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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 864/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE (esec. - fallimenti), in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2024 R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO PALMIRA, presso il cui studio in VIA NAZIONALE, 17 83010 GROTTOLELLA
ITALIA è elettivamente domiciliato giusta procura in atti attore
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ESPOSITO VINCENZO , presso il cui studio in Afragola (NA) alla via Sportiglione n. 21, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al precetto notificatogli dalla coniuge deducendo di non Controparte_1 essere in condizioni di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori e come sancito nel decreto di omologa della Per_1 Persona_2 separazione consensuale emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.02.2023; in n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 1 di 3 N. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ R.G.A.C.
particolare l'opponente fa valere la circostanza che egli è detenuto agli arresti domiciliari a seguito della querela sporta dalla sig.ra e le consequenziali difficoltà derivanti CP_1 dalla detenzione, ossia la mancanza di lavoro;
circostanza che sarebbe nota alla opposta, il cui comportamento integrerebbe i presupposti dell'abuso del processo.
Si costituiva contestando i motivi di opposizione e chiedendo il Controparte_1 rigetto dalla domanda con vittoria delle spese di lite.
Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fa valere con una opposizione a precetto doglianze che avrebbe dovuto portare all'attenzione del giudice della famiglia al fine di ottenere una revisione dell'assegno di mantenimento in considerazione della sua mutata condizione lavorativa.
E' noto il granitico insegnamento giurisprudenziale per il quale “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ.” (così, di recente, Cass. 25/09/2014 n. 20303). Ne segue che fino a quando non interviene la modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, a nulla vale invocare circostanze fattuali sopravvenute per conseguire le invocate decurtazioni dell'assegno, (non debenza dell'assegno) posto che non è consentito ottenere analogo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, laddove (come, per l'appunto, nel caso di specie) i fatti siano comunque successivi alla formazione del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, data l'assenza di complesse questioni in fatto o diritto;
va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Vincenzo Esposito.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 864/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 2 di 3 N. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ R.G.A.C.
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 852,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Vincenzo Esposito.
Così deciso in Aversa, il 02/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)
n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE (esec. - fallimenti), in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2024 R.G.A.C.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO PALMIRA, presso il cui studio in VIA NAZIONALE, 17 83010 GROTTOLELLA
ITALIA è elettivamente domiciliato giusta procura in atti attore
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ESPOSITO VINCENZO , presso il cui studio in Afragola (NA) alla via Sportiglione n. 21, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al precetto notificatogli dalla coniuge deducendo di non Controparte_1 essere in condizioni di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori e come sancito nel decreto di omologa della Per_1 Persona_2 separazione consensuale emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.02.2023; in n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 1 di 3 N. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ R.G.A.C.
particolare l'opponente fa valere la circostanza che egli è detenuto agli arresti domiciliari a seguito della querela sporta dalla sig.ra e le consequenziali difficoltà derivanti CP_1 dalla detenzione, ossia la mancanza di lavoro;
circostanza che sarebbe nota alla opposta, il cui comportamento integrerebbe i presupposti dell'abuso del processo.
Si costituiva contestando i motivi di opposizione e chiedendo il Controparte_1 rigetto dalla domanda con vittoria delle spese di lite.
Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fa valere con una opposizione a precetto doglianze che avrebbe dovuto portare all'attenzione del giudice della famiglia al fine di ottenere una revisione dell'assegno di mantenimento in considerazione della sua mutata condizione lavorativa.
E' noto il granitico insegnamento giurisprudenziale per il quale “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ.” (così, di recente, Cass. 25/09/2014 n. 20303). Ne segue che fino a quando non interviene la modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, a nulla vale invocare circostanze fattuali sopravvenute per conseguire le invocate decurtazioni dell'assegno, (non debenza dell'assegno) posto che non è consentito ottenere analogo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, laddove (come, per l'appunto, nel caso di specie) i fatti siano comunque successivi alla formazione del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014, data l'assenza di complesse questioni in fatto o diritto;
va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Vincenzo Esposito.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 864/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 2 di 3 N. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ R.G.A.C.
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 852,00 per compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Vincenzo Esposito.
Così deciso in Aversa, il 02/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Monica Marrazzo)
n. $$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ r.g.a.c. Pagina 3 di 3