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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 874/2022 Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 874/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 5 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 Leasing giugno 2026
d a
(già , con sede in COroparte_1 COroparte_2
Foligno (PG), (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, Via
Favorita 9, giusta delega stesa su foglio separato da considerarsi come apposta all'atto di costituzione di nuovo difensore (comunicazioni via fax al n. 075/5727883 - e.mail: Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
P.I. , già con CP_3 P.IVA_2 COroparte_4
sede in Amsterdam (NED), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zaglio e Augusto Azzini, entrambi del Foro di Brescia, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax al n. 030.3758423, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata con domicilio eletto Email_2
1 presso il loro Studio in Brescia, Piazza Loggia n. 5, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per i motivi esposti in narrativa,
- dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la legittimazione passiva della appellata;
- accertare e dichiarare che la è obbligata, in applicazione CP_3
dell'art. 1526 cod. civ., alla restituzione dei canoni versati, quantificabili nella somma di euro 1.651.838,73 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dal Giudicante, previa dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, cod. civ., delle clausole n. 19 e 25 del contratto di leasing in quanto contrarie alla suddetta norma imperativa e di qualsiasi altra pattuizione tra le parti che con essa si ponga in contrasto e, per
l'effetto;
- condannare Ing. alla restituzione della somma, così come CP_3
determinata, in favore della;
COroparte_1
In via subordinata,
-accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere valida la previsione contrattuale, il diritto dell'attrice a vedersi ridotta, ai sensi dell'art. 1526, 2° comma, cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., la indennità/la penale prevista, in quanto eccessiva ed ingiusta e, per
l'effetto,
- ridurre tale indennità /penale, ai sensi dell'art. 1526, 2° comma, cod. civ.
e/o ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.;
- condannare la alla restituzione della somma, così come CP_3 CP_3
determinata, in favore della;
COroparte_1
- accogliere, in ogni caso, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la
2 sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali e di spese per entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con conferma della sentenza appellata. Nella denegata ipotesi, in riforma della sentenza, di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva in capo a
[...]
-In via principale: respingere le domande formulate da CP_3
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto applicabile in via analogica l'art. 1526
c.c., si eccepisce in compensazione, nei confronti della società CP_1
(P.I. ), in persona del liquidatore, il credito per
[...] P.IVA_1
l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva riconsegna e liberazione da cose e/o persone, oltre al risarcimento del danno. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 COroparte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, la , CP_3
chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole 19 e 25 del contratto di leasing n. 78912 del 19 dicembre 2006, stipulato con , COroparte_4
(all. 1) con conseguente restituzione, ai sensi dell'art. 1526 c.c., di 1.358.783 euro;
in subordine chiedeva la riduzione della penale prevista in quanto eccessiva e ingiusta ai sensi degli articoli 1526, 2° comma, c.c. e 1384 c.c..
Nello specifico, illustrava che, con lettera dell'11 marzo 2013, la società
[...]
, si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui CP_4 all'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
che, inoltre, l'ammontare dei canoni scaduti e non corrisposti era pari a euro 99.046 euro, a fronte di canoni già corrisposti per complessivi 1.358.783 euro;
che il bene concesso, dopo
3 un'iniziale resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dalla concedente per il rilascio dell'immobile, era stato restituito.
La convenuta si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuta scissione societaria e del conseguente trasferimento del rapporto in capo a e della cessione del credito a COroparte_5
alla luce di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti COroparte_6
meglio indicata in atti.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande;
in subordine, eccepiva la compensazione tra le somme dovute in restituzione e l'equo indennizzo, oltre al risarcimento del danno.
La società attrice contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, CO ricordando che anche qualora , gravata dal relativo onere, fosse riuscita a fornire la prova della scissione parziale, nel caso di specie, una eventuale cessione del rapporto contrattuale sarebbe stata comunque inefficace e ciò in quanto l'art. 13 del contratto di leasing facoltizza il concedente, senza il consenso del ceduto e, quindi, in deroga alla normativa, a "cedere il contratto in tutto ed in tutto o in parte i diritti che gli derivano, dandone comunicazione all'Utilizzatore che sin d'ora accetta"; ricordava, invero, che il contratto non era più esistente da almeno 7 anni, essendosi risolto, così come anche affermato dalla in data 11 marzo 2013, né derivavano da esso CP_3
CO diritti, in capo alla , che potessero essere ceduti.
Argomentava altresì che qualora si fosse ritenuto il contratto ancora in essere, qualsiasi cessione al di fuori dell'oggetto della clausola contenuta nell'art. 13, come quella dei debiti di ING verso oggetto di domanda, avrebbe CP_1
richiesto il necessario consenso della contraente ceduta CP_1
Richiamava anche il disposto dell'art. 2506 quater, 3° comma, c.c.; in tema di scissione parziale “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
In via istruttoria la attrice chiedeva CTU, volta a determinare il valore dell'immobile utilizzato e riconsegnato e a quantificare i canoni di locazione
4 versati;
chiedeva altresì ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti.
In via istruttoria la società convenuta formulava richiesta di CTU, volta a determinare l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva restituzione, oltre al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 22 gennaio 2022 il Tribunale, ritenuto che la questione preliminare sollevata dalla convenuta fosse suscettibile di definire il giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 3 febbraio 2022.
All'esito di detta udienza, il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della convenuta, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, sulla base della motivazione che Co segue: “Dalla documentazione prodotta da infatti, risulta CP_3
provato che a seguito di un'operazione di scissione parziale, l'odierna convenuta ha trasferito, per quel che rileva in questa sede, parte del suo patrimonio, comprensivo del rapporto di leasing oggetto di causa e quindi anche delle situazioni giuridiche passive discendenti dallo stesso, ad altro soggetto;
risulta poi provato che l'utilizzatrice è stata resa edotta della cessione del rapporto con la comunicazione, ritualmente notificata via pec, del 28 giugno 2019, ossia in data anteriore a quella di introduzione del presente giudizio (notifica avvenuta in data 31 luglio 2019)”.
promuoveva appello, affidandosi ad un unico motivo COroparte_1
e riproponendo le domande come articolate in primo grado.
Proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_3
della sentenza impugnata e, in via subordinata, eccependo in compensazione il credito per l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva liberazione, oltre al risarcimento del danno. Produceva copia dell'atto di scissione con i relativi allegati, specificando che si trattava di integrazione di documento già acquisito nel primo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 5668/2010)
5 e riferito a circostanze già dedotte. Ricordava che la carenza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era giustificata dal fatto che cedente e cessionaria erano entrambe società di diritto olandese.
All'udienza del 18 gennaio 2023, tenutasi in modalità cartolare, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, conferendo incarico di consulenza tecnica avente ad oggetto il seguente quesito: “accerti quale sarebbe stato l'utile che la concedente avrebbe potuto realizzare in caso di regolare esecuzione del contratto;
accerti il valore di mercato del bene al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice nonché l'equo compenso per l'uso del bene sino alla data della sua restituzione in misura pari al canone locativo di mercato;
verifichi se l'importo dei canoni già corrisposti e di quelli scaduti al momento della risoluzione, tenendo anche conto del valore del bene restituito, superi quanto la concedente avrebbe conseguito a titolo di utile”.
All'udienza del 7 maggio 2025, successiva al deposito della CTU, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte fissava, a tal fine, l'udienza dell'11 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello la censura il capo della sentenza con CP_1
cui il Tribunale ha accolto l'eccezione pregiudiziale formulata dalla società convenuta.
6 Lamenta la carenza di prova dell'avvenuta scissione. Rappresenta, infatti, che la comunicazione del giugno 2019, inviatale da con la quale CP_3
era stata informata del fatto che vi sarebbe stata una futura scissione parziale, nulla proverebbe in merito, trattandosi di una mera comunicazione
COr unilaterale volta a portare a conoscenza la società di una futura operazione di scissione. Sottolinea che la banca convenuta non ha nemmeno provato l'iscrizione delle operazioni di scissione nel Registro delle Imprese.
Lamenta che nessuna cessione contrattuale poteva essere perfezionata, dal momento che il contratto di leasing era stato risolto da molti anni.
La Corte ritiene che il motivo di appello formulato dall'appellante sia fondato.
Ed infatti, pacificamente, l'appellata non ha tempestivamente depositato né
l'atto di scissione, né la sua iscrizione nel registro delle imprese, né ha dato prova che tra i crediti ceduti a vi fossero quelli oggetto di causa. CP_6
Del tutto irrilevante è, inoltre, la comunicazione fatta all'appellante di una futura cessione, posto che gli effetti di questa derivano non già dalla manifestazione di una volontà futura, ma dalla conclusione dell'accordo di cessione e dalla sua comunicazione al ceduto ai sensi dell'art. 1264 o ai sensi dell'art. 58 TUB, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Venendo adesso al merito, occorre esaminare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado.
Va, innanzitutto, detto che il CTU è stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario per la stima dell'immobile, oggetto di causa, sia alla data del suo rilascio che all'attualità.
Ebbene, l'ausiliario ha dato atto che “la stima è stata eseguita tenendo conto dell'attuale procrastinarsi della crisi economica globale che comporta la stagnazione della domanda sul mercato immobiliare con conseguente riduzione dei valori dei fabbricati”; che “”il criterio di stima utilizzato è quello sintetico comparativo che consiste nel raffronto tra l'immobile in oggetto ad altri con similari caratteristiche (costruttive, di destinazione, di posizione) di cui siano noti i prezzi di vendita”; che “il calcolo della
7 superficie commerciale è stato effettuato considerando la superficie lorda dell'unità immobiliare e basandosi sul rilievo effettuato durante il sopralluogo e sulle planimetrie catastali, oltre che sul calcolo delle superfici presenti nelle pratiche edilizie visionate”; che “la verifica dei valori correnti di mercato è stata condotta traendo informazioni da: -agenti ed agenzie immobiliari operanti sulla piazza di Foligno;
-imprese e società immobiliari operanti su piazza;
-banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
-Atti di compravendita di immobili nelle immediate vicinanze rispetto l'immobile oggetto di stima”; che “è stata anche richiesta a tre studi notarili di poter aver copia di contratti di acquisto di immobili posti nelle immediate vicinanze rispetto all'immobile oggetto di perizia”; che “gli immobili sono stati individuati ampliando la ricerca catastale a mappali vicini”; che sono stati reperiti e visionati tre atti meglio indicati nella relazione relativi a tre capannoni su due piani, oltre a corte pertinenziale (il primo con superficie di circa 659mq e con prezzo di vendita è di Euro 230.000; il secondo con superficie circa 1160mq e con prezzo, a seguito di procedura concorsuale, di euro 182.000 ma con partenza da una stima di euro 1.243.200; il terzo con superficie di circa 1005 mq e prezzo di vendita di 330.000); che il secondo immobile non è stato tenuto in considerazione ai fini della stima, non essendo comparabile.
