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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 29/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Comune di Martina Franca - P.za Roma 1 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1383 del 16/11/2023 - depositata il 12/12/2023 – la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 668, notificato il 18/5/2022, con il quale il Comune di Martina Franca per omesso versamento dell'imposta IMU su fabbricati - anno 2018 per complessivi euro 10.767,00.
Sulla deduzione della ricorrente circa l'errata valutazione effettuata dal comune, che non aveva tenuto conto della ruralità dei fabbricati posti in Indirizzo_1 censiti in catasto al foglio 133, particella 69, categoria D01 ed oggetto di imposizione, osservava il primo giudice che le visure catastali hanno un valore dichiarativo e non costitutivo ed è ammessa la prova contraria a carico di chi propone una diversa posizione soggettiva ed oggettiva. E nel caso in esame era provato che i fabbricati in questione costituivano beni strumentali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 C. C..
Aggiungeva che per il fabbricato posto in Indirizzo_2 sussisteva l'esenzione prevista dalla legge per l'abitazione principale.
Il Comune di Martina Franca propone appello e censura la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato come rurale il fabbricato oggetto di imposizione senza tener conto che non era stata presentata dalla ricorrente la domanda per ottenere l'inserimento, negli atti catastali, dell'annotazione prevista per la sussistenza del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.m. MEF del
26/7/2012.
Con un secondo motivo di gravame l'ente impositore denuncia violazione dell'art 112 c.p.c. poiché la contribuente con il ricorso di primo grado non aveva sollevato alcuna eccezione in merito all'immobile sito in Indirizzo_2.
Costituitasi in giudizio, la contribuente ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per difetto dello ius postulandi in capo al Dirigente settore tributi in assenza di valida autorizzazione a proporre appello da parte della Giunta Comunale.
Nel merito, contesta il fondamento del gravame e ne chiede il rigetto.
Propone infine appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva respinto l'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento notificato in maniera analogica senza alcuna attestazione di conformità al suo originale informatico in violazione dell'art 23 d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e quello con il quale erano state dichiarate compensate tra le parti le spese di lite, in violazione dell'art 15 d. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 dispone, in materia di IMU, che “Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”.
Il funzionario responsabile designato dal comune può quindi sottoscrivere atti aventi “valenza esterna” e rappresentare l'ente impositore in giudizio senza necessità di una qualsiasi ulteriore autorizzazione della giunta comunale.
In riferimento alla rappresentanza in giudizio occorre, poi, coordinare detta norma con quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs 546/1992 per il quale “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso che: "…in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi << deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi>>, così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017, n.
3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); - lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell'atto di appello” (Cass. n. 12550/2024).
Nel caso in esame, è la stessa contribuente a riferire, nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio, che con la prodotta delibera di giunta n. 266 dell'1/9/2022 (nella quale è richiamato proprio il citato art. 1, comma 778 della legge n. 160/2019) la dott.ssa Nominativo_1 era nominata "Funzionario Responsabile della Nuova IMU".
Privo di fondamento è l'appello incidentale nella parte in cui impugna il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha disatteso l'eccezione di inesistenza e/o nullità insanabile dell'atto impositivo perché notificato in maniera analogica senza alcuna attestazione di conformità al suo originale informatico in violazione dell'art 23 d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 7 comma 5 bis d . lgs. 546/1992.
Ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 549/1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Anche in questo caso, a garanzia del contribuente e della trasparenza dell'azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile, la cui firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, deve essere individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale. Trattasi di norma speciale, non abrogata, la quale conserva perciò la sua piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n. 20362/2017; Cass. 20628/2017; Cass. n.
13756/2019; Cass. n. 15976/2025).
Nel caso in esame, detta norma è stata pienamente osservata, atteso che l'avviso di accertamento opposto contiene, in tutte le pagine, l'espresso richiamo al fatto che la firma autografa della dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile, era sostituita dalla indicazione a stampa del suo nominativo in forza di specifica determina dirigenziale n. 187 del 6.6.2018 prodotta in primo grado
Ne consegue che l'avviso di accertamento opposto era sottoscritto con firma autografa dal funzionario responsabile nominato dall'ente impositore e non era pertanto necessaria alcuna attestazione di conformità all'originale informatico.
Tutto ciò senza contare che la contribuente non ha indicato un qualsiasi elemento che possa far dubitare della attribuibilità dell'atto al Comune di Martina Franca. Passando all'esame dell'appello principale, va premesso che questa Sezione con sentenze nn. 1913/23 e
1912/23 pronunciate il 18/4/2023 e depositate il 26/6/2023 ha accolto analogo appello proposto dal
Comune di Martina Franca avverso le sentenze della Corte tributaria di primo grado di Taranto che aveva accolto i ricorsi proposti da Resistente_1 avverso due avvisi di accertamento con cui il Comune di Martina Franca aveva richiesto il pagamento dell'ICI dovuta per gli anni di imposta 2009 e 2010 e per lo stesso immobile posto in contrada “Ciacciolo”, censito in catasto al foglio 133, particella 69. Ctg. D01.
Ha osservato quel collegio che "Va in proposito richiamato, ai fini della corretta interpretazione della normativa in materia, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità in tema dei fabbricati rurali, originato dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 18565/2009 e costantemente replicato dalla giurisprudenza successiva, secondo cui: "per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente t'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.1.
30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma l bis del d.1. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma l, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato"; con la precisazione che "l'accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'lci da parte del contribuente poiché compete all'organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all'esito di azione giudiziale promossa dall'interessato." (v. fra le tante, Cass. sent. n. 17742/2022; Cass. -
Sent. 23 giugno 2020, n. 12303). La CTP, attinta da impugnazione dell'avviso di accertamento e non dell'atto di classamento, procedendo ad accertamento dei requisiti di ruralità rispetto ad immobile con categoria catastale D01, diversa dunque dalle categorie A/6 e D/10 nelle quali sono ricompresi i beni con caratteristiche di ruralità, e riconoscendo, all'esito di tale accertamento, l'esenzione dall'imposta di immobile classato D01, ha operato difformemente dai canoni ermeneutici ormai affermati e che il Collegio non ha motivo di disattendere” (sentenza n. 1912/2023 emessa nel proc. RGA n. 3071/2017 Comune di Martina Franca c. Resistente_1). Le considerazioni esposte nella citata sentenza, interamente condivise da questo collegio, valgono anche per l'identica fattispecie oggetto del presente giudizio, non essendovi alcuna ragione per discostarsi dal richiamato unanime orientamento del giudice di legittimità.
Va aggiunto che tale interpretazione ha trovato esplicita conferma nella legislazione emanata in epoca successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite.
In particolare, l'art. 13 comma 14 bis d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011 (che dettava norme in materia di IMU) prevedeva che “Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.
In attuazione di tale norma era emanato dal MEF il D.M. del 26.07.2012 con il quale si stabiliva che per il riconoscimento catastale della “ruralità” dei fabbricati i soggetti interessati dovessero presentare apposita domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di ruralità, al fine di ottenerne specifica annotazione in catasto con provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
Infine, la norma di interpretazione autentica, dettata dall'art. 2, comma 5 ter, del d.l n.102/2013, conv. dalla l. n. 124/2013, ha previsto che : «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
Tale normativa in tema di fabbricati rurali dispone, dunque, che l'agevolazione spetta a quei fabbricati
(con categoria catastale diversa dalla D10) per i quali, all'esito della descritta procedura, vi sia la specifica annotazione in catasto circa la sussistenza del requisito di ruralità.
Trattasi all'evidenza di norme che confermano l'orientamento giurisprudenziale richiamato e fatto proprio dal collegio, giacché disciplinano le modalità di variazione o annotazione con le quali si può ottenere il riconoscimento della ruralità del fabbricato, anche retroattivamente, allo scopo di beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e che non avrebbero avuto alcuna ragion d'essere qualora l'esenzione della ruralità spettasse (come sostiene la contribuente) sulla base del solo fatto di essere l'immobile destinato in concreto all'esercizio dell'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale.
Nel caso in esame, è pacifico che per il fabbricato censito in catasto alla partita 33446, foglio 133, particella 69, categoria D/1 non vi è annotazione del requisito di ruralità.
Fondato è anche il secondo motivo di gravame poiché con il ricorso introduttivo la contribuente non proponeva alcuna domanda riferita all'immobile di Indirizzo_3, qualificato peraltro nell'avviso opposto come abitazione principale e quindi esente dall'IMU). Era perciò inibito al primo giudice adottare una qualsiasi statuizione sul punto.
Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere riformata con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da Resistente_1. Rigetta l'appello incidentale. Condanna Resistente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Martina Franca per il doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (di cui euro 900,00 per il primo grado), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Comune di Martina Franca - P.za Roma 1 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 668 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
13/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1383 del 16/11/2023 - depositata il 12/12/2023 – la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 668, notificato il 18/5/2022, con il quale il Comune di Martina Franca per omesso versamento dell'imposta IMU su fabbricati - anno 2018 per complessivi euro 10.767,00.
