubblico ha l'obbligo di pubblicare un prospetto che deve contenere (comma 2) tutte le informazioni necessarie per l'investitore sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici, sulle prospettive dell'emittente, sui prodotti finanziari e i relativi diritti, così come la nota di sintesi in questi contenuta deve fornire agli investitori informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti che aiutino a orientare la scelta di investimento, ne consegue, allora, che è la stessa legge:
i. da un lato, a indicare il prospetto quale strumento informativo privilegiato a disposizione degli investitori, obbligando l'emittente alla relativa pubblicazione,
ii. e dall'altro lato e simmetricamente, a porre a carico degli aspiranti investitori un correlato onere di trarre primariamente dal prospetto le informazioni necessarie ai fini della valutazione di convenienza delle scelte di investimento;
✓ peraltro, nell'ipotesi che qui occupa, come già accennato, gli attori negano espressamente di avere mai censurato la falsità dei prospetti informativi, con ciò implicitamente ammettendone la correttezza, la conformità al vero e la completezza;
✓ ragione per cui essi non possono dolersi di essere stati tratti in inganno dalle Contr comunicazioni sociali di rese pubbliche al mercato all'epoca degli acquisti, atteso che:
i. in primis, nella nozione di “comunicazioni sociali”, da intendersi come più ampia di un mero sinonimo di bilanci e scritture contabili, e piuttosto comprensiva di ogni esternazione formale proveniente dalla società e rivolta al pubblico dei potenziali investitori, devono ritenersi ricompresi anche (e soprattutto, quanto al mercato primario, come sopra osservato) i prospetti che, anzi, devono, per legge, costituire lo strumento cognitivo privilegiato di orientamento delle decisioni di investimento, e di cui, peraltro, non è lamentata la falsità;
ii. inoltre, a ben vedere, l'esclusione della falsità dei prospetti si pone in logica contraddizione con la doglianza di falsità dei bilanci, dal momento che nei prospetti sono contenuti ampi richiami ai bilanci (a loro volta contenenti richiami ai pro forma agli stessi allegati) e alle informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente;
iii. a ogni buon conto, al cospetto di prospetti conformi al vero, un'eventuale falsità dei bilanci risulterebbe comunque neutralizzata, dovendo gli
25 investitori principalmente orientarsi avendo riguardo alle informazioni di cui ai prospetti, senza potere, invece, porre affidamento soltanto sui bilanci e sulle relazioni finanziarie (che rispetto al prospetto, oltretutto, forniscono un minus di informazioni, nell'ottica e nella finalità dell'investimento): di talché, osterebbe alla tutela risarcitoria di un investitore, che si dolesse di essere stato indotto a un acquisto rivelatosi meno vantaggioso di quanto erroneamente creduto sulla scorta della lettura dei soli bilanci, la constatazione della ricorrenza di un concorso negligente (rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) nella caduta in errore fornito da parte dello stesso deceptus, il quale, qualora avesse fatto uso in via primaria dello strumento cognitivo offerto all'uopo dalla legge, ben avrebbe potuto avvedersi dei profili di criticità presenti nella contabilità aziendale ed essere reso edotto della possibilità di contabilizzazioni alternative e di future iniziative degli organismi di vigilanza volte a censurare tali criticità;
- quanto, invece, alla negata attitudine dei pro forma richiamati e allegati ai bilanci in contestazione a fornire informazioni idonee a orientare l'investitore, completando il quadro cognitivo fornito dai predetti documenti, e comunque escludendo e neutralizzando l'eventuale potenzialità decettiva delle informazioni in questi contenute, qualora ex post rivelatesi scorrette o non conformi a veridicità, siccome:
✓ non contenuti nei bilanci, ma nei relativi allegati;
✓ non soggetti ad attività di revisione contabile;
✓ apportatori di informazioni atte a porre in confusione e a disorientare l'investitore, in quanto diametralmente opposte a quelle contenute nei bilanci;
emergono le seguenti considerazioni:
✓ anzitutto, occorre premettere e ribadire che il thema decidendum, come delineato sulla scorta delle stesse prospettazioni attoree, lungi dall'investire la disamina di motivi astrattamente idonei a sorreggere una domanda di impugnativa di bilanci, attiene, invece, alla verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi di un illecito causativo di un danno da depauperamento patrimoniale degli investitori determinato da un atto di disposizione negoziale, a sua volta indotto da una condotta lesiva della libertà di autodeterminazione consapevole, commessa dagli organi gestori dell'emittente in occasione della redazione della documentazione racchiudente la contabilità della stessa: sulla scorta di tale ineludibile premessa, irrilevante risulta, pertanto, ai fini che qui occupano, l'eventuale emersione di scorrettezze o di difformità dei bilanci e delle relazioni finanziarie dalle leges artis che presiedono alla relativa formazione, qualora non al contempo disvelatrice di una portata decettiva delle scorrettezze concreta ed effettiva, o quantomeno astratta e potenziale, rispetto a un investitore di media diligenza;
