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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Benedetta Mancini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al numero 256 del ruolo generale dell'anno 2020 di questa Corte, promossa da con sede in San Sperate partita iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Cagliari, in Viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE
contro in persona dell'omonimo titolare, Sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sinnai, Viale Einstein n. 68, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Piergiorgio Statzu che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
pagina 1 di 10 all'udienza collegiale del 5 Luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“- In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, rigettando le domande formulate dalla Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la da ogni avversa Pt_1 Parte_1
pretesa.
- In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse della Ditta appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2624/2019 del 20.11.2019;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale, premettendo di aver incaricato nell'anno 2003 la Controparte_2
della progettazione, con ogni conseguente attività propedeutica ed accessoria, di un
[...]
fabbricato (originariamente composto da 12 appartamenti poi ridotti a 8) da realizzarsi sul terreno di sua proprietà, sito in San Sperate (SU), Località IL RE, distinto in Catasto al Foglio 12,
Mappali 104, 105 e 530) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la detta società al fine di sentire accertare il suo inadempimento contrattuale ed ottenerne la condanna alla restituzione del corrispettivo di Euro 15.600,00 alla stessa pagato in esecuzione del contratto.
In particolare, dopo avere ripercorso riassuntivamente i fatti occorsi dal conferimento dell'incarico, con particolare riferimento all'iter amministrativo volto al rilascio del titolo abilitativo (che aveva compreso la predisposizione e presentazione della DUAAP, la redazione e la rielaborazione del progetto,
l'elaborazione del progetto in variante non essenziale al piano particolareggiato e il rilievo topografico dei luoghi), l'attore deduceva che la pratica edilizia si era arenata in quanto la DUAAP n.7/2011, predisposta e depositata dal progettista incaricato dalla società convenuta, era stata dichiarata inefficace con provvedimento interdittivo del 7.3.2012, emesso in autotutela dal responsabile del servizio tecnico pagina 2 di 10 del Comune di San Sperate a causa della “difformità tra le dichiarazioni autocertificate rese rispetto alle norme urbanistiche vigenti".
Deduceva, quindi, l'attore che, poiché l'inadempimento della convenuta aveva determinato l'impossibilità di realizzare il progetto, “provocando alla stessa ingenti danni sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante”, sussisteva il suo diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate in acconto ammontanti ad Euro 15.600,00.
Si costituiva in giudizio la per contestare le avverse Controparte_2
domande di cui chiedeva il rigetto, deducendo di avere diligentemente e compiutamente svolto, nell'arco di ben otto anni, l'incarico affidato e sostenendo di non essere responsabile del provvedimento interdittivo del 7.03.2012, dal momento che il mancato positivo esito della pratica edilizia era riconducibile alla colposa acquiescenza prestata dall'attore all'anzidetto provvedimento interdittivo, nonostante la genericità e infondatezza di quest'ultimo.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se le prestazioni rese dalla fossero o meno inficiate da Controparte_2
errori tali da renderle inutili per la committente e così legittimare la sua eccezione di inadempimento e la conseguente richiesta di restituzione del corrispettivo pagato.
Benché la convenuta avesse fatto richiesta di richiamo del Ctu a chiarimenti sulle osservazioni del proprio Ctp - che aveva evidenziato l'inattendibilità dell'elaborato peritale in quanto basato sul solo
CDU n. 62 del 16.08.2011 in netto contrasto con gli strumenti urbanistici all'epoca vigenti nel Comune di San Sperate - la causa, all'udienza del 10.05.2019, veniva trattenuta a decisione per essere quindi definita con sentenza n. 2624 del 20.11.2019, con la quale il Tribunale di Cagliari, alla luce delle risultanze peritali che avevano evidenziato l'illegittimità della DUAAP n. 30 del 23.02.2011 in quanto risultata non conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 12.892,56, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 26.10.2011 al saldo, nonché le spese processuali e di Ctu.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per sentirla Parte_1
interamente riformare, in quanto ingiusta ed erronea, e conseguire, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, il rigetto integrale delle domande della ditta CP_1
[...]
pagina 3 di 10 Si è costituita quest'ultima per resistere all'appello, di cui ha contestato ogni fondatezza, e sentir confermare la sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.07.2023, la Corte, ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di rinnovare la Ctu
a mezzo di altro ausiliare, conferiva il relativo incarico affinché, esaminata la documentazione in atti ed acquisita presso l'amministrazione competente anche eventuale ulteriore documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico (in particolare il PUC, il PRU IL
RE e la sua variante), si procedesse ad accertare “se le prestazioni eseguite dalla società odierna appellante attraverso i suoi tecnici e collaboratori siano state svolte correttamente ovvero se siano state caratterizzate da imperizia, indicando in questa ipotesi le prestazioni non eseguite correttamente
e rideterminando il compenso dovuto per le prestazioni correttamente eseguite ed utilizzabili dal committente”.
