Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7164/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7164/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato ad [...], l'[...], res. in Catania, Via Caff 25; Parte_1
C.F.: , già legale rapp.te protempore della - per: CodiceFiscale_1 CP_1
con sede in Catania, Corso Sicilia n° 24; C.F.: , in persona CP_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore dott. , tutti elettivamente Parte_2 domiciliati in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Distefano che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – CP_2
Catania
RESISTENTE
pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n° OI – 000207684
(Allegato – 1), emessa dall' Sede di Catania in data 1° luglio 2022 (Prot. . CP_2 CP_3
01/07/2022.0421732), notificata a mezzo posta in data 15 luglio 2022 e n. OI – 000188351
(Allegato - 2), emessa dall' Sede di Catania in data 1° luglio 2022, (prot. . CP_2 CP_2
2100.01/07/2022. ), notificata a mezzo posta in data 15 luglio 2022 con le quali è P.IVA_3
stato ordinato ed ingiunto ai ricorrenti, entro il termine di giorni trenta, di pagare la somma di € 20.500,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertate in riferimento all'anno 2014.
Ha eccepito in primo luogo la prescrizione del credito contributivo e delle relative sanzioni non avendo mai ricevuto gli accertamenti presupposti, asseritamente mai notificati con ampio decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 legge 335/1995.
Ha dedotto altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 689/1981, nonché dell'art. 11 della medesima legge per difetto di motivazione e dell'art. 16, comma 1.
Ha chiesto pertanto “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione: A) N. OI – 000207684, emessa dall' Sede di Catania il 1° luglio CP_2
2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ) nei confronti del IG , (già) CP_2 P.IVA_4 Parte_1 legale rapp.te; B) N. OI – emessa dall' Sede di Catania il 1° luglio 2022 P.IVA_5 CP_2
(prot. 2100. 01.07.2022. ), nei confronti della come sopra CP_2 P.IVA_3 CP_1
rappresentata, in solido con il Sig. ; - ancora in via preliminare, in Parte_1
accoglimento della superiore eccezione di prescrizione, ritenere e dichiarare la estinzione della pretesa contributiva e sanzionatoria per il decorso, senza interruzioni, del termine quinquennale previsto dalle vigenti norme di legge, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nulle, annullare e/o, con qualsiasi altra formula, privare di effetti giuridici e revocare le ordinanze-ingiunzione N. OI – 000207684, emessa dall' Sede di Catania il 1° luglio CP_2
2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ) nei confronti del IG , (già) CP_2 P.IVA_4 Parte_1 legale rapp.te e N. OI – emessa dall' Sede di Catania il 1° luglio 2022 (prot. P.IVA_5 CP_2
pagina 2 di 10 2100. 01.07.2022. ), nei confronti della come sopra CP_2 P.IVA_3 CP_1
rappresentata, in solido con il Sig. ; - nel merito, in via principale, ritenere Parte_1
e dichiarare illegittime le ordinanze- ingiunzione N. OI – 000207684, emesse dall' Sede CP_2
di Catania il 1° luglio 2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ) nei confronti del IG CP_2 P.IVA_4
, (già) legale rapp.te e N. OI – emessa dall' Sede di Catania Parte_1 P.IVA_5 CP_2
il 1° luglio 2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ), nei confronti della CP_2 P.IVA_3 CP_1
come sopra rappresentata, in solido con il Sig. , per la violazione del
[...] Parte_1 principio di legalità previsto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle;
- ancora nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze-ingiunzione N. OI – 000207684, emesse dall' Sede di Catania il 1° luglio CP_2
2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ) nei confronti del IG , (già) CP_2 P.IVA_4 Parte_1 legale rapp.te e N. OI – emessa dall' Sede di Catania il 1° luglio 2022 (prot. P.IVA_5 CP_2
2100. 01.07.2022. ), nei confronti della come sopra CP_2 P.IVA_3 CP_1
rappresentata, in solido con il Sig. , per la violazione dei criteri di Parte_1 determinazione della misura della sanzione previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle, applicando la sanzione amministrativa nella misura minima di € 10.000,00 prevista dalla legge;
- nel merito, in estremo subordine, ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze -ingiunzione N. OI – 000207684, emesse dall' Sede di Catania il 1° luglio 2022 (prot. 2100.01.07.2022. ) nei CP_2 CP_2 P.IVA_4
confronti del IG , (già) legale rapp.te e N. OI – emessa Parte_1 P.IVA_5 dall' Sede di Catania il 1° luglio 2022 (prot. 2100. 01.07.2022. ), nei CP_2 CP_2 P.IVA_3
confronti della come sopra rappresentata, in solido con il Sig. CP_1 Pt_1
, per la mancata applicazione della sanzione in misura ridotta in violazione dell'art.
