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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1961/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1961/2017, vertente fra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pasquale Iurino, presso il cui studio Parte_1
sito in Altamura (Ba) alla via Reno n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Biga, presso il cui studio sito in Bari in Piazza Garibaldi n. 23 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
NONCHE'
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria, presso il cui studio sito in Bari alla via Garruba n. 57 ha eletto domicilio, giusta procura generale alle liti in atti;
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza
SI RR di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. notificato il 30.01.2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Stante la sussistenza del fumus boni iuris, evincibile dai motivi di opposizione innanzi indicati, ed il periculum in mora, derivante dalle conseguenze di una azione esecutiva immobiliare e con i relativi costi, da una parte, e le relative conseguenze dal punto di vista umano nel subire un esproprio, si chiede, inaudita altera parte, la sospensione cautelare del titolo esecutivo azionato e del relativo atto di precetto;
2) dichiarare la nullità e/o, inammissibilità, illegittimità, inefficacia e inesistenza del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla al debitore in data 11.01.2017, in quanto con CP_5
somma dovuta indeterminato e/o indeterminabile;
3) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inesistenza
e/o illegittimità e/o erroneità del contratto di mutuo intercorso inter partes, quanto meno con riferimento agli addebiti operati dall'istituto di credito a titolo di interessi, commissioni ed oneri vari;
4) in linea subordinata e residuale, condannare l'opponente al pagamento del dovuto;
5) di conseguenza condannarsi l'istituto di credito al pagamento delle spese di lite di cui al presente giudizio di opposizione a precetto”.
L'opponente esponeva che, con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.
del 29.4.2011 nn. 61173/21591, la Persona_1 Controparte_4 gli aveva concesso, a titolo di mutuo ex T.U. n. 385/93, la somma di €. 150.000,00, alle
[...]
condizioni contemplate nel contratto, tra le quali quella di restituire il capitale finanziato mediante il pagamento di n. 180 rate di ammortamento mensili, posticipate, consecutive decorrenti dal
28.05.2011 (e scadente l'ultima il 28.04.2026), comprensive di quota capitale e quota interessi a tasso fisso.
esponeva, altresì, che a garanzia dell'esatto adempimento delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, aveva concesso all'Istituto di credito ipoteca, per complessivi €. 300.00,00, su beni immobili di sua proprietà - costituiti da un complesso artigianale sito in agro di Altamura, C.da Sant'Elia alla via la Mena, nonché un appartamento al piano terzo e un locale ripostiglio al piano quarto, facenti parte del fabbricato ubicato in Altamura alla via San
Pasquale - oltre che una fideiussione intestata a Persona_2
SI RR Deduceva la parte opponente che, in data 11.01.2017, la Controparte_4
p.A. aveva notificato, a e a (quale garante fino
[...] Parte_1 Persona_2 all'importo di €. 300.000,00), il titolo esecutivo, costituito dal succitato contratto di mutuo fondiario, con il pedissequo atto di precetto per l'importo complessivo di €. 149.294,62, a titolo di residuo insoluto, in quanto il mutuatario si era reso moroso nel pagamento delle rate successive alla quarantottesima;
l'Istituto di credito mutuante, avendo accertato l'omesso pagamento delle rate successive alla quarantottesima, aveva deliberato la decadenza dal beneficio del termine, procedendo dapprima a costituire in mora il mutuatario e, successivamente, in data 12.07.2016, a porre a sofferenza la relativa posizione debitoria, per poi notificare l'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione.
L'opponente eccepiva in diritto: 1) la nullità dell'atto di precetto attesa l'indeterminatezza della somma complessivamente richiesta;
2) la nullità della pattuizione sugli interessi, in conseguenza della usurarietà oggettiva dei tassi di interesse convenuti nel contratto, assumendo che il TAEG applicato al rapporto (9,59% - 10,59%) - costituito dal TAEG indicato in contratto (6,59%) al quale si andava a sommare la maggiorazione per interessi di mora (3,00%) nonché l'incidenza della commissione per estinzione anticipata (1,00%), anch'essa rientrante fra gli oneri collegati all'erogazione del credito - eccedesse il tasso soglia (all'epoca pari al 7,02%), con la conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Sulla scorta di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come Parte_1
riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2017, si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione, instando per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e delle domande proposte nel merito ex adverso, ritenute inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta opposta assumeva che il credito intimato dalla Banca con l'atto di precetto dell'11.01.2017, al contrario di quanto eccepito dall'opponente, fosse certo, liquido ed esigibile, allorché la somma mutuata era stata interamente utilizzata dal mutuatario nell'importo esattamente concesso e indicato nel contratto di mutuo, nel quale erano presenti tutti gli elementi dai quali ricavare la ricostruzione della debitoria dell'opponente; dall'esame delle clausole contrattuali era evincibile l'importo mutuato, la durata della rateizzazione del suo rimborso e l'importo di ciascuna rata
(comprensiva di quota capitale e interessi), sicché il era in grado di conoscere l'ammontare Pt_1
della debitoria dal piano di ammortamento allegato al contratto, effettuando un semplice calcolo aritmetico per verificarne l'esattezza.
SI RR Precisava, altresì, l'opposta che il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 29.04.2011, spedito in forma esecutiva, era da considerarsi titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475 c.p.c., poiché il contratto de quo era stato redatto da un notaio in forma pubblica e, munito di formula esecutiva, avrebbe potuto essere messo in esecuzione.
In merito all'eccezione di controparte di nullità del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi travalicanti la soglia prevista dalla L. n. 108/96 per effetto del cumulo con gli interessi di mora e con le commissioni di estinzione anticipata, la assumeva Controparte_4
l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente, in quanto l'asserito superamento della soglia di legge non si sarebbe concretato con riferimento alla clausola determinativa degli interessi in sé considerata bensì in conseguenza dell'applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, di un tasso ritenuto usurario, sicché l'illegittimità delle clausole sarebbe derivata dall'applicazione del tasso e non da una specifica previsione contemplata dalle clausole stesse.
L'Istituto di credito opposto sosteneva, dunque, di aver operato correttamente, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 108/96 nonché alle disposizioni esecutive periodicamente emanate dalla Banca d'Italia, e che l'eccezione sollevata dall'opponente si fondava, erroneamente, sulla sommatoria di elementi eterogenei, senza avvalersi di un supporto normativo che giustificasse il criterio di calcolo adoperato, tanto che risultava non provato il supposto travalicamento del tasso soglia, benché incombesse sull'opponente l'onere di indicare in modo specifico in quali termini sarebbe avvenuto tale superamento sulla base di specifiche norme applicabili in materia.
Con ordinanza del 12.10.2017, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avanzata dalla parte attrice opponente, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.06.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2018, veniva rigettata la richiesta ex art. 210
c.p.c. - con la quale parte opponente aveva chiesto che il Giudice ordinasse l'esibizione, da parte dell'Istituto di credito opposto, della documentazione dettagliata inerente al contratto di mutuo - e ammessa c.t.u. contabile, con la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. . Persona_3
Depositato agli atti del giudizio l'elaborato peritale, all'udienza del 09.05.2019 veniva disposta l'integrazione della c.t.u., rilevato che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
27422/2018, appariva opportuno verificare la concreta fattibilità di conteggi che tenessero conto della possibilità di ricondurre il tasso moratorio a quello legale.
Depositata da parte del C.T.U. l'integrazione richiesta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2022, poi rinviata al
13.11.2023.