L'ausiliario ha, quindi, proceduto a determinare il valore di mercato del bene alla data attuale e della sua restituzione (15/12/2014).
Il CTU ha fatto presente che “il valore di stima è stato ottenuto utilizzando i valori OMI della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate, utilizzando il valore massimo per Capannoni industriali con stato conservativo normale, apportando un fattore di correzione di 80€/mq che tiene conto della tipologia e qualità del capannone oggetto di stima, superiori alla media dei capannoni esistenti per tipologia, finiture, ecc”; che “si è preso in considerazione anche il Listino Immobiliare della Camera di Commercio della Provincia di Perugia, utilizzando lo stesso fattore correttivo di cui sopra”; che “dalla ricerca delle offerte presso le agenzie immobiliari, si sono
8 presi in considerazione solo capannoni con una certa dimensione” che
“l'offerta è molto più ampia con capannoni di dimensioni ridotte che però potrebbe avere valutazioni al mq sensibilmente differenti”; che “solo sul secondo capannone considerato, si è valutato di inserire un fattore di correzione in quanto il capannone, pur essendo molto simile per dimensioni e caratteristiche costruttive, è in uno stato peggiore con evidente necessità di una sistemazione delle finiture”; che “si sono presi in considerazione gli atti di compravendita prima menzionati, utilizzando dei fattori correttivi per le caratteristiche dei capannoni considerati rispetto a quello oggetto di stima”; che “il fattore di correzione tiene conto del fatto che, anche all'epoca della restituzione, così come oggi, l'immobile ha caratteristiche superiori rispetto a quelle dei capannoni industriali “normali”, in quanto ha una grande parte destinata all'esposizione”; che “i coefficienti adottati tengono conto dello stato del bene ed in particolare delle finiture e degli impianti installati nelle diverse porzioni di immobile”; che “per gli uffici, aula di formazione la superficie commerciale è stata aumentata del 20% mentre per le abitazioni e la sala riunioni (inserite nella stessa porzione) si è previsto un incremento del
30%...”; che “tali percentuali considerano infatti la dotazione tecnologica e di finiture superiori rispetto al magazzino”;” che “il valore arrotondato stimato all'attualità è pari a 2.600.000,00”; che, “come riscontrabile da tutti i dati disponibili, anche per quanto riguarda il mercato immobiliare di
Foligno ci sono variazioni dall'anno 2014; che “…si assiste ad un trend positivo dall'anno 2014/2015, con un brusco segno negativo nell'anno della pandemia e quello successivo, per poi riprendere con un trend leggermente positivo fino ad oggi”; che “calcolando il trend con gli indici OMI si ottiene la seguente tabella
9 Il CTU ha, quindi, dato atto che “il valore di stima all'attualità, pari ad Euro
2.600.000, va quindi aumentato del 17,20% arrivando al valore di Euro
3.047.200” e, quindi, il valore arrotondato stimato alla data di restituzione
(15/12/2014) era pari a euro 3.050.000,00.
L'ausiliario ha risposto alle osservazioni dei CTP di parte.
Con particolare riferimento a quelle del CTP di parte appellante ha fatto presente che “gli immobili presi in esame non sono sicuramente uguali a quello oggetto della perizia, sono differenti sia per dimensione sia per qualità ed infatti si sono utilizzati coefficienti per aumentare il valore utilizzato” e che “in ogni caso che gli immobili oggetto di confronto hanno entrambi una porzione ad uso ufficio quindi simili come caratteristiche di destinazione d'uso”; che “un immobile di carattere industriale/artigianale di dimensioni ordinarie (500/1000mq) è più appetibile sul mercato rispetto ad un immobile di dimensioni straordinarie” e “questo comporta che, a parità di caratteristiche, la sua valutazione sarà potenzialmente maggiore”; che “si concorda sul fatto che l'edificio in oggetto non sia facilmente paragonabile con altri presenti nella zona sia per dimensioni sia per finiture e impianti” e che però sono stati presi in esame “edifici che pur avendo dimensioni differenti, avevano comunque ampie zone ad uso ufficio/esposizione, utilizzando parametri correttivi, tutti in aumento, per determinare il valore di stima al mq”; che “anche per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, le finiture e l'impiantistica, valgono le stesse considerazioni precedenti:
l'immobile è sicuramente fuori norma dal punto di vista di questi parametri, ma altrettanto fuori norma è la sua dimensione che, come si è potuto osservare nei vari immobili presi a riferimento, comporta una diminuzione del valore al mq, all'aumentare della dimensione complessiva”. Il CTU ha, infine, dato atto che “non si comprende come sia stato definito il valore di
820€/mq da parte dell'Arch. non essendoci alcuna Persona_1 esplicitazione”,
Alla luce della relazione dell'ausiliario, il CTU ha, quindi, fornito le seguenti risposte conclusive:
10 1)accerti quale sarebbe stato l'utile che la concedente avrebbe potuto realizzare in caso di regolare esecuzione del contratto;
In merito al primo punto del quesito lo scrivente CTU ha provveduto a fare una ricostruzione dei piani di ammortamento del contratto principale del
2006; nonché delle due appendici successive tenendo conto delle rinegoziazioni e a procedere al calcolo dell'utile quantificato in euro
1.692.665 pari alla sommatoria degli interessi.
