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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 419/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 419 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 con l'Avv. MAURIZIO ROAT, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'Avv. CARLO ANDRIOLLO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 4-12-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del precetto come sopra indicato;
- condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA). Premessa la natura documentale del presente giudizio: In via istruttoria: si chiede comunque di essere ammessi ad interrogatorio formale sul seguente capitolo: 1. “Vero che le posizioni di credito/debito tra e sono state definite tra le parti”; Parte_1 Controparte_1 per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le domande promosse da parte attrice nei confronti del convenuto. Con vittoria di spese e competenze legali relative ad ogni singola fase del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio -in opposizione ad atto di precetto del 7-2-2023, notificato l'8-2-2023, recante intimazione al pagamento della somma di euro 15.556,92- esponendo che
-l'opposto afferma l'esistenza di diritto di credito per la somma di euro 7.013,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in forza di lodo arbitrate del 2-4-2009;
-l'impugnazione proposta avverso detto lodo veniva rigettata dalla Corte d'appello di
Trento con sentenza n. 244/2010 del 6-7-2010, che altresì condannava il attore Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto per l'ammontare di euro 6.980,00 oltre spese generali per euro 872,50;
-il Presidente del Tribunale di Trento, con provvedimento del 13-10-2010, dichiarava esecutivo il lodo, munito poi di formula esecutiva in data 14-10-2016;
-la menzionata sentenza della Corte d'appello di Trento veniva munita di formula esecutiva l'1-12-2016;
-detti atti venivano notificati per la prima volta all'attore in data 8-2-2023; tanto premesso in fatto l'opponente deduce quali motivi di opposizione
-l'inesistenza del credito azionato atteso il già intervenuto pagamento, seppur nell'indisponibilità della relativa documentazione bancaria o contabile per decorso del termine decennale di conservazione;
-la prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli,
l'accertamento dell'inesistenza in capo al convenuto del diritto a procedere a esecuzione pag. 2/8 forzata.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto opposto:
-nega e contesta la circostanza del pagamento da parte dell'opponente in relazione al debito per cui è causa, connotando anche di inverosimiglianza l'allegazione avversaria circa l'indisponibilità di documentazione comprovante il preteso pagamento;
-esclude il maturare di qualsivoglia prescrizione attesa la pendenza, in relazione ai titoli esecutivi per cui è causa, del giudizio di legittimità innanzi alla Suprema Corte, di impugnazione avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Trento n.
244/2010, giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 362/2013 depositata il 9-1-
2013;
-allega, altresì, l'intervenuto invio di diffida ad adempiere in data 5-12-2022, nonché di ulteriore diffida in data 29-12-2022, nonché la notificazione in data 16-12-2015 di copia conforme dell'ordinanza n. 362/2013 della Suprema Corte in uno a precetto;
-deduce, infine, di aver eccepito in compensazione, in ulteriore contenzioso fra le parti, il credito portato dall'atto di precetto;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata, previa instaurazione del contraddittorio, l'istanza di sospensione come da ordinanza del 26-4-2023, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 5-12-2024 con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul parziale accoglimento dell'opposizione.
L'opposizione attorea è soltanto in parte fondata.
In primo luogo, priva di dimostrazione è rimasta l'allegazione circa l'estinzione del credito azionato per adempimento, allegazione invero oltremodo generica in difetto financo di alcun riferimento temporale quanto al preteso pagamento.
L'assenza di qualsivoglia dettaglio a quest'ultimo riguardo rende irrilevante in concreto anche l'eventuale sussistenza di limiti temporali quanto all'obbligo di conservazione documentale, limiti ad ogni modo, anche in ipotesi, altresì irrilevanti in diritto ai fini della decisione, gli stessi non potendo incidere sul riparto dell'onere pag. 3/8 probatorio ex art. 2697 c.c., in concreto integralmente incombente sull'opponente e non assolto. Generico, sia nel tempo sia nell'oggetto, in specie in punto di quantum, e per ciò solo inammissibile si rivela, infatti, l'unico capitolo di prova articolato dall'attore.
Insufficiente e invero irrilevante ai presenti fini si appalesa altresì la documentazione prodotta da parte attrice nel corso del giudizio (doc. 6), in quanto il pagamento ivi descritto -risalente al 23-12-2015- si correla con ogni evidenza alla rifusione delle spese di lite sulla base della statuizione di condanna all'esito del giudizio di legittimità, ossia in forza dell'ordinanza della Suprema Corte n. 362/2013 (cfr. del resto il doc. 7 prodotto dal medesimo attore) e in conseguenza della notifica precisamente nel dicembre 2015 del relativo atto di precetto ad opera del convenuto (doc. 3 conv.).
In secondo luogo, priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione per asserito decorso del termine decennale ordinario con riferimento al credito portato dal lodo arbitrale (per l'ammontare indicato in precetto pari ad euro 7.013,58, oltre spese di precetto: doc.
1.1 att.).
Se, infatti, il credito azionato a mezzo del precetto opposto, notificato il 10-2-2023
(doc.
1.4 att.) si fonda su lodo arbitrale emesso il 2-4-2009 (dichiarato esecutivo il 13-10-
2010; munito di formula esecutiva il 14-10-2016: docc. 2 e 4 att.; cfr. anche doc. 2 conv.) il dies a quo rilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. deve comunque individuarsi, in applicazione dell'art. 2945, ult. co., c.c., nella data di passaggio in giudicato della sentenza resa sull'impugnazione avverso il lodo, nel caso di specie, quindi, nella data del
9-1-2013, di deposito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 362/2013 che ha definito il giudizio di legittimità incardinato dall'opponente avverso la sentenza della Corte
d'appello di Trento n. 244/2010 del 10-8-2010, che aveva rigettato l'impugnazione per nullità avverso il menzionato lodo arbitrale (doc. 3 att.; docc. 2 e 3 conv.).
Ne consegue che, individuato il dies a quo nella data del 9-1-2013, il termine di prescrizione decennale risulta essere stato interrotto ex art. 2943 c.c. dalla intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente di data 29-12-2022 (doc. 5 conv.).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è, dunque, in parte qua priva di fondamento.
Per ciò che diversamente concerne il credito dell'opposto alla rifusione delle spese legali, così come sancito della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 244/2010 del pag. 4/8 10-8-2010, vale in primis escludere la rilevanza interruttiva dell'eccezione di compensazione spiegata in altro giudizio fra le parti (docc.
6-9 conv.), in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'interruzione della prescrizione necessita innanzi tutto della deduzione di voler con essa paralizzare l'opposta prescrizione, quindi deve fondarsi sui fatti - tassativi - contemplati dall'art. 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa
l'eccezione, tant'è che possono farsi valere in via di eccezione anche diritti prescritti”
(Cass. Sez. 2, 29/05/1998, n. 5302, che in motivazione altresì rileva che “La proposizione dell'eccezione non può poi essere considerata atto di costituzione in mora, perché essa per sua natura non è intimazione o richiesta di adempimento”), ciò a dirsi, infatti, anche con riferimento all'eccezione di compensazione (art. 1242, comma 2, c.c.; Cass. Sez. 3,
27/04/1968, n. 1340; si veda di recente anche in punto di compensazione giudiziale Cass.
Sez. 3, 11/03/2020, n. 7018).
Deve, inoltre, escludersi che l'effetto c.d. sospensivo di cui all'art. 2945, comma 2,
c.c. possa declinarsi con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in quanto, se è vero che “La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sentenza n. 9542 del 09/04/2024), detto principio poggia e trova la propria ratio nella configurabilità di una relazione di consequenzialità o subordinazione e in relazione al rapporto logico-giuridico necessario fra le situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo sostanziale (Cass. Sez. Lav., 04/09/2007, n. 18570, in motivazione). Deve del resto osservarsi che il c.d. effetto interruttivo permanente della prescrizione correlato alla pendenza del giudizio è necessariamente subordinato nell'an e nel quando al verificarsi, in ordine al medesimo diritto, dell'effetto interruttivo istantaneo, come evincibile dalla previsione di cui al comma 2 dell'art. 2945 c.c. ove il primo è ammesso soltanto per l'ipotesi e laddove l'interruzione sia avvenuta “mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dall'art. 2943”.
L'autonomia di disciplina in punto di prescrizione del diritto alla rifusione delle spese legali, come scaturente invece da un fatto processuale, nella specie dalla relativa statuizione condannatoria immediatamente esecutiva resa all'esito di un grado di pag. 5/8 giudizio, trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che, seppur espressasi con specifico riguardo alla prescrizione del diritto alla restituzione delle spese legali in esito alla riforma della sentenza fondante il diritto al relativo pagamento, ha del tutto disancorato le vicende concernenti la prescrizione in punto di spese legali rispetto a quelle inerenti all'effetto interruttivo istantaneo e permanente dettato con riguardo al diritto oggetto del medesimo giudizio, salvo per l'ipotesi della proposizione di autonoma proposizione di domanda di restituzione e, quindi, di iniziativa autonoma e ulteriore riconducibile ex se all'art. 2943, comma 1, e, con esso, all'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018: “Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo
(l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello. Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma”).
Va, infatti, considerato che, anche a prescindere nel caso concreto dalla mancata proposizione in sede di legittimità di specifico motivo concernente la regolazione delle spese di lite (doc. 3 conv.), la manifestazione di volontà del titolare del credito di far pag. 6/8 valere il proprio diritto alla rifusione così come sancito in sentenza non sarebbe ad ogni modo correlabile alla proposizione di impugnazione ad opera della parte contrapposta, né alle conseguenze in ordine al capo concernente le spese in forza del c.d. effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., non risultando, infine, riconducibile ad atto giudiziale ab origine tale da costituire manifestazione della volontà di far valere un diritto di per sé esistente prima dell'instaurazione dello stesso giudizio.
Per tutte le superiori ragioni, esclusa, dunque, la configurabilità di un effetto interruttivo permanente con riguardo al credito per rifusione delle spese legali sancito dalla sentenza di rigetto dell'impugnazione avverso il lodo, della Corte d'Appello di
Trento del 10-8-2010 n. 244/2010 (munita di formula esecutiva il 1-12-2016: doc. 3 att.), nella data della relativa pubblicazione deve individuarsi il dies a quo ai fini di cui all'art. 2935 c.c., con la conseguenza che, alla data delle diffide stragiudiziale del 5-12-2022 e del 29-12-2022 (docc. 4 e 5 conv.), il termine di prescrizione era ormai inutilmente decorso.
Priva di rilevanza a detti fini si rivela, invece, la notificazione in data 1-12-2015 dell'ordinanza della Suprema Corte del 9-1-2013, in quanto intervenuta unitamente ad atto di precetto recante intimazione al pagamento delle spese legali relative al solo grado di legittimità (doc. 3 conv.).
Per completezza, tenuto conto che il convenuto ha altresì riferito della conclusione soltanto nell'anno 2022 dell'ulteriore vertenza fra le parti (doc. 14 conv., cfr. anche docc.
10 e 11 conv., invero risalendo all'anno 2021 la cassazione della sentenza d'appello resa nell'anno 2016, quest'ultima dichiarativa della compensazione di credito dell'opponente con il credito dell'opposto per cui è causa), va precisato che, da un lato, la pendenza di altra vertenza non costituisce impedimento legale incidente sulla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. (Cass. Sez. Lav., 07/05/2004, n. 8720: “La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto, la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e,
pag. 7/8 quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione”; Sez. 3, Sentenza n. 10578 del 09/05/2007), del resto la stessa parte convenuta discorrendo al più di “prudenza” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., pag. 3); dall'altro, l'orientamento giurisprudenziale consolidato esclude ipotesi sospensive al di fuori di quelle tassativamente previste dalla legge (Cass. Sez. Lav.,
24/05/2021, n. 14193; Sez. Lav., 11/09/2018, n. 22072; Sez. 6, 08/05/2018, n. 11004;
Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Sez. 1, 19/12/1975, n. 4191).
L'opposizione attorea deve, pertanto, trovare parziale accoglimento, attesa la maturata prescrizione del diritto per onorari e compensi di cui alla sentenza della Corte
d'appello del 2010, con esclusione del diritto in capo all'opposto di procedere ad esecuzione forzata in forza di detto titolo e con riguardo a detti compensi (individuati in sede di precetto nell'importo di euro 6.980,00 oltre spese generali: doc. 1 att.).
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il convenuto opposto non ha diritto a procedere a esecuzione forzata per diritti e onorari in forza della sentenza della
Corte d'appello di Trento n. 244/2010 del 10 agosto 2010;
2. rigetta per il resto;
3. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 26/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 419/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 419 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 con l'Avv. MAURIZIO ROAT, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'Avv. CARLO ANDRIOLLO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 4-12-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., Nel merito, in via principale, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia del precetto come sopra indicato;
- condannare la parte opposta al rimborso delle spese a favore dell'opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA). Premessa la natura documentale del presente giudizio: In via istruttoria: si chiede comunque di essere ammessi ad interrogatorio formale sul seguente capitolo: 1. “Vero che le posizioni di credito/debito tra e sono state definite tra le parti”; Parte_1 Controparte_1 per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le domande promosse da parte attrice nei confronti del convenuto. Con vittoria di spese e competenze legali relative ad ogni singola fase del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio -in opposizione ad atto di precetto del 7-2-2023, notificato l'8-2-2023, recante intimazione al pagamento della somma di euro 15.556,92- esponendo che
-l'opposto afferma l'esistenza di diritto di credito per la somma di euro 7.013,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in forza di lodo arbitrate del 2-4-2009;
-l'impugnazione proposta avverso detto lodo veniva rigettata dalla Corte d'appello di
Trento con sentenza n. 244/2010 del 6-7-2010, che altresì condannava il attore Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto per l'ammontare di euro 6.980,00 oltre spese generali per euro 872,50;
-il Presidente del Tribunale di Trento, con provvedimento del 13-10-2010, dichiarava esecutivo il lodo, munito poi di formula esecutiva in data 14-10-2016;
-la menzionata sentenza della Corte d'appello di Trento veniva munita di formula esecutiva l'1-12-2016;
-detti atti venivano notificati per la prima volta all'attore in data 8-2-2023; tanto premesso in fatto l'opponente deduce quali motivi di opposizione
-l'inesistenza del credito azionato atteso il già intervenuto pagamento, seppur nell'indisponibilità della relativa documentazione bancaria o contabile per decorso del termine decennale di conservazione;
-la prescrizione del credito in assenza di atti interruttivi;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli,
l'accertamento dell'inesistenza in capo al convenuto del diritto a procedere a esecuzione pag. 2/8 forzata.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto opposto:
-nega e contesta la circostanza del pagamento da parte dell'opponente in relazione al debito per cui è causa, connotando anche di inverosimiglianza l'allegazione avversaria circa l'indisponibilità di documentazione comprovante il preteso pagamento;
-esclude il maturare di qualsivoglia prescrizione attesa la pendenza, in relazione ai titoli esecutivi per cui è causa, del giudizio di legittimità innanzi alla Suprema Corte, di impugnazione avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Trento n.
244/2010, giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 362/2013 depositata il 9-1-
2013;
-allega, altresì, l'intervenuto invio di diffida ad adempiere in data 5-12-2022, nonché di ulteriore diffida in data 29-12-2022, nonché la notificazione in data 16-12-2015 di copia conforme dell'ordinanza n. 362/2013 della Suprema Corte in uno a precetto;
-deduce, infine, di aver eccepito in compensazione, in ulteriore contenzioso fra le parti, il credito portato dall'atto di precetto;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata, previa instaurazione del contraddittorio, l'istanza di sospensione come da ordinanza del 26-4-2023, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 5-12-2024 con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul parziale accoglimento dell'opposizione.
L'opposizione attorea è soltanto in parte fondata.
In primo luogo, priva di dimostrazione è rimasta l'allegazione circa l'estinzione del credito azionato per adempimento, allegazione invero oltremodo generica in difetto financo di alcun riferimento temporale quanto al preteso pagamento.
L'assenza di qualsivoglia dettaglio a quest'ultimo riguardo rende irrilevante in concreto anche l'eventuale sussistenza di limiti temporali quanto all'obbligo di conservazione documentale, limiti ad ogni modo, anche in ipotesi, altresì irrilevanti in diritto ai fini della decisione, gli stessi non potendo incidere sul riparto dell'onere pag. 3/8 probatorio ex art. 2697 c.c., in concreto integralmente incombente sull'opponente e non assolto. Generico, sia nel tempo sia nell'oggetto, in specie in punto di quantum, e per ciò solo inammissibile si rivela, infatti, l'unico capitolo di prova articolato dall'attore.
Insufficiente e invero irrilevante ai presenti fini si appalesa altresì la documentazione prodotta da parte attrice nel corso del giudizio (doc. 6), in quanto il pagamento ivi descritto -risalente al 23-12-2015- si correla con ogni evidenza alla rifusione delle spese di lite sulla base della statuizione di condanna all'esito del giudizio di legittimità, ossia in forza dell'ordinanza della Suprema Corte n. 362/2013 (cfr. del resto il doc. 7 prodotto dal medesimo attore) e in conseguenza della notifica precisamente nel dicembre 2015 del relativo atto di precetto ad opera del convenuto (doc. 3 conv.).
