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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38758 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dalle avv.te Maria Rosaria Parte_1 C.F._1
Brancaccio e Flavia Presti;
OPPONENTE
E
(CF ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
Marco Sereno Dal Toso e dalle avv.te Maria Rosa Sala e Nicoletta Valeri;
OPPOSTO
Oggetto: inadempimento in opposizione ad atto di riscossione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione degli
anni 2009, 2010 e 2017 e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n.
20240430984662880961818;
Nel merito, accertare che parte attrice ha adempiuto al versamento dei canoni di locazione ERP A5,
relativi all'anno 2009 – 2010 e 2017, come da ricevute di pagamento allegate al presente atto e per
l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818
del 05.09.2024;
pagina 1 di 6 in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'amministrazione comunale per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818 del 05.09.2024.
Per l'opposto: rigettare l'opposizione e, conseguentemente, confermare l'ingiunzione di pagamento n.
20240430984662880961818 di € 4.792,40 del 5.9.2024;
in subordine, accertare le somme dovute da in relazione ai canoni e oneri accessori Parte_1
per le annualità dal 2009 al 2015 e condannare la medesima al pagamento delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione n. 20240430984662880961818 Parte_1
del 5 settembre 2024, notificato in data 30 settembre 2024 con cui veniva intimato il pagamento di €
4.792,40 per canoni di locazione anno 2009 pari ad € 243,98, anno 2010 pari ad € 402,69, anno 2017
pari ad € 3.794,65, interessi legali pari ad € 343,25 e spese di notifica pari ad € 7,83, in relazione all'unità immobiliare occupata in al nr. 8 della via San Mamete di proprietà del di CP_1 CP_1
e affidata in gestione alla società deducendone l'illegittimità in quanto aveva CP_1 CP_2
corrisposto i canoni di locazione relativi alle annualità dal 2009 al 2017 secondo le modalità previste e le richieste di volta in volta presentate dalla società di gestione, eventuali crediti residui vantati dall'amministrazione comunale e mai richiesti all'attrice erano prescritti per effetto del decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., aveva sempre adempiuto all'onere della presentazione della anagrafe utenza con cadenza biennale, il credito non era certo in quanto l'atto di riscossione si limitava ad indicare “locazione” senza alcuna maggiore indicazione in merito, se non il solo anno di riferimento, e senza alcuna allegazione della relativa partita contabile, il credito non era esigibile in quanto prescritto, l'atto era nullo per carenza di motivazione, e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare che i canoni erano prescritti, che aveva adempiuto al versamento dei canoni, che comunque la pretesa era infondata e, pertanto, che l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818 venisse dichiarato nullo e/o annullabile e/o inefficace.
Il eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sul rilievo che la prescrizione era Controparte_1
stata interrotta con comunicazioni inviate nel corso degli anni, che le somme azionate per gli anni 2012
pagina 2 di 6 e 2013 erano state addebitate a conguaglio in quanto la nel 2011 non aveva adempiuto all'onere Pt_1
di presentazione della anagrafe utenza per cui il canone era stato ricalcolato applicando una fascia di reddito diversa dalla precedente, mentre non rilevava che fosse in regola con l'anagrafe utenza nel
2017, che le somme azionate riguardavano crediti del vantati a titolo di conguaglio Controparte_1
di canoni di locazione e oneri accessori non corrisposti nel corso degli anni per come specificato nelle raccomandate che costituivano gli atti presupposti, che il credito era certo, liquido ed esigibile, e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'ingiunzione ovvero, in subordine, la condanna al pagamento delle somme dovute per canoni e oneri accessori per le annualità
dal 2009 al 2015.
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di motivazione, in quanto l'atto di riscossione contiene la causale del recupero atteso che riconduce la pretesa azionata al mancato versamento del saldo dei canoni e degli oneri accessori maturati negli anni specificamente indicati per l'occupazione dell'unità immobiliare sita in , alla via San Mamete 8, calcolati in base alla legge CP_1
regionale della Regione Lombardia n. 16 del 2016 - che ha sostituito la precedente LR 27/2009 che ha introdotto parametri applicabili nel caso di specie - in tema di disciplina dei soggetti, dei servizi e degli strumenti del sistema regionale in materia di servizi abitativi, per come dedotto dalla stessa opponente che, nell'atto introduttivo, ha riconosciuto che le “viene richiesto un pagamento del canone di locazione secondo la normativa sul canone ERP determinata in base all'Indicatore di Situazione
Economica Equivalente ISEE-ERP (reddito), con la conseguenza che la sig.ra ha l'obbligo di Pt_1
presentare l'anagrafe utenza con cadenza biennale”.