SI RR Con memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 19.09.2022, interveniva nel giudizio la società e per essa, quale mandataria, quale Controparte_2 CP_3
cessionaria dei crediti precedentemente vantati dalla , CP_4 Controparte_4 chiedendo: “ - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eventuali avversarie pretese di restituzione e/o Controparte_2
domande di risarcimento danni, atteso che la stessa si è resa meramente cessionaria del rapporto di credito per cui è causa, con esclusione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria connessa
a detto rapporto;
- nel merito, alla luce delle circostanze di fatto e delle considerazioni di diritto esposte in tutti i propri scritti difensivi, ivi inclusi quelli della , Controparte_4 ed ai sensi delle disposizioni di legge richiamate, rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande poiché inammissibili, improcedibili oltre che infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate nella comparsa di costituzione redatta per la cedente, nonché in tutti i successivi atti e verbali;
- condannare, in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Parte attrice opponente non provvedeva al deposito della propria comparsa conclusionale, né della memoria di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita Controparte_2
e per essa, quale mandataria, in qualità di cessionaria ex artt.
1-4 L.
[...] CP_3
130/1999 del credito oggetto di causa.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
SI RR A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta) ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile” (Cass. n. 15674/2007).
Va ulteriormente precisato che nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in carico alla parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa e che questa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 1515 del 2021.
Venendo al merito, la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
I motivi di opposizione si fondano sulla dedotta nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza della somma complessivamente intimata e sulla denunciata usurarietà del mutuo per pattuizione degli interessi – corrispettivi e di mora - superiori rispetto al tasso-soglia, oltre all'incidenza della commissione per estinzione anticipata prevista in contratto e rientrante fra gli oneri collegati all'erogazione del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, mette conto rilevare che parte attrice opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto siccome privo dell'analitica indicazione della sorte capitale e della quota interessi.
Invero, tale motivo di appalesa destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8096/2022, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione. L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
SI RR In merito, poi, alla dedotta usurarietà del mutuo, detto motivo di opposizione è stato specificamente istruito con l'indagine contabile affidata al C.T.U., alle cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositata in data 12.03.2019 e successiva integrazione del
25.05.2020, questo Giudice ritiene, condividendole, di doversi richiamare, siccome puntuali, complete ed esaustive.
In particolare, il C.T.U., sulla base delle analisi documentali e tecnico-contabili compiute, partendo dai criteri computistici stabiliti nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura nel secondo trimestre dell'anno 2011
(mutuo stipulato in data 29.04.2011) e, pertanto, verificando i tassi contrattualmente stabiliti all'atto della sottoscrizione del contratto, ha fornito risposta ai quesiti oggetto di incarico individuando il tasso-soglia del 7,020%.
Ciò posto, il C.T.U. ha correttamente individuato il TEG contrattuale relativo agli interessi corrispettivi, effettuando il conteggio in funzione della periodicità di rimborso e di tutte le spese collegate sia all'erogazione del credito (somma netta erogata) che quelle legate alle singole rate (ove previste).
In ragione di tanto, il TEG degli interessi corrispettivi è risultato pari a 5,68 e, pertanto, è inferiore al tasso-soglia.
Venendo al tasso di mora, il MEF con il decreto del 25/03/2003 al IV° comma dell'art. 3, ha statuito che: “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali”, con ciò determinando il tasso soglia per gli interessi di mora nella percentuale pari al tasso effettivo globale medio maggiorato di 2.1 punti, aumentata alla metà.
Anche la Banca d'Italia, con i chiarimenti del 3.7.2013, ha affermato come nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali.
Ne consegue, pertanto, che il tasso di interesse moratorio, contrattualmente previsto nella misura del 8,68% (3 punti in più rispetto al tasso corrispettivo) risulta essere inferiore al tasso soglia moratorio che, applicando il corretto criterio affermato dal MEF e riconosciuto dalla Banca d'Italia,
è pari al 11,58% (cioè 7,02% tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2011, maggiorato di 2,1 punti percentuali ed aumentato della metà).
Ciò posto mette conto rilevare che, ai fini della verifica antiusura, non è condivisibile la ricostruzione prospettata da parte attrice opponente che assume debba procedersi alla sommatoria dei tassi delle due categorie di interessi.