[...]
pagina 3 di 10 co. 6, d.lgs. n. 150/2011, nonchè art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo CP_2 di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso dal momento che parte ricorrente ha dedotto in ricorso che le ordinanze ingiunzioni recanti entrambe protocollo
1 luglio 2022 gli siano state notificate in data 15 luglio 2022, data non specificamente contestata da parte resistente, anzi indirettamente confermata dalla CAD datata 11 luglio
2024 relativa all'ordinanza indirizzata al ricorrente (allegato 5 ). Pt_1 CP_2
Verificata la tempestività del ricorso, occorre verificare la notifica dei prodromici atti di accertamento avendo i ricorrenti eccepito “di non aver mai ricevuto tali atti di accertamento i quali in verità non sono mai stati loro notificati” (così in ricorso alla pagina
2).
Al riguardo, occorre rammentare che l'ordinanza ingiunzione può essere emessa ex art. 18 l. 689/1981 soltanto nei confronti di coloro cui sia stata notificata la violazione in modo che costoro entro trenta giorni possano presentare le proprie difese in ordine alle violazioni contestate e chiedere eventualmente di essere sentiti1.
pagina 4 di 10 In assenza della notificazione della violazione e del rispetto di tali garanzie partecipative, è illegittima l'emissione dell'ordinanza ingiunzione che va pertanto annullata.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'istituto resistente si è limitato a depositare unicamente copia dell'accertamento della violazione recante prot.
n. .2100.10/07/2017.0293522 indirizzato a e copia dell'accertamento CP_2 Parte_1
recante prot. n. .2100.10/07/2017.0293523 indirizzato alla società CP_2 CP_1
fornendo prova del perfezionamento della notifica nei soli confronti della società ma non anche nei confronti del ricorrente , non essendo stata depositata in atti alcuna prova Pt_1
della notifica in suo confronto.
Sulla base di quanto precede, in assenza di prova della notifica del preliminare atto di accertamento nei confronti dell'odierno ricorrente, va annullata l'ordinanza ingiunzione conseguente n. OI-000207684, per la quale l'istituto era stato invitato a valutare eventuali provvedimenti di autotutela con ordinanza del 7 giugno 20232.
Inoltre, la notifica dell'atto di accertamento nei confronti della società CP_1
pur documentata, non spiega i suoi effetti nei confronti del debitore in solido, destinatario
[...]
di autonoma ordinanza ingiunzione.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “La legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall'interesse giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica, o ente sfornito di personalità giuridica, ed il proprio rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi interessati, a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, a proporre ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”. CP 2 “considerata in particolare la richiesta di rinvio da parte dell' ai fini dell'eventuale ulteriore rideterminazione delle sanzioni per cui è causa alla luce della normativa sopravvenuta;
ritenuto per altro di dover invitare l'istituto a valutare provvedimenti in autotutela – ove ne ravvisi i presupposti – con riguardo all'ordinanza n. OI – 000207684 per la quale soltanto è stata confermata alla scorsa udienza la sospensione dell'efficacia esecutiva attesa la mancata prova della notifica dell'atto di accertamento al ricorrente;
(…) RINVIA la causa all'udienza del 13 ottobre 2023, ore 9:00 per consentire all'istituto l'eventuale rideterminazione delle sanzioni e il riesame in autotutela dell'ordinanza suindicata (…)”
pagina 5 di 10 opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza), stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza - ingiunzione, e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali” (Cass. n. 13588/2001).