2) accerti il valore di mercato del bene al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice nonché l'equo compenso per l'uso del bene sino alla data della sua restituzione in misura pari al canone locativo di mercato;
Il collegio dispone che il valore di mercato del bene venga stimato anche all'attualità come stima alternativa al quesito;
- stima alla data di restituzione del 15/12/2014 euro 3.050.000 e canone locativo annuo di 246.000; - stima alla data più aggiornata del 16/10/2024 euro 2.600.000 e canone locativo annuo di 218.400. L'equo compenso per
l'uso del bene dalla data di utilizzo dell'immobile (1/10/2010 data in cui è stata concessa la prima agibilità) sino alla data della sua restituzione
(15/12/2014) è pari a 246.000/365*1536 = Euro 1.035.222
3) verifichi se l'importo dei canoni già corrisposti e di quelli scaduti al momento della risoluzione, tenendo anche conto del valore del bene restituito, superi quanto la concedente avrebbe conseguito a titolo di utile;
I canoni già corrisposti sommati a quelli scaduti al momento della risoluzione
e detratto il minor valore del bene (secondo la stima effettuata dal CTU) sono inferiori all'utile che la concedente avrebbe conseguito alla completa esecuzione del contratto per un importo pari a euro 320.821 come da sottostante prospetto
11 La Corte ritiene che la CTU sia esaustiva e completa e possa essere presa a base della decisione.
Va, al riguardo, sottolineato che l'ausiliario ha ampiamente motivato in merito ai criteri di stima dell'immobile, aumentando il valore medio risultante dall'indagine comparativa in ragione delle caratteristiche costruttive dell'immobile considerato.
Ha, altresì, dato atto che sebbene sia vero che tra gli immobili comparati non ve ne siano di corrispondenti per dimensioni, tuttavia proprio le dimensioni assolutamente fuori norma dell'immobile oggetto di causa, ne riducono la valutazione al metro quadro.
La stima appare, in definitiva, congrua, in quanto il CTU, dopo aver determinato il valore dell'immobile all'attualità, applicando i coefficienti in aumento indicati in atti che tengono conto della diminuzione del valore dal rilascio ad oggi, ha determinato il valore dell'immobile al momento della restituzione.
Ebbene, considerato che il costo sostenuto dalla concedente per l'acquisto dell'immobile è stato pari a euro 3.230.00,00; che i canoni pagati ammontano a euro 1.477.107,00; che quelli scaduti al momento della risoluzione ammontano a euro 74.736,00; che l'immobile, al momento della restituzione, aveva un valore di euro 3.050.000,00; che l'utile che la concedente avrebbe conseguito, in caso di regolare esecuzione del contratto sarebbe stato di euro
1.692.665, ne deriva che i canoni già corrisposti sommati a quelli scaduti al
12 momento della risoluzione e detratto il minor valore del bene (secondo la stima effettuata dal CTU), sono inferiori all'utile che la concedente avrebbe conseguito alla completa esecuzione del contratto per un importo pari a euro
320.821,00.
Su queste basi, quindi, proprio in applicazione dell'art. 1526 c.c., invocato da parte appellante, non vi è spazio per una riduzione della penale pattuita, in quanto l'appellata non ha conseguito più di quanto avrebbe avuto diritto in caso di regolare esecuzione del contratto.
L'appello va quindi rigettato.
Al riguardo, si evidenzia che la formula utilizzata dal Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellata va interpretata come pronuncia di merito con il quale il Tribunale ha accertato il difetto della titolarità passiva del diritto affermato in capo alla convenuta. Ed infatti il
Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda.
Giova al riguardo ricordare che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 (Rv. 602267 - 01).