SI RR Sul punto è tornata la Suprema Corte con ordinanza n. 13114/2023 in cui, dopo aver richiamato il principio statuito dalle SS. UU. con sentenza n. 19597/2020 a mente del quale è prevista l'applicazione della normativa antiusura non soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa e più alta rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi e, per altro verso, recependo quanto statuito da Cassazione con ordinanza n. 14214/2022 ha ribadito la necessità e imprescindibilità di una valutazione distinta e separata dei due tassi, corrispettivi e moratori, in quanto destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi e antitetici: gli uni in caso di regolare adempimento del contratto, gli altri in caso di inadempimento del contratto.
Dunque, la Suprema Corte ha precisato che “il principio di sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura, dunque, non è altro che uno – e si potrebbe dire il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto, e costi correlati al suo inadempimento”.
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche discende l'inapplicabilità delle due tipologie di tassi e, conseguentemente, il rispetto del tasso soglia per entrambe le voci di interesse.
Quanto, infine, alla dedotta incidenza della commissione per estinzione anticipata, giova rilevare che l'inclusione dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).
A confermare che la commissione di estinzione anticipata non rientra tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di usurarietà è intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n.
7352 del 7 marzo 2022 che, ha ribadito che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es.
SI RR la penale di anticipata estinzione e gli interessi); che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
che non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione da €. 52.0001,00 a €. 260.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con riduzione del 50% in ragione della natura della causa e della non rilevante difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 30.01.2017 nei confronti della
[...]
p.A., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione Controparte_4
disattesa così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 [...]
p.A., delle spese del presente giudizio che liquida in €. Controparte_4
7.051,50 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) PONE definitivamente a carico dell'attore opponente le spese di CTU.
Così deciso in Bari, il 28.04.2025
Il Giudice dott.ssa SI RR
SI RR
SI RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1961/2017, vertente fra le parti:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pasquale Iurino, presso il cui studio Parte_1
sito in Altamura (Ba) alla via Reno n. 5 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Biga, presso il cui studio sito in Bari in Piazza Garibaldi n. 23 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
NONCHE'
e per essa, quale mandataria, in persona del Controparte_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria, presso il cui studio sito in Bari alla via Garruba n. 57 ha eletto domicilio, giusta procura generale alle liti in atti;
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza
SI RR di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. notificato il 30.01.2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Parte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Stante la sussistenza del fumus boni iuris, evincibile dai motivi di opposizione innanzi indicati, ed il periculum in mora, derivante dalle conseguenze di una azione esecutiva immobiliare e con i relativi costi, da una parte, e le relative conseguenze dal punto di vista umano nel subire un esproprio, si chiede, inaudita altera parte, la sospensione cautelare del titolo esecutivo azionato e del relativo atto di precetto;
2) dichiarare la nullità e/o, inammissibilità, illegittimità, inefficacia e inesistenza del precetto e del titolo esecutivo notificato dalla al debitore in data 11.01.2017, in quanto con CP_5
somma dovuta indeterminato e/o indeterminabile;
3) accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inesistenza
e/o illegittimità e/o erroneità del contratto di mutuo intercorso inter partes, quanto meno con riferimento agli addebiti operati dall'istituto di credito a titolo di interessi, commissioni ed oneri vari;
4) in linea subordinata e residuale, condannare l'opponente al pagamento del dovuto;
5) di conseguenza condannarsi l'istituto di credito al pagamento delle spese di lite di cui al presente giudizio di opposizione a precetto”.