✓ ciò posto, è pur da riconoscersi, in un'ottica ex ante, ossia con riguardo al momento della scelta di investimento, la ricorrenza di profili di difformità dal criterio della chiarezza, e sinanco il potenziale ingenerarsi di effetti confusivi nell'ottica dell'aspirante investitore, a fronte della doppia e contraddittoria indicazione, in bilancio e in prospetto, da un lato, del criterio di
26 contabilizzazione in concreto e all'attualità adottato, e dall'altro, dell'avvertenza che i dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico non risultino veritieri, qualora, in un futuro, come possibile, dovesse essere imposta dalle
Autorità di vigilanza la preferibilità di un diverso criterio di contabilizzazione i cui impatti sul bilancio risultano puntualmente oggetto di richiamo e descrizione negli allegati pro forma ivi richiamati (e nei prospetti, che i bilanci, a loro volta, richiamano);
✓ nondimeno, oltre a doversi rilevare il mantenuto rispetto, da parte dell'emittente, del parimenti imposto obbligo di trasparenza e di quello di veridicità
(rispondendo all'effettivo stato dell'arte esistente al momento della stesura della contabilità contestate l'esistenza di un dubbio in ordine alla correttezza del criterio di redazione da adottare e la contestuale vigenza di un'imposizione da parte delle stesse AAVV della prospettazione della contabilizzazione alternativa in allegato ai documenti riportanti i dati emersi dalla diversa contabilizzazione prescelta e non vietata), osta all'accertamento della consumazione di un illecito, ante omnia, il difetto del necessario requisito dell'idoneità decettiva della scorrettezza contabile: non possono, infatti, ritenersi causalmente idonee a trarre in inganno l'investitore, nel senso lamentato dall'attore, informazioni effettivamente contraddittorie in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, le quali, quantunque possano in effetti ingenerare confusione nel pubblico, giammai (e proprio per questo), secondo un criterio di regolarità causale, potrebbero ragionevolmente indurre nell'aspirante investitore l'erroneo convincimento di una remuneratività dell'investimento superiore a quella effettiva, potendo, semmai, dissuadere dall'investimento stesso in un'ottica di cautela;
✓ del resto, non può il Collegio, in proposito, esimersi dal rilevare che, da un lato, lo stesso attore ha descritto in termini di correttezza, completezza informativa e conformità al vero la situazione contabile della come rappresentata Pt_3 all'indomani e in ottemperanza della Delibera 11/12/15, impositiva della CP_3 contabilizzazione a saldi chiusi;
ma d'altro canto, come emerge dalla lettura del
Comunicato Stampa MPS 16/12/15 (pag. 17), a far data dalla modifica imposta nella modalità di contabilizzazione, la Banca ha continuato, simmetricamente alla prassi sino ad allora tenuta su raccomandazione delle AAVV, a inserire, nei bilanci redatti con il metodo a saldi chiusi, anche allegati prospetti pro forma tesi a fornire evidenza degli impatti economico-patrimoniali derivanti da un'eventuale contabilizzazione a saldi aperti dell'operazione RI: donde, deve escludersi, proprio sulla scorta delle stesse deduzioni attoree, che l'attitudine alla decettività possa essere ricavata in re ipsa dalla mera giustapposizione di bilanci e pro forma indicanti due diverse situazioni contabili, in relazione alle medesime poste, quale conseguenza dell'applicazione di due distinti metodi di contabilizzazione;
✓ attesa, dunque, la necessità di operare la richiesta valutazione della documentazione contabile censurata nella prospettiva dell'esclusiva rilevanza, ai fini per cui è causa, dell'attitudine decettiva rispetto allo specifico atto di
27 autodeterminazione negoziale in concreto lamentato come fonte di danno ingiusto, prive di rilievo appaiono la constatazione della collocazione dei pro forma in documenti materialmente distinti dai bilanci e quella della mancata sottoposizione a revisione contabile dei medesimi;
contestazioni, altresì, non del tutto corrette e condivisibili, sol che si consideri che:
i. i prospetti pro forma, seppure non contenuti in bilancio, risultano comunque (al pari delle operazioni RI e NT, cui gli stessi si riferiscono) richiamati e sommariamente descritti, nei loro caratteri essenziali contenutistici, nella nota integrativa (oggetto di revisione), che alla stessa rinviava, nonché racchiusi in un allegato non materialmente separato dal bilancio, ma comunicato e pubblicato contestualmente e congiuntamente a quest'ultimo, e avrebbero dovuto essere esaminati dall'aspirante investitore in una con i bilanci cui accedevano, in vista dell'assunzione di scelte consapevoli di investimento (cfr. sul punto nota tecnica 14/06/1, doc. 23: “Come noto, l'investitore stima il CP_3 prezzo delle azioni e, quindi, il valore della società sulla base del complessivo set informativo a disposizione (bilancio approvato dagli amministratori e dai soci e schemi pro-forma allegati alle relazioni finanziarie)”);
