Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/06/2012, n. 9492
CASS
Ordinanza 11 giugno 2012

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Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.

Commentari2

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    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2020

  • 2Clausole vessatorie: conta anche la tecnica redazionaleAccesso limitato
    Giuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/06/2012, n. 9492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9492
Data del deposito : 11 giugno 2012

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