L'opponente esponeva che, con contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.
del 29.4.2011 nn. 61173/21591, la Persona_1 Controparte_4 gli aveva concesso, a titolo di mutuo ex T.U. n. 385/93, la somma di €. 150.000,00, alle
[...]
condizioni contemplate nel contratto, tra le quali quella di restituire il capitale finanziato mediante il pagamento di n. 180 rate di ammortamento mensili, posticipate, consecutive decorrenti dal
28.05.2011 (e scadente l'ultima il 28.04.2026), comprensive di quota capitale e quota interessi a tasso fisso.
esponeva, altresì, che a garanzia dell'esatto adempimento delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, aveva concesso all'Istituto di credito ipoteca, per complessivi €. 300.00,00, su beni immobili di sua proprietà - costituiti da un complesso artigianale sito in agro di Altamura, C.da Sant'Elia alla via la Mena, nonché un appartamento al piano terzo e un locale ripostiglio al piano quarto, facenti parte del fabbricato ubicato in Altamura alla via San
Pasquale - oltre che una fideiussione intestata a Persona_2
SI RR Deduceva la parte opponente che, in data 11.01.2017, la Controparte_4
p.A. aveva notificato, a e a (quale garante fino
[...] Parte_1 Persona_2 all'importo di €. 300.000,00), il titolo esecutivo, costituito dal succitato contratto di mutuo fondiario, con il pedissequo atto di precetto per l'importo complessivo di €. 149.294,62, a titolo di residuo insoluto, in quanto il mutuatario si era reso moroso nel pagamento delle rate successive alla quarantottesima;
l'Istituto di credito mutuante, avendo accertato l'omesso pagamento delle rate successive alla quarantottesima, aveva deliberato la decadenza dal beneficio del termine, procedendo dapprima a costituire in mora il mutuatario e, successivamente, in data 12.07.2016, a porre a sofferenza la relativa posizione debitoria, per poi notificare l'atto di precetto oggetto dell'odierna opposizione.
L'opponente eccepiva in diritto: 1) la nullità dell'atto di precetto attesa l'indeterminatezza della somma complessivamente richiesta;
2) la nullità della pattuizione sugli interessi, in conseguenza della usurarietà oggettiva dei tassi di interesse convenuti nel contratto, assumendo che il TAEG applicato al rapporto (9,59% - 10,59%) - costituito dal TAEG indicato in contratto (6,59%) al quale si andava a sommare la maggiorazione per interessi di mora (3,00%) nonché l'incidenza della commissione per estinzione anticipata (1,00%), anch'essa rientrante fra gli oneri collegati all'erogazione del credito - eccedesse il tasso soglia (all'epoca pari al 7,02%), con la conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Sulla scorta di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come Parte_1
riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2017, si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione, instando per il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e delle domande proposte nel merito ex adverso, ritenute inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta opposta assumeva che il credito intimato dalla Banca con l'atto di precetto dell'11.01.2017, al contrario di quanto eccepito dall'opponente, fosse certo, liquido ed esigibile, allorché la somma mutuata era stata interamente utilizzata dal mutuatario nell'importo esattamente concesso e indicato nel contratto di mutuo, nel quale erano presenti tutti gli elementi dai quali ricavare la ricostruzione della debitoria dell'opponente; dall'esame delle clausole contrattuali era evincibile l'importo mutuato, la durata della rateizzazione del suo rimborso e l'importo di ciascuna rata
(comprensiva di quota capitale e interessi), sicché il era in grado di conoscere l'ammontare Pt_1
della debitoria dal piano di ammortamento allegato al contratto, effettuando un semplice calcolo aritmetico per verificarne l'esattezza.
SI RR Precisava, altresì, l'opposta che il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 29.04.2011, spedito in forma esecutiva, era da considerarsi titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e 475 c.p.c., poiché il contratto de quo era stato redatto da un notaio in forma pubblica e, munito di formula esecutiva, avrebbe potuto essere messo in esecuzione.
In merito all'eccezione di controparte di nullità del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi travalicanti la soglia prevista dalla L. n. 108/96 per effetto del cumulo con gli interessi di mora e con le commissioni di estinzione anticipata, la assumeva Controparte_4
l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente, in quanto l'asserito superamento della soglia di legge non si sarebbe concretato con riferimento alla clausola determinativa degli interessi in sé considerata bensì in conseguenza dell'applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, di un tasso ritenuto usurario, sicché l'illegittimità delle clausole sarebbe derivata dall'applicazione del tasso e non da una specifica previsione contemplata dalle clausole stesse.