Peraltro, l'opponente si è compiutamente difesa anche nel merito, atteso che ha sollevato eccezione di prescrizione ed ha altresì dedotto di avere ottemperato alla regolare presentazione dell'anagrafe utenza prevista ogni due anni che, per come risulta pacifico tra le parti, ha comportato il ricalcolo del canone da parte dell'ente che, sul presupposto dell'omesso assolvimento di tale onere, ha applicato una fascia di reddito diversa.
Tanto premesso, la preliminare di merito dev'essere rigettata atteso che il ha Controparte_1
prodotto la comunicazione relativa ai conguagli dovuti per il 2009 spedita con raccomandata A.R. del
30.06.2014 che risulta recapitata in data 07.07.2014, nonché la comunicazione relativa al conguaglio pagina 3 di 6 maturato per il 2010 spedita con raccomandata A.R. del 07.12.2015 consegnata il 23.12.2015, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni nonché per oneri accessori e riscaldamento sino al 2013
spedita con raccomandata A.R. del 23.11.2016 e consegnata in data 6.12.2016, la messa in mora del
27.10.2017 consegnata il 27.10.2017, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni e per oneri accessori e riscaldamento sino al 2015 spedita con raccomandata A.R. del 28.11.2017 e consegnata in data 11.12.2017, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni sino al 2019 nonché per oneri accessori e riscaldamento sino al 2018 spedita con raccomandata A.R. del 09.12.2020 e consegnata in data 07.01.2021, e l'atto di diffida e messa in mora del 23.09.2022 comunicato per compiuta giacenza e perfezionato dieci giorni dopo.
In base a tali risultanze, dunque, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dal n. 3 dell'art. 2948 per i canoni e dal n. 4 della medesima disposizione per gli oneri condominiali,
essendo pacifico che si tratta di somme che devono pagarsi periodicamente.
Sul punto, devono essere disattese le contestazioni sollevate dall'opponente, atteso che dalle risultanze contenute negli avvisi di ricevimento inerenti le comunicazioni di messa in mora si evince l'intervenuta consegna delle raccomandate, ritualmente attestate dalle relative ricevute, dalle quali consegue la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo all'indirizzo del destinatario e di conoscenza dell'atto, per cui i documenti allegati sono da considerare atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
Deve in particolare escludersi la necessità di produrre avviso di giacenza e CAD in relazione alla comunicazione del 23.09.22 atteso che si è avvalso della facoltà di notificazione CP_2
semplificata, per cui alla spedizione dell'atto non si applicano le norme previste dalla legge n. 890 del
1982 ma bensì il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la spedizione dell'avviso di giacenza e la comunicazione di avvenuto deposito (cfr. Cass. 33808/2024) ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R.
n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
pagina 4 di 6 Anche le altre lettere sono state comunicate mediante servizio postale ordinario, per cui non è applicabile l'art. 139 c.p.c., invocato dall'opponente, che si riferisce alla notificazione eseguita mediante ufficiale giudiziario, nonché l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 890/1982, che prevede l'invio di una seconda raccomandata nel caso di mancata notifica al destinatario dell'atto personalmente, peraltro abrogata con legge 205/17, art. 1, comma 461 e successivamente reintrodotta, e che si riferisce alla notifica degli atti giudiziari effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149
c.p.c. e non a quella semplificata effettuata nel caso di specie e che, in caso di notifica al portiere, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.
Da ultimo, deve escludersi la possibilità di Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla CP_3
gestore del patrimonio nell'anno 2011, la esibizione di tutte le anagrafi utenza presentate dalla Pt_1
dalla data di assegnazione dell'alloggio alla data di passaggio dell'immobile alla atteso che CP_2
non può essere ordinata l'esibizione di un documento all'altra parte o ad un terzo allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, come nel caso di specie, in cui l'attrice poteva chiedere direttamente il rilascio dei documenti laddove presentati, ed atteso che l'invocato istituto non può avere funzione esplorativa, in difetto di prova del possesso dei documenti da parte del terzo.
Come evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità
della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è
pagina 5 di 6 espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (cfr. in termini Cass. 982/2024).
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi legittima la richiesta delle somme a conguaglio da parte del , atteso che la mancata presentazione dell'anagrafe utenza prevista ogni Controparte_1
due anni ha comportato l'applicazione di una fascia di reddito diversa dalla precedente con conseguente ricalcolo del canone dovuto sulla base della normativa regionale sopra menzionata, per cui l'opposizione dev'essere rigettata con conseguente conferma dell'atto di riscossione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di riscossione impugnato;
- Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38758 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dalle avv.te Maria Rosaria Parte_1 C.F._1
Brancaccio e Flavia Presti;
OPPONENTE
E
(CF ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_1
Marco Sereno Dal Toso e dalle avv.te Maria Rosa Sala e Nicoletta Valeri;
OPPOSTO
Oggetto: inadempimento in opposizione ad atto di riscossione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione degli
anni 2009, 2010 e 2017 e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n.
