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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 471 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO IN Presidente
Dott. AO De SI Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 471 / 2023 promossa da: (P.I. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Caforio, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, n. 10
APPELLANTE Contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1 Marco Delibra ) e Francesca Picchiami Email_1
) Email_2 APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Vendita di cose mobili”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: come in atti. Per l'appellata: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 497/2023, emessa ai
[...] sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Terni in data
11.07.2023, pubblicata lo stesso giorno, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da , nella causa iscritta al n. r. g. 419/ Controparte_1 2021, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della convenuta per il danno cagionato dall'acquisto di carburante “contaminato”, e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno.
In particolare, il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità di parte convenuta alla causazione dell'evento come specificato nella narrativa, condanna la parte convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di €
3.800,00 oltre interessi dal deposito della sentenza a saldo;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali al
pagina 1 di 6 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate con separato decreto”.
Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, proponendo i seguenti motivi di gravame: 1) mancato accoglimento dell' eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale – illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – errore di giudizio per erroneo, incompleto ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti ed atti di causa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.; 2)illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – errore di giudizio per erroneo, incompleto ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti ed atti di causa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Si è ritualmente costituito mediante comparsa di Controparte_1 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, deducendo 1) ammissibilità della domanda giudiziale, da considerarsi tempestiva e idonea allo scopo che aveva ad oggetto;
2) corretta valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare dei testimoni e del CTU;
3) completa e sufficiente prospettazione dei fatti e corretta applicazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Con ordinanza del 7.02.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti e con ordinanza del 16.10.2024 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio in decisione, già assegnati alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
2.1 Per quanto riguarda il primo motivo di appello, fondato sull'asserita inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale, si afferma quanto segue.
Parte appellante si lamenta del fatto che la pec che il dott. ha CP_1 inviato il 17.12.2019 (quindi entro il termine di due mesi prescritto dall'art. 132 Cod. consumo, dato che il fatto dannoso si è verificato il
17.11.2019) alla sig.ra responsabile dell'ufficio Parte_2 amministrativo della per denunciare il danno subito non sia Parte_1
“idonea a portare il venditore a conoscenza dei difetti riscontrati”. Parte appellante ritiene, invece, che idonea nel senso predetto sia soltanto la lettera di diffida e messa in mora inviata dal dott. tramite CP_1 raccomandata in data 04.03.2020, pertanto tardiva e quindi ex lege inammissibile.
La Corte ritiene non condivisibile la predetta doglianza di parte appellante poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, dalla pec del dott. si evincono con chiarezza le ragioni della CP_1 richiesta risarcitoria e l'enunciazione dei fatti così come avvenuti. Dalla predetta pec si legge che “in data 27/11/19 … in presenza di un mio
pagina 2 di 6 collega, il dott. effettuavo rifornimento di gasolio … Persona_1 presso la vostra struttura di Terni;
in data 28/11/19, mentre ero in viaggio per Milano, iniziavo ad avere problemi di funzionamento del motore
e di rendimento su strada del veicolo;
lo stesso giorno venivo soccorso in autostrada … con chiamata ACI poiché il motore (si era) spento;
la vettura veniva trasportata presso il centro Audi più vicino, dove veniva diagnosticato un problema di iniezione causato da carburante contaminato”.
Dalla lettura della predetta pec risulta pertanto inequivocabile la manifestazione da parte del dott. della volontà di comunicare alla CP_1 il difetto riscontrato a seguito dell'acquisto di carburante Parte_1 presso la loro stazione di rifornimento. Nulla quaestio sulla forma (nel caso in esame una pec) della denuncia dei vizi ex art. 132 Cod. consumo poiché, come espressamente affermato proprio da parte appellante nell'atto di citazione in appello, “il consumatore può denunciarli (i vizi) con qualsiasi mezzo”.
2.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, si afferma quanto segue.
Preliminarmente, pare opportuno operare una ricostruzione della dinamica del fatto così come è stato accertato all'esito dell'istruzione probatoria del giudizio di primo grado.
In data 27.11.2019, alle ore 19.45 circa, il dott. in presenza del CP_1 collega dott. si recava, con il proprio veicolo Audi Q5, Persona_1 targato EY443KC, alla stazione di servizio “Terni Carburanti” sita in
Terni, piazzale Girolamo Bianchini Riccardi, per effettuare rifornimento self-service di gasolio, pagando € 90,00 in contanti (come testimoniato dal dott. escusso in data 23.03.2022). Il giorno seguente 28.11.2019, Per_1 il dott. in viaggio a bordo della propria auto verso Parma, CP_1 avvertiva problemi di funzionamento dell'auto stessa, che si arrestava in località Rozzano (MI). Chiesto l'intervento del Pronto Soccorso ACI, l'auto veniva sottoposta ad un duplice controllo da parte dell'autofficina ORMAD di Cipriano e da parte del centro AUDI più vicino che immediatamente diagnosticava un problema di iniezione causato da carburante contaminato
(come testimoniato da responsabile tecnico dell'officina Testimone_1
in data 23.03.2022). La predetta officina Controparte_2 accertava l'intervenuto grippaggio della pompa d'iniezione ad alta pressione a causa dell'impatto con il carburante contaminato e provvedeva alla sostituzione dei pezzi danneggiati. Durante le predette operazioni, veniva prelevato un campione del carburante per farlo analizzare da
[...] che ne accertava la contaminazione con acqua e sedimenti Controparte_3 oltre il valore di soglia accettabile per legge. Nelle more del fermo tecnico dell'auto presso l'officina, il dott. si vedeva costretto a CP_1 noleggiare un'altra auto per svolgere la propria attività lavorativa. In data 17.12.2019, il dott. inviava una pec alla per CP_1 Parte_1 lamentare il danno subito a causa dell'acquisto di carburante contaminato con il quale aveva rifornito la propria auto, invitando invano la Pt_1 a dargli un riscontro prima di intraprendere le vie giudiziali. Non
[...] ricevendo risposta, il dott. nominava il CTP Geom. CP_1 Persona_2
pagina 3 di 6 che accertava nell'avvenuto rifornimento con carburante contaminato la causa dei danni subiti dall'auto del dott. . CP_1 Alla luce di quanto riportato dai testi escussi, della cui attendibilità anche ad avviso della Corte – per i motivi che di seguito si illustrano-non vi è motivo di dubitare, la dinamica del fatto dannoso così come prospettata da parte appellata deve ritenersi pienamente provata. In particolare, deve dirsi accertato che l'appellata, effettuando rifornimento presso la stazione di servizio “terni Carburanti”, acquistava carburante contaminato da acqua e altri sedimenti in misura superiore a quella consentita per legge, che causava danni alla propria auto.
In particolare, parte appellante si lamenta del fatto che le dichiarazioni rese dai testi “non provano in alcun modo la ex adverso pretesa responsabilità della nella causazione del danno Parte_1 all'autovettura di proprietà del Sig. ”. In particolare, la CP_1 dichiarazione del dott. sarebbe una “dichiarazione generica, che Per_1 nulla prova in ordine all'ex adverso preteso rifornimento di carburante presso la Stazione di Servizio Terni Carburanti, gestita dalla Pt_1
”. La predetta doglianza non merita accoglimento. Il dott. ,
[...] Per_1 infatti, all'udienza del 23.03.2022, ha dichiarato di essere stato
“presente quando ha effettuato il rifornimento” il dott. . La CP_1 predetta dichiarazione, pertanto, è inequivocabile e prova il fatto che il dott. ha fatto rifornimento presso la stazione di servizio “Terni CP_1 Carburanti”. Di essa, inoltre, non vi è motivo di dubitare (come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure), a fortiori considerando il fatto che parte appellante nel giudizio di primo grado non ha sollevato alcuna eccezione circa l'attendibilità del teste, limitandosi in sede di comparsa conclusionale in appello ad assumerne l'inattendibilità con affermazione generica ed indimostrata.
2.3 Inoltre, parte appellante afferma che la CTU espletata nel giudizio di primo grado sarebbe nulla e, in quanto tale, inutilizzabile poiché avvenuta a distanza di tre anni dal fatto dannoso. La predetta doglianza non merita accoglimento poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, anche ad avviso della Corte la CTU è risultata “esaustiva e coerente”. Premesso, infatti, che il CTP di parte appellante, Persona_3 in sede di osservazioni alla CTU dell'ing. ha contestato Persona_4 la relazione del CTU, affermando soltanto che i danni subiti dall'auto del dott. potrebbero essere stati causati da un problema di fragilità CP_1 della pompa, come, a suo dire e senza comprovarlo, sarebbe successo a vari modelli della stessa casa madre Audi con chilometraggi analoghi, assumendo altresì che se vi fosse stata acqua nel gasolio, la vettura non avrebbe potuto percorrere circa 500 km., la circostanza che l'accertamento peritale
è stato effettuato a distanza di anni non ne inficia le risultanze posto che, come opportunamente affermato in sentenza dal primo Giudice, “il CTU ha avuto modo di visionare la autovettura in causa una volta funzionante e riparata, ciò non toglie che al consulente del giudice sono state messe a disposizioni alcune componenti della automobile smontate e sostituite e dalla analisi di tali componenti il CTU ha potuto constatare il loro
pagina 4 di 6 danneggiamento; il CTU ha inoltre evidenziato che tali componenti non possono essere danneggiati da piccole quantità di acqua nel gasolio ma solo da quote significative di acqua e/o di sedimenti anomali. Il CTU ha quindi chiarito ed accertato che “nel caso di specie, dagli elementi a disposizione è possibile dedurre che i danni subiti dai vari pezzi sopra elencati siano da ricondurre alla presenza di acqua nel gasolio ovvero alla contaminazione del carburante che si trovava nel serbatoio dell'autovettura utilizzata per la propulsione del veicolo”. L'analisi del CTU, infatti, è stata effettuata non solo prendendo in considerazione la natura delle componenti dell'auto sostituite, ma anche attraverso reperti, ossia su alcune delle componenti danneggiate dell'auto del dott. che sono CP_1 state messe a disposizione da quest'ultimo dopo essere state smontate e sostituite per poter ripristinare il corretto funzionamento dell'auto.
2.4 Per quanto riguarda il terzo ed ultimo motivo di appello, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., si osserva quanto segue. Parte appellante si lamenta del fatto che il Giudice di prime cure, nell'affermare che la difesa della è apparsa generica e Parte_1 pretestuosa, in quanto limitata a contestazioni con argomenti di stile, senza dimostrare la propria estraneità al fatto contestato, avrebbe violato il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., attribuendo il predetto onere alla parte diversa da quella onerata ex lege. In realtà il
Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della norma, ivi compreso quanto espresso dal comma 2 dell'art. 2697 c.c., che afferma che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso in esame, la che nell'atto di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta ha affermato di aver effettuato una verifica con il proprio gestore della qualità del carburante venduto, non ha fornito alcuna prova dell'asserita predetta verifica.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, la n. 497/ 2023, emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal
Tribunale di Terni, in data 11.07.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 419/ 2023; 2. Condanna la in applicazione del principio della Parte_1 soccombenza ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 5 di 6 3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico della di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, Parte_1 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AO de SI MO IN
pagina 6 di 6
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO IN Presidente
Dott. AO De SI Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 471 / 2023 promossa da: (P.I. ), in persona del legale rappresentante pt, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Caforio, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via Bartolo, n. 10
APPELLANTE Contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1 Marco Delibra ) e Francesca Picchiami Email_1
) Email_2 APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Vendita di cose mobili”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: come in atti. Per l'appellata: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Pt_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 497/2023, emessa ai
[...] sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal Tribunale di Terni in data
11.07.2023, pubblicata lo stesso giorno, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da , nella causa iscritta al n. r. g. 419/ Controparte_1 2021, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della convenuta per il danno cagionato dall'acquisto di carburante “contaminato”, e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno.
In particolare, il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità di parte convenuta alla causazione dell'evento come specificato nella narrativa, condanna la parte convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di €
3.800,00 oltre interessi dal deposito della sentenza a saldo;
condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali al
pagina 1 di 6 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate con separato decreto”.
Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, proponendo i seguenti motivi di gravame: 1) mancato accoglimento dell' eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale – illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – errore di giudizio per erroneo, incompleto ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti ed atti di causa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.; 2)illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
3) illogicità e contraddittorietà manifesta della sentenza – errore di giudizio per erroneo, incompleto ed insufficiente valutazione e prospettazione dei fatti ed atti di causa – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Si è ritualmente costituito mediante comparsa di Controparte_1 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, deducendo 1) ammissibilità della domanda giudiziale, da considerarsi tempestiva e idonea allo scopo che aveva ad oggetto;
2) corretta valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare dei testimoni e del CTU;
3) completa e sufficiente prospettazione dei fatti e corretta applicazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Con ordinanza del 7.02.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti e con ordinanza del 16.10.2024 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio in decisione, già assegnati alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
2.1 Per quanto riguarda il primo motivo di appello, fondato sull'asserita inammissibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale, si afferma quanto segue.
Parte appellante si lamenta del fatto che la pec che il dott. ha CP_1 inviato il 17.12.2019 (quindi entro il termine di due mesi prescritto dall'art. 132 Cod. consumo, dato che il fatto dannoso si è verificato il
17.11.2019) alla sig.ra responsabile dell'ufficio Parte_2 amministrativo della per denunciare il danno subito non sia Parte_1
“idonea a portare il venditore a conoscenza dei difetti riscontrati”. Parte appellante ritiene, invece, che idonea nel senso predetto sia soltanto la lettera di diffida e messa in mora inviata dal dott. tramite CP_1 raccomandata in data 04.03.2020, pertanto tardiva e quindi ex lege inammissibile.
La Corte ritiene non condivisibile la predetta doglianza di parte appellante poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, dalla pec del dott. si evincono con chiarezza le ragioni della CP_1 richiesta risarcitoria e l'enunciazione dei fatti così come avvenuti. Dalla predetta pec si legge che “in data 27/11/19 … in presenza di un mio
pagina 2 di 6 collega, il dott. effettuavo rifornimento di gasolio … Persona_1 presso la vostra struttura di Terni;
in data 28/11/19, mentre ero in viaggio per Milano, iniziavo ad avere problemi di funzionamento del motore
e di rendimento su strada del veicolo;
lo stesso giorno venivo soccorso in autostrada … con chiamata ACI poiché il motore (si era) spento;
la vettura veniva trasportata presso il centro Audi più vicino, dove veniva diagnosticato un problema di iniezione causato da carburante contaminato”.
Dalla lettura della predetta pec risulta pertanto inequivocabile la manifestazione da parte del dott. della volontà di comunicare alla CP_1 il difetto riscontrato a seguito dell'acquisto di carburante Parte_1 presso la loro stazione di rifornimento. Nulla quaestio sulla forma (nel caso in esame una pec) della denuncia dei vizi ex art. 132 Cod. consumo poiché, come espressamente affermato proprio da parte appellante nell'atto di citazione in appello, “il consumatore può denunciarli (i vizi) con qualsiasi mezzo”.
2.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, si afferma quanto segue.
Preliminarmente, pare opportuno operare una ricostruzione della dinamica del fatto così come è stato accertato all'esito dell'istruzione probatoria del giudizio di primo grado.
In data 27.11.2019, alle ore 19.45 circa, il dott. in presenza del CP_1 collega dott. si recava, con il proprio veicolo Audi Q5, Persona_1 targato EY443KC, alla stazione di servizio “Terni Carburanti” sita in
Terni, piazzale Girolamo Bianchini Riccardi, per effettuare rifornimento self-service di gasolio, pagando € 90,00 in contanti (come testimoniato dal dott. escusso in data 23.03.2022). Il giorno seguente 28.11.2019, Per_1 il dott. in viaggio a bordo della propria auto verso Parma, CP_1 avvertiva problemi di funzionamento dell'auto stessa, che si arrestava in località Rozzano (MI). Chiesto l'intervento del Pronto Soccorso ACI, l'auto veniva sottoposta ad un duplice controllo da parte dell'autofficina ORMAD di Cipriano e da parte del centro AUDI più vicino che immediatamente diagnosticava un problema di iniezione causato da carburante contaminato
(come testimoniato da responsabile tecnico dell'officina Testimone_1
in data 23.03.2022). La predetta officina Controparte_2 accertava l'intervenuto grippaggio della pompa d'iniezione ad alta pressione a causa dell'impatto con il carburante contaminato e provvedeva alla sostituzione dei pezzi danneggiati. Durante le predette operazioni, veniva prelevato un campione del carburante per farlo analizzare da
[...] che ne accertava la contaminazione con acqua e sedimenti Controparte_3 oltre il valore di soglia accettabile per legge. Nelle more del fermo tecnico dell'auto presso l'officina, il dott. si vedeva costretto a CP_1 noleggiare un'altra auto per svolgere la propria attività lavorativa. In data 17.12.2019, il dott. inviava una pec alla per CP_1 Parte_1 lamentare il danno subito a causa dell'acquisto di carburante contaminato con il quale aveva rifornito la propria auto, invitando invano la Pt_1 a dargli un riscontro prima di intraprendere le vie giudiziali. Non
[...] ricevendo risposta, il dott. nominava il CTP Geom. CP_1 Persona_2
pagina 3 di 6 che accertava nell'avvenuto rifornimento con carburante contaminato la causa dei danni subiti dall'auto del dott. . CP_1 Alla luce di quanto riportato dai testi escussi, della cui attendibilità anche ad avviso della Corte – per i motivi che di seguito si illustrano-non vi è motivo di dubitare, la dinamica del fatto dannoso così come prospettata da parte appellata deve ritenersi pienamente provata. In particolare, deve dirsi accertato che l'appellata, effettuando rifornimento presso la stazione di servizio “terni Carburanti”, acquistava carburante contaminato da acqua e altri sedimenti in misura superiore a quella consentita per legge, che causava danni alla propria auto.
In particolare, parte appellante si lamenta del fatto che le dichiarazioni rese dai testi “non provano in alcun modo la ex adverso pretesa responsabilità della nella causazione del danno Parte_1 all'autovettura di proprietà del Sig. ”. In particolare, la CP_1 dichiarazione del dott. sarebbe una “dichiarazione generica, che Per_1 nulla prova in ordine all'ex adverso preteso rifornimento di carburante presso la Stazione di Servizio Terni Carburanti, gestita dalla Pt_1
”. La predetta doglianza non merita accoglimento. Il dott. ,
[...] Per_1 infatti, all'udienza del 23.03.2022, ha dichiarato di essere stato
“presente quando ha effettuato il rifornimento” il dott. . La CP_1 predetta dichiarazione, pertanto, è inequivocabile e prova il fatto che il dott. ha fatto rifornimento presso la stazione di servizio “Terni CP_1 Carburanti”. Di essa, inoltre, non vi è motivo di dubitare (come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure), a fortiori considerando il fatto che parte appellante nel giudizio di primo grado non ha sollevato alcuna eccezione circa l'attendibilità del teste, limitandosi in sede di comparsa conclusionale in appello ad assumerne l'inattendibilità con affermazione generica ed indimostrata.
2.3 Inoltre, parte appellante afferma che la CTU espletata nel giudizio di primo grado sarebbe nulla e, in quanto tale, inutilizzabile poiché avvenuta a distanza di tre anni dal fatto dannoso. La predetta doglianza non merita accoglimento poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, anche ad avviso della Corte la CTU è risultata “esaustiva e coerente”. Premesso, infatti, che il CTP di parte appellante, Persona_3 in sede di osservazioni alla CTU dell'ing. ha contestato Persona_4 la relazione del CTU, affermando soltanto che i danni subiti dall'auto del dott. potrebbero essere stati causati da un problema di fragilità CP_1 della pompa, come, a suo dire e senza comprovarlo, sarebbe successo a vari modelli della stessa casa madre Audi con chilometraggi analoghi, assumendo altresì che se vi fosse stata acqua nel gasolio, la vettura non avrebbe potuto percorrere circa 500 km., la circostanza che l'accertamento peritale
è stato effettuato a distanza di anni non ne inficia le risultanze posto che, come opportunamente affermato in sentenza dal primo Giudice, “il CTU ha avuto modo di visionare la autovettura in causa una volta funzionante e riparata, ciò non toglie che al consulente del giudice sono state messe a disposizioni alcune componenti della automobile smontate e sostituite e dalla analisi di tali componenti il CTU ha potuto constatare il loro
pagina 4 di 6 danneggiamento; il CTU ha inoltre evidenziato che tali componenti non possono essere danneggiati da piccole quantità di acqua nel gasolio ma solo da quote significative di acqua e/o di sedimenti anomali. Il CTU ha quindi chiarito ed accertato che “nel caso di specie, dagli elementi a disposizione è possibile dedurre che i danni subiti dai vari pezzi sopra elencati siano da ricondurre alla presenza di acqua nel gasolio ovvero alla contaminazione del carburante che si trovava nel serbatoio dell'autovettura utilizzata per la propulsione del veicolo”. L'analisi del CTU, infatti, è stata effettuata non solo prendendo in considerazione la natura delle componenti dell'auto sostituite, ma anche attraverso reperti, ossia su alcune delle componenti danneggiate dell'auto del dott. che sono CP_1 state messe a disposizione da quest'ultimo dopo essere state smontate e sostituite per poter ripristinare il corretto funzionamento dell'auto.
2.4 Per quanto riguarda il terzo ed ultimo motivo di appello, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., si osserva quanto segue. Parte appellante si lamenta del fatto che il Giudice di prime cure, nell'affermare che la difesa della è apparsa generica e Parte_1 pretestuosa, in quanto limitata a contestazioni con argomenti di stile, senza dimostrare la propria estraneità al fatto contestato, avrebbe violato il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., attribuendo il predetto onere alla parte diversa da quella onerata ex lege. In realtà il
Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della norma, ivi compreso quanto espresso dal comma 2 dell'art. 2697 c.c., che afferma che chi eccepisce l'inefficacia dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso in esame, la che nell'atto di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta ha affermato di aver effettuato una verifica con il proprio gestore della qualità del carburante venduto, non ha fornito alcuna prova dell'asserita predetta verifica.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, la n. 497/ 2023, emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dal
Tribunale di Terni, in data 11.07.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 419/ 2023; 2. Condanna la in applicazione del principio della Parte_1 soccombenza ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 2.552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
pagina 5 di 6 3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico della di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, Parte_1 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AO de SI MO IN
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