ii. tutte le informazioni riportate nel fascicolo di bilancio (inclusi dunque i prospetti pro forma), quand'anche non oggetto specifico dell'attività di revisione, furono comunque sottoposte a verifiche da parte del revisore al fine di un controllo di congruenza con le informazioni riportate invece nei prospetti contabili e in nota integrativa;
iii. inoltre, il bilancio 2015, redatto “a saldi chiusi”, in ottemperanza a quanto richiesto dalla con la Delibera 11/12/15, e pacificamente CP_3 oggetto di revisione contabile, riporta per confronto anche i valori 2014, nonché una ricostruzione dello stato patrimoniale al 01/01/14, ossia al
31/12/13, pressoché coincidenti con i valori a saldi chiusi contenuti nei pro forma allegati ai bilanci 2013 e 2014: donde detti dati devono ritenersi quantomeno oggetto di una revisione ex post, il cui esito fu privo di riserve;
iv. infine, come evidenziato e documentato dalla stessa perizia di parte convenuta depositata in allegato alla seconda memoria istruttoria, su cui parte attrice ha potuto prendere posizione nei successivi atti difensivi
(doc. 39 perizia e allegato 8 a tale perizia), già all'epoca della relativa pubblicazione, i valori inseriti nei pro forma avevano formato oggetto di approfondimenti da parte di che aveva Controparte_10 confermato la correttezza sostanziale del procedimento seguito da BMPS per la relativa determinazione;
✓ a corroborare le suesposte conclusioni in ordine all'inidoneità decettiva del quadro Contr informativo posto a disposizione del pubblico dalle comunicazioni sociali di nel periodo in esame, soccorre, vieppiù, la constatazione, rimasta incontestata, e comunque documentata dal grafico relativo all'andamento del titolo nel dicembre
28 Contr 2015 (doc. 24 Fonte Borsa Italiana), per cui nessuna reazione apprezzabile e,
Contr in particolare, nessun crollo in borsa del prezzo dei titoli ha fatto seguito nell'immediato al c.d. “disvelamento del vero”, essendo stato registrato, nella data
Contr del 17/12/15, giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Stampa del 16/12/15, un modesto calo dello 0,83% (da euro 1,21 a euro 1,20), con ritorno del titolo al valore precedente di euro 1,21 già il giorno del 18/12/15: a ben vedere,
Contr infatti, se la scoperta del mancato acquisto dei titoli 2034 da parte di CP_4 nell'ambito delle indagini della Procura di Milano e il conseguente revirement di in ordine al corretto metodo di contabilizzazione da seguire imposto alla CP_3
Banca hanno costituito circostanze neutre per il mercato di borsa, deve arguirsi che:
i. o le notizie apprese non valgono effettivamente a supportare una conclusione nel senso della scorrettezza contabile della contabilizzazione a saldi aperti, come di recente sostenuto dalle citate pronunce milanesi di Corte d'Appello civile e penale;
ii. o, quand'anche così fosse, l'effetto potenzialmente ingannevole di tale falsa rappresentazione risulterebbe essere già stato neutralizzato dalla contestuale diffusione sin dall'approvazione del bilancio 2012, in una con le informazioni di bilancio ex post rivelatesi false, anche della prospettazione in termini ipotetici degli effetti di una contabilizzazione alternativa poi rivelatasi corretta e già all'epoca indicata come potenzialmente sostitutiva, in futuro, di quella sino ad allora adottata e applicata dall'emittente;
✓ milita, altresì, nel senso dell'oggettiva inidoneità della rappresentazione contabile a saldi aperti a indurre gli investitori a effettuare scelte di acquisto sulla scorta di una fittizia prospettazione della situazione dell'emittente più rosea di quella reale, la constatazione dell'entità minimale delle differenze intercorrenti tra le rappresentazioni del Conto Economico, e della pressoché totale insussistenza di differenze tra le rappresentazioni dello Stato Patrimoniale
e della redditività complessiva emergenti dalle due diverse contabilizzazioni Contr (cfr. sul punto pag. 449 bilancio consolidato 2012 “In sintesi, la stima della rappresentazione contabile come derivato sintetico produce impatti significativamente diversi nel conto economico per le variazioni di fair value dei
CDS e per la riclassifica a trading degli IRS. Di contro, l'impatto differenziale a patrimonio netto è mitigato dall'eliminazione delle riserve negative AFS generate dalla contabilizzazione a “saldi aperti”, come evidenziato nel prospetto della redditività complessiva”; e cfr., ancora, la relazione alla CP_3
Procura di Milano datata 29/12/14: “gli effetti contabili connessi alla diversa rappresentazione dell'operazione come derivato sintetico sono riconducibili principalmente ad una volatilità dei risultati economici, mitigata nel patrimonio netto dall'eliminazione delle riserve negative AFS presenti nella contabilizzazione a saldi aperti”): circostanza, questa, che induce a ritenere presumibile, con un ragionevole grado di probabilità superiore alla probabilità opposta, che coloro che hanno effettuato le scelte di investimento in base alla rappresentazione offerta all'epoca di riferimento avrebbero tenuto la medesima