20240430984662880961818;
Nel merito, accertare che parte attrice ha adempiuto al versamento dei canoni di locazione ERP A5,
relativi all'anno 2009 – 2010 e 2017, come da ricevute di pagamento allegate al presente atto e per
l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818
del 05.09.2024;
pagina 1 di 6 in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dell'amministrazione comunale per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818 del 05.09.2024.
Per l'opposto: rigettare l'opposizione e, conseguentemente, confermare l'ingiunzione di pagamento n.
20240430984662880961818 di € 4.792,40 del 5.9.2024;
in subordine, accertare le somme dovute da in relazione ai canoni e oneri accessori Parte_1
per le annualità dal 2009 al 2015 e condannare la medesima al pagamento delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione n. 20240430984662880961818 Parte_1
del 5 settembre 2024, notificato in data 30 settembre 2024 con cui veniva intimato il pagamento di €
4.792,40 per canoni di locazione anno 2009 pari ad € 243,98, anno 2010 pari ad € 402,69, anno 2017
pari ad € 3.794,65, interessi legali pari ad € 343,25 e spese di notifica pari ad € 7,83, in relazione all'unità immobiliare occupata in al nr. 8 della via San Mamete di proprietà del di CP_1 CP_1
e affidata in gestione alla società deducendone l'illegittimità in quanto aveva CP_1 CP_2
corrisposto i canoni di locazione relativi alle annualità dal 2009 al 2017 secondo le modalità previste e le richieste di volta in volta presentate dalla società di gestione, eventuali crediti residui vantati dall'amministrazione comunale e mai richiesti all'attrice erano prescritti per effetto del decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., aveva sempre adempiuto all'onere della presentazione della anagrafe utenza con cadenza biennale, il credito non era certo in quanto l'atto di riscossione si limitava ad indicare “locazione” senza alcuna maggiore indicazione in merito, se non il solo anno di riferimento, e senza alcuna allegazione della relativa partita contabile, il credito non era esigibile in quanto prescritto, l'atto era nullo per carenza di motivazione, e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare che i canoni erano prescritti, che aveva adempiuto al versamento dei canoni, che comunque la pretesa era infondata e, pertanto, che l'atto esecutivo n. 20240430984662880961818 venisse dichiarato nullo e/o annullabile e/o inefficace.
Il eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sul rilievo che la prescrizione era Controparte_1
stata interrotta con comunicazioni inviate nel corso degli anni, che le somme azionate per gli anni 2012
pagina 2 di 6 e 2013 erano state addebitate a conguaglio in quanto la nel 2011 non aveva adempiuto all'onere Pt_1
di presentazione della anagrafe utenza per cui il canone era stato ricalcolato applicando una fascia di reddito diversa dalla precedente, mentre non rilevava che fosse in regola con l'anagrafe utenza nel
2017, che le somme azionate riguardavano crediti del vantati a titolo di conguaglio Controparte_1
di canoni di locazione e oneri accessori non corrisposti nel corso degli anni per come specificato nelle raccomandate che costituivano gli atti presupposti, che il credito era certo, liquido ed esigibile, e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'ingiunzione ovvero, in subordine, la condanna al pagamento delle somme dovute per canoni e oneri accessori per le annualità
dal 2009 al 2015.
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di motivazione, in quanto l'atto di riscossione contiene la causale del recupero atteso che riconduce la pretesa azionata al mancato versamento del saldo dei canoni e degli oneri accessori maturati negli anni specificamente indicati per l'occupazione dell'unità immobiliare sita in , alla via San Mamete 8, calcolati in base alla legge CP_1
regionale della Regione Lombardia n. 16 del 2016 - che ha sostituito la precedente LR 27/2009 che ha introdotto parametri applicabili nel caso di specie - in tema di disciplina dei soggetti, dei servizi e degli strumenti del sistema regionale in materia di servizi abitativi, per come dedotto dalla stessa opponente che, nell'atto introduttivo, ha riconosciuto che le “viene richiesto un pagamento del canone di locazione secondo la normativa sul canone ERP determinata in base all'Indicatore di Situazione
Economica Equivalente ISEE-ERP (reddito), con la conseguenza che la sig.ra ha l'obbligo di Pt_1
presentare l'anagrafe utenza con cadenza biennale”.
Peraltro, l'opponente si è compiutamente difesa anche nel merito, atteso che ha sollevato eccezione di prescrizione ed ha altresì dedotto di avere ottemperato alla regolare presentazione dell'anagrafe utenza prevista ogni due anni che, per come risulta pacifico tra le parti, ha comportato il ricalcolo del canone da parte dell'ente che, sul presupposto dell'omesso assolvimento di tale onere, ha applicato una fascia di reddito diversa.
Tanto premesso, la preliminare di merito dev'essere rigettata atteso che il ha Controparte_1
prodotto la comunicazione relativa ai conguagli dovuti per il 2009 spedita con raccomandata A.R. del
30.06.2014 che risulta recapitata in data 07.07.2014, nonché la comunicazione relativa al conguaglio pagina 3 di 6 maturato per il 2010 spedita con raccomandata A.R. del 07.12.2015 consegnata il 23.12.2015, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni nonché per oneri accessori e riscaldamento sino al 2013
spedita con raccomandata A.R. del 23.11.2016 e consegnata in data 6.12.2016, la messa in mora del
27.10.2017 consegnata il 27.10.2017, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni e per oneri accessori e riscaldamento sino al 2015 spedita con raccomandata A.R. del 28.11.2017 e consegnata in data 11.12.2017, la comunicazione dei conguagli dovuti per canoni sino al 2019 nonché per oneri accessori e riscaldamento sino al 2018 spedita con raccomandata A.R. del 09.12.2020 e consegnata in data 07.01.2021, e l'atto di diffida e messa in mora del 23.09.2022 comunicato per compiuta giacenza e perfezionato dieci giorni dopo.
In base a tali risultanze, dunque, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dal n. 3 dell'art. 2948 per i canoni e dal n. 4 della medesima disposizione per gli oneri condominiali,
essendo pacifico che si tratta di somme che devono pagarsi periodicamente.
Sul punto, devono essere disattese le contestazioni sollevate dall'opponente, atteso che dalle risultanze contenute negli avvisi di ricevimento inerenti le comunicazioni di messa in mora si evince l'intervenuta consegna delle raccomandate, ritualmente attestate dalle relative ricevute, dalle quali consegue la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo all'indirizzo del destinatario e di conoscenza dell'atto, per cui i documenti allegati sono da considerare atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
Deve in particolare escludersi la necessità di produrre avviso di giacenza e CAD in relazione alla comunicazione del 23.09.22 atteso che si è avvalso della facoltà di notificazione CP_2
semplificata, per cui alla spedizione dell'atto non si applicano le norme previste dalla legge n. 890 del
1982 ma bensì il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la spedizione dell'avviso di giacenza e la comunicazione di avvenuto deposito (cfr. Cass. 33808/2024) ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R.
n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
pagina 4 di 6 Anche le altre lettere sono state comunicate mediante servizio postale ordinario, per cui non è applicabile l'art. 139 c.p.c., invocato dall'opponente, che si riferisce alla notificazione eseguita mediante ufficiale giudiziario, nonché l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 890/1982, che prevede l'invio di una seconda raccomandata nel caso di mancata notifica al destinatario dell'atto personalmente, peraltro abrogata con legge 205/17, art. 1, comma 461 e successivamente reintrodotta, e che si riferisce alla notifica degli atti giudiziari effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149
c.p.c. e non a quella semplificata effettuata nel caso di specie e che, in caso di notifica al portiere, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto.
Da ultimo, deve escludersi la possibilità di Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla CP_3
gestore del patrimonio nell'anno 2011, la esibizione di tutte le anagrafi utenza presentate dalla Pt_1
dalla data di assegnazione dell'alloggio alla data di passaggio dell'immobile alla atteso che CP_2
non può essere ordinata l'esibizione di un documento all'altra parte o ad un terzo allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa, come nel caso di specie, in cui l'attrice poteva chiedere direttamente il rilascio dei documenti laddove presentati, ed atteso che l'invocato istituto non può avere funzione esplorativa, in difetto di prova del possesso dei documenti da parte del terzo.
Come evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità
della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è
pagina 5 di 6 espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (cfr. in termini Cass. 982/2024).
In base a tali considerazioni, dunque, deve ritenersi legittima la richiesta delle somme a conguaglio da parte del , atteso che la mancata presentazione dell'anagrafe utenza prevista ogni Controparte_1
due anni ha comportato l'applicazione di una fascia di reddito diversa dalla precedente con conseguente ricalcolo del canone dovuto sulla base della normativa regionale sopra menzionata, per cui l'opposizione dev'essere rigettata con conseguente conferma dell'atto di riscossione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di riscossione impugnato;
- Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 7 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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