13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 1.000.001 e € 2.000.000), tenuto conto che la CTU, volta ad accertare il valore dell'immobile è stata eseguita solo in questo grado.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 253/2022, pubblicata il 3.2.2022;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio che liquida in € 3,709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
6.167,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 874/2022 Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 874/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 5 settembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 Leasing giugno 2026
d a
(già , con sede in COroparte_1 COroparte_2
Foligno (PG), (P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Perugia, Via
Favorita 9, giusta delega stesa su foglio separato da considerarsi come apposta all'atto di costituzione di nuovo difensore (comunicazioni via fax al n. 075/5727883 - e.mail: Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
P.I. , già con CP_3 P.IVA_2 COroparte_4
sede in Amsterdam (NED), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zaglio e Augusto Azzini, entrambi del Foro di Brescia, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax al n. 030.3758423, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata con domicilio eletto Email_2
1 presso il loro Studio in Brescia, Piazza Loggia n. 5, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, per i motivi esposti in narrativa,
- dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la legittimazione passiva della appellata;
- accertare e dichiarare che la è obbligata, in applicazione CP_3
dell'art. 1526 cod. civ., alla restituzione dei canoni versati, quantificabili nella somma di euro 1.651.838,73 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta dal Giudicante, previa dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, cod. civ., delle clausole n. 19 e 25 del contratto di leasing in quanto contrarie alla suddetta norma imperativa e di qualsiasi altra pattuizione tra le parti che con essa si ponga in contrasto e, per
l'effetto;
- condannare Ing. alla restituzione della somma, così come CP_3
determinata, in favore della;
COroparte_1
In via subordinata,
-accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere valida la previsione contrattuale, il diritto dell'attrice a vedersi ridotta, ai sensi dell'art. 1526, 2° comma, cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., la indennità/la penale prevista, in quanto eccessiva ed ingiusta e, per
l'effetto,
- ridurre tale indennità /penale, ai sensi dell'art. 1526, 2° comma, cod. civ.
e/o ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.;
- condannare la alla restituzione della somma, così come CP_3 CP_3
determinata, in favore della;
COroparte_1
- accogliere, in ogni caso, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la
2 sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali e di spese per entrambi i gradi di giudizio.”.
Dell'appellata
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: In via principale: rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, con conferma della sentenza appellata. Nella denegata ipotesi, in riforma della sentenza, di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva in capo a
[...]
-In via principale: respingere le domande formulate da CP_3
controparte in quanto infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto applicabile in via analogica l'art. 1526
c.c., si eccepisce in compensazione, nei confronti della società CP_1
(P.I. ), in persona del liquidatore, il credito per
[...] P.IVA_1
l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva riconsegna e liberazione da cose e/o persone, oltre al risarcimento del danno. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , CP_1 COroparte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, la , CP_3
chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole 19 e 25 del contratto di leasing n. 78912 del 19 dicembre 2006, stipulato con , COroparte_4
(all. 1) con conseguente restituzione, ai sensi dell'art. 1526 c.c., di 1.358.783 euro;
in subordine chiedeva la riduzione della penale prevista in quanto eccessiva e ingiusta ai sensi degli articoli 1526, 2° comma, c.c. e 1384 c.c..
Nello specifico, illustrava che, con lettera dell'11 marzo 2013, la società
[...]
, si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui CP_4 all'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
che, inoltre, l'ammontare dei canoni scaduti e non corrisposti era pari a euro 99.046 euro, a fronte di canoni già corrisposti per complessivi 1.358.783 euro;
che il bene concesso, dopo
3 un'iniziale resistenza al ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto dalla concedente per il rilascio dell'immobile, era stato restituito.
La convenuta si costituiva, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'intervenuta scissione societaria e del conseguente trasferimento del rapporto in capo a e della cessione del credito a COroparte_5
alla luce di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti COroparte_6
meglio indicata in atti.
Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande;
in subordine, eccepiva la compensazione tra le somme dovute in restituzione e l'equo indennizzo, oltre al risarcimento del danno.
La società attrice contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, CO ricordando che anche qualora , gravata dal relativo onere, fosse riuscita a fornire la prova della scissione parziale, nel caso di specie, una eventuale cessione del rapporto contrattuale sarebbe stata comunque inefficace e ciò in quanto l'art. 13 del contratto di leasing facoltizza il concedente, senza il consenso del ceduto e, quindi, in deroga alla normativa, a "cedere il contratto in tutto ed in tutto o in parte i diritti che gli derivano, dandone comunicazione all'Utilizzatore che sin d'ora accetta"; ricordava, invero, che il contratto non era più esistente da almeno 7 anni, essendosi risolto, così come anche affermato dalla in data 11 marzo 2013, né derivavano da esso CP_3
CO diritti, in capo alla , che potessero essere ceduti.
Argomentava altresì che qualora si fosse ritenuto il contratto ancora in essere, qualsiasi cessione al di fuori dell'oggetto della clausola contenuta nell'art. 13, come quella dei debiti di ING verso oggetto di domanda, avrebbe CP_1
richiesto il necessario consenso della contraente ceduta CP_1
Richiamava anche il disposto dell'art. 2506 quater, 3° comma, c.c.; in tema di scissione parziale “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
In via istruttoria la attrice chiedeva CTU, volta a determinare il valore dell'immobile utilizzato e riconsegnato e a quantificare i canoni di locazione
4 versati;
chiedeva altresì ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti.
In via istruttoria la società convenuta formulava richiesta di CTU, volta a determinare l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva restituzione, oltre al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 22 gennaio 2022 il Tribunale, ritenuto che la questione preliminare sollevata dalla convenuta fosse suscettibile di definire il giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 3 febbraio 2022.