Per altro, le Sezioni Unite, componendo il contrasto insorto al riguardo, hanno confermato tale orientamento: l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e pertanto non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultima comma della legge 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, avendo l'amministrazione facoltà di rivolgersi ad entrambi, ferma la necessità di contestare la violazione ad entrambi nel rispetto del termine dell'art. 14, legge 689/1981, potendo poi agire entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 legge 689/1981, anche isolatamente nei confronti anche di uno solo di essi, sicché il rapporto sanzionatorio non è unitario (Cass. Sezioni Unite n. 22082/2017)3.
Alla luce dell'assenza di prova in ordine al perfezionamento della notifica della contestazione, risulta infine irrilevante anche l'intervenuta rideterminazione della sanzione nella misura minima di € 10000, 00 documentata in atti (allegato 8 fascicolo ) e la CP_2
sopravvenuta disciplina dell'art. 23 d.l. 48/2023 modificativa dall'art. 2, comma 1 bis D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) (deposito CP_2
28.02.2024).
Quanto alla residua ordinanza ingiunzione indirizzata alla società, sono infondati tutti i motivi di illegittimità dedotti in ricorso.
Quanto all'asserita inesistenza della notifica dell'accertamento su cui si fonda l'ordinanza ingiunzione opposta, è sufficiente ribadire che l'istituto resistente ha fornito pagina 6 di 10 prova della rituale notifica dell'atto di accertamento recante protocollo prot.
.2100.10/07/2017.0293523del 10 luglio 2017 sottostante all' ordinanza ingiunzione CP_2
impugnata, la cui notifica risulta essersi perfezionata in data 25 luglio 2017 a mani del portiere ex art. 7 legge 890/1982 (allegati 3 memoria ) CP_2
Tale provvedimento costituisce per altro valido atto interruttivo della prescrizione, in ogni caso non ritualmente eccepita in modo specifico dalla parte ricorrente che si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione dei crediti contributivi, facendo erroneamente riferimento all'art. 3, legge 335/1995 relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali e non richiamando in alcun modo l'art. 28, legge 689/1981 relativo alle sanzioni amministrative.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta,
a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 28 legge n. 689 del 1981)” (Cass. n.
6519/2005).
Parimenti, non può trovare accoglimento quanto eccepito circa la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 689/1981 il quale prevede il divieto di assoggettamento a pagina 7 di 10 sanzioni amministrative in assenza di una legge entrata in vigore prima della commessa violazione.
Al riguardo, occorre rilevare che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta essere da ultimo stato riformulato ex art. 23, d.l. 48/23 con sostituzione delle parole “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Tale disposizione risulta essere così formulata a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito 3 dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 8, co. 1, del d.lgs. 8/2016 inoltre prevede, per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
pagina 8 di 10 Infine, risulta infondata anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione della sanzione in violazione dei criteri di cui all'art. 11 legge 689/1989, tanto più alla luce dell'intervenuta rideterminazione della sanzione ex art. 23, d.l. 48/23.
Per altro, al riguardo, è opportuno rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte
"per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n. 16316/2020).
Infine, deve rilevarsi che parte ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine all'esistenza del credito contributivo dell'istituto, né tantomeno ha eccepito l'avvenuto pagamento totale o parziale del medesimo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione nei confronti della società deve trovare conferma.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso.
La restante quota segue la soccombenza virtuale e viene liquidata come da dispositivo ex dm.55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al valore rideterminato delle sanzioni e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Contr definitivamente pronunziando sulle domande proposte da e Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 5
[...]
agosto 2022 nei confronti di in persona del suo Presidente pro tempore, uditi i CP_2
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000207684 (protocollo
.2100.01/07/2022.0421732) nei confronti di;
CP_2 Parte_1
- conferma l'ordinanza n. OI-000188351 (protocollo . CP_2
2100.01/07/2022.0421730) nei confronti di CP_1
pagina 9 di 10 - condanna l'istituto alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di lite che liquida – già ridotte - in € 931,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 7 aprile 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle, applicando la sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 16.666,00”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata in data 22 marzo 2023, ha contestato la fondatezza delle domande di parte ricorrente ed ha chiesto “-in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 22 e segg. legge n.689/1981 e 6, 1 art. 18, l. 689/1981 “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con 3 “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione”.