Sentenza 24 ottobre 1955
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L'offerta di modificare il contratto per ricondurlo ad equità,prevista dall'art. 1450 codice civile, come mezzo concesso al convenuto per evitare la rescissione per lesione, può essere fatta anche in separato giudizio od in via stragiudiziale, purché prima che la rescissione del contratto sia compiuta col passaggio in giudicato della sentenza relativa, e pertanto l'offerta stessa è valida anche se fatta pendente il ricorso per Cassazione ovvero la pronuncia di rescissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/1955, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1955 |
Testo completo
L'offerta di modificare il contratto per ricondurlo ad equità,prevista dall'art. 1450 codice civile, come mezzo concesso al convenuto per evitare la rescissione per lesione, può essere fatta anche in separato giudizio od in via stragiudiziale, purché prima che la rescissione del contratto sia compiuta col passaggio in giudicato della sentenza relativa, e pertanto l'offerta stessa è valida anche se fatta pendente il ricorso per Cassazione ovvero la pronuncia di rescissione.