Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 267 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. MARINELLI CodiceFiscale_1
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata in via Marchese di Villabianca 54,
Palermo
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.LALLAI MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo nella gestione esercenti attività commerciali.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 23/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 12/02/2024, ha evocato in giudizio l' , proponendo opposizione all'avviso di addebito n. 596 2023 CP_2
00012971 41 000 notificato il 4 gennaio 2024 per la riscossione della somma di euro
4.559,10 a titolo di contributi di pertinenza delle gestione esercenti attività commerciali dell' per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022. CP_2
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha contestato il possesso dei requisiti i fini dell'obbligo contributivo, deducendo che la posizione di amministratore unico della società Villa Francesca s.r.l., non costituiva fatto idoneo per tale obbligo e neppure
1
& per effetto del verbale ispettivo del 7 marzo 2019.
[...] CP_3
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_2
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, eccependo anche la carenza di interesse ad agire in relazione ai fatti esposti riguardanti il sotteso verbale ispettivo.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si osserva che sussiste l'interesse ad agire tutte le volte in cui un soggetto è destinatario di un atto impositivo;
la questione che l'accertamento contributivo è stato eseguito nei confronti della società dott. Parte_2
rileva al piu' come indice della carenza di un necessario [ulteriore] atto di accertamento, per quanto infra si dirà.
Passando al merito si osserva:
L'avviso di addebito opposto è stato emesso è notificato dall' per la riscossione (id CP_2
est titolo esecutivo) dei contributi di pertinenza della gestione esercenti attività commerciali dell' , il cui obbligo in capo alla ricorrente viene affermato dall' CP_2 CP_2
sula base del verbale ispettivo elevato in danno della società dott. Parte_3
[...]
In particolare, per quanto qui di interesse, si rileva che in data 14/11/2018 gli Ispettori dell' avviarono un procedimento ispettivo nei confronti della società dott. CP_2 [...]
e, in sede di acceso sui luoghi di lavoro, rilevarono che ivi esercitava Parte_2
l'attività dell'impresa (casa di riposo per anziani e soggetti non autosufficienti), altra società, ossia Villa Francesca srl, in forza di un contratto di affitto di azienda del
30/10/2013.
Gli ispettori provvidero – con il predetto verbale – a disconoscere a fini contributivi i rapporti di lavori delle persone che erano occupare formalmente presso la società dott. ma che erano state trovate intente a prestare lavoro per la Parte_2
società Villa Francesca s.r.l.
Cosi ricostruita la vicenda, con riferimento alla posizione della ricorrente, dall'esame del verbale ispettivo emerge che “..la sig.ra circa Parte_1
l'oggetto della sua attività, ha dichiarato quanto segue: “la mia attività lavorativa in
2 qualità di dipendente la svolgo presso i locali della S.r.l. Villa Francesca di cui sono amministratore unico ed anche socia. Svolgo le mansioni di impiegata amministrativa, non vi è un granché da fare. Mi occupo di inviare qualche fattura al consulente. La mia attività la svolgo prevalentemente per la Villa Francesca S.r.l.”.
Per quanto sopra esposto, con il presente verbale si provvede ad annullare i rapporti di lavoro instaurati dalla società Villa Francesca del Dott. Parte_2
con i signori ….[nominativi dei lavoratori tra cui la ricorrente].
Per ciò che attiene la posizione della sig.ra , l'attività Parte_1
svolta all'interno della casa riposo non può essere ricondotta nell'alveo del lavoro subordinato, in considerazione della particolare posizione che la vede rivestire anche il ruolo di amministratore unico di tale società, ma verrà inquadrata nell'ambito del lavoro autonomo in qualità di socio di S.r.l.”.
Tanto premesso in fatto, si osserva che l'opposizione proposta dalla ricorrente è diretta a contestare l'obbligo contributivo nella gestione esercenti attività commerciali per essere il lavoro prestato nella società Villa Francesca srl privo dei requisiti di abitualità
e prevalenza.
Ebbene, nel caso in esame, in primis si rileva che difetta un atto di accertamento in tal senso, in quanto il verbale ispettivo elevato contro la società Dott. Parte_2
non costituisce accertamento dell'obbligo contributivo in capo alla ricorrente
[...]
pochè tale verbale ispettivo, va ribadito, è stato elevato contro la socità Dott.
[...]
ed ha ad oggetto il disconoscimento a fini contributivi di alcuni Parte_2
rapporti di lavoro subordinato;
con riferimento alla posizione della ricorrente, viene affermato che l'attività svolta nell'impresa, in quanto amministratore unico, sia sussumibile nella schema del lavoro prestato nell'impresa, fonte di obbligo contributivo, ma si tratta di un obiter dictum non idoneo a fondare da se solo,l'obbligo contributivo in capo alla ricorrente.
Va invero rilevato che, tale verbale ispettivo in quanto elevato esclusivamente contro la società Dott. non spiegare effetti giuridici contro la Parte_4
ricorrente e non costituisce atto prodromico idoneo a fondare l'avviso di addebito, che è stato emesso quindi in carenza di un valido atto accertamento diretto alla ricorrente con cui si sarebbe dovuto provvedere ad iscrivere la medesima nella gestione esercenti attività commerciali.
3 In ogni caso, il ricorso va esaminato nel merito circa l'obbligo contributivo.
Ai fini del decidere va richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 comma 202 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede l'obbligo di iscrizione per coloro che esercitano le attività inquadrate nel settore terziario di cui all'art. 49 comma 1, lett d) della L. 88/89 con esclusione delle attività professionali e artistiche.
Poichè siano tenuti all'iscrizione, i soggetti operanti nel settore terziario devono possedere i requisiti di cui all'art. 29 comma 1, L. 160/75 come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ovvero:
- a) essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
- d) aver ricevuto provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in relazione alla specifica attività (licenze o autorizzazioni, iscrizione in albi, registri o ruoli).
L'iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali [già gestione commercianti] è quindi prevista a carico di quei soggetti quando sussistano: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo assicurativo nasce dunque in presenza di condizioni che attengono da un lato all'attività svolta (requisito oggettivo) e dall'altro alla posizione giuridica del soggetto (requisito soggettivo).
4 Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di attività del settore terziario , esercitata in forma d'impresa (come nel caso di specie, attività turistica), per quanto riguarda invece il requisito soggettivo, occorre, in base all'art. 29 della L.160/75, che il soggetto sia titolare o gestore in proprio dell'impresa, abbia piena responsabilità, partecipi personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Dall'esame delle normativa, si evince dunque che occorre che il soggetto svolga una concreta attività nell'ambito dell'impresa, con i caratteri della abitualità, intesa come ripetitività, stabilità e sistematicità, che abbia poi il carattere della prevalenza rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal soggetto.
La Cassazione, da ultimo, ha avuto modo di precisare (Cass. Ord. n.3292/2020 ) che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.)”.
Nella caso in esame, l' , che era onerato, non ha offerto alcuna prova in tal CP_2
senso, non essendo stata provata alcuna prestazione di lavoro da parte della ricorrente nell'ambito societario in quanto non riconducibili alla sua carico di amministratore unico [che da luogo a sua volta al diverso obbligo contributivo nella gestione separata].
5 sulla questione della c.d. doppia iscrizione dell'amministratore unico la
Cassazione ha affermato “ le mansioni intellettuali svolte da parte dell'amministratore di società a responsabilità limitata non presentano da sole caratteristiche idonee a poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.” (Cass. Ordinanza 1759 del 27 gennaio 2021).
Inoltre, per la natura ed ampiezza dei compiti dell'amministratore unico, è stato anche affermato che “. pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore la gestione della società e, dunque, un'attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte (Cass. civ., Sez. Lavoro, 12.02.2010, n. 3240).
Tale orientamento è stato confermato da ultimo da Cass. 24439/2023 che ha precisato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della CP_
partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”.
L'attività di inoltro al Consulente fiscale delle fatture emesse, risultante dal verbale ispettivo, senza ulteriori riscontri e approfondimenti, ben può ricondursi alle mansioni tipiche dell'amministratore di società, senza che le stesse possano da se sole costituire attività ulteriore con i requisiti di abitualità e prevalenza idonea a fondare anche l'obbligo contributivo nella gestione esercenti attività commerciali.
In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento dell'avviso opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott. Antonino Marra , definitivamente pronunciando, così dispone:
-annulla l'avviso di addebito opposto;
-condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.500,00 per CP_
compenso professionale oltre iva e cpa.
Trapani, 15/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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