29 condotta sul mercato anche a fronte di una rappresentazione contabile esclusivamente a saldi chiusi;
✓ ancora, l'esaustività del quadro informativo fornito al mercato dal complesso Contr delle comunicazioni sociali all'indomani della pubblicazione del bilancio
2012 è stata a più riprese e in più sedi ribadita dalla stessa pur CP_3 contestualmente al rilievo della necessità della diversa contabilizzazione a saldi chiusi e della conseguente erroneità della contabilizzazione come sino ad allora effettuata dall'emittente: in altri termini, nonostante i rilievi di cui alla citata Delibera 11/12/15, e successivamente all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti rilevanti in merito alle due operazioni RI e NT, e dunque sulla base di un patrimonio cognitivo finalmente completo, proprio l'Autorità di
Vigilanza ha affermato che il mercato, a partire dalla pubblicazione del bilancio
2012, era già stato posto in condizione di disporre di tutte le informazioni utili a consentire scelte di investimento consapevoli e orientate: sul punto, possono essere richiamati, in particolare,
i. la nota depositata in data 06/04/18 nel processo penale di primo grado esitato nella Sentenza 07/04/21, in cui la stessa Autorità non si è opposta alla richiesta di archiviazione del PM (doc. 39-6, pag. 16) ma ha, anzi, dichiarato che “a partire dalla correzione dell'errore originariamente rilevato dalla Banca e dalla pubblicazione dei suddetti pro forma, non sono state rilevate dalla carenze nell'informazione per il CP_3 mercato di possibile rilievo penale”;
ii. la nota tecnica 14/06/17, con cui, in replica alle osservazioni del GIP di
Milano in ordine alla ritenuta inidoneità dei pro forma a fornire un'adeguata informazione, l'Autorità di Vigilanza ha spiegato la natura dei pro forma (pag. 7), nonché (pagg. 9, ss.) gli effetti di informazione che gli stessi hanno prodotto: “a partire dal bilancio 2012 BMPS ha riportato gli effetti pro-forma sulle voci di bilancio di una contabilizzazione a saldi chiusi delle operazioni RI e NT e ha descritto le caratteristiche di tali operazioni e le motivazioni per le quali ha ritenuto adeguata una contabilizzazione a saldi aperti. Tale disclosure è stata riportata anche nelle relazioni finanziarie successive e nei prospetti informativi approvati dalla A seguito di tale CP_3 richiesta, il pubblico è stato messo nelle condizioni di disporre di tutte le informazioni utili per valutare gli impatti sulla situazione economica e patrimoniale derivante dalla contabilizzazione delle operazioni in esame come derivato, anziché a saldi aperti come effettuato dalla nei Pt_3 documenti contabili. Il mercato ha dunque potuto valutare le caratteristiche delle operazioni RI e NT e le motivazioni sottostanti la scelta degli amministratori di procedere con una contabilizzazione a saldi aperti. In ragione di ciò, gli operatori del mercato sono stati anticipatamente edotti degli effetti sui dati di bilancio che sarebbero risultati qualora – come in seguito è avvenuto – fosse stata accertata la non conformità della contabilizzazione a saldi aperti
30 adottata da BMPS. Come noto, l'investitore stima il prezzo delle azioni
e, quindi, il valore della società sulla base del complessivo set informativo a disposizione (bilancio approvato dagli amministratori e dai soci e schemi pro-forma allegati alle relazioni finanziarie).
L'inserimento nei bilanci di prospetti contenenti il calcolo dell'impatto pro-forma di una contabilizzazione a saldi chiusi ha dunque completato
e integrato l'informazione fornita da BMPS al mercato. Pertanto l'inserimento dei medesimi prospetti non ha apportato ai richiamati bilanci elementi di falsità né ha potuto fuorviare il mercato”;
iii. la stessa Delibera 11/12/15: “CONSIDERATO che BMPS ha già CP_3 fornito, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma corredata dei dati comparativi, l'illustrazione degli effetti che una contabilizzazione a saldi chiusi avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico nonché sul patrimonio netto del bilancio consolidato e d'esercizio 2014 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, per i quali è stata fornita un'informativa errata”; iv. parimenti, in relazione alla doglianza in merito all'omessa informativa sulla variazione del VaR (misura gestionale che può assumere rilevanza ai fini della normativa prudenziale soltanto quando la banca è autorizzata dalla Banca d'Italia a utilizzare modelli interni) a seguito della rappresentazione delle operazioni in esame come derivato, è la Banca
d'Italia, come riferito dalla stessa nelle note tecniche 03/03/17 e CP_3
14/06/17 depositate nel procedimento penale di primo grado Contr (rispettivamente doc. 22 e doc. 23 , a rammentare che: a) nel
Documento congiunto datato 08/03/13, detta informativa non era stata esplicitamente richiesta;
b) in base alla normativa prudenziale, il requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato viene calcolato attraverso misure di VaR soltanto dalle Banche autorizzate dall'Autorità di Vigilanza a utilizzare modelli interni a tali fini, Banche tra cui non è Contr compresa che ha invece sempre calcolato il requisito patrimoniale con modello standard, non basato sulle metriche di VaR;