L'Istituto di credito opposto sosteneva, dunque, di aver operato correttamente, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge n. 108/96 nonché alle disposizioni esecutive periodicamente emanate dalla Banca d'Italia, e che l'eccezione sollevata dall'opponente si fondava, erroneamente, sulla sommatoria di elementi eterogenei, senza avvalersi di un supporto normativo che giustificasse il criterio di calcolo adoperato, tanto che risultava non provato il supposto travalicamento del tasso soglia, benché incombesse sull'opponente l'onere di indicare in modo specifico in quali termini sarebbe avvenuto tale superamento sulla base di specifiche norme applicabili in materia.
Con ordinanza del 12.10.2017, il precedente Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avanzata dalla parte attrice opponente, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 19.06.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2018, veniva rigettata la richiesta ex art. 210
c.p.c. - con la quale parte opponente aveva chiesto che il Giudice ordinasse l'esibizione, da parte dell'Istituto di credito opposto, della documentazione dettagliata inerente al contratto di mutuo - e ammessa c.t.u. contabile, con la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. . Persona_3
Depositato agli atti del giudizio l'elaborato peritale, all'udienza del 09.05.2019 veniva disposta l'integrazione della c.t.u., rilevato che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
27422/2018, appariva opportuno verificare la concreta fattibilità di conteggi che tenessero conto della possibilità di ricondurre il tasso moratorio a quello legale.
Depositata da parte del C.T.U. l'integrazione richiesta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.11.2022, poi rinviata al
13.11.2023.
SI RR Con memoria di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 19.09.2022, interveniva nel giudizio la società e per essa, quale mandataria, quale Controparte_2 CP_3
cessionaria dei crediti precedentemente vantati dalla , CP_4 Controparte_4 chiedendo: “ - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eventuali avversarie pretese di restituzione e/o Controparte_2
domande di risarcimento danni, atteso che la stessa si è resa meramente cessionaria del rapporto di credito per cui è causa, con esclusione di qualsivoglia pretesa restitutoria e/o risarcitoria connessa
a detto rapporto;
- nel merito, alla luce delle circostanze di fatto e delle considerazioni di diritto esposte in tutti i propri scritti difensivi, ivi inclusi quelli della , Controparte_4 ed ai sensi delle disposizioni di legge richiamate, rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande poiché inammissibili, improcedibili oltre che infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte indicate nella comparsa di costituzione redatta per la cedente, nonché in tutti i successivi atti e verbali;
- condannare, in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Parte attrice opponente non provvedeva al deposito della propria comparsa conclusionale, né della memoria di replica.
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita Controparte_2
e per essa, quale mandataria, in qualità di cessionaria ex artt.
1-4 L.
[...] CP_3
130/1999 del credito oggetto di causa.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
SI RR A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie (opponente e opposta) ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile” (Cass. n. 15674/2007).
Va ulteriormente precisato che nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in carico alla parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa e che questa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 1515 del 2021.
Venendo al merito, la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito illustrate.
I motivi di opposizione si fondano sulla dedotta nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza della somma complessivamente intimata e sulla denunciata usurarietà del mutuo per pattuizione degli interessi – corrispettivi e di mora - superiori rispetto al tasso-soglia, oltre all'incidenza della commissione per estinzione anticipata prevista in contratto e rientrante fra gli oneri collegati all'erogazione del credito.
Quanto al primo motivo di opposizione, mette conto rilevare che parte attrice opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto siccome privo dell'analitica indicazione della sorte capitale e della quota interessi.
Invero, tale motivo di appalesa destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8096/2022, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione. L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II.
SI RR In merito, poi, alla dedotta usurarietà del mutuo, detto motivo di opposizione è stato specificamente istruito con l'indagine contabile affidata al C.T.U., alle cui risultanze conclusive, come rassegnate nella relazione depositata in data 12.03.2019 e successiva integrazione del
25.05.2020, questo Giudice ritiene, condividendole, di doversi richiamare, siccome puntuali, complete ed esaustive.
