Ordinanza 11 giugno 2012
Massime • 1
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/06/2012, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2012 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
SALES s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante ing. KLoriano Zambernardi, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dagli Avvocati COTZA Ermanno e Federico Bucci, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Santa Maria Mediatiice n. 1;
- ricorrente -
contro
Campani Costruttori s.r.l., con sede in Grosseto, in persona del legale rappresentante sig. Raffaele Liccardo, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dagli Avvocati Novelli Pierluigi e Paolo Novelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Mormorata n. 169;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 557 del Tribunale di Livorno, depositata il 23 maggio 2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le difese svolte dall'Avv. Paolo Novelli per la resistente;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi. FATTO E DIRITTO
La Corte:
letto il regolamento di competenza avanzato dalla s.p.a. Sales avverso la sentenza n. 557 emessa in data 23 maggio 2011 dal Tribunale di Livorno, che, investito dell'opposizione proposta dalla Campani Costruttori s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare alla società Sales l'importo di Euro 118.213,07 a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali edili, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma e/o di Grosseto, ritenendo nulla la clausola derogativa della competenza apposta alle condizioni generali di contratto predisposte dalla ditta fornitrice in quanto non specificatamente approvata per iscritto;
letta la memoria difensiva della società Campani Costruttori;
vista la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l'infondatezza dell'istanza, osservando che:
- "con un primo motivo la società istante denunzia violazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ. e dell'art. 1341 cod. civ., censurando la valutazione del giudice a quo in ordine alla nullità della clausola derogativa della competenza, assumendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, detta clausola, corrispondente alla n. 9 delle condizioni generali di contratto, risulta sottoscritta lo stesso giorno della conclusione del contratto di fornitura ed approvata specificatamente dall'altro contraente, mediante richiamo al suo numero e relativa sottoscrizione, nonché con successiva e distinta sottoscrizione per accettazione alla fine del documento contenente le condizioni generali di contratto";
- "il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n.1, e comunque infondato, tenuto conto che, premesso che nel caso di specie, come ha osservato il Tribunale, la sottoscrizione delle condizioni generali da parte del contraente che non le ha predisposte ha per oggetto il loro richiamo cumulativo, comprensivo anche di clausole non vessatorie, la decisione impugnata appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non oggetto di specifica critica da parte del ricorrente, secondo cui il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate (Cass. n. 16417 del 2009; Cass. n. 4452 del 2006; Cass. n. 13890 del 2005)";
- "del tutto ininfluente, in quanto priva del carattere di specificità, appare l'apposizione della sottoscrizione per accettazione presente alla fine del documento contenente le condizioni generali di contratto";
- "con un secondo motivo, la ricorrente censura la statuizione del Tribunale che l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio, assumendo che ricorrevano giusti motivi per compensarle, atteso anche l'acclarato inadempimento della controparte, ovvero per ridurle nella giusta e corretta misura";
- "anche questa censura appare infondata, avendo il giudicante regolato le spese di giudizio in applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c., comma 1), mentre rientra nella discrezionalità del giudice la facoltà di compensarle ovvero di ridurle nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, facoltà il cui mancato esercizio non è censurabile dalla parte soccombente";
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall'esame degli atti di causa che all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per regolamento di competenza e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012