Espletato l'incarico e depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, all'udienza del 5.07.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe e con assegnazione di nuovi termini per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza per avere interamente recepito le conclusioni del CTU benché il proprio consulente ne avesse messo in luce la chiara inattendibilità in quanto basata sul solo certificato di destinazione urbanistica n. 62/2011, senza alcuna considerazione per il PUC, il PRU IL RE e la sua variante vigenti nel Comune di San Sperate, con i quali strumenti si poneva in contrasto, riportando norme tecniche sulle tipologie edilizie assentibili non contenute nei richiamati piani.
Sostiene l'appellante che, poiché il CDU n. 62/2011 ha carattere meramente ricognitivo e certificativo degli elementi (destinazione urbanistica, indice di fabbricabilità, vincoli ecc.) desumibili dagli strumenti urbanistici che su esso prevalgono, il giudice di prime cure non solo aveva errato a recepire una CTU basata esclusivamente su un CDU illegittimo, ma anche nel ritenere che questo fosse l'unico documento prodotto dalla convenuta a riprova del suo corretto adempimento, posto che, al conferimento dell'incarico, il perito dell'ufficio era stato autorizzato dal giudice ad assumere dalle parti e dalla P.A. ogni informazione e documento utili ai fini dell'indagine, purché destinati alla valutazione di elementi già in atti.
pagina 4 di 10 In ogni caso, afferma l'appellante, il giudice di prime cure, per il principio iura novit curia, avrebbe dovuto acquisire informazioni sul contenuto degli strumenti urbanistici locali, o attraverso la collaborazione delle parti o direttamente presso l'ente comunale.
Sulla base di tali censure, l'appellante ha insistito per la rinnovazione della CTU affinché, attraverso l'esame delle norme contenute nei piani urbanistici del Comune di San Sperate, venga accertata la effettiva correttezza delle sue prestazioni e, in particolare, la conformità del progetto e dei dati autocertificati nella DUAAP alle norme urbanistiche vigenti all'epoca nel suddetto Comune.
Con il secondo motivo, l'impugnante censura la sentenza per avere ritenuto, alla luce delle carenze progettuali e dei vizi della variante evidenziati dal CTU, la sua prestazione talmente carente da non assicurare alcuna utilità al committente e, quindi, da non giustificare il corrispettivo ricevuto, con conseguente diritto di quest'ultimo di ottenerne la restituzione.
Sostiene al riguardo che la decisione sarebbe erronea ed estremamente riduttiva del suo operato dal momento che, non solo la ditta committente aveva beneficiato della sua opera (come si evinceva dalla comunicazione del Comune di San Sperate prot. n. 13356 del 22.11.2011, con cui era stata autorizzata la ripresa dei lavori dopo che il Consiglio Comunale, con delibera n. 33 del 5.09.2011, aveva approvato la variante al Piano Particolareggiato), ma neanche poteva essere ritenuta responsabile del mancato conseguimento del risultato utile, non essendo a sé imputabili né i vizi formali del procedimento amministrativo di approvazione della variante al PP, né dell'acquiescenza prestata sia al provvedimento interdittale del 7.03.2012, sia al provvedimento giurisdizionale che aveva definito il giudizio introdotto dalle signore dinanzi al giudice amministrativo. Pt_2
I due sopra esposti motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere definiti nei termini di seguito indicati.
Come dianzi esposto, questa Corte, con ordinanza del 21.07.2023, ha ritenuto di accogliere la richiesta istruttoria dell'appellante ed ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché il nuovo ausiliare, esaminata anche ulteriore documentazione da acquisire presso la pubblica amministrazione, in particolare il PUC, il PRU IL RE e la sua variante, accertasse se le prestazioni rese dall'odierna appellante fossero state correttamente eseguite o se risultassero inficiate da errori, procedendo alla rideterminazione del corrispettivo in relazione a quelle attività risultante esattamente adempiute ed utilizzabili dalla committente.
pagina 5 di 10 Il Ctu incaricato, Ing. , ha reso le risposte ai quesiti formulai nella sua relazione del Persona_1
14.03.2024, sulle cui risultanze il Collegio ritiene di poter fondare la decisione delle questioni controverse, ritenendo non condivisibili le critiche mosse dalle parti - con la comparsa conclusionale - nei confronti dell'indagine peritale che appare esaustiva e congruamente argomentata e motivata, avendo peraltro il perito fugato ogni dubbio e fornito i dovuti chiarimenti, riscontrando puntualmente le osservazioni formulate dai Ctp delle stesse parti (v. Ctu, pag. 13, 14,15).
Il CTU ha ripercorso le varie fasi che hanno interessato la pratica edilizia oggetto di lite, dal momento della sua presentazione sino al momento della sua sospensione, ricostruendo l'iter cronologico delle prestazioni rese dalla società appellante nelle singole fasi susseguitesi in circa otto anni di durata dell'incarico professionale.
