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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2843 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFO ANTONINA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.11.23 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari ex art. 2 e 13 legge 118/71 e art. 9 d.l. 509/88 nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
La causa, istruitamediante CT, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 14.01.25.
Motivi della decisione
1 Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CT- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CT, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CT e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di “Poliartrosi, diabete tipo 2 con retinopatia, vasculopatia sclerotica, cardiopatia ipertensiva, incontinenza urinaria, edentulia totale protesizzata.” In relazione alle patologie riscontrate e alla nuova documentazione prodotta in questa fase di merito, il CT ha ritenuto la parte ricorrente “ Soggetto in discrete condizioni generali, giunge all'osservazione su sedia a rotelle, variazioni posturali autonome con appoggio, solleva le gambe per spostare i piedi senza toccare le pediere della sedia stessa al fine di raggiungere la stazione eretta, deambulazione autonoma con appoggio, stazione eretta autonoma, movimenti rachidei limitati, i movimenti del cingolo scapolare sono liberi e cautelati, non si evidenzia tremore agli arti superiori. Edentula totale protesizzata. Attività respiratoria euritmica e fisiologica, torace normoespansibile. Attività cardiaca in atto ritmica, polsi periferici presenti eusfigmici. Orientata nei parametri spaziotemporali, presenta eloquio spontaneo, i nessi logici la critica e giudizio sono validi e conservati, l'attività mnesica non evidenzia ecmnesie, descrive la residenza correggendo la figlia sul numero degli scalini che viene successivamente confermato dai familiari presenti, eutimica, la mimica e l'atteggiamento sono congrui alle tematiche affrontate.” A fronte di ciò, pur ritendendo la parte invalida al 100%, ha spiegato che la stessa è in grado di svolgere un complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare pertanto nella valutazione degli atti elementari dell'individuo. Alla luce di tale quadro, il consulente ha ritenuto insussistente il requisito sanitario prodromico alla concessione dell'indennità d'accompagnamento.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il CT (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CT in occasione della visita peritale. Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sono dichiarate irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti;
spese di CT di ambo le fasi a carico di come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica di ambo le CP_1 fasi, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 14/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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