All'esito di detta udienza, il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della convenuta, condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite, sulla base della motivazione che Co segue: “Dalla documentazione prodotta da infatti, risulta CP_3
provato che a seguito di un'operazione di scissione parziale, l'odierna convenuta ha trasferito, per quel che rileva in questa sede, parte del suo patrimonio, comprensivo del rapporto di leasing oggetto di causa e quindi anche delle situazioni giuridiche passive discendenti dallo stesso, ad altro soggetto;
risulta poi provato che l'utilizzatrice è stata resa edotta della cessione del rapporto con la comunicazione, ritualmente notificata via pec, del 28 giugno 2019, ossia in data anteriore a quella di introduzione del presente giudizio (notifica avvenuta in data 31 luglio 2019)”.
promuoveva appello, affidandosi ad un unico motivo COroparte_1
e riproponendo le domande come articolate in primo grado.
Proponeva altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello con conferma CP_3
della sentenza impugnata e, in via subordinata, eccependo in compensazione il credito per l'equo indennizzo per il godimento del bene sino all'effettiva liberazione, oltre al risarcimento del danno. Produceva copia dell'atto di scissione con i relativi allegati, specificando che si trattava di integrazione di documento già acquisito nel primo grado di giudizio (cfr. Cass. n. 5668/2010)
5 e riferito a circostanze già dedotte. Ricordava che la carenza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era giustificata dal fatto che cedente e cessionaria erano entrambe società di diritto olandese.
All'udienza del 18 gennaio 2023, tenutasi in modalità cartolare, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza del 13 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2024, la Corte rimetteva la causa in istruttoria, conferendo incarico di consulenza tecnica avente ad oggetto il seguente quesito: “accerti quale sarebbe stato l'utile che la concedente avrebbe potuto realizzare in caso di regolare esecuzione del contratto;
accerti il valore di mercato del bene al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice nonché l'equo compenso per l'uso del bene sino alla data della sua restituzione in misura pari al canone locativo di mercato;
verifichi se l'importo dei canoni già corrisposti e di quelli scaduti al momento della risoluzione, tenendo anche conto del valore del bene restituito, superi quanto la concedente avrebbe conseguito a titolo di utile”.
All'udienza del 7 maggio 2025, successiva al deposito della CTU, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte fissava, a tal fine, l'udienza dell'11 giugno 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'appello la censura il capo della sentenza con CP_1
cui il Tribunale ha accolto l'eccezione pregiudiziale formulata dalla società convenuta.
6 Lamenta la carenza di prova dell'avvenuta scissione. Rappresenta, infatti, che la comunicazione del giugno 2019, inviatale da con la quale CP_3
era stata informata del fatto che vi sarebbe stata una futura scissione parziale, nulla proverebbe in merito, trattandosi di una mera comunicazione
COr unilaterale volta a portare a conoscenza la società di una futura operazione di scissione. Sottolinea che la banca convenuta non ha nemmeno provato l'iscrizione delle operazioni di scissione nel Registro delle Imprese.
Lamenta che nessuna cessione contrattuale poteva essere perfezionata, dal momento che il contratto di leasing era stato risolto da molti anni.
La Corte ritiene che il motivo di appello formulato dall'appellante sia fondato.
Ed infatti, pacificamente, l'appellata non ha tempestivamente depositato né
l'atto di scissione, né la sua iscrizione nel registro delle imprese, né ha dato prova che tra i crediti ceduti a vi fossero quelli oggetto di causa. CP_6
Del tutto irrilevante è, inoltre, la comunicazione fatta all'appellante di una futura cessione, posto che gli effetti di questa derivano non già dalla manifestazione di una volontà futura, ma dalla conclusione dell'accordo di cessione e dalla sua comunicazione al ceduto ai sensi dell'art. 1264 o ai sensi dell'art. 58 TUB, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Venendo adesso al merito, occorre esaminare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado.
Va, innanzitutto, detto che il CTU è stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario per la stima dell'immobile, oggetto di causa, sia alla data del suo rilascio che all'attualità.