In secondo luogo, priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione per asserito decorso del termine decennale ordinario con riferimento al credito portato dal lodo arbitrale (per l'ammontare indicato in precetto pari ad euro 7.013,58, oltre spese di precetto: doc.
1.1 att.).
Se, infatti, il credito azionato a mezzo del precetto opposto, notificato il 10-2-2023
(doc.
1.4 att.) si fonda su lodo arbitrale emesso il 2-4-2009 (dichiarato esecutivo il 13-10-
2010; munito di formula esecutiva il 14-10-2016: docc. 2 e 4 att.; cfr. anche doc. 2 conv.) il dies a quo rilevante ai fini di cui all'art. 2935 c.c. deve comunque individuarsi, in applicazione dell'art. 2945, ult. co., c.c., nella data di passaggio in giudicato della sentenza resa sull'impugnazione avverso il lodo, nel caso di specie, quindi, nella data del
9-1-2013, di deposito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 362/2013 che ha definito il giudizio di legittimità incardinato dall'opponente avverso la sentenza della Corte
d'appello di Trento n. 244/2010 del 10-8-2010, che aveva rigettato l'impugnazione per nullità avverso il menzionato lodo arbitrale (doc. 3 att.; docc. 2 e 3 conv.).
Ne consegue che, individuato il dies a quo nella data del 9-1-2013, il termine di prescrizione decennale risulta essere stato interrotto ex art. 2943 c.c. dalla intimazione ad adempiere nei confronti dell'opponente di data 29-12-2022 (doc. 5 conv.).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è, dunque, in parte qua priva di fondamento.
Per ciò che diversamente concerne il credito dell'opposto alla rifusione delle spese legali, così come sancito della sentenza della Corte d'appello di Trento n. 244/2010 del pag. 4/8 10-8-2010, vale in primis escludere la rilevanza interruttiva dell'eccezione di compensazione spiegata in altro giudizio fra le parti (docc.
6-9 conv.), in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'interruzione della prescrizione necessita innanzi tutto della deduzione di voler con essa paralizzare l'opposta prescrizione, quindi deve fondarsi sui fatti - tassativi - contemplati dall'art. 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa
l'eccezione, tant'è che possono farsi valere in via di eccezione anche diritti prescritti”
(Cass. Sez. 2, 29/05/1998, n. 5302, che in motivazione altresì rileva che “La proposizione dell'eccezione non può poi essere considerata atto di costituzione in mora, perché essa per sua natura non è intimazione o richiesta di adempimento”), ciò a dirsi, infatti, anche con riferimento all'eccezione di compensazione (art. 1242, comma 2, c.c.; Cass. Sez. 3,
27/04/1968, n. 1340; si veda di recente anche in punto di compensazione giudiziale Cass.
Sez. 3, 11/03/2020, n. 7018).
Deve, inoltre, escludersi che l'effetto c.d. sospensivo di cui all'art. 2945, comma 2,
c.c. possa declinarsi con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in quanto, se è vero che “La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., Sentenza n. 9542 del 09/04/2024), detto principio poggia e trova la propria ratio nella configurabilità di una relazione di consequenzialità o subordinazione e in relazione al rapporto logico-giuridico necessario fra le situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo sostanziale (Cass. Sez. Lav., 04/09/2007, n. 18570, in motivazione). Deve del resto osservarsi che il c.d. effetto interruttivo permanente della prescrizione correlato alla pendenza del giudizio è necessariamente subordinato nell'an e nel quando al verificarsi, in ordine al medesimo diritto, dell'effetto interruttivo istantaneo, come evincibile dalla previsione di cui al comma 2 dell'art. 2945 c.c. ove il primo è ammesso soltanto per l'ipotesi e laddove l'interruzione sia avvenuta “mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dall'art. 2943”.