c) donde l'irrilevanza sul calcolo del requisito patrimoniale dell'effetto di un eventuale mutamento del VaR (così nota 03/03/17 richiamante CP_3 nota Banca d'Italia 20/07/16; cfr. anche Sent. C.App. Milano NRG
6860/21);
✓ né vale a condurre a diverse conclusioni l'argomento per cui non varrebbe quale Contr esimente da responsabilità il fatto dell'avere seguito, nella predisposizione dei bilanci con allegati pro forma, le indicazioni fornitele dalle Autorità di
Vigilanza e, in particolare, dalla atteso il potenziale coinvolgimento CP_3 della stessa Autorità quale corresponsabile delle fattispecie di reato, come avvenuto in occasione delle vicende coinvolgenti Banca Etruria: oltre, infatti, al rilievo per cui le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria in relazione a tale differente vicenda giudiziaria, coinvolgente diverse parti, nessuna efficacia
31 possono spiegare nel presente giudizio, giova infatti considerare che, anche volendosi ipotizzare una corresponsabilità di con il precedente CP_3 management (oltretutto, anch'esso assolto in via definitiva con formula piena), il nuovo organo gestorio sarebbe comunque rimasto vincolato alle indicazioni fornite dell'Autorità di Vigilanza, talché non avrebbe potuto esigersi dalla convenuta e dai relativi amministratori altra condotta da quella, in concreto attuata, consistita nell'adeguamento a tali indicazioni;
✓ parimenti priva di pregio risulta, infine, l'affermazione di parte attrice per cui, a fronte della prospettata possibilità di una scorrettezza del criterio a saldi aperti, il principio di prudenza che sottende alla redazione dei bilanci avrebbe imposto di preferire, seppure in assenza di prescrizioni degli organismi di vigilanza in tale senso, la contabilizzazione a saldi chiusi, in quanto criterio maggiormente conforme a prudenza:
i. trattasi, infatti, di considerazione non pertinente al thema decidendum, posto che, come già osservato, non si verte al cospetto di una causa di impugnativa di bilancio, nel cui ambito rileverebbe l'esame di qualsivoglia profilo di illegittimità del documento, bensì in una causa di risarcimento del danno da asserita falsità del bilancio, nel cui ambito possono rilevare unicamente quelle irregolarità contabili eziologicamente idonee rispetto alla specifica fattispecie di danno da lesione dell'autodeterminazione negoziale in concreto lamentata;
ii. inoltre, e a tutto volere concedere, (e anche, particolare, a volere obliterare le condivisibili considerazioni dei periti di parte convenuta in ordine all'inoperatività dei principi contabili nazionali nei confronti delle banche e all'assenza, nei principi internazionali cui le stesse soggiacciono, di un principio analogo a quello nazionale di prudenza), atteso quanto esposto supra in ordine alla differenza minimale intercorrente tra gli effetti sullo stato patrimoniale, sul conto economico,
e sulla redditività complessiva emergenti dalle due diverse contabilizzazioni, la scelta del criterio a saldi chiusi non si sarebbe rivelata improntata a maggiore prudenza rispetto a quella originariamente adottata dal management dell'emittente.
5.3. Sul nesso di causalità materiale: carattere determinante della contabilizzazione a saldi aperti rispetto alle scelte di investimento operate dagli attori
In aggiunta a quanto sin qui esposto, pur da ritenersi già di per sé assorbente ai fini dell'esclusione della responsabilità della convenuta, vale nondimeno la pena di Pt_3 rilevare, quale ulteriore motivo di rigetto della domanda risarcitoria, l'inconfigurabilità in concreto:
- del necessario nesso di causalità materiale tra condotta e danno-evento, da parte attrice inteso quale lesione della libertà di autodeterminazione negoziale in Contr occasione dell'acquisto dei titoli non emergendo dagli atti di causa alcuna
32 conferma all'asserzione per cui la rappresentazione contabile della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente derivata dalla registrazione dell'operazione RI a saldi aperti, anziché a saldi chiusi, come Contr effettuata da nei bilanci dal 2012 al 2014 e nella situazione patrimoniale del primo semestre 2015, avrebbe costituito il motivo determinante delle scelte di investimento operate dal sig. nel periodo di riferimento;
Parte_2
- dell'ulteriore nesso causale tra gli investimenti asseritamente indotti dalla scorretta rappresentazione contabile e la menomazione conseguita al patrimonio dell'attore, da questi individuata nella minusvalenza dei titoli rispetto all'esborso sostenuto per il relativo acquisto, da calcolarsi con riferimento alla data della constatazione ufficiale della mancata adesione in massa degli azionisti all'aumento di capitale deliberato nel dicembre 2016, quale primo momento in cui, a suo dire, sarebbe avvenuto il crollo della fiducia riposta dagli investitori sul titolo, alla luce della percezione della sua effettiva rischiosità, in precedenza celata dalla scorretta contabilizzazione.
Com'è noto, invero, posto che il bilancio e le relazioni periodiche contengono le informazioni contabili costituenti lo strumento principale utilizzato dai terzi, dai soci e dagli investitori per compiere consapevolmente le proprie scelte di investimento e disinvestimento, ben può l'eventuale non veridicità del bilancio costituire fonte di responsabilità tanto verso i soci, quanto verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai relativi dati e risultanze, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico-patrimoniale della società; fermo, comunque restando che chi si duole della falsità di tali dati e risultanze è tenuto ad allegare, nonché a dimostrare, oltre a tale falsità, anche l'idoneità del a trarre in inganno la sua fiducia, e quindi a Pt_7 fornire la dimostrazione del nesso causale fra l'illecito amministrativo-contabile degli amministratori e il danno patito in modo diretto e in conseguenza dell'illecito commesso
(Cass. n. 17794/15), ossia a dimostrare, mediante qualsiasi mezzo di prova:
- il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto (nesso di causalità materiale intercorrente tra condotta e danno-evento);
- la derivazione eziologica, dall'evento lesivo costituito dalla compromissione del diritto di autodeterminazione consapevole, di un pregiudizio patrimoniale (nesso di causalità giuridica tra danno-evento e danno-conseguenza) costituito dall'avvenuto acquisto di titoli per un valore inferiore a quello supposto per effetto dell'operata decezione.
Atteso, inoltre, che in base a un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c., si deve ritenere che gli investitori compiano scelte di acquisto o disinvestimento di strumenti finanziari in base a tali informazioni contabili (oppure dai prospetti informativi, in caso di sollecitazione all'investimento), ne consegue che, qualora le informazioni si siano rivelate fuorvianti, e dall'investimento o mancato disinvestimento sia derivato un pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio si presume causalmente ricollegabile, secondo un alto grado di probabilità logica e di razionalità, alle false informazioni contenute nei documenti informativi diffusi dalla società, e del danno deve
33 ritenersi responsabile la società; fermo, peraltro, restando che la presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l'informazione data al pubblico dall'emittente è suscettibile di prova contraria, ove si dimostri e risulti dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall'investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l'irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell'investitore specifico (Tribunale di Milano,
Sez. Imprese, Sent. 15/03/22; mutatis mutandis, Cass. n. 14056/10).
Orbene, nell'ipotesi di specie, siffatta presunzione iuris tantum può ritenersi vinta alla luce di un plurimo ordine di indici militanti nel senso opposto alla sua operatività:
- innanzitutto, sotto un profilo oggettivo e astratto, la rilevata inidoneità decettiva della contabilizzazione a saldi aperti, con contestuale indicazione dei diversi impatti di una contabilizzazione a saldi chiusi (cfr., supra, § 5.2), induce già di per sé a ritenere l'insussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno-evento come in concreto lamentato, costituito dall'effettuazione delle scelte di investimento storicamente dall'attore effettuate nel periodo di riferimento;
e ciò alla luce della presenza di plurimi indici idonei a consentire di presumere che, ipotizzata l'adozione da parte della del criterio di contabilizzazione a saldi chiusi, il Pt_3 mercato non avrebbe reagito in maniera sensibilmente difforme da quanto effettivamente verificatosi: il riferimento corre, in particolare, a
✓ la pressoché insussistente divergenza dei risultati delle diverse contabilizzazioni sotto il profilo della descrizione dello Stato Patrimoniale e la non ingente differenza tra la situazione del Conto Economico dell'emittente, comunque mitigata dalla mancanza di differenze in punto di redditività complessiva: circostanza che vale già ex ante a ritenere non dirimente, o almeno non nella misura prospettata da parte attrice, la conoscenza dell'effetto della contabilizzazione a saldi chiusi sulla rischiosità del titolo al momento dell'investimento;
✓ la mancanza di oscillazioni sensibili in peius del prezzo del titolo all'indomani dell'apprensione, da parte del mercato, del revirement di in ordine alla CP_3
(medio tempore ritenuta) correttezza della contabilizzazione di RI alla stregua di un LTR: qualora, infatti, la conoscenza della rispondenza al vero della diversa situazione economica dell'emittente sino ad allora prospettata pro forma in allegato alle rappresentazioni ufficiali di bilancio fosse stata effettivamente idonea a modificare le scelte di investimento del pubblico, il valore economico dei titoli avrebbe dovuto subire un'immediata contrazione, attesa l'ordinaria repentinità, secondo l'id quod plerumque accidit, delle reazioni del mercato a eventi concernenti le singole emittenti;