Ebbene, l'ausiliario ha dato atto che “la stima è stata eseguita tenendo conto dell'attuale procrastinarsi della crisi economica globale che comporta la stagnazione della domanda sul mercato immobiliare con conseguente riduzione dei valori dei fabbricati”; che “”il criterio di stima utilizzato è quello sintetico comparativo che consiste nel raffronto tra l'immobile in oggetto ad altri con similari caratteristiche (costruttive, di destinazione, di posizione) di cui siano noti i prezzi di vendita”; che “il calcolo della
7 superficie commerciale è stato effettuato considerando la superficie lorda dell'unità immobiliare e basandosi sul rilievo effettuato durante il sopralluogo e sulle planimetrie catastali, oltre che sul calcolo delle superfici presenti nelle pratiche edilizie visionate”; che “la verifica dei valori correnti di mercato è stata condotta traendo informazioni da: -agenti ed agenzie immobiliari operanti sulla piazza di Foligno;
-imprese e società immobiliari operanti su piazza;
-banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
-Atti di compravendita di immobili nelle immediate vicinanze rispetto l'immobile oggetto di stima”; che “è stata anche richiesta a tre studi notarili di poter aver copia di contratti di acquisto di immobili posti nelle immediate vicinanze rispetto all'immobile oggetto di perizia”; che “gli immobili sono stati individuati ampliando la ricerca catastale a mappali vicini”; che sono stati reperiti e visionati tre atti meglio indicati nella relazione relativi a tre capannoni su due piani, oltre a corte pertinenziale (il primo con superficie di circa 659mq e con prezzo di vendita è di Euro 230.000; il secondo con superficie circa 1160mq e con prezzo, a seguito di procedura concorsuale, di euro 182.000 ma con partenza da una stima di euro 1.243.200; il terzo con superficie di circa 1005 mq e prezzo di vendita di 330.000); che il secondo immobile non è stato tenuto in considerazione ai fini della stima, non essendo comparabile.
L'ausiliario ha, quindi, proceduto a determinare il valore di mercato del bene alla data attuale e della sua restituzione (15/12/2014).
Il CTU ha fatto presente che “il valore di stima è stato ottenuto utilizzando i valori OMI della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate, utilizzando il valore massimo per Capannoni industriali con stato conservativo normale, apportando un fattore di correzione di 80€/mq che tiene conto della tipologia e qualità del capannone oggetto di stima, superiori alla media dei capannoni esistenti per tipologia, finiture, ecc”; che “si è preso in considerazione anche il Listino Immobiliare della Camera di Commercio della Provincia di Perugia, utilizzando lo stesso fattore correttivo di cui sopra”; che “dalla ricerca delle offerte presso le agenzie immobiliari, si sono
8 presi in considerazione solo capannoni con una certa dimensione” che
“l'offerta è molto più ampia con capannoni di dimensioni ridotte che però potrebbe avere valutazioni al mq sensibilmente differenti”; che “solo sul secondo capannone considerato, si è valutato di inserire un fattore di correzione in quanto il capannone, pur essendo molto simile per dimensioni e caratteristiche costruttive, è in uno stato peggiore con evidente necessità di una sistemazione delle finiture”; che “si sono presi in considerazione gli atti di compravendita prima menzionati, utilizzando dei fattori correttivi per le caratteristiche dei capannoni considerati rispetto a quello oggetto di stima”; che “il fattore di correzione tiene conto del fatto che, anche all'epoca della restituzione, così come oggi, l'immobile ha caratteristiche superiori rispetto a quelle dei capannoni industriali “normali”, in quanto ha una grande parte destinata all'esposizione”; che “i coefficienti adottati tengono conto dello stato del bene ed in particolare delle finiture e degli impianti installati nelle diverse porzioni di immobile”; che “per gli uffici, aula di formazione la superficie commerciale è stata aumentata del 20% mentre per le abitazioni e la sala riunioni (inserite nella stessa porzione) si è previsto un incremento del
30%...”; che “tali percentuali considerano infatti la dotazione tecnologica e di finiture superiori rispetto al magazzino”;” che “il valore arrotondato stimato all'attualità è pari a 2.600.000,00”; che, “come riscontrabile da tutti i dati disponibili, anche per quanto riguarda il mercato immobiliare di
Foligno ci sono variazioni dall'anno 2014; che “…si assiste ad un trend positivo dall'anno 2014/2015, con un brusco segno negativo nell'anno della pandemia e quello successivo, per poi riprendere con un trend leggermente positivo fino ad oggi”; che “calcolando il trend con gli indici OMI si ottiene la seguente tabella
9 Il CTU ha, quindi, dato atto che “il valore di stima all'attualità, pari ad Euro
2.600.000, va quindi aumentato del 17,20% arrivando al valore di Euro
3.047.200” e, quindi, il valore arrotondato stimato alla data di restituzione
(15/12/2014) era pari a euro 3.050.000,00.
L'ausiliario ha risposto alle osservazioni dei CTP di parte.
