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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 655/2022
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 655/2022 promossa da:
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
in Strongoli alla ONrada Gangemi snc, Fraz. Marina, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Arone ed Aurora Arone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Arone, sito in Crotone al viale
Cristoforo Colombo n. 72;
PARTE ATTOREA contro
P.I. , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberta
Scoppa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n.
28;
PARTE CONVENUTA nonché
, P.I. , già ONroparte_2 P.IVA_3 [...]
, in persona del legale rappresentante, con sede in Mazzano (BS) alla via ONroparte_3
Padana Superiore n. 82/B, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa
1 di costituzione e risposta, dall'avv. Biagio Riccio;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cardito (NA) alla via Cesare Battisti n. 24.
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio in persona del ONroparte_1
legale rappresentante p.t. e (ora ), ONroparte_3 ONroparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data 16.05.2016, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., conferiva formale preincarico alla
[...] [...]
al fine di verificare eventuali anomalie sul proprio contratto di mutuo ONroparte_5
ON concesso dalla Bper Banca S.p.A.; - dopo una verifica preliminare, la affermava di ravvisare gravi anomalie nel predetto contratto di mutuo con particolare riferimento ai tassi debitori applicati, tali da integrare il reato di usura;
con contratto del 11.07.2016 la
[...]
conferiva formale incarico alla pagando in pari data, Parte_1 ONroparte_6
tramite assegno bancario n. 1060467738-05, tratto su Banco di Napoli, l'importo di euro
3.416,00; - la stipulazione contrattuale prevedeva: a) il rilascio di una perizia tecnica certificata da professionista abilitato di fiducia della , attestante le ONroparte_5
irregolarità ravvisate nel contratto di mutuo stipulato tra e Bper Banca Parte_1
S.p.A.; b) la possibilità di incardinare un giudizio solo ed esclusivamente con il patrocinio
ON legale convenzionato indicato da al quale bisognava conferire esplicito mandato
ON pagandolo separatamente;
c) la sottoscrizione da parte di in qualità di contraente, di apposita polizza assicurativa di garanzia con i (polizza Gold), avente come CP_1
beneficiario la a copertura di tutte le eventuali spese anticipate e sostenute Parte_1 da quest'ultima, oltre spese e competenze di causa, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e soccombenza nel giudizio;
- sulla base della perizia tecnica redatta dall'ing.
[...]
la conferiva incarico all'avv. Mario Ferraro, legale di fiducia della Per_1 Parte_1
stessa al fine di promuovere il giudizio civile innanzi al Tribunale ONroparte_7
di Crotone
contro
Bper Banca S.p.A. contrassegnato dal n. 367/2018 R.G.; - il Tribunale di
Crotone, in persona della dott.ssa Ilaria De Pasquale, a definizione del predetto giudizio, emetteva sentenza n. 559/2021 del 14.06.2021, con la quale rigettava la domanda attorea
2 dichiarandola infondata e condannava la in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1
delle spese processuali nella misura della metà in favore della Bper Banca, pari ad Euro
2.600,00 per compensi, 15% per rimb. forf., oltre IVA e CPA come per legge;
- a seguito del giudizio, la provvedeva a pagare anche le competenze dell'avv. Mario Parte_1
Ferraro quantificate in Euro 1.700,00; - con denuncia di sinistro del 29.10.2021, parte attorea attivava nei termini, la polizza assicurativa, per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla dichiarata soccombente nel giudizio de quo;
- sortiva esito negativo il Parte_1
preventivo tentativo di mediazione;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva di essere manlevata nella rifusione e pagamento delle spese e competenze legali, conseguenti alla soccombenza nel giudizio n. 367/2018 R.G. Tribunale di Crotone, dalla Compagnia
Assicurativa (già in virtù della polizza ONroparte_8 ONroparte_1 assicurativa denominata “GOLD” - n. F1904946, con conseguente condanna della medesima
Compagnia convenuta al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenersi, nella misura di euro 14.108,72, oltre euro 48,80 per spese di mediazione, interessi ed ogni altra spesa occorrenda;
in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento della somma accertata e quantificata in corso di causa in favore della Parte_1
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.06.2022, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la ONroparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Roma;
nel merito, rilevava che il sinistro derivava da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo e colpa grave, evidenziando che ON l'elaborato peritale acquistato dal cliente da era costruito su conteggi assolutamente inattendibili, tali da rendere la soccombenza in giudizio non più un'alea bensì una certezza;
osservava che nella fattispecie trovava applicazione il disposto dell'art. 1891, comm 3, c.c. in tema di contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi del quale “All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”; deduceva l'inapplicabilità della garanzia assicurativa, sostenendo ON che la nella perizia fornita alla aveva utilizzato metodologie di calcolo Pt_1
assolutamente inattendibili, ribaltando, in tal modo, sugli assicuratori le conseguenze della propria grave condotta;
chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la non operatività della polizza assicurativa per colpa grave del beneficiario e/o del contraente e delle persone legate a quest'ultimo da un rapporto di collaborazione professionale;
chiedeva altresì il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata;
chiedeva, in caso di
3 accoglimento della domanda attorea, la condanna di a manlevare ONroparte_9 [...]
di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio e, in ONroparte_1
subordine, la condanna della medesima convenuta al pagamento di quanto dovuto nei limiti del massimale raggiunto.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.09.2022, si costituiva in
C giudizio , in persona del legale rappresentantep. la quale ONroparte_2
eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla ONroparte_1
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
osservava che non era
[...]
ON imputabile alcun inadempimento e/o responsabilità alla rilevando che il complesso ed articolato dibattito in tema di usura non consentiva nessuna certezza interpretativa e pertanto
ON l'alea del contenzioso era in re ipsa; deduceva che la aveva stipulato un contratto a beneficio del terzo e, pertanto, l'effettivo legittimato passivo, da convenire Parte_1
ON in giudizio non era la bensì la anche in ragione del disposto normativo di cui CP_1
all'art. 1891, secondo comma, c.c.; chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, in ogni caso, disporsi il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. CP_1
4.
Con provvedimento del 11.03.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della convenuta ONroparte_2
5.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione, non si costituiva per la prosecuzione del giudizio il e, pertanto, all'udienza del ONroparte_4
29.10.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
6.
La causa è stata istruita solo in via documentale e viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
7.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta.
La clausola contrattuale, che prevede la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, di cui è pacifica la natura vessatoria, è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c..
4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione.
Più specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato che
“non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate” (Cass. n. 9492/2012,
Cass. 21816/2009, Cass. n. 5733/2008).
Nel caso di specie la clausola non risulta espressamente approvata per iscritto e pertanto in applicazioni dei principi sopra richiamati deve ritenersi nulla (all. 1 comparsa di costituzione
. ONroparte_1
Giova, inoltre evidenziare che l'eccezione appare comunque infondata, atteso che la polizza assicurativa è stata stipulata in favore di parte attorea, che è soggetto estraneo alla stipulazione contrattuale e pertanto quest'ultima non è tenuta a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.
8.
Dalla documentazione versata in atti si evince la legittimazione attiva di parte attorea.
L'accordo negoziale intercorso tra e la prevedeva: Parte_1 ONroparte_5
- il rilascio di una perizia tecnica certificata da professionista abilitato di fiducia della
[...]
, attestante le irregolarità ravvisate nel contratto di mutuo stipulato tra ONroparte_5
e Bper Banca S.p.A.; - la possibilità di incardinare un giudizio solo ed Parte_1
5 ON esclusivamente con il patrocinio legale convenzionato indicato da - la sottoscrizione
ON da parte di in qualità di contraente, di apposita polizza assicurativa di garanzia con la compagnia di assicurazione convenuta (polizza Gold), avente come beneficiario la
[...]
a copertura di tutte le eventuali spese anticipate e sostenute da quest'ultima, oltre Parte_1
spese e competenze di causa, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e soccombenza nel giudizio (cfr. art. 11 della polizza assicurativa, all. 1 comparsa di costituzione
[...]
. ONroparte_1
ON Parte attorea ha prodotto la polizza assicurativa stipulata in suo favore dalla convenuta a copertura di tutte le spese sostenute dall'assicurato in caso di soccombenza in giudizio ( all. 5 atto di citazione).
Va rilevato che la polizza per cui è causa è stata stipulata secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891, comma 2, c.c..
La norma citata dispone testualmente: “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente anche se in possesso della polizza non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Ne consegue che l'assicurato, in quanto titolare dei diritti derivanti dal contratto, è l'unico legittimato a farli valere in giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art.
1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (cfr. ex plurimis Cass. n. 30653/2017).
Alla luce delle emergenze processuali risulta, altresì, acclarato che parte attorea, dopo aver ricevuto l'elaborato peritale, che attestava l'illegittimità del contratto di mutuo per il ON superamento dei tassi soglia, ha conferito mandato al legale indicato da promuovendo, sulla base delle risultanze della relazione di consulenza tecnica, redatta dall'ing.
[...]
giudizio civile dinanzi al Tribunale di Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G.. Per_2
Tale giudizio veniva definito con sentenza n. 559/2021, emessa in data 14.06.2021, con la quale il Tribunale di Crotone, in persona della dott.ssa Ilaria De Pasquale, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese processuali (cfr. all. 4 Parte_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attorea).
Parte attorea ha, inoltre, prodotto documentazione attestante gli esborsi sostenuti per le spese relative a detto giudizio (cfr. all. 4, 5 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e quelli effettuati per la perizia tecnica a firma dell'ing. (cfr. all. 1 memoria ex art. Persona_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
6 Risulta, infine, che con denuncia sinistro del 29.10.2021, la terza beneficiaria attivava la polizza assicurativa per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1
dichiarata soccombente nel predetto giudizio (cfr. all. 10 atto di citazione).
9.
Parte attorea agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale della compagnia di assicurazione convenuta, derivante dalla mancata prestazione della garanzia assicurativa
(n. F1904946), concernente il rimborso delle spese relative alla soccombenza in Pt_2
giudizio.
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Il Supremo Collegio ha precisato che in tema di assicurazioni contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( cfr. Cass. n. 6108/2006; Cass. n. 17/1987).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito in cui la garanzia opera.
7 Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro ( cfr. Cass. n. 4426/1997).
ON Tanto premesso, giova evidenziare che la polizza stipulata tra e ha ad CP_1
oggetto “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza o a seguito dell'attività stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie alla tutela dei diritti dell' , in conseguenza di un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore Parte_3 dell' stesso e dei suoi garanti, come specificato nei successivi articoli” (cfr. art. Parte_3
11 polizza assicurativa in atti).
Lo stesso articolo ai successivi commi prevede, in caso di avveramento del rischio assicurato, il rimborso delle spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della ON perizia econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
le spese relative alla consulenza tecnica di parte (CTP) anticipate dall'assicurato e le spese del legale di parte (per attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di euro 2.750; le spese di consulenza tecnica di ufficio (CTU), liquidate dal magistrato;
le spese di soccombenza, così come liquidate dal magistrato ( cfr. art. 11 polizza assicurativa in atti).
Ebbene, l'evento dannoso lamentato da parte attorea deve ritenersi coperto dalla polizza.
Si è inoltre verificato il rischio assicurato per effetto della soccombenza nel giudizio, promosso davanti al Tribunale di Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G.; pertanto, la
[...]
ha diritto al rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto in virtù della polizza Parte_1
ON sottoscritta in suo favore da
In ordine al quantum della pretesa attorea, si osserva che la ha fornito prova Parte_1
degli esborsi sostenuti, così specificati: euro 3.416,00 per l'acquisto della perizia giuridico- econometrica (cfr. all.
2-4 atto di citazione); euro 3.793,71 per spese del giudizio (cfr. all. 4 memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.); euro 1.700,00 per compensi del legale
ON convenzionato con ( all. 5 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attorea della complessiva somma di euro 8.909,71.
Non sono documentate altre spese rientranti nella copertura assicurativa.
10.
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da nei ONroparte_1
confronti di (ora ). ONroparte_3 ONroparte_4
8 Si osserva che l'alea del giudizio viene ben individuata nella polizza oggetto di controversia, in ragione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche trattate nel giudizio definito con sentenza n. 559/2021.
Sul tema della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori e sulla rilevanza di quest'ultimi ai fini della verifica dell'usura esisteva un contrasto giurisprudenziale, come può evincersi dallo stesso contenuto degli atti difensivi delle parti con specifici richiami a numerose decisioni di merito e del giudice di legittimità, e che la questione è stata risolta con l'arresto del Supremo Collegio a Sezioni Unite n. 19597/2020.
Pertanto, la soccombenza nel giudizio proposto da davanti al Tribunale di Parte_1
Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G., non è dipesa dalla inadeguatezza della perizia tecnica fornita da quanto piuttosto dalla scelta del giudicante di fondare la propria ONroparte_5 decisione sull'orientamento maggioritario e non su quello minoritario, dando comunque atto del “susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alle questioni affrontate”
( cfr. sentenza 559/2021 in atti).
Deve pertanto escludersi la configurabilità del dolo o colpa grave del contraente o beneficiario ai sensi dell'art. 1900 c.c.
La ha dato regolare esecuzione all'obbligazione di procurare la garanzia ONroparte_5 assicurativa promessa al cliente ed il rifiuto di pagamento opposto dall'assicuratore non dipende dal proprio inadempimento.
11.
Assorbita ogni altra questione.
12.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra la convenuta
[...]
e , stante la contumacia di ONroparte_1 ONroparte_4 quest'ultima nel giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
9 - in accoglimento della domanda attorea, accertata l'operatività della polizza oggetto di causa, condanna in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 8.909,71 in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentate p.t., a titolo di indennizzo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei ONroparte_1
confronti di (ora ); ONroparte_3 ONroparte_4
- condanna parte convenuta in persona del legale ONroparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro 1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
- nulla per le spese tra e (ora ONroparte_1 ONroparte_3 [...]
); ONroparte_4
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 06.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
10
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 655/2022 promossa da:
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
in Strongoli alla ONrada Gangemi snc, Fraz. Marina, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Giovanni Arone ed Aurora Arone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Arone, sito in Crotone al viale
Cristoforo Colombo n. 72;
PARTE ATTOREA contro
P.I. , in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberta
Scoppa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n.
28;
PARTE CONVENUTA nonché
, P.I. , già ONroparte_2 P.IVA_3 [...]
, in persona del legale rappresentante, con sede in Mazzano (BS) alla via ONroparte_3
Padana Superiore n. 82/B, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa
1 di costituzione e risposta, dall'avv. Biagio Riccio;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cardito (NA) alla via Cesare Battisti n. 24.
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio in persona del ONroparte_1
legale rappresentante p.t. e (ora ), ONroparte_3 ONroparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data 16.05.2016, la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., conferiva formale preincarico alla
[...] [...]
al fine di verificare eventuali anomalie sul proprio contratto di mutuo ONroparte_5
ON concesso dalla Bper Banca S.p.A.; - dopo una verifica preliminare, la affermava di ravvisare gravi anomalie nel predetto contratto di mutuo con particolare riferimento ai tassi debitori applicati, tali da integrare il reato di usura;
con contratto del 11.07.2016 la
[...]
conferiva formale incarico alla pagando in pari data, Parte_1 ONroparte_6
tramite assegno bancario n. 1060467738-05, tratto su Banco di Napoli, l'importo di euro
3.416,00; - la stipulazione contrattuale prevedeva: a) il rilascio di una perizia tecnica certificata da professionista abilitato di fiducia della , attestante le ONroparte_5
irregolarità ravvisate nel contratto di mutuo stipulato tra e Bper Banca Parte_1
S.p.A.; b) la possibilità di incardinare un giudizio solo ed esclusivamente con il patrocinio
ON legale convenzionato indicato da al quale bisognava conferire esplicito mandato
ON pagandolo separatamente;
c) la sottoscrizione da parte di in qualità di contraente, di apposita polizza assicurativa di garanzia con i (polizza Gold), avente come CP_1
beneficiario la a copertura di tutte le eventuali spese anticipate e sostenute Parte_1 da quest'ultima, oltre spese e competenze di causa, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e soccombenza nel giudizio;
- sulla base della perizia tecnica redatta dall'ing.
[...]
la conferiva incarico all'avv. Mario Ferraro, legale di fiducia della Per_1 Parte_1
stessa al fine di promuovere il giudizio civile innanzi al Tribunale ONroparte_7
di Crotone
contro
Bper Banca S.p.A. contrassegnato dal n. 367/2018 R.G.; - il Tribunale di
Crotone, in persona della dott.ssa Ilaria De Pasquale, a definizione del predetto giudizio, emetteva sentenza n. 559/2021 del 14.06.2021, con la quale rigettava la domanda attorea
2 dichiarandola infondata e condannava la in persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1
delle spese processuali nella misura della metà in favore della Bper Banca, pari ad Euro
2.600,00 per compensi, 15% per rimb. forf., oltre IVA e CPA come per legge;
- a seguito del giudizio, la provvedeva a pagare anche le competenze dell'avv. Mario Parte_1
Ferraro quantificate in Euro 1.700,00; - con denuncia di sinistro del 29.10.2021, parte attorea attivava nei termini, la polizza assicurativa, per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla dichiarata soccombente nel giudizio de quo;
- sortiva esito negativo il Parte_1
preventivo tentativo di mediazione;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva di essere manlevata nella rifusione e pagamento delle spese e competenze legali, conseguenti alla soccombenza nel giudizio n. 367/2018 R.G. Tribunale di Crotone, dalla Compagnia
Assicurativa (già in virtù della polizza ONroparte_8 ONroparte_1 assicurativa denominata “GOLD” - n. F1904946, con conseguente condanna della medesima
Compagnia convenuta al rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenersi, nella misura di euro 14.108,72, oltre euro 48,80 per spese di mediazione, interessi ed ogni altra spesa occorrenda;
in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento della somma accertata e quantificata in corso di causa in favore della Parte_1
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.06.2022, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la ONroparte_1
quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Roma;
nel merito, rilevava che il sinistro derivava da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo e colpa grave, evidenziando che ON l'elaborato peritale acquistato dal cliente da era costruito su conteggi assolutamente inattendibili, tali da rendere la soccombenza in giudizio non più un'alea bensì una certezza;
osservava che nella fattispecie trovava applicazione il disposto dell'art. 1891, comm 3, c.c. in tema di contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ai sensi del quale “All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”; deduceva l'inapplicabilità della garanzia assicurativa, sostenendo ON che la nella perizia fornita alla aveva utilizzato metodologie di calcolo Pt_1
assolutamente inattendibili, ribaltando, in tal modo, sugli assicuratori le conseguenze della propria grave condotta;
chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la non operatività della polizza assicurativa per colpa grave del beneficiario e/o del contraente e delle persone legate a quest'ultimo da un rapporto di collaborazione professionale;
chiedeva altresì il rigetto della domanda attorea perché improponibile, inammissibile ed infondata;
chiedeva, in caso di
3 accoglimento della domanda attorea, la condanna di a manlevare ONroparte_9 [...]
di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio e, in ONroparte_1
subordine, la condanna della medesima convenuta al pagamento di quanto dovuto nei limiti del massimale raggiunto.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.09.2022, si costituiva in
C giudizio , in persona del legale rappresentantep. la quale ONroparte_2
eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla ONroparte_1
nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
osservava che non era
[...]
ON imputabile alcun inadempimento e/o responsabilità alla rilevando che il complesso ed articolato dibattito in tema di usura non consentiva nessuna certezza interpretativa e pertanto
ON l'alea del contenzioso era in re ipsa; deduceva che la aveva stipulato un contratto a beneficio del terzo e, pertanto, l'effettivo legittimato passivo, da convenire Parte_1
ON in giudizio non era la bensì la anche in ragione del disposto normativo di cui CP_1
all'art. 1891, secondo comma, c.c.; chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, in ogni caso, disporsi il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. CP_1
4.
Con provvedimento del 11.03.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento della convenuta ONroparte_2
5.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione, non si costituiva per la prosecuzione del giudizio il e, pertanto, all'udienza del ONroparte_4
29.10.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
6.
La causa è stata istruita solo in via documentale e viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
7.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta.
La clausola contrattuale, che prevede la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, di cui è pacifica la natura vessatoria, è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c..
4 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione.
Più specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato che
“non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate” (Cass. n. 9492/2012,
Cass. 21816/2009, Cass. n. 5733/2008).
Nel caso di specie la clausola non risulta espressamente approvata per iscritto e pertanto in applicazioni dei principi sopra richiamati deve ritenersi nulla (all. 1 comparsa di costituzione
. ONroparte_1
Giova, inoltre evidenziare che l'eccezione appare comunque infondata, atteso che la polizza assicurativa è stata stipulata in favore di parte attorea, che è soggetto estraneo alla stipulazione contrattuale e pertanto quest'ultima non è tenuta a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.
8.
Dalla documentazione versata in atti si evince la legittimazione attiva di parte attorea.
L'accordo negoziale intercorso tra e la prevedeva: Parte_1 ONroparte_5
- il rilascio di una perizia tecnica certificata da professionista abilitato di fiducia della
[...]
, attestante le irregolarità ravvisate nel contratto di mutuo stipulato tra ONroparte_5
e Bper Banca S.p.A.; - la possibilità di incardinare un giudizio solo ed Parte_1
5 ON esclusivamente con il patrocinio legale convenzionato indicato da - la sottoscrizione
ON da parte di in qualità di contraente, di apposita polizza assicurativa di garanzia con la compagnia di assicurazione convenuta (polizza Gold), avente come beneficiario la
[...]
a copertura di tutte le eventuali spese anticipate e sostenute da quest'ultima, oltre Parte_1
spese e competenze di causa, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e soccombenza nel giudizio (cfr. art. 11 della polizza assicurativa, all. 1 comparsa di costituzione
[...]
. ONroparte_1
ON Parte attorea ha prodotto la polizza assicurativa stipulata in suo favore dalla convenuta a copertura di tutte le spese sostenute dall'assicurato in caso di soccombenza in giudizio ( all. 5 atto di citazione).
Va rilevato che la polizza per cui è causa è stata stipulata secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891, comma 2, c.c..
La norma citata dispone testualmente: “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente anche se in possesso della polizza non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
Ne consegue che l'assicurato, in quanto titolare dei diritti derivanti dal contratto, è l'unico legittimato a farli valere in giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art.
1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (cfr. ex plurimis Cass. n. 30653/2017).
Alla luce delle emergenze processuali risulta, altresì, acclarato che parte attorea, dopo aver ricevuto l'elaborato peritale, che attestava l'illegittimità del contratto di mutuo per il ON superamento dei tassi soglia, ha conferito mandato al legale indicato da promuovendo, sulla base delle risultanze della relazione di consulenza tecnica, redatta dall'ing.
[...]
giudizio civile dinanzi al Tribunale di Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G.. Per_2
Tale giudizio veniva definito con sentenza n. 559/2021, emessa in data 14.06.2021, con la quale il Tribunale di Crotone, in persona della dott.ssa Ilaria De Pasquale, rigettava la domanda, condannando al pagamento delle spese processuali (cfr. all. 4 Parte_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attorea).
Parte attorea ha, inoltre, prodotto documentazione attestante gli esborsi sostenuti per le spese relative a detto giudizio (cfr. all. 4, 5 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e quelli effettuati per la perizia tecnica a firma dell'ing. (cfr. all. 1 memoria ex art. Persona_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
6 Risulta, infine, che con denuncia sinistro del 29.10.2021, la terza beneficiaria attivava la polizza assicurativa per ottenere la rifusione delle spese sostenute dalla Parte_1
dichiarata soccombente nel predetto giudizio (cfr. all. 10 atto di citazione).
9.
Parte attorea agisce in giudizio deducendo l'inadempimento contrattuale della compagnia di assicurazione convenuta, derivante dalla mancata prestazione della garanzia assicurativa
(n. F1904946), concernente il rimborso delle spese relative alla soccombenza in Pt_2
giudizio.
Ne consegue che il criterio di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., impone all'attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Il Supremo Collegio ha precisato che in tema di assicurazioni contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( cfr. Cass. n. 6108/2006; Cass. n. 17/1987).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito in cui la garanzia opera.
7 Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro ( cfr. Cass. n. 4426/1997).
ON Tanto premesso, giova evidenziare che la polizza stipulata tra e ha ad CP_1
oggetto “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza o a seguito dell'attività stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie alla tutela dei diritti dell' , in conseguenza di un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore Parte_3 dell' stesso e dei suoi garanti, come specificato nei successivi articoli” (cfr. art. Parte_3
11 polizza assicurativa in atti).
Lo stesso articolo ai successivi commi prevede, in caso di avveramento del rischio assicurato, il rimborso delle spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della ON perizia econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
le spese relative alla consulenza tecnica di parte (CTP) anticipate dall'assicurato e le spese del legale di parte (per attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di euro 2.750; le spese di consulenza tecnica di ufficio (CTU), liquidate dal magistrato;
le spese di soccombenza, così come liquidate dal magistrato ( cfr. art. 11 polizza assicurativa in atti).
Ebbene, l'evento dannoso lamentato da parte attorea deve ritenersi coperto dalla polizza.
Si è inoltre verificato il rischio assicurato per effetto della soccombenza nel giudizio, promosso davanti al Tribunale di Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G.; pertanto, la
[...]
ha diritto al rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto in virtù della polizza Parte_1
ON sottoscritta in suo favore da
In ordine al quantum della pretesa attorea, si osserva che la ha fornito prova Parte_1
degli esborsi sostenuti, così specificati: euro 3.416,00 per l'acquisto della perizia giuridico- econometrica (cfr. all.
2-4 atto di citazione); euro 3.793,71 per spese del giudizio (cfr. all. 4 memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.); euro 1.700,00 per compensi del legale
ON convenzionato con ( all. 5 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attorea della complessiva somma di euro 8.909,71.
Non sono documentate altre spese rientranti nella copertura assicurativa.
10.
Va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da nei ONroparte_1
confronti di (ora ). ONroparte_3 ONroparte_4
8 Si osserva che l'alea del giudizio viene ben individuata nella polizza oggetto di controversia, in ragione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni giuridiche trattate nel giudizio definito con sentenza n. 559/2021.
Sul tema della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori e sulla rilevanza di quest'ultimi ai fini della verifica dell'usura esisteva un contrasto giurisprudenziale, come può evincersi dallo stesso contenuto degli atti difensivi delle parti con specifici richiami a numerose decisioni di merito e del giudice di legittimità, e che la questione è stata risolta con l'arresto del Supremo Collegio a Sezioni Unite n. 19597/2020.
Pertanto, la soccombenza nel giudizio proposto da davanti al Tribunale di Parte_1
Crotone, iscritto al n. 367/2018 R.G., non è dipesa dalla inadeguatezza della perizia tecnica fornita da quanto piuttosto dalla scelta del giudicante di fondare la propria ONroparte_5 decisione sull'orientamento maggioritario e non su quello minoritario, dando comunque atto del “susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alle questioni affrontate”
( cfr. sentenza 559/2021 in atti).
Deve pertanto escludersi la configurabilità del dolo o colpa grave del contraente o beneficiario ai sensi dell'art. 1900 c.c.
La ha dato regolare esecuzione all'obbligazione di procurare la garanzia ONroparte_5 assicurativa promessa al cliente ed il rifiuto di pagamento opposto dall'assicuratore non dipende dal proprio inadempimento.
11.
Assorbita ogni altra questione.
12.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali nei rapporti tra la convenuta
[...]
e , stante la contumacia di ONroparte_1 ONroparte_4 quest'ultima nel giudizio in riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
9 - in accoglimento della domanda attorea, accertata l'operatività della polizza oggetto di causa, condanna in persona del legale rappresentante p.t., ONroparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 8.909,71 in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentate p.t., a titolo di indennizzo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei ONroparte_1
confronti di (ora ); ONroparte_3 ONroparte_4
- condanna parte convenuta in persona del legale ONroparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro 1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
- nulla per le spese tra e (ora ONroparte_1 ONroparte_3 [...]
); ONroparte_4
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 06.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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