L'autonomia di disciplina in punto di prescrizione del diritto alla rifusione delle spese legali, come scaturente invece da un fatto processuale, nella specie dalla relativa statuizione condannatoria immediatamente esecutiva resa all'esito di un grado di pag. 5/8 giudizio, trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che, seppur espressasi con specifico riguardo alla prescrizione del diritto alla restituzione delle spese legali in esito alla riforma della sentenza fondante il diritto al relativo pagamento, ha del tutto disancorato le vicende concernenti la prescrizione in punto di spese legali rispetto a quelle inerenti all'effetto interruttivo istantaneo e permanente dettato con riguardo al diritto oggetto del medesimo giudizio, salvo per l'ipotesi della proposizione di autonoma proposizione di domanda di restituzione e, quindi, di iniziativa autonoma e ulteriore riconducibile ex se all'art. 2943, comma 1, e, con esso, all'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018: “Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo
(l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello. Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma”).
Va, infatti, considerato che, anche a prescindere nel caso concreto dalla mancata proposizione in sede di legittimità di specifico motivo concernente la regolazione delle spese di lite (doc. 3 conv.), la manifestazione di volontà del titolare del credito di far pag. 6/8 valere il proprio diritto alla rifusione così come sancito in sentenza non sarebbe ad ogni modo correlabile alla proposizione di impugnazione ad opera della parte contrapposta, né alle conseguenze in ordine al capo concernente le spese in forza del c.d. effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., non risultando, infine, riconducibile ad atto giudiziale ab origine tale da costituire manifestazione della volontà di far valere un diritto di per sé esistente prima dell'instaurazione dello stesso giudizio.
Per tutte le superiori ragioni, esclusa, dunque, la configurabilità di un effetto interruttivo permanente con riguardo al credito per rifusione delle spese legali sancito dalla sentenza di rigetto dell'impugnazione avverso il lodo, della Corte d'Appello di
Trento del 10-8-2010 n. 244/2010 (munita di formula esecutiva il 1-12-2016: doc. 3 att.), nella data della relativa pubblicazione deve individuarsi il dies a quo ai fini di cui all'art. 2935 c.c., con la conseguenza che, alla data delle diffide stragiudiziale del 5-12-2022 e del 29-12-2022 (docc. 4 e 5 conv.), il termine di prescrizione era ormai inutilmente decorso.
Priva di rilevanza a detti fini si rivela, invece, la notificazione in data 1-12-2015 dell'ordinanza della Suprema Corte del 9-1-2013, in quanto intervenuta unitamente ad atto di precetto recante intimazione al pagamento delle spese legali relative al solo grado di legittimità (doc. 3 conv.).
Per completezza, tenuto conto che il convenuto ha altresì riferito della conclusione soltanto nell'anno 2022 dell'ulteriore vertenza fra le parti (doc. 14 conv., cfr. anche docc.
10 e 11 conv., invero risalendo all'anno 2021 la cassazione della sentenza d'appello resa nell'anno 2016, quest'ultima dichiarativa della compensazione di credito dell'opponente con il credito dell'opposto per cui è causa), va precisato che, da un lato, la pendenza di altra vertenza non costituisce impedimento legale incidente sulla decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. (Cass. Sez. Lav., 07/05/2004, n. 8720: “La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto, la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e,
pag. 7/8 quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione”; Sez. 3, Sentenza n. 10578 del 09/05/2007), del resto la stessa parte convenuta discorrendo al più di “prudenza” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., pag. 3); dall'altro, l'orientamento giurisprudenziale consolidato esclude ipotesi sospensive al di fuori di quelle tassativamente previste dalla legge (Cass. Sez. Lav.,
24/05/2021, n. 14193; Sez. Lav., 11/09/2018, n. 22072; Sez. 6, 08/05/2018, n. 11004;
Sez. Lav., 26/05/2015, n. 10828; Sez. 1, 19/12/1975, n. 4191).
L'opposizione attorea deve, pertanto, trovare parziale accoglimento, attesa la maturata prescrizione del diritto per onorari e compensi di cui alla sentenza della Corte
d'appello del 2010, con esclusione del diritto in capo all'opposto di procedere ad esecuzione forzata in forza di detto titolo e con riguardo a detti compensi (individuati in sede di precetto nell'importo di euro 6.980,00 oltre spese generali: doc. 1 att.).
In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta che il convenuto opposto non ha diritto a procedere a esecuzione forzata per diritti e onorari in forza della sentenza della
Corte d'appello di Trento n. 244/2010 del 10 agosto 2010;
2. rigetta per il resto;
3. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trento, 26/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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