Con particolare riferimento a quelle del CTP di parte appellante ha fatto presente che “gli immobili presi in esame non sono sicuramente uguali a quello oggetto della perizia, sono differenti sia per dimensione sia per qualità ed infatti si sono utilizzati coefficienti per aumentare il valore utilizzato” e che “in ogni caso che gli immobili oggetto di confronto hanno entrambi una porzione ad uso ufficio quindi simili come caratteristiche di destinazione d'uso”; che “un immobile di carattere industriale/artigianale di dimensioni ordinarie (500/1000mq) è più appetibile sul mercato rispetto ad un immobile di dimensioni straordinarie” e “questo comporta che, a parità di caratteristiche, la sua valutazione sarà potenzialmente maggiore”; che “si concorda sul fatto che l'edificio in oggetto non sia facilmente paragonabile con altri presenti nella zona sia per dimensioni sia per finiture e impianti” e che però sono stati presi in esame “edifici che pur avendo dimensioni differenti, avevano comunque ampie zone ad uso ufficio/esposizione, utilizzando parametri correttivi, tutti in aumento, per determinare il valore di stima al mq”; che “anche per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, le finiture e l'impiantistica, valgono le stesse considerazioni precedenti:
l'immobile è sicuramente fuori norma dal punto di vista di questi parametri, ma altrettanto fuori norma è la sua dimensione che, come si è potuto osservare nei vari immobili presi a riferimento, comporta una diminuzione del valore al mq, all'aumentare della dimensione complessiva”. Il CTU ha, infine, dato atto che “non si comprende come sia stato definito il valore di
820€/mq da parte dell'Arch. non essendoci alcuna Persona_1 esplicitazione”,
Alla luce della relazione dell'ausiliario, il CTU ha, quindi, fornito le seguenti risposte conclusive:
10 1)accerti quale sarebbe stato l'utile che la concedente avrebbe potuto realizzare in caso di regolare esecuzione del contratto;
In merito al primo punto del quesito lo scrivente CTU ha provveduto a fare una ricostruzione dei piani di ammortamento del contratto principale del
2006; nonché delle due appendici successive tenendo conto delle rinegoziazioni e a procedere al calcolo dell'utile quantificato in euro
1.692.665 pari alla sommatoria degli interessi.
2) accerti il valore di mercato del bene al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice nonché l'equo compenso per l'uso del bene sino alla data della sua restituzione in misura pari al canone locativo di mercato;
Il collegio dispone che il valore di mercato del bene venga stimato anche all'attualità come stima alternativa al quesito;
- stima alla data di restituzione del 15/12/2014 euro 3.050.000 e canone locativo annuo di 246.000; - stima alla data più aggiornata del 16/10/2024 euro 2.600.000 e canone locativo annuo di 218.400. L'equo compenso per
l'uso del bene dalla data di utilizzo dell'immobile (1/10/2010 data in cui è stata concessa la prima agibilità) sino alla data della sua restituzione
(15/12/2014) è pari a 246.000/365*1536 = Euro 1.035.222
3) verifichi se l'importo dei canoni già corrisposti e di quelli scaduti al momento della risoluzione, tenendo anche conto del valore del bene restituito, superi quanto la concedente avrebbe conseguito a titolo di utile;
I canoni già corrisposti sommati a quelli scaduti al momento della risoluzione
e detratto il minor valore del bene (secondo la stima effettuata dal CTU) sono inferiori all'utile che la concedente avrebbe conseguito alla completa esecuzione del contratto per un importo pari a euro 320.821 come da sottostante prospetto
11 La Corte ritiene che la CTU sia esaustiva e completa e possa essere presa a base della decisione.
Va, al riguardo, sottolineato che l'ausiliario ha ampiamente motivato in merito ai criteri di stima dell'immobile, aumentando il valore medio risultante dall'indagine comparativa in ragione delle caratteristiche costruttive dell'immobile considerato.
Ha, altresì, dato atto che sebbene sia vero che tra gli immobili comparati non ve ne siano di corrispondenti per dimensioni, tuttavia proprio le dimensioni assolutamente fuori norma dell'immobile oggetto di causa, ne riducono la valutazione al metro quadro.
La stima appare, in definitiva, congrua, in quanto il CTU, dopo aver determinato il valore dell'immobile all'attualità, applicando i coefficienti in aumento indicati in atti che tengono conto della diminuzione del valore dal rilascio ad oggi, ha determinato il valore dell'immobile al momento della restituzione.
Ebbene, considerato che il costo sostenuto dalla concedente per l'acquisto dell'immobile è stato pari a euro 3.230.00,00; che i canoni pagati ammontano a euro 1.477.107,00; che quelli scaduti al momento della risoluzione ammontano a euro 74.736,00; che l'immobile, al momento della restituzione, aveva un valore di euro 3.050.000,00; che l'utile che la concedente avrebbe conseguito, in caso di regolare esecuzione del contratto sarebbe stato di euro
1.692.665, ne deriva che i canoni già corrisposti sommati a quelli scaduti al
12 momento della risoluzione e detratto il minor valore del bene (secondo la stima effettuata dal CTU), sono inferiori all'utile che la concedente avrebbe conseguito alla completa esecuzione del contratto per un importo pari a euro
320.821,00.
Su queste basi, quindi, proprio in applicazione dell'art. 1526 c.c., invocato da parte appellante, non vi è spazio per una riduzione della penale pattuita, in quanto l'appellata non ha conseguito più di quanto avrebbe avuto diritto in caso di regolare esecuzione del contratto.
L'appello va quindi rigettato.
Al riguardo, si evidenzia che la formula utilizzata dal Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'appellata va interpretata come pronuncia di merito con il quale il Tribunale ha accertato il difetto della titolarità passiva del diritto affermato in capo alla convenuta. Ed infatti il
Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda.
Giova al riguardo ricordare che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 (Rv. 602267 - 01).
13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 1.000.001 e € 2.000.000), tenuto conto che la CTU, volta ad accertare il valore dell'immobile è stata eseguita solo in questo grado.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 253/2022, pubblicata il 3.2.2022;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio che liquida in € 3,709,00 per la fase di studio, € 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
6.167,00 per la fase decisoria, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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