per contro, l'impatto impercettibile, Contr pressoché nullo, sul prezzo dei titoli della Delibera Consob e del Contr Comunicato del dicembre 2015 nell'immediato indomani costituisce un indice del fatto che, al momento dell'effettuata rettifica, su imposizione di Consob, dei criteri di contabilizzazione dell'operazione RI, nessuna nuova informazione ha in effetti raggiunto il mercato, e che, pertanto, il valore di
34 Contr borsa del titolo ormai scontava dai primi mesi del 2013 tutte le caratteristiche dell'operazione de qua, ivi inclusi gli effetti di una possibile contabilizzazione a saldi chiusi, per vero già resi conoscibili al mercato sin dalla pubblicazione del bilancio 2012 (cfr., sul punto, anche la Sent. C.App. Milano civile 09/11/23); sul punto, non può essere, del resto, condivisa la prospettazione attorea che individua in un evento successivo di oltre un anno rispetto al citato revirement della quale la mancata adesione del mercato all'aumento di capitale deliberato a CP_3 fine dicembre 2016, l'effetto conseguente alla vicenda contabile in esame: costituisce, invero, inferenza impensabile e contraria alla logica dell'ordinario svolgersi degli eventi presumere che, nel settore delle negoziazioni di borsa, connotato da una reattività pressoché in tempo reale delle fluttuazioni dei prezzi rispetto alle vicende interessanti i soggetti emittenti, una reazione del mercato sia seguita a una così ingente distanza da un evento;
né, d'altro canto, risulta fornita da parte attrice alcuna allegazione o prova di circostanze concrete atte a giustificare una siffatta dilatazione temporale dei tempi di reazione del mercato in così evidente divergenza rispetto all'id quod plerumque accidit;
- infine, e soprattutto, sotto il profilo soggettivo e in concreto, vale a escludere l'operatività della presunzione di causalità la circostanza, rimasta incontestata, per cui anche all'indomani della presa ufficiale di conoscenza, mediante il Comunicato Contr Stampa del 16/12/15, dell'avvenuto revirement di e della CP_3 sopravvenuta imposizione, in contrasto con la prassi sino ad allora consentita, della contabilizzazione di RI in termini di CDS, l'attore ha proseguito Contr nell'acquisto di titoli sino al febbraio 2016: prosecuzione, questa, che denota la totale ininfluenza della conoscenza delle conseguenze sulla rappresentazione Contr della situazione economica di prodotte dalla modalità di contabilizzazione di
RI sulle scelte di investimento operate dal sig. il quale, pur Parte_2 consapevole della differenza tra lo stato di benessere dell'emittente e di rischiosità dei titoli sino ad allora rappresentato e quello reale, ha ciononostante investito nei medesimi titoli (cfr., analogamente, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. n.
5963/21 del 07/07/21, che aggiunge, condivisibilmente, che “la permanente scelta dell'investitore di acquistare dopo il disvelamento manifesta la pina accettazione del rischio (prima con le false dichiarazioni non manifestato) inerente quel titolo” e
Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. del 05/07/21); irrilevante essendo, quale indice contrario alla presunzione della consapevolezza di tale maggiore rischiosità del titolo, la circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra gli ultimi investimenti e il c.d. disvelamento del vero, atteso che:
✓ anche a volere obliterare i numerosi indici comprovanti la pregressa esperienza dell'attore nel mercato di negoziazione dei titoli e la natura meramente Contr speculativa e non occasionale degli investimenti in (numero di titoli in portafoglio e loro diversificazione, elevata frequenza delle operazioni su titoli, spesso eseguite anche intraday): dati, questi, da cui potere inferire la sua piena capacità di comprendere immediatamente la portata degli effetti delle novità del dicembre 2015;
35 ✓ occorre altresì rammentare come da anni, ormai, attraverso la pubblicazione dei bilanci contenenti a latere i pro forma, il mercato, e dunque anche l'attore, fosse stato reso edotto:
i. non soltanto del dato storico dell'avvenuto compimento dell'operazione RI da parte dell'emittente, dei termini di tale operazione e dell'assunta opzione del management per una contabilizzazione dello stesso a saldi aperti;
ii. ma altresì, e soprattutto, degli effetti di tale contabilizzazione sulle varie voci di bilancio, degli impatti di una diversa contabilizzazione a saldi chiusi sullo
Stato Patrimoniale, sul Conto Economico e sulla redditività complessiva, e della possibilità che tale secondo metodo di contabilizzazione fosse a un certo punto imposto dagli Organismi di Vigilanza;
✓ del resto, come anche condivisibilmente osservato da questo Tribunale, in altra composizione, nella citata Sent. del 05/07/12, neppure gioverebbe all'attore affermare di non essere conscio della situazione, o la non agevole conoscibilità delle vicende in esame, dacché l'eventuale sua inconsapevolezza delle vicende di borsa impedirebbe, ancora prima, di presumerne l'avvenuta induzione all'investimento ad opera dalle comunicazioni asseritamente ingannevoli.