In particolare, il C.T.U., sulla base delle analisi documentali e tecnico-contabili compiute, partendo dai criteri computistici stabiliti nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura nel secondo trimestre dell'anno 2011
(mutuo stipulato in data 29.04.2011) e, pertanto, verificando i tassi contrattualmente stabiliti all'atto della sottoscrizione del contratto, ha fornito risposta ai quesiti oggetto di incarico individuando il tasso-soglia del 7,020%.
Ciò posto, il C.T.U. ha correttamente individuato il TEG contrattuale relativo agli interessi corrispettivi, effettuando il conteggio in funzione della periodicità di rimborso e di tutte le spese collegate sia all'erogazione del credito (somma netta erogata) che quelle legate alle singole rate (ove previste).
In ragione di tanto, il TEG degli interessi corrispettivi è risultato pari a 5,68 e, pertanto, è inferiore al tasso-soglia.
Venendo al tasso di mora, il MEF con il decreto del 25/03/2003 al IV° comma dell'art. 3, ha statuito che: “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali”, con ciò determinando il tasso soglia per gli interessi di mora nella percentuale pari al tasso effettivo globale medio maggiorato di 2.1 punti, aumentata alla metà.
Anche la Banca d'Italia, con i chiarimenti del 3.7.2013, ha affermato come nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali.
Ne consegue, pertanto, che il tasso di interesse moratorio, contrattualmente previsto nella misura del 8,68% (3 punti in più rispetto al tasso corrispettivo) risulta essere inferiore al tasso soglia moratorio che, applicando il corretto criterio affermato dal MEF e riconosciuto dalla Banca d'Italia,
è pari al 11,58% (cioè 7,02% tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2011, maggiorato di 2,1 punti percentuali ed aumentato della metà).
Ciò posto mette conto rilevare che, ai fini della verifica antiusura, non è condivisibile la ricostruzione prospettata da parte attrice opponente che assume debba procedersi alla sommatoria dei tassi delle due categorie di interessi.
SI RR Sul punto è tornata la Suprema Corte con ordinanza n. 13114/2023 in cui, dopo aver richiamato il principio statuito dalle SS. UU. con sentenza n. 19597/2020 a mente del quale è prevista l'applicazione della normativa antiusura non soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa e più alta rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi e, per altro verso, recependo quanto statuito da Cassazione con ordinanza n. 14214/2022 ha ribadito la necessità e imprescindibilità di una valutazione distinta e separata dei due tassi, corrispettivi e moratori, in quanto destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi e antitetici: gli uni in caso di regolare adempimento del contratto, gli altri in caso di inadempimento del contratto.
Dunque, la Suprema Corte ha precisato che “il principio di sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura, dunque, non è altro che uno – e si potrebbe dire il più grezzo – dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto, e costi correlati al suo inadempimento”.
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche discende l'inapplicabilità delle due tipologie di tassi e, conseguentemente, il rispetto del tasso soglia per entrambe le voci di interesse.
Quanto, infine, alla dedotta incidenza della commissione per estinzione anticipata, giova rilevare che l'inclusione dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ex L. n. 108/1996, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il “costo del denaro” per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno).
A confermare che la commissione di estinzione anticipata non rientra tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di usurarietà è intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n.
7352 del 7 marzo 2022 che, ha ribadito che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es.
SI RR la penale di anticipata estinzione e gli interessi); che la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
che la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
che non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente all'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione da €. 52.0001,00 a €. 260.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con riduzione del 50% in ragione della natura della causa e della non rilevante difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 30.01.2017 nei confronti della
[...]
p.A., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione Controparte_4
disattesa così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 [...]
p.A., delle spese del presente giudizio che liquida in €. Controparte_4
7.051,50 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) PONE definitivamente a carico dell'attore opponente le spese di CTU.
Così deciso in Bari, il 28.04.2025
Il Giudice dott.ssa SI RR
SI RR
SI RR