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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.58), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 49 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(MEDIO TEMPORE DIVENUTA Parte_1
TALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DELLA PRECEDENTE “
[...]
), (C.F. .IVA ), Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La
Spezia, giusta delega in atti appellante
E
- C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Controparte_1 P.IVA_3
Proietti ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di , via Bramante 5, 05100 CP_1
- Terni (TR), giusta delega in atti appellata
(C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_4
appellata- contumace Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Sentenza n. 597/2023 del
Giudice di Pace di Terni del 25.11.2023, depositata in cancelleria il 28.11.2023 e notificata in data 29.11.2023, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 2749/2023 con cui è stata accolta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del 27.06.2023 notificato in data 24.07.2023 alla Società per un totale di € Controparte_1
26,00.
A fondamento dell'appello sono stati addotti il seguente motivo:
- Violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Terni, e dell'articolo n. 39, lettera c) del Codice della Strada.
L'appellata si è costituita in giudizio l'appellata deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Dopo la prima udienza, svoltasi il 12.9.2021, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'16.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 16/1/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente occorre procedere alla dichiarazione di contumacia del Controparte_2
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Il presente procedimento riguarda l'avviso di accertamento esecutivo emesso per il recupero del
CUP per l'anno 2023 dovuto da parte di relativamente all'esposizione Controparte_1
pubblicitaria effettuata sul territorio del comune di Terni attraverso frecce direzionali.
Il Giudice di prime cure, accogliendo l'opposizione di , ha ritenuto che le frecce CP_1
direzionali non sono mezzi pubblicitari, ma un mero segnale di indicazione stradale esente dal pagamento del CUP differenziando, a livello di debenza del ridetto CUP, le frecce riportanti il nome di da quelle riportanti il nome di altra azienda. CP_1 Tale valutazione risulta errata, infatti, l'articolo 6 del Regolamento CUP del Controparte_2 prevede che s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato, così ricomprendendovi qualunque tipologia di insegna pubblicitaria così definita dal Codice della Strada, quindi, anche le preinsgene e le frecce segnaletiche.
Sono, invece, esenti i segnali verticali di indicazione con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la individuazione di servizi.
Si tratta, dunque, di stabilire se la segnaletica in oggetto contenga o meno indicazioni di pubblicità, ai sensi delle norme sopra trascritte.
I presupposti del CUP, descritti nell'articolo 10 e integrati dalle esenzioni previste dai successivi articoli, sono i medesimi di quelli posti alla base dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità descritti nell'articolo 5 del D.Lgs. 507/1993 e integrati dalle esenzioni previste dal successivo articolo 17.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sentt. nn. 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'articolo 39, lettera e), del nuovo codice della strada - i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'art. 134 reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs
n. 507 del 1993, art. 5.” (Cass. Sez 6-5, Ordinanza n.8616/2014 -Allegato Prod.8).
L'individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle forme di comunicazione visive, non può restringersi alla sola cartellonistica pubblicitaria, infatti, la funzione anche pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, comunque, una funzione pubblicitaria.
Pertanto, in merito all'ipotesi di esenzione prevista per gli avvisi “riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità”, occorre valutare le attività svolte da Controparte_1
e, in definitiva, la sua natura giuridica.
[...]
Stante la trasformazione che ha interessato negli anni e considerato il suo attuale CP_1
status giuridico, le frecce stradali, con la scritta “Ufficio Postale” e/o “PT”, non svolgono più una mera funzione di pubblica utilità destinata ad indicare il luogo in cui è ubicato un operatore addetto al servizio postale, ma sono insegne pubblicitarie rivolte a tutti i potenziali utenti di quei numerosi servizi che eroga quotidianamente, in concorrenza con altri operatori del CP_1
mercato impegnati negli stessi settori commerciali.
L'applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, quindi, non può che condurre all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugna con conseguente rigetto dell'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del
27.06.2023 e relativa conferma dello stesso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio che del primo grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia al momento del decisum, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
E IL avverso la sentenza n. 597/2023 del Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del 27.06.2023 con conseguente conferma dello stesso;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 232 ed euro 139, per il primo grado di giudizio, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 16/1/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.58), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 49 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(MEDIO TEMPORE DIVENUTA Parte_1
TALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DELLA PRECEDENTE “
[...]
