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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2059 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Bertuglia e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Maria Ausilia Capobianco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2024 90062734 35/000, notificata il 25.11.2024, con la quale è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 5 avvisi di addebito, per un importo complessivo di € 27.490,15. In particolare, l'opponente ha contestato l'avvenuta notificazione di uno degli Avvisi di addebito e ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti crediti portati dai titoli indicati nell'intimazione opposta.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 1 Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59920140002860013000 (il solo del quale l'opponente contesta l'avvenuta notificazione), la notifica non può dirsi avvenuta in maniera regolare. La consegna della raccomandata è stata tentata, infruttuosamente, in data 23.1.2015, presso l'indirizzo sito a Erice, via Alba n. 20. Tuttavia, dal certificato storico di residenza depositato dal ricorrente in data 31.10.2025, emerge che, sin dal 12.12.2014, il già risiedeva a Valderice invia Pt_1
Ragosia n. 240. Sotto questo profilo, la doglianza di parte ricorrente è fondata e l'intimazione di pagamento va annullata, limitatamente alle somme portate dall'AVA in esame. In ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti menzionati nell'avviso in esame (contribuzione 3^ e 4^ 2013, 1^ 2014 e rate 1^ anni 2011, 2012 e 2013), il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione risale al 11.3.2019, allorché è stata notificata intimazione di pagamento n. 29920189002101481000. Quindi, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata, dovendosi dire prescritto ogni credito, menzionato nel detto avviso, per il quale il termine finale per l'adempimento cadeva prima del 11.3.2014.
Per quanto concerne gli altri titoli menzionati nell'opposizione, per i quali l'opponente non ha sollevato contestazioni circa la validità delle notificazioni, posto che la sola doglianza da esaminare concerne l'eventuale maturazione della prescrizione dopo le rispettive notificazioni, va detto quanto segue:
- L'AVA n. 59920150001058927000 è stato notificato in data 05/11/2015. Il primo atto interruttivo del termine di prescrizione risale all'11.3.2019, allorché è stata tempestivamente notificata intimazione di pagamento n. 29920189002101481000. Poi la prescrizione è stata nuovamente interrotta il 25.11.2024, con la notificazione dell'intimazione oggi contestata. Tenuto conto della sospensione, per n. 311 giorni, del termine di prescrizione (come stabilito dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico), si deve ritenere che pure tale atti interruttivo sia stato tempestivo. L'opposizione va quindi rigettata.
- L'AVA n. 59920160000543564000 è stato notificato in data 18/05/2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 14.10.2022, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29920229003064666000. Va però accolta l'eccezione di prescrizione, posto che il quinquennio, anche considerata la sospensione del termine per n. 311 giorni, era già scaduto il 25.3.2022.
- L'AVA n. 59920160002154383000 è stato notificato in data 25/11/2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale, anche in questo caso, al 14.10.2022, allorché è stata notificata la detta intimazione di pagamento n. 29920229003064666000. Anche in questo caso, il credito non è stato tempestivamente coltivato, perché il 2.8.2022 è maturato il termine di prescrizione (calcolato computando la già ricordata sospensione per n. 311 giorni).
2 - L'AVA n. 59920170001186257000 è stato notificato in data 03/10/2017. In questo caso, l'intimazione di pagamento n. 29920229003064666000 è stata tempestivamente notificata mediante raccomandata (il 14.10.2022), posto che l'estinzione del credito si sarebbe verificata il 10.8.2023. L'opposizione va quindi rigettata, stante pure la tempestività pure del successivo atto interruttivo, risalente al 25.10.2024 (allorché è stata notificata l'intimazione oggetto della odierna opposizione.
Per concludere, l'intimazione di pagamento oggi contestata va annullata per quanto attiene all'AVA n. 59920140002860013000 (mai notificato ritualmente), all'AVA n. 59920160000543564000 e all'AVA n. 59920160002154383000. Va poi dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002860013000, limitatamente a quelli per i quali il termine finale entro il quale era possibile procedere al pagamento cadeva prima del 11.3.2014, nonché di tutti i crediti portati dagli AVA nn. 59920160000543564000 e 59920160002154383000. Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, stante la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 299 2024 90062734 35/000 limitatamente alle somme di cui agli AVA nn. 59920140002860013000, 59920160000543564000 e 59920160002154383000;
- Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002860013000 per i quali il termine finale entro il quale era possibile procedere al pagamento cadeva prima del 11.3.2014, nonché di quelli portati dagli AVA nn. 59920160000543564000 e 59920160002154383000;
- Rigetta per la restante parte l'opposizione;
- Compensa le spese di lite fra ttte le parti del giudizio.
Trapani, 18/11/2025 Il giudice
AU RU
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. AU RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Bertuglia e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
, C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Maria Ausilia Capobianco.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2024 90062734 35/000, notificata il 25.11.2024, con la quale è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 5 avvisi di addebito, per un importo complessivo di € 27.490,15. In particolare, l'opponente ha contestato l'avvenuta notificazione di uno degli Avvisi di addebito e ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti crediti portati dai titoli indicati nell'intimazione opposta.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 1 Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59920140002860013000 (il solo del quale l'opponente contesta l'avvenuta notificazione), la notifica non può dirsi avvenuta in maniera regolare. La consegna della raccomandata è stata tentata, infruttuosamente, in data 23.1.2015, presso l'indirizzo sito a Erice, via Alba n. 20. Tuttavia, dal certificato storico di residenza depositato dal ricorrente in data 31.10.2025, emerge che, sin dal 12.12.2014, il già risiedeva a Valderice invia Pt_1
Ragosia n. 240. Sotto questo profilo, la doglianza di parte ricorrente è fondata e l'intimazione di pagamento va annullata, limitatamente alle somme portate dall'AVA in esame. In ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti menzionati nell'avviso in esame (contribuzione 3^ e 4^ 2013, 1^ 2014 e rate 1^ anni 2011, 2012 e 2013), il primo atto interruttivo del quinquennio di prescrizione risale al 11.3.2019, allorché è stata notificata intimazione di pagamento n. 29920189002101481000. Quindi, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata, dovendosi dire prescritto ogni credito, menzionato nel detto avviso, per il quale il termine finale per l'adempimento cadeva prima del 11.3.2014.
Per quanto concerne gli altri titoli menzionati nell'opposizione, per i quali l'opponente non ha sollevato contestazioni circa la validità delle notificazioni, posto che la sola doglianza da esaminare concerne l'eventuale maturazione della prescrizione dopo le rispettive notificazioni, va detto quanto segue:
- L'AVA n. 59920150001058927000 è stato notificato in data 05/11/2015. Il primo atto interruttivo del termine di prescrizione risale all'11.3.2019, allorché è stata tempestivamente notificata intimazione di pagamento n. 29920189002101481000. Poi la prescrizione è stata nuovamente interrotta il 25.11.2024, con la notificazione dell'intimazione oggi contestata. Tenuto conto della sospensione, per n. 311 giorni, del termine di prescrizione (come stabilito dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico), si deve ritenere che pure tale atti interruttivo sia stato tempestivo. L'opposizione va quindi rigettata.
- L'AVA n. 59920160000543564000 è stato notificato in data 18/05/2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 14.10.2022, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29920229003064666000. Va però accolta l'eccezione di prescrizione, posto che il quinquennio, anche considerata la sospensione del termine per n. 311 giorni, era già scaduto il 25.3.2022.
- L'AVA n. 59920160002154383000 è stato notificato in data 25/11/2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione risale, anche in questo caso, al 14.10.2022, allorché è stata notificata la detta intimazione di pagamento n. 29920229003064666000. Anche in questo caso, il credito non è stato tempestivamente coltivato, perché il 2.8.2022 è maturato il termine di prescrizione (calcolato computando la già ricordata sospensione per n. 311 giorni).
2 - L'AVA n. 59920170001186257000 è stato notificato in data 03/10/2017. In questo caso, l'intimazione di pagamento n. 29920229003064666000 è stata tempestivamente notificata mediante raccomandata (il 14.10.2022), posto che l'estinzione del credito si sarebbe verificata il 10.8.2023. L'opposizione va quindi rigettata, stante pure la tempestività pure del successivo atto interruttivo, risalente al 25.10.2024 (allorché è stata notificata l'intimazione oggetto della odierna opposizione.
Per concludere, l'intimazione di pagamento oggi contestata va annullata per quanto attiene all'AVA n. 59920140002860013000 (mai notificato ritualmente), all'AVA n. 59920160000543564000 e all'AVA n. 59920160002154383000. Va poi dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002860013000, limitatamente a quelli per i quali il termine finale entro il quale era possibile procedere al pagamento cadeva prima del 11.3.2014, nonché di tutti i crediti portati dagli AVA nn. 59920160000543564000 e 59920160002154383000. Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate fra tutte le parti del giudizio, stante la fondatezza solo parziale del ricorso.
PQM
- Annulla l'intimazione di pagamento n. 299 2024 90062734 35/000 limitatamente alle somme di cui agli AVA nn. 59920140002860013000, 59920160000543564000 e 59920160002154383000;
- Dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'AVA n. 59920140002860013000 per i quali il termine finale entro il quale era possibile procedere al pagamento cadeva prima del 11.3.2014, nonché di quelli portati dagli AVA nn. 59920160000543564000 e 59920160002154383000;
- Rigetta per la restante parte l'opposizione;
- Compensa le spese di lite fra ttte le parti del giudizio.
Trapani, 18/11/2025 Il giudice
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