Sulla deduzione della ricorrente circa l'errata valutazione effettuata dal comune, che non aveva tenuto conto della ruralità dei fabbricati posti in Indirizzo_1 censiti in catasto al foglio 133, particella 69, categoria D01 ed oggetto di imposizione, osservava il primo giudice che le visure catastali hanno un valore dichiarativo e non costitutivo ed è ammessa la prova contraria a carico di chi propone una diversa posizione soggettiva ed oggettiva. E nel caso in esame era provato che i fabbricati in questione costituivano beni strumentali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 C. C..
Aggiungeva che per il fabbricato posto in Indirizzo_2 sussisteva l'esenzione prevista dalla legge per l'abitazione principale.
Il Comune di Martina Franca propone appello e censura la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato come rurale il fabbricato oggetto di imposizione senza tener conto che non era stata presentata dalla ricorrente la domanda per ottenere l'inserimento, negli atti catastali, dell'annotazione prevista per la sussistenza del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.m. MEF del
26/7/2012.
Con un secondo motivo di gravame l'ente impositore denuncia violazione dell'art 112 c.p.c. poiché la contribuente con il ricorso di primo grado non aveva sollevato alcuna eccezione in merito all'immobile sito in Indirizzo_2.
Costituitasi in giudizio, la contribuente ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per difetto dello ius postulandi in capo al Dirigente settore tributi in assenza di valida autorizzazione a proporre appello da parte della Giunta Comunale.
Nel merito, contesta il fondamento del gravame e ne chiede il rigetto.
Propone infine appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva respinto l'eccezione di inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento notificato in maniera analogica senza alcuna attestazione di conformità al suo originale informatico in violazione dell'art 23 d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e quello con il quale erano state dichiarate compensate tra le parti le spese di lite, in violazione dell'art 15 d. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 dispone, in materia di IMU, che “Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”.
Il funzionario responsabile designato dal comune può quindi sottoscrivere atti aventi “valenza esterna” e rappresentare l'ente impositore in giudizio senza necessità di una qualsiasi ulteriore autorizzazione della giunta comunale.
In riferimento alla rappresentanza in giudizio occorre, poi, coordinare detta norma con quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs 546/1992 per il quale “L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso che: "…in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi << deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi>>, così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017, n.
3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); - lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell'atto di appello” (Cass. n. 12550/2024).
Nel caso in esame, è la stessa contribuente a riferire, nel proprio atto di costituzione in questo grado di giudizio, che con la prodotta delibera di giunta n. 266 dell'1/9/2022 (nella quale è richiamato proprio il citato art. 1, comma 778 della legge n. 160/2019) la dott.ssa Nominativo_1 era nominata "Funzionario Responsabile della Nuova IMU".
Privo di fondamento è l'appello incidentale nella parte in cui impugna il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha disatteso l'eccezione di inesistenza e/o nullità insanabile dell'atto impositivo perché notificato in maniera analogica senza alcuna attestazione di conformità al suo originale informatico in violazione dell'art 23 d. lgs. n. 82/2005 e dell'art. 7 comma 5 bis d . lgs. 546/1992.
Ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge n. 549/1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Anche in questo caso, a garanzia del contribuente e della trasparenza dell'azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile, la cui firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, deve essere individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale. Trattasi di norma speciale, non abrogata, la quale conserva perciò la sua piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n. 20362/2017; Cass. 20628/2017; Cass. n.
13756/2019; Cass. n. 15976/2025).
Nel caso in esame, detta norma è stata pienamente osservata, atteso che l'avviso di accertamento opposto contiene, in tutte le pagine, l'espresso richiamo al fatto che la firma autografa della dott.ssa Nominativo_1, funzionario responsabile, era sostituita dalla indicazione a stampa del suo nominativo in forza di specifica determina dirigenziale n. 187 del 6.6.2018 prodotta in primo grado
Ne consegue che l'avviso di accertamento opposto era sottoscritto con firma autografa dal funzionario responsabile nominato dall'ente impositore e non era pertanto necessaria alcuna attestazione di conformità all'originale informatico.
Tutto ciò senza contare che la contribuente non ha indicato un qualsiasi elemento che possa far dubitare della attribuibilità dell'atto al Comune di Martina Franca. Passando all'esame dell'appello principale, va premesso che questa Sezione con sentenze nn. 1913/23 e
1912/23 pronunciate il 18/4/2023 e depositate il 26/6/2023 ha accolto analogo appello proposto dal
Comune di Martina Franca avverso le sentenze della Corte tributaria di primo grado di Taranto che aveva accolto i ricorsi proposti da Resistente_1 avverso due avvisi di accertamento con cui il Comune di Martina Franca aveva richiesto il pagamento dell'ICI dovuta per gli anni di imposta 2009 e 2010 e per lo stesso immobile posto in contrada “Ciacciolo”, censito in catasto al foglio 133, particella 69. Ctg. D01.
Ha osservato quel collegio che "Va in proposito richiamato, ai fini della corretta interpretazione della normativa in materia, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità in tema dei fabbricati rurali, originato dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 18565/2009 e costantemente replicato dalla giurisprudenza successiva, secondo cui: "per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente t'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.1.
30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23 comma l bis del d.1. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma l, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato"; con la precisazione che "l'accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'lci da parte del contribuente poiché compete all'organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all'esito di azione giudiziale promossa dall'interessato." (v. fra le tante, Cass. sent. n. 17742/2022; Cass. -
Sent. 23 giugno 2020, n. 12303). La CTP, attinta da impugnazione dell'avviso di accertamento e non dell'atto di classamento, procedendo ad accertamento dei requisiti di ruralità rispetto ad immobile con categoria catastale D01, diversa dunque dalle categorie A/6 e D/10 nelle quali sono ricompresi i beni con caratteristiche di ruralità, e riconoscendo, all'esito di tale accertamento, l'esenzione dall'imposta di immobile classato D01, ha operato difformemente dai canoni ermeneutici ormai affermati e che il Collegio non ha motivo di disattendere” (sentenza n. 1912/2023 emessa nel proc. RGA n. 3071/2017 Comune di Martina Franca c. Resistente_1). Le considerazioni esposte nella citata sentenza, interamente condivise da questo collegio, valgono anche per l'identica fattispecie oggetto del presente giudizio, non essendovi alcuna ragione per discostarsi dal richiamato unanime orientamento del giudice di legittimità.
Va aggiunto che tale interpretazione ha trovato esplicita conferma nella legislazione emanata in epoca successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite.
In particolare, l'art. 13 comma 14 bis d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011 (che dettava norme in materia di IMU) prevedeva che “Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.
In attuazione di tale norma era emanato dal MEF il D.M. del 26.07.2012 con il quale si stabiliva che per il riconoscimento catastale della “ruralità” dei fabbricati i soggetti interessati dovessero presentare apposita domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di ruralità, al fine di ottenerne specifica annotazione in catasto con provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio.
Infine, la norma di interpretazione autentica, dettata dall'art. 2, comma 5 ter, del d.l n.102/2013, conv. dalla l. n. 124/2013, ha previsto che : «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
Tale normativa in tema di fabbricati rurali dispone, dunque, che l'agevolazione spetta a quei fabbricati
(con categoria catastale diversa dalla D10) per i quali, all'esito della descritta procedura, vi sia la specifica annotazione in catasto circa la sussistenza del requisito di ruralità.
Trattasi all'evidenza di norme che confermano l'orientamento giurisprudenziale richiamato e fatto proprio dal collegio, giacché disciplinano le modalità di variazione o annotazione con le quali si può ottenere il riconoscimento della ruralità del fabbricato, anche retroattivamente, allo scopo di beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e che non avrebbero avuto alcuna ragion d'essere qualora l'esenzione della ruralità spettasse (come sostiene la contribuente) sulla base del solo fatto di essere l'immobile destinato in concreto all'esercizio dell'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale.
Nel caso in esame, è pacifico che per il fabbricato censito in catasto alla partita 33446, foglio 133, particella 69, categoria D/1 non vi è annotazione del requisito di ruralità.
Fondato è anche il secondo motivo di gravame poiché con il ricorso introduttivo la contribuente non proponeva alcuna domanda riferita all'immobile di Indirizzo_3, qualificato peraltro nell'avviso opposto come abitazione principale e quindi esente dall'IMU). Era perciò inibito al primo giudice adottare una qualsiasi statuizione sul punto.
Alla luce delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere riformata con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da Resistente_1. Rigetta l'appello incidentale. Condanna Resistente_1 al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Martina Franca per il doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (di cui euro 900,00 per il primo grado), oltre accessori di legge se dovuti.