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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3005/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3005/2025 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. MARINELLI ANNALISA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio.
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio come da verbale d'udienza del 9.10.2025:
“1. nulla come assegno divorzile dalla data odierna, con conseguente revoca da oggi dell'assegno di mantenimento sia nei confronti della moglie sia nei confronti dei figli, i quali sono economicamente indipendenti;
2. le parti rinunciano vicendevolmente a qualsiasi tipo di azione giudiziale a qualsivoglia titolo
(restitutorio, creditorio, risarcitorio, ecc..), dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
3. la convenuta ha effettuato due surroghe per estinguere i precedenti mutui, che erano stati garantiti con fideiussione dal ricorrente;
qualora risultasse ancora in essere una fideiussione, la convenuta si impegna a liberare il ricorrente;
4. spese legali compensate.” I procuratori delle parti chiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in tal senso correggendo le conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 CP_1
6.12.1972 in Padova (PD), hanno contratto matrimonio concordatario il 26/09/1998 in
TA (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.
22, Parte II, Serie A, anno 1998.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 15.11.2000 in Cittadella (PD), e Persona_1 Per_2
, il 24.09.2002 in Cittadella (PD).
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 3.10.2019 e la separazione è stata omologata il 31.10.2019.
Con ricorso depositato il 13.06.2025, il sig. adiva il Tribunale di Padova, Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in particolare, nell'atto di ricorso, egli chiedeva, nel merito, la revoca dell'assegno di mantenimento sia della moglie sia dei figli, essendo quest'ultimi entrambi maggiorenni e autosufficienti;
inoltre, chiedeva di confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, alla stessa, riservandosi tuttavia di agire in separata sede per far valere il credito da lui maturato per somme versate nella ristrutturazione e miglioria di detto immobile.
In data 9.09.2025, si costituiva la sig.ra , aderendo alla domanda di divorzio CP_1
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine allo stesso;
in particolare, ella chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di pagamento della somma mensile di 400 euro a titolo di assegno divorzile e di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal marito, stante l'assenza dei presupposti di legge per l'assegnazione del bene, dovendosi conseguentemente applicare il principio della proprietà dominicale.
All'udienza del 9.10.2025 comparivano entrambe le parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alle condizioni del divorzio, come sopra riportate in epigrafe.
Il Giudice, dunque, esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 26/09/1998 in TA (PD), e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del medesimo Comune, al n. 22, Parte II, Serie A, anno 1998;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Bitozzi Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3005/2025 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. RIONDATO PIERLUIGI, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. MARINELLI ANNALISA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio.
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio come da verbale d'udienza del 9.10.2025:
“1. nulla come assegno divorzile dalla data odierna, con conseguente revoca da oggi dell'assegno di mantenimento sia nei confronti della moglie sia nei confronti dei figli, i quali sono economicamente indipendenti;
2. le parti rinunciano vicendevolmente a qualsiasi tipo di azione giudiziale a qualsivoglia titolo
(restitutorio, creditorio, risarcitorio, ecc..), dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
3. la convenuta ha effettuato due surroghe per estinguere i precedenti mutui, che erano stati garantiti con fideiussione dal ricorrente;
qualora risultasse ancora in essere una fideiussione, la convenuta si impegna a liberare il ricorrente;
4. spese legali compensate.” I procuratori delle parti chiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in tal senso correggendo le conclusioni in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 CP_1
6.12.1972 in Padova (PD), hanno contratto matrimonio concordatario il 26/09/1998 in
TA (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.
22, Parte II, Serie A, anno 1998.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 15.11.2000 in Cittadella (PD), e Persona_1 Per_2
, il 24.09.2002 in Cittadella (PD).
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 3.10.2019 e la separazione è stata omologata il 31.10.2019.
Con ricorso depositato il 13.06.2025, il sig. adiva il Tribunale di Padova, Parte_1
chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in particolare, nell'atto di ricorso, egli chiedeva, nel merito, la revoca dell'assegno di mantenimento sia della moglie sia dei figli, essendo quest'ultimi entrambi maggiorenni e autosufficienti;
inoltre, chiedeva di confermare l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà della moglie, alla stessa, riservandosi tuttavia di agire in separata sede per far valere il credito da lui maturato per somme versate nella ristrutturazione e miglioria di detto immobile.
In data 9.09.2025, si costituiva la sig.ra , aderendo alla domanda di divorzio CP_1
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine allo stesso;
in particolare, ella chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di pagamento della somma mensile di 400 euro a titolo di assegno divorzile e di rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dal marito, stante l'assenza dei presupposti di legge per l'assegnazione del bene, dovendosi conseguentemente applicare il principio della proprietà dominicale.
All'udienza del 9.10.2025 comparivano entrambe le parti, le quali rappresentavano di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alle condizioni del divorzio, come sopra riportate in epigrafe.
Il Giudice, dunque, esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 26/09/1998 in TA (PD), e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del medesimo Comune, al n. 22, Parte II, Serie A, anno 1998;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti