Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/1955, n. 3467
CASS
Sentenza 24 ottobre 1955

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'offerta di modificare il contratto per ricondurlo ad equità,prevista dall'art. 1450 codice civile, come mezzo concesso al convenuto per evitare la rescissione per lesione, può essere fatta anche in separato giudizio od in via stragiudiziale, purché prima che la rescissione del contratto sia compiuta col passaggio in giudicato della sentenza relativa, e pertanto l'offerta stessa è valida anche se fatta pendente il ricorso per Cassazione ovvero la pronuncia di rescissione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/1955, n. 3467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3467
    Data del deposito : 24 ottobre 1955

    Testo completo