), (C.F. .IVA ), Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La
Spezia, giusta delega in atti appellante
E
- C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Controparte_1 P.IVA_3
Proietti ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di , via Bramante 5, 05100 CP_1
- Terni (TR), giusta delega in atti appellata
(C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_4
appellata- contumace Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Sentenza n. 597/2023 del
Giudice di Pace di Terni del 25.11.2023, depositata in cancelleria il 28.11.2023 e notificata in data 29.11.2023, resa all'esito del giudizio iscritto al numero R.G. 2749/2023 con cui è stata accolta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del 27.06.2023 notificato in data 24.07.2023 alla Società per un totale di € Controparte_1
26,00.
A fondamento dell'appello sono stati addotti il seguente motivo:
- Violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Terni, e dell'articolo n. 39, lettera c) del Codice della Strada.
L'appellata si è costituita in giudizio l'appellata deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Dopo la prima udienza, svoltasi il 12.9.2021, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'16.1.2025 per la discussione orale.
All'udienza del 16/1/2025, lo scrivente giudice ha invitato le parti costituite a precisare le conclusioni ed esaurita la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente occorre procedere alla dichiarazione di contumacia del Controparte_2
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Il presente procedimento riguarda l'avviso di accertamento esecutivo emesso per il recupero del
CUP per l'anno 2023 dovuto da parte di relativamente all'esposizione Controparte_1
pubblicitaria effettuata sul territorio del comune di Terni attraverso frecce direzionali.
Il Giudice di prime cure, accogliendo l'opposizione di , ha ritenuto che le frecce CP_1
direzionali non sono mezzi pubblicitari, ma un mero segnale di indicazione stradale esente dal pagamento del CUP differenziando, a livello di debenza del ridetto CUP, le frecce riportanti il nome di da quelle riportanti il nome di altra azienda. CP_1 Tale valutazione risulta errata, infatti, l'articolo 6 del Regolamento CUP del Controparte_2 prevede che s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato, così ricomprendendovi qualunque tipologia di insegna pubblicitaria così definita dal Codice della Strada, quindi, anche le preinsgene e le frecce segnaletiche.
Sono, invece, esenti i segnali verticali di indicazione con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la individuazione di servizi.
Si tratta, dunque, di stabilire se la segnaletica in oggetto contenga o meno indicazioni di pubblicità, ai sensi delle norme sopra trascritte.
I presupposti del CUP, descritti nell'articolo 10 e integrati dalle esenzioni previste dai successivi articoli, sono i medesimi di quelli posti alla base dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità descritti nell'articolo 5 del D.Lgs. 507/1993 e integrati dalle esenzioni previste dal successivo articolo 17.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sentt. nn. 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'articolo 39, lettera e), del nuovo codice della strada - i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'art. 134 reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs
n. 507 del 1993, art. 5.” (Cass. Sez 6-5, Ordinanza n.8616/2014 -Allegato Prod.8).
L'individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle forme di comunicazione visive, non può restringersi alla sola cartellonistica pubblicitaria, infatti, la funzione anche pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, comunque, una funzione pubblicitaria.
Pertanto, in merito all'ipotesi di esenzione prevista per gli avvisi “riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità”, occorre valutare le attività svolte da Controparte_1
e, in definitiva, la sua natura giuridica.
[...]
Stante la trasformazione che ha interessato negli anni e considerato il suo attuale CP_1
status giuridico, le frecce stradali, con la scritta “Ufficio Postale” e/o “PT”, non svolgono più una mera funzione di pubblica utilità destinata ad indicare il luogo in cui è ubicato un operatore addetto al servizio postale, ma sono insegne pubblicitarie rivolte a tutti i potenziali utenti di quei numerosi servizi che eroga quotidianamente, in concorrenza con altri operatori del CP_1
mercato impegnati negli stessi settori commerciali.
L'applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, quindi, non può che condurre all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugna con conseguente rigetto dell'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del
27.06.2023 e relativa conferma dello stesso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio che del primo grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia al momento del decisum, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
E IL avverso la sentenza n. 597/2023 del Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di Terni, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1411 ID Pratica 14940769 del 27.06.2023 con conseguente conferma dello stesso;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 232 ed euro 139, per il primo grado di giudizio, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)