In particolare, ha individuato tre fasi: a) la prima, avente inizio in data 17.12.2003 con la presentazione della domanda di concessione edilizia (pratica ed. 122/2003 per la realizzazione del fabbricato ad uso residenziale composto da 12 unità abitative) e termine con il diniego al progetto per contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRU IL RE, espresso dalla Commissione edilizia in data
7.05.2024; b) la seconda, avente avvio il 7.05.2004 con la presentazione dell'istanza di variante al
Piano Particolareggiato di IL ME (pratica ed. 79/2004), cui ha fatto seguito la presentazione in data 11.08.2004 della nuova domanda di concessione edilizia (pratica ed. 92/2004), l'approvazione della variante da parte della Commissione edilizia ma non anche del Consiglio Comunale, la sospensione in autotutela della pratica edilizia 92/2004 disposta il 17.05.200 dalla Commissione edilizia in attesa della definizione della variante al PUC, la presentazione da parte del il CP_1
10.09.2010 dell'istanza di sospensione dell'istruttoria della pratica edilizia 92/2004 al fine di consentire l'adeguamento del progetto alle nuove norme introdotte dalla variante ed il successivo ritiro della stessa pratica;
c) la terza, avente inizio il 14.10.2010 con la presentazione della nuova pratica edilizia (n.
191/2010 per la realizzazione del fabbricato residenziale composto da otto unità abitative), alla luce delle nuove norme attuative introdotte con la variante al PUC, cui ha fatto seguito, in data 5.01.2011, la comunicazione dell'ufficio tecnico di irricevibilità della domanda e la ripresentazione allo sportello
SUAP della DUAAP in data 12.01.2011 (pratica ed. 7/2011), la segnalazione di irregolarità formale della DUAAP e della Cila con il successivo re-invio della stessa, la comunicazione in data
9.08.2011dell'ufficio tecnico di sospensione dei lavori (risultando il progetto elaborato sulla base di una variante al PP approvata dalla Commissione edilizia ma non ancora dal Consiglio Comunale), la richiesta di variante non sostanziale al PP, la delibera n. 33 del 5.09.2011 con la definitiva pagina 6 di 10 approvazione da parte del Consiglio Comunale della detta variante, la presentazione in data 15.11.2011 del ricorso al TAR per l'annullamento della delibera n. 33/2011 e l'adozione in data 27.01.2012 del provvedimento interdittivo dell'ufficio tecnico all'intervento edilizio di cui alla DUAAP 7/2011 per difformità delle attestazioni alle norme urbanistiche (risultando la detta dichiarazione presentata prima della definitiva approvazione della variante).
Così ricostruito l'iter cronologico delle diverse fasi riguardanti l'intervento edilizio per cui è causa, il
CTU ha valutato le prestazioni della nell'ambito di ciascuna di esse esponendo che: Controparte_2
a) nella prima fase, relativa alla pratica edilizia 12/2003, rilevando il diniego espresso sia dalla
Commissione edilizia che dall'ufficio tecnico per mancanza di conformità del progetto alle norme del
PRU approvato il 17.01.1985, non potesse “essere riconosciuta la prestazione professionale resa non avendo questa sortito alcun titolo”;
b) nella seconda fase, relativa alla presentazione della variante al PRU (pratica ed. 79/2004) e alla domanda di concessione edilizia (pratica ed. 92/2004), considerata l'intervenuta sospensione della pratica edilizia relativa al fabbricato in attesa dell'approvazione della variante al PUC, la prestazione della società appellante, anche in tal caso, non avesse prodotto alcun effetto utile essendo rimasta vana ed inutilizzabile;
c) nella terza fase, relativa alla presentazione della DUAAP n. 7/2011 per l'adattamento del progetto alle nuove norme urbanistiche, considerato che la non conformità urbanistica del progetto era stata recuperata attraverso la successiva presentazione di variante non sostanziale poi definitivamente approvata dal Consiglio Comunale, mentre la pratica edilizia per il fabbricato era stata interdetta risultando “non conforme alla normativa urbanistica” in quanto “Si sarebbe dovuta ripresentare la pratica edilizia successivamente all'approvazione della variante”, il CTU ha reputato correttamente svolte le prestazioni relative alla sola redazione di variante del PRU di IL ME, in quanto portate a termine correttamente dalla società di progettazione.
Per tale fase, invece, il CTU ha concluso per il non corretto svolgimento delle prestazioni relative all'intervento di realizzazione del fabbricato, a causa della non conformità urbanistica degli elaborati progettuali “in quanto presentati precedentemente alla variazione e adeguamento dello strumento urbanistico”, e per la loro inutilizzabilità a causa della modifica della variante al PRU IL RE presentata dal Comune di San Sperate.
pagina 7 di 10 In conclusione, dall'esame della documentazione acquisita e di quanto risultante prodotto in atti, il perito dell'ufficio ha ritenuto che “le prestazioni correttamente rese abbiano riguardato la redazione della variante del PRU "IL ME"; l'esecuzione di rilievi topografici per il riconfinamento delle aree interessate dall'intervento edilizio”, pur riconoscendo che le attività espletate non siano risultate di alcuna utilità per l'appellato in ragione del mancato conseguimento del titolo edilizio.
