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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SA OV, Presidente e Relatore DICUONZO RUGGIERO, Giudice MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 06655971007
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3767-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 3767-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: condanna dell'UADM Marche 1 AN, previa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, al rimborso della addizionale erariale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 relativa alle annualità 2010 e 2011.
Resistente: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e, per l'effetto, confermare la legittimità del diniego al rimborso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.a ricorre avverso il provvedimento di diniego dell'Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 prot. 3767 RU notificato alla società in data 26 maggio 2025, in merito all'istanza di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 229,58 dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione al periodo 2010- 2011. Il provvedimento di diniego motivava che “Agenzia non ha alcuna competenza ne riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo per le addizionali versate nelle annualità in oggetto che sono state riscosse dagli Enti locali, come peraltro chiarito dalla circolare n. 1 del 2012 del Dipartimento delle Finanze nella quale veniva espressamente precisato che gli “eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati”. Il ricorso, motivando la legittimazione passiva dell'amministrazione finanziaria, insiste sulla richiesta di rimborso. Si è regolarmente costituita in giudizio Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 – AN ribadendo il difetto di legittimazione passiva e la conferma del proprio operato. L'Ufficio deposita memorie in cui chiede il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento di diniego si fonda solo ed esclusivamente sulla motivazione che “Agenzia non ha alcuna competenza ne riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo per le addizionali versate nelle annualità in oggetto che sono state riscosse dagli Enti locali”. Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando il principio secondo cui “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise”, atteso che “non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione” (Sent. n. 21883 del 2024). Viene pertanto meno la motivazione addotta da parte resistente per il rigetto dell'istanza oggetto di contenzioso dovendosi accogliere la domanda di rimborso della società ricorrente. Non può, infine, essere accolta la richiesta di rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Come evidenziato dai giudici di legittimità, l'Ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che fondano il provvedimento impugnato, né può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle in esso indicate (Cass. n. 13163/2019). All'Ufficio, al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente, spetta l'obbligo di integrazione o modificazione delle motivazioni del provvedimento oggetto di impugnazione attraverso l'adozione di un nuovo atto e non attraverso una mera integrazione, tra l'altro esposta in memoria aggiuntiva che di per sé rappresenterebbe una diversità trattamento nel processo tributario rispetto al divieto di motivi aggiunti previsto dal legislatore per la parte ricorrente, di quanto indicato nelle motivazioni dell'atto, che delimitano l'ambito del giudizio tributario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che determina in
€ 245,50 oltre oneri di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SA OV, Presidente e Relatore DICUONZO RUGGIERO, Giudice MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 06655971007
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - AN
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3767-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 3767-RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: condanna dell'UADM Marche 1 AN, previa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, al rimborso della addizionale erariale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 relativa alle annualità 2010 e 2011.
Resistente: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e, per l'effetto, confermare la legittimità del diniego al rimborso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.a ricorre avverso il provvedimento di diniego dell'Ufficio Accise Dogane e Monopoli Marche 1 prot. 3767 RU notificato alla società in data 26 maggio 2025, in merito all'istanza di rimborso per un importo totale complessivo pari a euro 229,58 dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in relazione al periodo 2010- 2011. Il provvedimento di diniego motivava che “Agenzia non ha alcuna competenza ne riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo per le addizionali versate nelle annualità in oggetto che sono state riscosse dagli Enti locali, come peraltro chiarito dalla circolare n. 1 del 2012 del Dipartimento delle Finanze nella quale veniva espressamente precisato che gli “eventuali crediti relativi alle somme corrisposte agli enti locali dovranno essere richieste esclusivamente a questi ultimi che sono i soli soggetti nei confronti dei quali detti crediti sono maturati”. Il ricorso, motivando la legittimazione passiva dell'amministrazione finanziaria, insiste sulla richiesta di rimborso. Si è regolarmente costituita in giudizio Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 – AN ribadendo il difetto di legittimazione passiva e la conferma del proprio operato. L'Ufficio deposita memorie in cui chiede il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento di diniego si fonda solo ed esclusivamente sulla motivazione che “Agenzia non ha alcuna competenza ne riveste alcuna posizione di soggetto attivo del tributo per le addizionali versate nelle annualità in oggetto che sono state riscosse dagli Enti locali”. Sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione affermando il principio secondo cui “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise”, atteso che “non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione” (Sent. n. 21883 del 2024). Viene pertanto meno la motivazione addotta da parte resistente per il rigetto dell'istanza oggetto di contenzioso dovendosi accogliere la domanda di rimborso della società ricorrente. Non può, infine, essere accolta la richiesta di rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Come evidenziato dai giudici di legittimità, l'Ufficio non può modificare, integrare o sostituire in corso di causa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che fondano il provvedimento impugnato, né può invocare a fondamento delle proprie pretese ragioni diverse da quelle in esso indicate (Cass. n. 13163/2019). All'Ufficio, al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente, spetta l'obbligo di integrazione o modificazione delle motivazioni del provvedimento oggetto di impugnazione attraverso l'adozione di un nuovo atto e non attraverso una mera integrazione, tra l'altro esposta in memoria aggiuntiva che di per sé rappresenterebbe una diversità trattamento nel processo tributario rispetto al divieto di motivi aggiunti previsto dal legislatore per la parte ricorrente, di quanto indicato nelle motivazioni dell'atto, che delimitano l'ambito del giudizio tributario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che determina in
€ 245,50 oltre oneri di legge.