5.4. Sull'elemento soggettivo
Ad abundantiam, infine, deve essere parimenti esclusa la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, da intendersi come conoscenza o conoscibilità necessariamente sorreggenti tanto l'eventuale difformità contabile, quanto la decezione del pubblico degli investitori:
- già sotto il primo profilo, infatti, deve escludersi che la conoscenza/conoscibilità, Contr da parte del management subentrato nel 2012 ai protagonisti della prima operazione RI, non soltanto del contenuto del Mandate Agreement, e quindi degli esatti termini pattizi dell'operazione, ma altresì delle ulteriori circostanze fattuali (oggetto di apprensione da parte di nel 2015 su CP_3 segnalazione della Procura di Milano) che hanno persuaso l'Autorità di Vigilanza sulla scorrettezza della contabilizzazione a saldi aperti, consenta di desumere la Contr consapevolezza o la conoscibilità, da parte di della difformità dai principi internazionali e dalle leges artis del predetto criterio di contabilizzazione:
✓ una siffatta inferenza, invero, sarebbe consentita unicamente in ipotesi di uniformità di vedute in ordine alla correttezza dell'operatività della sola contabilizzazione a saldi chiusi al cospetto dell'operazione negoziale come in concreto configurata e del quadro fattuale storicamente inveratosi;
✓ sennonché, la correttezza contabile della contabilizzazione dell'operazione alla stregua di un CDS anziché di un LTR risulta tutt'altro che pacifica, come dimostra anche la recente affermazione della preferibilità o, comunque, della correttezza del criterio opposto da parte delle citate pronunce civili e penali d'appello;
36 - del resto, costituisce dato storico incontestato e documentale quello per cui, se in effetti, pur all'indomani del reperimento del Mandate agreement (ove anche detto evento fosse ritenuto comportante la conseguita comprensibilità della natura effettiva di operazione su derivati di RI che ha indotto al restatement del bilancio 2012 con rettifica del fair value iniziale dell'operazione), i nuovi vertici di Contr hanno proseguito con la contabilizzazione a saldi aperti, ciò è avvenuto con il conforto e l'avallo delle Autorità di Vigilanza, le quali, con il noto Documento congiunto del 08/03/13, hanno dato atto di avere interpellato l'organismo Contr internazionale FS (cfr. anche il Comunicato stampa del 16/12/15, doc. 12 attore, nella parte in cui rammenta come, nel marzo 2014, FS IC, interpellato sul punto, avesse reputato “la circostanza che i flussi finanziari netti delle operazioni di long term structured repo fossero simili a quelli di un credit default swap di per sé non sufficiente per procedere ad una contabilizzazione “a saldi chiusi” e avesse ritenuto che non sussistessero “i presupposti per fornire un'interpretazione sul trattamento contabile delle operazioni in questione, che doveva quindi essere determinato sulla base dei principi esistenti”), non ricevendo una risposta chiara, e si sono limitate a prescrivere l'inserimento dei prospetti pro forma in allegato ai bilanci, allo scopo di fornire al mercato una chiara illustrazione degli effetti di una Contr contabilizzazione alternativa (prescrizione, pacificamente, osservata da;
e ciò
a conferma:
✓ tanto dell'oggettiva opinabilità della questione (cfr. sul punto il Documento congiunto 08/03/13: “Si osserva, inoltre, che il trattamento contabile delle fattispecie in esame, oltre a non essere specificamente indicato dagli IAS/IFRS, non ha formato oggetto di specifiche interpretazioni nemmeno da parte dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)”; e ancora la relazione 14/12/14, nella parte in cui ha evidenziato come, CP_3 data l'assenza di specifiche disposizioni previste dai principi contabili internazionali e di indicazioni univoche espresse dalle Autorità nazionali e internazionali, sarebbero in proposito residuati significativi margini di discrezionalità in capo agli amministratori, e come, inoltre, la materia presenterebbe rilevanti profili di incertezza in ordine alle corrette modalità di contabilizzazione - ragione, questa, posta a fondamento della ritenuta Contr inopportunità dell'attivazione ai danni di delle procedure ex artt. 154-ter, comma 7 e 157, comma 2 TUF);
✓ quanto della ragionevolezza dell'affidamento riposto dalla convenuta nell'adeguatezza delle proprie comunicazioni sociali, siccome esattamente conformate alle prescrizioni e agli orientamenti fornitile dalle Autorità; affidamento che vale, altresì, a escludere la consapevolezza (e a fortiori
l'intenzionalità), in capo quest'ultima, di qualsivoglia possibile idoneità del quadro informativo posto a disposizione del mercato a trarre in inganno gli aspiranti investitori.
6. Sulle spese di lite
37 In considerazione della natura definitiva, ancorché parziale, della pronuncia, le spese di lite sono liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza, ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione determinato dalla somma portata dalla domanda risarcitoria, stanti la prossimità della predetta somma al limite minimo dello scaglione e la natura documentale della causa.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata applicazione dell'art. 8, commi
4-bis e 5 D.Lgs. n. 28/10, nella versione ratione temporis applicabile alla vicenda in esame (in cui il tentativo di mediazione ante causam risale al 12/12/20): diverso è infatti il caso, ivi contemplato, della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione della parte convenuta poi costituitasi in giudizio da quello, nella specie occorso, di avvenuta partecipazione al primo incontro, ma con immediato rilascio al mediatore della dichiarazione di non intendere procedere oltre, una volta espletate le formalità iniziali (le quali, da sole, valgono a ritenere comunque attivato il procedimento ed espletato, ancorché con esito negativo, il tentativo di mediazione, anche ai fini della verifica della condizione di procedibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4 D. Lgs. cit.).
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, con riguardo alla posizione del sig.
Parte_1
- rigetta la domanda attorea;
Contr
- condanna il sig. alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 lite, che liquida in euro 14.598, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
inoltre, non definitivamente pronunciando, nei confronti del sig. Parte_2
- rimette la causa sul ruolo;
- invita le parti a prendere posizione sulla questione sollevata al § 3, all'uopo concedendo termine per il deposito di nota scritta entro il 05/04/25;
- riserva a separata ordinanza la fissazione di nuova udienza davanti al giudice relatore.
Firenze, camera di consiglio del giorno 11/03/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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