Venendo, quindi, alla valutazione delle prestazioni di tipo urbanistico ritenute regolarmente espletate, il perito dell'ufficio, facendo applicazione dei parametri desumibili dal d.m. giustizia n. 140/2012 sul calcolo del compenso delle professioni dell'area tecnica, ha determinato il compenso spettante alla società appellante per tale specifica attività in Euro 1.181,75 oltre ad un rimborso delle spese forfettario pari al 15% del compenso riconosciuto, ammontante quindi ad Euro 177,25.
A tale compenso il CTU, accogliendo l'osservazione del Ctp di parte appellante, ha ritenuto potersi aggiungere quello per la prestazione di riconfinamento delle aree di piano pari ad Euro 575,00
(comprensivo del rimborso forfettario delle spese), pervenendo così ad un compenso complessivo per le prestazioni ritenute correttamente espletate di Euro 1.954,00 oltre oneri di legge.
In definitiva, dunque, dalla perizia in atti, si rileva che il Ctu ha, sì, confermato la conclusiva non utilizzabilità della prestazione resa dalla per il mancato ottenimento del titolo Controparte_2
edilizio, ma ha, al contempo, accertato il corretto svolgimento di alcune prestazioni non direttamente riguardate dal mancato raggiungimento del risultato finale.
Alla luce delle motivate risposte del CTU ai quesiti posti con l'ordinanza 21.07.2023, ritiene il Collegio di dover disattendere le contestazioni formulate dall'appellante con la comparsa conclusionale, con la quale ha lamentato che il perito dell'ufficio non abbia tenuto alcun conto delle osservazione del proprio Per Ctp Ing. neanche allegate alla relazione peritale: in realtà, dalla semplice lettura della stessa si evince che il CTU, benché effettivamente non le abbia allegate alla sua relazione, ha specificamente replicato alle osservazioni del consulente della parte, fino a riconoscere la fondatezza di taluni rilievi che ha recepito nella stesura definitiva del proprio elaborato (v. CTU, pag. 13 e 14).
All'esito, dunque, delle indagini peritali come sopra svolte, consegue che l'appello merita di essere in parte accolto, avendo il CTU accertato che talune attività svolte dalla società appellante per conto della sono state correttamente rese, sia pure nei limitati margini di cui si è detto. CP_1
Pertanto, la sentenza impugnata, che ha assunto la totale erroneità/carenza delle prestazioni a carico della convenuta, per l'effetto condannandola alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto,
pagina 8 di 10 ritenendolo non causalmente giustificato dall'esatto adempimento (benché difettasse una precisa allegazione attorea sul punto e, in ogni caso, la domanda di risoluzione contrattuale), deve essere parzialmente riformata, dovendo riconoscersi il diritto dell'appellante al compenso di Euro 1.954,00 oltre oneri di legge, che il CTU ha ritenuto ad essa spettante per le attività specificamente indicate nella sua relazione.
Pertanto, la è tenuta al pagamento del su indicato compenso in favore della società CP_1
appellante, oltre agli interessi legali che saranno dovuti solo nell'ipotesi in cui sia avvenuta da parte della convenuta la restituzione dell'intero compenso in esecuzione della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del giudizio, la riforma, sia pur parziale, della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese processuale che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto un limitato accoglimento dell'appello, a seguito della nuova indagine peritale richiesta dall'impugnante, ma con la conferma del suo maggior inadempimento;
ritiene, pertanto, il Collegio di poter compensare per un terzo tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell'appellante in ragione della sua residuale soccombenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri ministeriali (d.m. n. 55/2014
e s.m.i., d.m. n. 147/2022), secondo lo scaglione di valore da Euro 5.201,00 a 26.000,00; le spese di
Ctu, sostenute nell'interesse di entrambe le parti, ripartite a metà ciascuno.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2624/2019 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma,
[...]
1) dichiara il diritto della al pagamento dell'importo di Parte_1
Euro 1.954,00 oltre oneri di legge a titolo di compenso dovuto dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, alla Parte_1
restituzione in favore di ove non già restituito, dell'importo residuo, rispetto ad euro Controparte_1
12.892,56, pari ad euro 10.938,56, oltre oneri di legge ed oltre interessi legali dal 26.10.2011 al saldo;
2) compensa per un terzo tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Parte_1
della della restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in Euro 2.470,00 Controparte_1
a titolo di compenso professionale, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge, quanto al pagina 9 di 10 presente grado, in Euro 3.870,00 a titolo di compenso professionale oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello, il 23
Gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Benedetta Mancini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Benedetta Mancini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al numero 256 del ruolo generale dell'anno 2020 di questa Corte, promossa da con sede in San Sperate partita iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Cagliari, in Viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'Avv. Stefanino Casti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- APPELLANTE
contro in persona dell'omonimo titolare, Sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sinnai, Viale Einstein n. 68, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Piergiorgio Statzu che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
pagina 1 di 10 all'udienza collegiale del 5 Luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“- In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente gravame e le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, rigettando le domande formulate dalla Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la da ogni avversa Pt_1 Parte_1
pretesa.
- In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse della Ditta appellata:
“1) Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2624/2019 del 20.11.2019;
2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale, premettendo di aver incaricato nell'anno 2003 la Controparte_2
della progettazione, con ogni conseguente attività propedeutica ed accessoria, di un
[...]
fabbricato (originariamente composto da 12 appartamenti poi ridotti a 8) da realizzarsi sul terreno di sua proprietà, sito in San Sperate (SU), Località IL RE, distinto in Catasto al Foglio 12,
Mappali 104, 105 e 530) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la detta società al fine di sentire accertare il suo inadempimento contrattuale ed ottenerne la condanna alla restituzione del corrispettivo di Euro 15.600,00 alla stessa pagato in esecuzione del contratto.
In particolare, dopo avere ripercorso riassuntivamente i fatti occorsi dal conferimento dell'incarico, con particolare riferimento all'iter amministrativo volto al rilascio del titolo abilitativo (che aveva compreso la predisposizione e presentazione della DUAAP, la redazione e la rielaborazione del progetto,
l'elaborazione del progetto in variante non essenziale al piano particolareggiato e il rilievo topografico dei luoghi), l'attore deduceva che la pratica edilizia si era arenata in quanto la DUAAP n.7/2011, predisposta e depositata dal progettista incaricato dalla società convenuta, era stata dichiarata inefficace con provvedimento interdittivo del 7.3.2012, emesso in autotutela dal responsabile del servizio tecnico pagina 2 di 10 del Comune di San Sperate a causa della “difformità tra le dichiarazioni autocertificate rese rispetto alle norme urbanistiche vigenti".
Deduceva, quindi, l'attore che, poiché l'inadempimento della convenuta aveva determinato l'impossibilità di realizzare il progetto, “provocando alla stessa ingenti danni sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante”, sussisteva il suo diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate in acconto ammontanti ad Euro 15.600,00.
Si costituiva in giudizio la per contestare le avverse Controparte_2
domande di cui chiedeva il rigetto, deducendo di avere diligentemente e compiutamente svolto, nell'arco di ben otto anni, l'incarico affidato e sostenendo di non essere responsabile del provvedimento interdittivo del 7.03.2012, dal momento che il mancato positivo esito della pratica edilizia era riconducibile alla colposa acquiescenza prestata dall'attore all'anzidetto provvedimento interdittivo, nonostante la genericità e infondatezza di quest'ultimo.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se le prestazioni rese dalla fossero o meno inficiate da Controparte_2
errori tali da renderle inutili per la committente e così legittimare la sua eccezione di inadempimento e la conseguente richiesta di restituzione del corrispettivo pagato.
Benché la convenuta avesse fatto richiesta di richiamo del Ctu a chiarimenti sulle osservazioni del proprio Ctp - che aveva evidenziato l'inattendibilità dell'elaborato peritale in quanto basato sul solo
CDU n. 62 del 16.08.2011 in netto contrasto con gli strumenti urbanistici all'epoca vigenti nel Comune di San Sperate - la causa, all'udienza del 10.05.2019, veniva trattenuta a decisione per essere quindi definita con sentenza n. 2624 del 20.11.2019, con la quale il Tribunale di Cagliari, alla luce delle risultanze peritali che avevano evidenziato l'illegittimità della DUAAP n. 30 del 23.02.2011 in quanto risultata non conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 12.892,56, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 26.10.2011 al saldo, nonché le spese processuali e di Ctu.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la per sentirla Parte_1
interamente riformare, in quanto ingiusta ed erronea, e conseguire, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, il rigetto integrale delle domande della ditta CP_1
[...]
pagina 3 di 10 Si è costituita quest'ultima per resistere all'appello, di cui ha contestato ogni fondatezza, e sentir confermare la sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.07.2023, la Corte, ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di rinnovare la Ctu
a mezzo di altro ausiliare, conferiva il relativo incarico affinché, esaminata la documentazione in atti ed acquisita presso l'amministrazione competente anche eventuale ulteriore documentazione amministrativa necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico (in particolare il PUC, il PRU IL
RE e la sua variante), si procedesse ad accertare “se le prestazioni eseguite dalla società odierna appellante attraverso i suoi tecnici e collaboratori siano state svolte correttamente ovvero se siano state caratterizzate da imperizia, indicando in questa ipotesi le prestazioni non eseguite correttamente
e rideterminando il compenso dovuto per le prestazioni correttamente eseguite ed utilizzabili dal committente”.
Espletato l'incarico e depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, all'udienza del 5.07.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe e con assegnazione di nuovi termini per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza per avere interamente recepito le conclusioni del CTU benché il proprio consulente ne avesse messo in luce la chiara inattendibilità in quanto basata sul solo certificato di destinazione urbanistica n. 62/2011, senza alcuna considerazione per il PUC, il PRU IL RE e la sua variante vigenti nel Comune di San Sperate, con i quali strumenti si poneva in contrasto, riportando norme tecniche sulle tipologie edilizie assentibili non contenute nei richiamati piani.
Sostiene l'appellante che, poiché il CDU n. 62/2011 ha carattere meramente ricognitivo e certificativo degli elementi (destinazione urbanistica, indice di fabbricabilità, vincoli ecc.) desumibili dagli strumenti urbanistici che su esso prevalgono, il giudice di prime cure non solo aveva errato a recepire una CTU basata esclusivamente su un CDU illegittimo, ma anche nel ritenere che questo fosse l'unico documento prodotto dalla convenuta a riprova del suo corretto adempimento, posto che, al conferimento dell'incarico, il perito dell'ufficio era stato autorizzato dal giudice ad assumere dalle parti e dalla P.A. ogni informazione e documento utili ai fini dell'indagine, purché destinati alla valutazione di elementi già in atti.
pagina 4 di 10 In ogni caso, afferma l'appellante, il giudice di prime cure, per il principio iura novit curia, avrebbe dovuto acquisire informazioni sul contenuto degli strumenti urbanistici locali, o attraverso la collaborazione delle parti o direttamente presso l'ente comunale.
Sulla base di tali censure, l'appellante ha insistito per la rinnovazione della CTU affinché, attraverso l'esame delle norme contenute nei piani urbanistici del Comune di San Sperate, venga accertata la effettiva correttezza delle sue prestazioni e, in particolare, la conformità del progetto e dei dati autocertificati nella DUAAP alle norme urbanistiche vigenti all'epoca nel suddetto Comune.
Con il secondo motivo, l'impugnante censura la sentenza per avere ritenuto, alla luce delle carenze progettuali e dei vizi della variante evidenziati dal CTU, la sua prestazione talmente carente da non assicurare alcuna utilità al committente e, quindi, da non giustificare il corrispettivo ricevuto, con conseguente diritto di quest'ultimo di ottenerne la restituzione.
Sostiene al riguardo che la decisione sarebbe erronea ed estremamente riduttiva del suo operato dal momento che, non solo la ditta committente aveva beneficiato della sua opera (come si evinceva dalla comunicazione del Comune di San Sperate prot. n. 13356 del 22.11.2011, con cui era stata autorizzata la ripresa dei lavori dopo che il Consiglio Comunale, con delibera n. 33 del 5.09.2011, aveva approvato la variante al Piano Particolareggiato), ma neanche poteva essere ritenuta responsabile del mancato conseguimento del risultato utile, non essendo a sé imputabili né i vizi formali del procedimento amministrativo di approvazione della variante al PP, né dell'acquiescenza prestata sia al provvedimento interdittale del 7.03.2012, sia al provvedimento giurisdizionale che aveva definito il giudizio introdotto dalle signore dinanzi al giudice amministrativo. Pt_2
I due sopra esposti motivi di appello, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere definiti nei termini di seguito indicati.
Come dianzi esposto, questa Corte, con ordinanza del 21.07.2023, ha ritenuto di accogliere la richiesta istruttoria dell'appellante ed ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché il nuovo ausiliare, esaminata anche ulteriore documentazione da acquisire presso la pubblica amministrazione, in particolare il PUC, il PRU IL RE e la sua variante, accertasse se le prestazioni rese dall'odierna appellante fossero state correttamente eseguite o se risultassero inficiate da errori, procedendo alla rideterminazione del corrispettivo in relazione a quelle attività risultante esattamente adempiute ed utilizzabili dalla committente.
pagina 5 di 10 Il Ctu incaricato, Ing. , ha reso le risposte ai quesiti formulai nella sua relazione del Persona_1
14.03.2024, sulle cui risultanze il Collegio ritiene di poter fondare la decisione delle questioni controverse, ritenendo non condivisibili le critiche mosse dalle parti - con la comparsa conclusionale - nei confronti dell'indagine peritale che appare esaustiva e congruamente argomentata e motivata, avendo peraltro il perito fugato ogni dubbio e fornito i dovuti chiarimenti, riscontrando puntualmente le osservazioni formulate dai Ctp delle stesse parti (v. Ctu, pag. 13, 14,15).
Il CTU ha ripercorso le varie fasi che hanno interessato la pratica edilizia oggetto di lite, dal momento della sua presentazione sino al momento della sua sospensione, ricostruendo l'iter cronologico delle prestazioni rese dalla società appellante nelle singole fasi susseguitesi in circa otto anni di durata dell'incarico professionale.
In particolare, ha individuato tre fasi: a) la prima, avente inizio in data 17.12.2003 con la presentazione della domanda di concessione edilizia (pratica ed. 122/2003 per la realizzazione del fabbricato ad uso residenziale composto da 12 unità abitative) e termine con il diniego al progetto per contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRU IL RE, espresso dalla Commissione edilizia in data
7.05.2024; b) la seconda, avente avvio il 7.05.2004 con la presentazione dell'istanza di variante al
Piano Particolareggiato di IL ME (pratica ed. 79/2004), cui ha fatto seguito la presentazione in data 11.08.2004 della nuova domanda di concessione edilizia (pratica ed. 92/2004), l'approvazione della variante da parte della Commissione edilizia ma non anche del Consiglio Comunale, la sospensione in autotutela della pratica edilizia 92/2004 disposta il 17.05.200 dalla Commissione edilizia in attesa della definizione della variante al PUC, la presentazione da parte del il CP_1
10.09.2010 dell'istanza di sospensione dell'istruttoria della pratica edilizia 92/2004 al fine di consentire l'adeguamento del progetto alle nuove norme introdotte dalla variante ed il successivo ritiro della stessa pratica;
c) la terza, avente inizio il 14.10.2010 con la presentazione della nuova pratica edilizia (n.
191/2010 per la realizzazione del fabbricato residenziale composto da otto unità abitative), alla luce delle nuove norme attuative introdotte con la variante al PUC, cui ha fatto seguito, in data 5.01.2011, la comunicazione dell'ufficio tecnico di irricevibilità della domanda e la ripresentazione allo sportello
SUAP della DUAAP in data 12.01.2011 (pratica ed. 7/2011), la segnalazione di irregolarità formale della DUAAP e della Cila con il successivo re-invio della stessa, la comunicazione in data
9.08.2011dell'ufficio tecnico di sospensione dei lavori (risultando il progetto elaborato sulla base di una variante al PP approvata dalla Commissione edilizia ma non ancora dal Consiglio Comunale), la richiesta di variante non sostanziale al PP, la delibera n. 33 del 5.09.2011 con la definitiva pagina 6 di 10 approvazione da parte del Consiglio Comunale della detta variante, la presentazione in data 15.11.2011 del ricorso al TAR per l'annullamento della delibera n. 33/2011 e l'adozione in data 27.01.2012 del provvedimento interdittivo dell'ufficio tecnico all'intervento edilizio di cui alla DUAAP 7/2011 per difformità delle attestazioni alle norme urbanistiche (risultando la detta dichiarazione presentata prima della definitiva approvazione della variante).
Così ricostruito l'iter cronologico delle diverse fasi riguardanti l'intervento edilizio per cui è causa, il
CTU ha valutato le prestazioni della nell'ambito di ciascuna di esse esponendo che: Controparte_2
a) nella prima fase, relativa alla pratica edilizia 12/2003, rilevando il diniego espresso sia dalla
Commissione edilizia che dall'ufficio tecnico per mancanza di conformità del progetto alle norme del
PRU approvato il 17.01.1985, non potesse “essere riconosciuta la prestazione professionale resa non avendo questa sortito alcun titolo”;
b) nella seconda fase, relativa alla presentazione della variante al PRU (pratica ed. 79/2004) e alla domanda di concessione edilizia (pratica ed. 92/2004), considerata l'intervenuta sospensione della pratica edilizia relativa al fabbricato in attesa dell'approvazione della variante al PUC, la prestazione della società appellante, anche in tal caso, non avesse prodotto alcun effetto utile essendo rimasta vana ed inutilizzabile;
c) nella terza fase, relativa alla presentazione della DUAAP n. 7/2011 per l'adattamento del progetto alle nuove norme urbanistiche, considerato che la non conformità urbanistica del progetto era stata recuperata attraverso la successiva presentazione di variante non sostanziale poi definitivamente approvata dal Consiglio Comunale, mentre la pratica edilizia per il fabbricato era stata interdetta risultando “non conforme alla normativa urbanistica” in quanto “Si sarebbe dovuta ripresentare la pratica edilizia successivamente all'approvazione della variante”, il CTU ha reputato correttamente svolte le prestazioni relative alla sola redazione di variante del PRU di IL ME, in quanto portate a termine correttamente dalla società di progettazione.
Per tale fase, invece, il CTU ha concluso per il non corretto svolgimento delle prestazioni relative all'intervento di realizzazione del fabbricato, a causa della non conformità urbanistica degli elaborati progettuali “in quanto presentati precedentemente alla variazione e adeguamento dello strumento urbanistico”, e per la loro inutilizzabilità a causa della modifica della variante al PRU IL RE presentata dal Comune di San Sperate.
pagina 7 di 10 In conclusione, dall'esame della documentazione acquisita e di quanto risultante prodotto in atti, il perito dell'ufficio ha ritenuto che “le prestazioni correttamente rese abbiano riguardato la redazione della variante del PRU "IL ME"; l'esecuzione di rilievi topografici per il riconfinamento delle aree interessate dall'intervento edilizio”, pur riconoscendo che le attività espletate non siano risultate di alcuna utilità per l'appellato in ragione del mancato conseguimento del titolo edilizio.
Venendo, quindi, alla valutazione delle prestazioni di tipo urbanistico ritenute regolarmente espletate, il perito dell'ufficio, facendo applicazione dei parametri desumibili dal d.m. giustizia n. 140/2012 sul calcolo del compenso delle professioni dell'area tecnica, ha determinato il compenso spettante alla società appellante per tale specifica attività in Euro 1.181,75 oltre ad un rimborso delle spese forfettario pari al 15% del compenso riconosciuto, ammontante quindi ad Euro 177,25.
A tale compenso il CTU, accogliendo l'osservazione del Ctp di parte appellante, ha ritenuto potersi aggiungere quello per la prestazione di riconfinamento delle aree di piano pari ad Euro 575,00
(comprensivo del rimborso forfettario delle spese), pervenendo così ad un compenso complessivo per le prestazioni ritenute correttamente espletate di Euro 1.954,00 oltre oneri di legge.
In definitiva, dunque, dalla perizia in atti, si rileva che il Ctu ha, sì, confermato la conclusiva non utilizzabilità della prestazione resa dalla per il mancato ottenimento del titolo Controparte_2
edilizio, ma ha, al contempo, accertato il corretto svolgimento di alcune prestazioni non direttamente riguardate dal mancato raggiungimento del risultato finale.
Alla luce delle motivate risposte del CTU ai quesiti posti con l'ordinanza 21.07.2023, ritiene il Collegio di dover disattendere le contestazioni formulate dall'appellante con la comparsa conclusionale, con la quale ha lamentato che il perito dell'ufficio non abbia tenuto alcun conto delle osservazione del proprio Per Ctp Ing. neanche allegate alla relazione peritale: in realtà, dalla semplice lettura della stessa si evince che il CTU, benché effettivamente non le abbia allegate alla sua relazione, ha specificamente replicato alle osservazioni del consulente della parte, fino a riconoscere la fondatezza di taluni rilievi che ha recepito nella stesura definitiva del proprio elaborato (v. CTU, pag. 13 e 14).
All'esito, dunque, delle indagini peritali come sopra svolte, consegue che l'appello merita di essere in parte accolto, avendo il CTU accertato che talune attività svolte dalla società appellante per conto della sono state correttamente rese, sia pure nei limitati margini di cui si è detto. CP_1
Pertanto, la sentenza impugnata, che ha assunto la totale erroneità/carenza delle prestazioni a carico della convenuta, per l'effetto condannandola alla restituzione dell'intero corrispettivo ricevuto,
pagina 8 di 10 ritenendolo non causalmente giustificato dall'esatto adempimento (benché difettasse una precisa allegazione attorea sul punto e, in ogni caso, la domanda di risoluzione contrattuale), deve essere parzialmente riformata, dovendo riconoscersi il diritto dell'appellante al compenso di Euro 1.954,00 oltre oneri di legge, che il CTU ha ritenuto ad essa spettante per le attività specificamente indicate nella sua relazione.
Pertanto, la è tenuta al pagamento del su indicato compenso in favore della società CP_1
appellante, oltre agli interessi legali che saranno dovuti solo nell'ipotesi in cui sia avvenuta da parte della convenuta la restituzione dell'intero compenso in esecuzione della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del giudizio, la riforma, sia pur parziale, della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese processuale che tenga conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto un limitato accoglimento dell'appello, a seguito della nuova indagine peritale richiesta dall'impugnante, ma con la conferma del suo maggior inadempimento;
ritiene, pertanto, il Collegio di poter compensare per un terzo tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell'appellante in ragione della sua residuale soccombenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri ministeriali (d.m. n. 55/2014
e s.m.i., d.m. n. 147/2022), secondo lo scaglione di valore da Euro 5.201,00 a 26.000,00; le spese di
Ctu, sostenute nell'interesse di entrambe le parti, ripartite a metà ciascuno.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2624/2019 del Tribunale di Cagliari, che nel resto si conferma,
[...]
1) dichiara il diritto della al pagamento dell'importo di Parte_1
Euro 1.954,00 oltre oneri di legge a titolo di compenso dovuto dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, alla Parte_1
restituzione in favore di ove non già restituito, dell'importo residuo, rispetto ad euro Controparte_1
12.892,56, pari ad euro 10.938,56, oltre oneri di legge ed oltre interessi legali dal 26.10.2011 al saldo;
2) compensa per un terzo tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Parte_1
della della restante parte, che liquida, quanto al primo grado, in Euro 2.470,00 Controparte_1
a titolo di compenso professionale, oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge, quanto al pagina 9 di 10 presente grado, in Euro 3.870,00 a titolo di compenso professionale oltre spese esenti, spese forfettarie, iva e cpa di legge;
3) pone le spese di CTU, già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello, il 23
Gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario Estensore
Benedetta Mancini
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