Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2450/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente rel
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.10.2024, da
(Codice fiscale ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.09.1991 e residente in [...];
(Codice fiscale ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 03.08.1986 e residente in [...];
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marisa Zariani (codice fiscale del Foro di Verbania e presso il Suo Studio elettivamente domiciliati C.F._3
in Domodossola, Via Al Calvario n.° 15 (e-mail pec Email_1
giusta procura in atti Email_2
ricorrenti
con i seguenti figli: nata a [...] il giorno 20.01.2018, cittadinanza Persona_1
italiana con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
20.01.2018 viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori ma conserverà la propria residenza presso l'abitazione della madre.
2) Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa
3) I genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé la figlia.
4) Il padre potrà vederla, liberamente, e tenerla con sé con le seguenti modalità da inserire gradualmente:
a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00 nel periodo invernale, mentre sino alle ore 21,00 nel periodo primavera/estate/autunno, con pernotto presso il padre.
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 (senza pernotto attesa l'attività lavorativa prestata dal padre) nei fine settimana di spettanza della madre, mentre un pomeriggio alla settimana stessi orari nei fine settimana di spettanza del padre.
c) venti giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo. Periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. d) entrambi i genitori si impegnano ad assicurare la regolare e puntuale frequenza scolastica della figlia;
Per_1
d) alternativamente dalle ore 16,00 del 24/12 al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore 17,00 al 26 dicembre alle ore 21,00; ove il padre presti attività lavorativa nella giornata della vigilia di Natale la minore rimarrà presso la madre e trascorrerà con il padre la giornata successiva con orari come sopra ripartiti;
e) alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore rispettando l'effettiva frequentazione della minore.
f) alternativamente dal venerdì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua alle ore 21,00, oppure dalle ore 21,00 di Pasqua sino alle ore 21,00 del martedì successivo
. g) ad anni alterni il giorno del compleanno di;
la minore potrà passare detta ricorrenza Per_1 con i propri genitori naturali con l'uno o con l'altro.
h) alternativamente nelle festività previste in Italia (25 aprile, 1° maggio, ferragosto, ognissanti, immacolata) e previste in territorio elvetico (ascensione, pentecoste ecc.), Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata dai genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità – la volontà della minore stessa.
5) il padre si impegna a versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento/00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6) La madre potrà continuare a percepire, per intero, gli assegni famigliari della minore in quanto genitore collocatario.
7) Il padre concorrerà, inoltre, nelle spese mediche non garantite dal SSN, nelle spese scolastiche
(retta scuola materna, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi) - si dà atto che sono escluse le spese relative ai buoni pasto che rientrano nell'importo stabilito a titolo di assegno per il concorso al mantenimento della minore;
oltre a quelle sportive e/o ricreative, necessarie per la minore che verranno ripartite nella misura pari al 50%, oltre alle spese straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania.
8) I genitori si concedono, e sin da ora, assenso all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore;
9) i genitori si impegnano a mantenere reciproci rapporti, con toni civili ed educati, con rispetto degli orari previsti nelle presenti condizioni. I genitori, inoltre, si impegnano a promuovere ed incentivare lo sviluppo di rapporti intensi tra ciascuno di essi e la figlia minore;
infine ciascun genitore durante il periodo di frequentazione tra ciascuno di essi e la minore si impegna a permettere all'altro genitore di contattare la figlia almeno una volta al giorno con una videochiamata da effettuarsi dopo le ore 18,00 e fino alle 21,00.
10) La SI provvederà ad accollarsi il mutuo per l'acquisto dell'immobile Parte_1
nella misura totale pari al 100% ed il sig. provvederà a cedere la quota di sua Parte_2
spettanza su detto immobile sito in Crevoladossola, Via Dei Silva n.° 6. La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante ed all'avvallo da parte della SI , in vista del quale il OR si impegna Parte_1 Parte_2
a fornire ogni più utile documentazione e/o consenso preventivo all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante. All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare il OR dovrà consegnare Parte_2 alla SI tutte le chiavi dell'immobile ed ogni pertinente documento (copia del Parte_1 rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso Con l'accollo del mutuo e del finanziamento da parte della comproprietaria SI , il sig. Parte_1 Parte_2
pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei propri risparmi per l'acquisto
[...] dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare
a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti della SI a qualsiasi titolo nessuno escluso. Il trasferimento dell'immobile, come Parte_1
sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza corresponsione da parte della SI Pt_1
[...]
11) Le parti si impegnano, sin dal deposito del presente accordo, a prestare le necessarie attività per la chiusura, nel più breve tempo possibile e comunque entro la data di emissione della sentenza da parte del Tribunale di Verbania e a seguito dell'atto notarile, del conto corrente loro cointestato acceso presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Villadossola ed avente n.°
[...].
12) l'autovettura OPEL CORSA, attualmente intestata alla SI , verrà Parte_1
intestata al sig. senza corresponsioni di alcun prezzo. 13) Entrambe le parti Parte_2
dichiarano espressamente, convengono e danno atto che i presenti accordi patrimoniali che comportano il trasferimento dei diritti immobiliari dianzi indicati, sono elemento funzionale e condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e della definizione complessiva dei rapporti patrimoniali tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.10.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni su indicate. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si dà atto che provvederà Parte_1 ad accollarsi il mutuo per l'acquisto dell'immobile casa familiare nella misura totale pari al 100% e provvederà a cedere la quota di sua spettanza su detto immobile sito in Parte_2
Crevoladossola, Via Dei Silva n.° 6. La presente pattuizione è sospensivamente condizionata all'assenso da parte dell'Istituto bancario mutuante e all'avvallo da parte di , in Parte_1
vista del quale si impegna a fornire ogni più utile documentazione e/o Parte_2 consenso preventivo all'operazione, per la migliore gestione dell'istruttoria oppure di ogni altro adempimento dell'Istituto bancario mutuante.
All'atto del perfezionamento del trasferimento immobiliare dovrà Parte_2 consegnare a tutte le chiavi dell'immobile ed ogni pertinente documento (copia Parte_1
del rogito, del mutuo, contratti e fatture, nonché ogni altro documento relativo all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile stesso e dell'arredamento) in suo possesso.
Con l'accollo del mutuo e del finanziamento da parte della comproprietaria , Parte_1
, pur avendo concorso ed avendo impiegato parte dei propri risparmi per Parte_2
l'acquisto dell'immobile e per la sua ristrutturazione e per l'acquisto dell'arredamento, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di ordine economico rispetto al proprio impegno economico nei confronti di a qualsiasi titolo nessuno escluso. Parte_1
Il trasferimento dell'immobile, come sopra convenuto tra le parti, verrà effettuato senza alcuna corresponsione da parte di . Parte_1
Le parti si impegnano a prestare le necessarie attività per la chiusura, nel più breve tempo possibile e comunque entro la data di emissione della sentenza da parte del Tribunale di Verbania e a seguito dell'atto notarile, del conto corrente loro cointestato acceso presso INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Villadossola ed avente n.° [...].
Si dà, inoltre, atto che l'autovettura OPEL CORSA, attualmente intestata a , verrà Parte_1
intestata a senza corresponsione di alcun prezzo. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e la colloca prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2) Dà facoltà al padre di vederla, liberamente e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 20,00 nel periodo invernale, mentre sino alle ore 21,00 nel periodo primavera/estate/autunno, con pernotto presso il padre.
b) due pomeriggi alla settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 (senza pernotto attesa l'attività lavorativa prestata dal padre) nei fine settimana di spettanza della madre, mentre un pomeriggio alla settimana stessi orari nei fine settimana di spettanza del padre.
c) venti giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo. Periodo da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
d) entrambi i genitori si impegnano ad assicurare la regolare e puntuale frequenza scolastica della figlia;
Per_1
d) alternativamente dalle ore 16,00 del 24/12 al 25 dicembre ore 17,00 oppure dal 25 dicembre alle ore 17,00 al 26 dicembre alle ore 21,00; ove il padre presti attività lavorativa nella giornata della Vigilia di Natale la minore rimarrà presso la madre e trascorrerà con il padre la giornata successiva con orari come sopra ripartiti;
e) alternativamente dal 27 dicembre al 31 dicembre compreso oppure dal 01 gennaio al 6 gennaio compreso compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore rispettando l'effettiva frequentazione della minore.
f) alternativamente dal venerdì precedente la Pasqua alla sera del giorno di Pasqua alle ore
21,00, oppure dalle ore 21,00 di Pasqua sino alle ore 21,00 del martedì successivo.
g) ad anni alterni il giorno del compleanno di;
la minore potrà passare detta Per_1 ricorrenza con i propri genitori naturali con l'uno o con l'altro.
h) alternativamente nelle festività previste in Italia (25 aprile, 1° maggio, ferragosto, ognissanti, immacolata) e previste in territorio elvetico (ascensione, pentecoste ecc.),
Ogni migliore determinazione di visita potrà essere concordata dai genitori nell'interesse esclusivo della minore e nel rispetto dell'attività lavorativa prestata dai genitori, ed il tutto sempre, fatta salva miglior determinazione fra i genitori nell'interesse esclusivo della minore e con il progredire della sua età, assecondando – nel rispetto del principio della bigenitorialità
– la volontà della minore stessa
3) Pone a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di concorso nel mantenimento della minore, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento/00) detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. 4) La madre potrà continuare a percepire, per intero, gli assegni famigliari della minore in quanto genitore collocatario.
5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nelle spese mediche non garantite dal SSN, nelle spese scolastiche (retta scuola materna, iscrizione, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche, corsi) - sono escluse le spese relative ai buoni pasto che rientrano nell'importo stabilito a titolo di assegno per il concorso al mantenimento della minore;
oltre a quelle sportive e/o ricreative, necessarie per la minore che verranno ripartite nella misura pari al
50%, oltre alle spese straordinarie in genere;
tutte le spese dovranno previamente essere concordate fra i genitori secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Verbania.
Così deciso in Verbania, il 13/01/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco