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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3242/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 429 CPC
Successivamente, all'udienza del 22/07/2025, sono comparsi: per l'avv. FRASSON ELISA, la quale si riporta agli atti e Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa e alla nota d'udienza del 28.11.2024 (in cui si dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile il 4.11.2024, dell'ammontare di canoni e spese sino a quel momento scaduti per € 8.256,00 e delle spese di mediazione); per l'avv. Elena Zanchettin, in sostituzione dell'avv. Poletto, la quale CP_2 sottolinea che quest'ultimo ha rinunciato al mandato;
ad ogni buon conto si riporta agli atti.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, ai sensi dell'art. 429 CPC dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n° 3242/2024, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 FRASSON ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA ROMA 68/2 - MASSANZAGO attrice / intimante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLETTO ANDREA CP_2 P.IVA_1 e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE COSSETTI 22/A - PORDENONE convenuta / intimata
*** avente per oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso,
***
CONCLUSIONI
- per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE,
1. accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione del 28.4.2023 per grave inadempimento della società conduttrice;
2. condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento: i) dell'importo di complessivi euro 8.256,00 a titolo di canoni e spese condominiali scaduti e non corrisposti, nonché a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, ii) dell'importo relativo agli ulteriori canoni, spese condominiali ed oneri accessori successivamente scaduti, sino all'effettivo rilascio dell'Immobile, iii) degli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 (ovvero in via gradata legali) maturati e maturandi dalla scadenza di ciascun canone al
Pagina 2 di 10 saldo, delle spese, competenze ed onorari della presente procedura e delle successive occorrende tutte.
IN OGNI CASO:
1. rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per tutti i motivi sopra esposti;
2. con vittoria di spese e compensi professionali applicabile ratione temporis;
3. oltre al risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ed equo indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con riserva di ogni diritto ed azione in ordine ad eventuali danni all'immobile.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale nonché interpello del legale rappresentante della società sig. , sui seguenti capitoli di prova: Controparte_2 Testimone_1
1. vero che nell'aprile - maggio 2023 il sig. , legale rappresentante Testimone_1 pro tempore della società chiedeva alla sig.ra di Controparte_2 Controparte_1 rimuovere la caldaia e i radiatori presenti nell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
2. vero che nell'aprile – maggio 2023 a seguito della richiesta di cui al capitolo 1) veniva rimossa la caldaia e i radiatori presente nell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
3. vero che nell'aprile – maggio 2023 la rimozione della caldaia di cui ai capitoli 1) e 2) avveniva perché il sig. , legale rappresentante pro tempore della Testimone_1 società voleva installare, come poi fece, una propria pompa di calore per Controparte_2 il riscaldamento e raffrescamento per tutto l'immobile locato compreso il bagno;
4. vero che le spese per l'installazione della pompa di calore di cui al capitolo 3) avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dalla società come da Controparte_3 accordi con la sig.ra ; Parte_1
5. vero che nell'aprile – maggio 2023 la sig.ra al fine di assecondare Parte_1 le richieste di concordava la riduzione del canone di locazione Controparte_3 dell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20, da euro 600 ad euro 550,00 solamente per il primo anno;
6. vero che nell'aprile – maggio 2023, essendo stata rimossa la caldaia, la sig.ra Parte_1
fece installare uno scaldabagno, solamente per fornire acqua calda nei locali
[...] igienici dell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
7. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nel maggio 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 veniva effettuato lo spostamento del quadro elettrico, la verifica di alcuni pulsanti, l'inserimento dei frutti sugli interruttori del
Pagina 3 di 10 bagno e l'installazione dell'orologio astronomico per l'accensione automatica delle luci esterne;
8. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nell'agosto 2023 presso l'immobile locato sito in Morgano Controparte_2 di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano installati nuovi corpi illuminanti interni al posto di quelli già esistenti e funzionati;
9. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nel settembre 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 veniva predisposta la rete internet;
10. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nell'ottobre 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano conclusi i lavori per predisporre la rete internet in fibra ottica per quattro utenze ed installata la pompa di calore per riscaldamento/ raffrescamento per tutto il locale compreso il bagno;
11. vero che gli interventi eseguiti di cui ai capitoli 7, 8, 9 e 10 dovevano essere pagati dalla società Controparte_3
12. vero che ad oggi gli interventi eseguiti di cui ai capitoli 7, 8, 9 e 10 risultano impagati nonostante i numerosi solleciti;
13. vero che nel maggio 2023 presso l'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano installati i frutti (copri pulsanti) sugli interruttori del bagno e le foto che si rammostrano (cfr. pag. 4 e 7 doc. 5 parte intimata) risalgono a prima di tale intervento;
14. vero che per gli interventi di cui ai capitoli 7- 10 il sig. , legale Testimone_2 rappresentante della società ometteva di richiedere il previo consenso del Controparte_3 locatore, eccetto per l'installazione della pompa di calore.
Si indicano come testi il sig. , residente in [...] e Tes_3 sui capitoli di prova da 7 a 13 il sig. legale rappresentante della Testimone_4 società Simionato Giovanni S.a.s. & C., con sede in Massanzago, Via Silvestri 1/A”;
- per CP_2
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate da CP_1
nel proprio atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida
[...] con contestuale ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 10.05.2024 e nella propria memoria integrativa difensiva 30.10.2024 e dunque la richiesta di convalida di sfratto per morosità, l'emissione del decreto ingiuntivo, l'ordinanza di rilascio ex art. 665 C.p.c. e l'ordinanza di pagamento delle somme asseritamente dovute, la domanda di risoluzione del contratto di locazione con condanna della conduttrice al rilascio, ed ogni altra domanda o richiesta risarcitoria, nessuna esclusa, per essere tutte infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi indicati in premesse;
Pagina 4 di 10 Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Suintestata Autorità ritenesse dovuti i canoni in favore dell'intimante, accertato e dichiarato il credito di nei confronti della Sig.ra per la somma di Euro Controparte_2 Controparte_1 6.344,00 in linea capitale, oltre interessi moratori maturati dal dì del dovuto al saldo, accer-tato e dichiarato l'inadempimento della proprietà verso la conduttrice per le ragiono indicate in premessa, per l'effetto rideterminare in difetto l'eventuale credito della proprietà e com-pensare i crediti reciproci delle parti;
il tutto con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti da in Controparte_2 dipendenza degli inadempi-menti avversari. In tutti i casi, con vittoria delle spese di lite, oltre contributo forfettario del 15%, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: chiede di essere ammessa a provare le circostanze come di seguito capi Controparte_2 tolate:
.1) Vero che l'unità immobiliare locata da ad era Controparte_1 Controparte_2 affetta da vizi e difetti di conformità relativi all'impianto elettrico, l'impianto idro-termico- sanitario e l'Attestazione di Prestazione Energetica;
.2) Vero che l'unità immobiliare locata da ad Controparte_1 Controparte_2 presentava una macchia di umidità riconducibile ad una perdita d'acqua nel locale sopra- stante all'altezza della finestra,
.3) Vero che nel contratto di locazione nella descrizione catastale risulta il subalterno 10, mentre nella planimetria catastale fornita risulta subalterno 14;
.4) Vero che, in relazione all'immobile locato da a Controparte_1 CP_2
nella certificazione energetica consegnata si faceva riferimento ad un fabbricato
[...] re-sidenziale riportava quali dati il fabbricato residenziale subalterni da 12 a 15 – classe
“E”, EP gl,nren 106,00kWh/mc anno (mancante il numero di certificato energetico) datato 15.10.2019;
.5) Vero che la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta da Tes_4 idraulica – elettrica e in special modo la planimetria allegata non riportava
[...] l'esatta collocazione degli interruttori, delle luci e del quadro generale;
.6) Vero che la dichiarazione di conformità dell'impianto idro-termo-sanitario e di condi- zionamento non è corrispondente a quanto rilevato in loco, perché ad esempio manca il si- stema di riscaldamento e di condizionamento;
.7) Vero che l'impianto elettrico dell'immobile locato dalla Sig.ra Controparte_1 ad è stato eseguito secondo lo schema allegato ma non risulta completato Controparte_2 mancando elementi fondamentali per la sicurezza e l'incolumità dei frequentanti, sia fissi che saltuari, dell'attività commerciale, tra cui i frutti degli interruttori di accensione e spegni-mento nel locale igienico e, sebbene siano presenti le scatole con le placche, non ci sono i pulsanti;
.8) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 non è stata prevista una linea telefonica di ingresso all'unità immobiliare, ma è stata realiz-zata una con canalizzazioni (dove presenti) a vista;
Pagina 5 di 10 .9) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 vi sono ancora dei coperchi delle scatole di derivazione bloccate con del nastro adesivo;
.10) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nell'impianto idro - termo – sanitario non sono visibili e presenti corpi scaldanti nella zona commerciale;
.11) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico sono presenti le graffe di ancoraggio per corpi scaldanti ed è privo di alcun elemento che possa scaldare il locale;
.12) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico il WC, rispetto le planimetrie allegate si trova in posizione opposta;
Con
.13) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico vi è uno scaldaacqua elettrico con interruttore posto su placca ma con buco per assenza frutto;
.14) Vero che ha sostenuto i costi per l'installazione presso l'unità locata Controparte_2 di un impianto di condizionamento con macchina esterna e split da 12.000 btu per il raffre- scamento e riscaldamento, con un costo di Euro 1.342,00, per l'installazione presso l'unità locata di una rete internet con fibra ottica, con un costo di Euro 2.000,00 oltre IVA 22%, per l'incarico di una ditta di pulizie per n. 4 interventi in quanto l'immobile si presentava in condizioni igieniche pessime, con un costo di Euro 500,00 oltre IVA 22%, oneri per Euro 1.600,00 in dipendenza dell'impossibilità di fruire dell'unità immobiliare per otto mesi;
.15) Vero che ha rinunciato ad assumere collaboratori in dipendenza dei Controparte_2 vizi riscontrati nell'immobile di cui ai capitoli che precedono;
.16) Vero che ha rinunciato a convocare i clienti nell'immobile locato Controparte_2 dalla Sig.ra a causa dei vizi riscontrati nell'immobile di cui ai Controparte_1 capitoli che precedono;
.17) Vero che l'immobile locato dalla Sig.ra era di fatto inagibile Controparte_1 a terzi in dipendenza dei vizi riscontrati nell'immobile di cui ai capitoli che precedono;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova sopra indicati: Testimone_5 Via Pennacchi n. 13, Treviso (TV), Viale Dante n. 7, Badoere di Mor- Testimone_6 gano (TV), Via Evaristi n. 6/C, Istrana (TV), Via Tes_7 Testimone_4 Silvestri n. 1/A, Massanzago (PD), Arch. , Vicolo Antonio Vivaldi n. 2, Testimone_8 Montebelluna (TV).
Si chiede l'interrogatorio formale della Sig.ra su tutti i capitoli di Controparte_1 prova sopra indicati.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie per essere generiche, inconferenti, valutative;
in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando i seguenti testi: , Via Testimone_5 Pennacchi n. 13, Treviso (TV), , Viale Dante n. 7, Badoere di Morgano Testimone_6
Pagina 6 di 10 (TV), Via Evaristi n. 6/C, Istrana (TV), Via Tes_7 Testimone_4
Silvestri n. 1/A, Mas-sanzago (PD), Arch. , Vicolo Antonio Vivaldi n. 2, Testimone_8 Montebelluna (TV).
Si chiede disporsi CTU tecnica al fine di accertare gli inadempimenti della proprietà verso la conduttrice come indicati nelle relazioni tecniche dell'Arch di cui ai docc. 5 e Per_1 12 cui ci si richiama espressamente e, eventualmente, rideterminare l'importo del canone in dipendenza del limitato godimento del cespite a causa dei vizi riscontrati”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla citazione per la convalida dello sfratto per morosità intimato da nei confronti di in relazione al contratto di locazione Controparte_1 CP_2 sottoscritto in data 28.4.2023 (registrato in data 23.5.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna al n. 002363, serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Morgano, via Guglielmo Marconi n. 20 (censito al NCEU del predetto Comune, Foglio 11, mapp. 12, sub. 10).
L'intimata si era costituita in giudizio opponendosi alla convalida, eccependo:
- l'inadempimento della locatrice, in ragione dei vizi e difetti che avrebbero impedito alla conduttrice il godimento del bene;
- in subordine, l'inesistenza della morosità, essendosi il credito per i canoni estinto per compensazione col controcredito vantato dalla conduttrice nei confronti della locatrice di cui alla fattura n. 9/2024, asseritamente relativa agli “oneri sopportati da per ridurre gli effetti dei plurimi inadempimenti avversari”. Controparte_2
Con ordinanza del 4.7.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 CPC ed è stato disposto il mutamento del rito.
Entrambe le parti hanno depositato le proprie memorie integrative.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla conduttrice non merita accoglimento.
Anzitutto, e l'osservazione è dirimente, il contratto contiene una clausola solve et repete (art. 8), la quale impedisce al conduttore di sollevare eccezioni di sorta (che non siano quelle di nullità, annullabilità o rescissione, uniche astrattamente possibili ex art. 1462 CC) al fine di ritardare od omettere il pagamento del canone. La convenuta sostiene che detta clausola sarebbe nulla perché, pur trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 CC, la stessa non sarebbe stata validamente approvata in modo specifico per iscritto, dal momento che la doppia sottoscrizione in calce al contratto aveva in realtà ad oggetto in modo indiscriminato tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa. Tale tesi non può trovare accoglimento, non essendo applicabili alla presente fattispecie né l'art. 1342 CC (non essendo il contratto stato concluso mediante moduli o formulari), né l'art. 1341 CC,
Pagina 7 di 10 non essendo la clausola contenuta in condizioni generali di contratto, ma nel corpo del contratto sottoscritto dalle parti (sul punto, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'art. 1341 CC non si applica ai “contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti”, Cass. 5971/2019).
Quand'anche poi l'eccezione di inadempimento fosse ammissibile, la stessa sarebbe comunque infondata, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, gli eventuali inadempimenti del locatore legittimerebbero la sospensione del pagamento del canone solo nel caso in cui gli stessi avessero comportato una totale impossibilità per il conduttore di fruire dell'immobile locato, alla luce dell'ormai granitico orientamento per cui “nell'ordinamento … non è rinvenibile un potere di autotutela del credito da parte del conduttore che, a fronte dell'inadempimento del locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti. In altri termini, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (da ultimo, cfr. Cass. sez. VI, 26/01/2015, n. 1317)” (Cass. 1897/2016). Nel presente caso è invece pacifico che la conduttrice ha comunque continuato ad utilizzare l'immobile (la circostanza, che comunque emergeva già dagli atti, è stata anche esplicitamente ammessa dal procuratore della conduttrice all'udienza del 4.7.2024), il che già di per sé sarebbe ragione sufficiente per ritenere infondata l'eccezione in esame.
In secondo luogo, si osserva che la conduttrice non lamenta a ben vedere degli inadempimenti della locatrice rispetto all'obbligo di cui all'art. 1576 CC di mantenere la cosa in buono stato locativo (inadempimento che in ipotesi potrebbe giustificare l'eccezione ex art. 1460 CC), ma lamenta in realtà vizi e difetti asseritamente presenti sin dall'inizio del rapporto, i quali però – anche laddove presenti – non potrebbero comunque giustificare l'eccezione di inadempimento, essendo in tale ipotesi accordati alla locatrice unicamente i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1578 CC (e peraltro nessuna di queste domande è stata proposta nel presente caso).
***
Il mancato pagamento dei canoni da parte della conduttrice è pacificamente ammesso da quest'ultima.
Pagina 8 di 10 L'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta non può invece trovare accoglimento.
Anche a tal proposito va anzitutto richiamata la clausola solve et repete di cui si è già detto.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata, non avendo la convenuta dato prova dell'asserito suo controcredito. L'unico documento prodotto dalla parte è rappresentato dalla fattura n. 9/2024, rispetto alla quale va osservato che:
- trattasi di fattura emessa proprio dalla stessa conduttrice, la quale pertanto, in quanto documento di formazione unilaterale, non prova né l'effettuazione dei lavori, né la sopportazione di alcuna spesa;
- una voce riguarda la pulizia dei locali e non si vede quale correlazione vi sarebbe rispetto al supposto inadempimento degli obblighi gravanti sulla locatrice;
- una voce riguarda un non dimostrato danno per l'asserita mancata fruizione dei locali, autoliquidato in modo del tutto irrituale dalla conduttrice (che peraltro aveva anche sospeso il pagamento del canone);
- le altre voci riguardano in realtà non manutenzioni straordinarie (in ipotesi gravanti sulla locatrice), quanto piuttosto migliorie o addizioni, peraltro effettuate senza il consenso della locatrice (e che comunque non farebbero sorgere alcun diritto in capo alla conduttrice, ai sensi dell'art. 9 del contratto).
***
L'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone, per un importo superiore a tredici mensilità, assume senz'altro i caratteri di gravità di cui all'art. 1455 CC, il che comporta l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice.
La conduttrice deve altresì essere condannata al pagamento integrale dei canoni e delle spese condominiali maturati sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 4.11.2024, per un totale di € 8.256,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC sino al momento della notifica della citazione per convalida di sfratto (10.5.2024) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC per il periodo successivo, dalle singole scadenze al saldo effettivo (non può invece trovare accoglimento la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi al tasso di cui al DLGS 231/2002 per l'intero periodo, in difetto di espressa pattuizione contrattuale e non essendovi evidenza che i canoni fossero dovuti a “a titolo di CP_1 corrispettivo in una transazione commerciale”).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non per la fase istruttoria, non svoltasi.
Non si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 CPC.
Pagina 9 di 10 ***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione inter partes sottoscritto in data 28.4.2023 (registrato in data 23.5.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna al n. 002363, serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Morgano, via Guglielmo Marconi n. 20 (censito al NCEU del predetto Comune, Foglio 11, mapp. 12, sub. 10);
2. condanna la conduttrice a pagare alla locatrice CP_2 CP_1 la somma di € 8.256,00 per canoni e spese condominiali, oltre agli interessi al
[...] tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC sino al 10.5.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC per il periodo successivo, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. condanna la conduttrice a rifondere alla locatrice CP_2 CP_1 le spese legali del procedimento di mediazione, liquidate in € 355,64 per
[...] esborsi ed € 1.323,00 per compensi, e del presente procedimento, liquidate (tenuto conto anche della fase sommaria) in € 145,50 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 22 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 429 CPC
Successivamente, all'udienza del 22/07/2025, sono comparsi: per l'avv. FRASSON ELISA, la quale si riporta agli atti e Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa e alla nota d'udienza del 28.11.2024 (in cui si dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile il 4.11.2024, dell'ammontare di canoni e spese sino a quel momento scaduti per € 8.256,00 e delle spese di mediazione); per l'avv. Elena Zanchettin, in sostituzione dell'avv. Poletto, la quale CP_2 sottolinea che quest'ultimo ha rinunciato al mandato;
ad ogni buon conto si riporta agli atti.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, ai sensi dell'art. 429 CPC dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n° 3242/2024, promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 FRASSON ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA ROMA 68/2 - MASSANZAGO attrice / intimante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLETTO ANDREA CP_2 P.IVA_1 e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE COSSETTI 22/A - PORDENONE convenuta / intimata
*** avente per oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso,
***
CONCLUSIONI
- per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE,
1. accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione del 28.4.2023 per grave inadempimento della società conduttrice;
2. condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento: i) dell'importo di complessivi euro 8.256,00 a titolo di canoni e spese condominiali scaduti e non corrisposti, nonché a titolo di mancato pagamento dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, ii) dell'importo relativo agli ulteriori canoni, spese condominiali ed oneri accessori successivamente scaduti, sino all'effettivo rilascio dell'Immobile, iii) degli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 (ovvero in via gradata legali) maturati e maturandi dalla scadenza di ciascun canone al
Pagina 2 di 10 saldo, delle spese, competenze ed onorari della presente procedura e delle successive occorrende tutte.
IN OGNI CASO:
1. rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per tutti i motivi sopra esposti;
2. con vittoria di spese e compensi professionali applicabile ratione temporis;
3. oltre al risarcimento in via equitativa ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ed equo indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con riserva di ogni diritto ed azione in ordine ad eventuali danni all'immobile.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale nonché interpello del legale rappresentante della società sig. , sui seguenti capitoli di prova: Controparte_2 Testimone_1
1. vero che nell'aprile - maggio 2023 il sig. , legale rappresentante Testimone_1 pro tempore della società chiedeva alla sig.ra di Controparte_2 Controparte_1 rimuovere la caldaia e i radiatori presenti nell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
2. vero che nell'aprile – maggio 2023 a seguito della richiesta di cui al capitolo 1) veniva rimossa la caldaia e i radiatori presente nell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
3. vero che nell'aprile – maggio 2023 la rimozione della caldaia di cui ai capitoli 1) e 2) avveniva perché il sig. , legale rappresentante pro tempore della Testimone_1 società voleva installare, come poi fece, una propria pompa di calore per Controparte_2 il riscaldamento e raffrescamento per tutto l'immobile locato compreso il bagno;
4. vero che le spese per l'installazione della pompa di calore di cui al capitolo 3) avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dalla società come da Controparte_3 accordi con la sig.ra ; Parte_1
5. vero che nell'aprile – maggio 2023 la sig.ra al fine di assecondare Parte_1 le richieste di concordava la riduzione del canone di locazione Controparte_3 dell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20, da euro 600 ad euro 550,00 solamente per il primo anno;
6. vero che nell'aprile – maggio 2023, essendo stata rimossa la caldaia, la sig.ra Parte_1
fece installare uno scaldabagno, solamente per fornire acqua calda nei locali
[...] igienici dell'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20;
7. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nel maggio 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 veniva effettuato lo spostamento del quadro elettrico, la verifica di alcuni pulsanti, l'inserimento dei frutti sugli interruttori del
Pagina 3 di 10 bagno e l'installazione dell'orologio astronomico per l'accensione automatica delle luci esterne;
8. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nell'agosto 2023 presso l'immobile locato sito in Morgano Controparte_2 di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano installati nuovi corpi illuminanti interni al posto di quelli già esistenti e funzionati;
9. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nel settembre 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 veniva predisposta la rete internet;
10. vero che, su commissione del sig. , legale rappresentante pro Testimone_1 tempore della società nell'ottobre 2023 presso l'immobile locato sito in Controparte_2 Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano conclusi i lavori per predisporre la rete internet in fibra ottica per quattro utenze ed installata la pompa di calore per riscaldamento/ raffrescamento per tutto il locale compreso il bagno;
11. vero che gli interventi eseguiti di cui ai capitoli 7, 8, 9 e 10 dovevano essere pagati dalla società Controparte_3
12. vero che ad oggi gli interventi eseguiti di cui ai capitoli 7, 8, 9 e 10 risultano impagati nonostante i numerosi solleciti;
13. vero che nel maggio 2023 presso l'immobile locato sito in Morgano di Badoere, Via Guglielmo Marconi n. 20 venivano installati i frutti (copri pulsanti) sugli interruttori del bagno e le foto che si rammostrano (cfr. pag. 4 e 7 doc. 5 parte intimata) risalgono a prima di tale intervento;
14. vero che per gli interventi di cui ai capitoli 7- 10 il sig. , legale Testimone_2 rappresentante della società ometteva di richiedere il previo consenso del Controparte_3 locatore, eccetto per l'installazione della pompa di calore.
Si indicano come testi il sig. , residente in [...] e Tes_3 sui capitoli di prova da 7 a 13 il sig. legale rappresentante della Testimone_4 società Simionato Giovanni S.a.s. & C., con sede in Massanzago, Via Silvestri 1/A”;
- per CP_2
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate da CP_1
nel proprio atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida
[...] con contestuale ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 10.05.2024 e nella propria memoria integrativa difensiva 30.10.2024 e dunque la richiesta di convalida di sfratto per morosità, l'emissione del decreto ingiuntivo, l'ordinanza di rilascio ex art. 665 C.p.c. e l'ordinanza di pagamento delle somme asseritamente dovute, la domanda di risoluzione del contratto di locazione con condanna della conduttrice al rilascio, ed ogni altra domanda o richiesta risarcitoria, nessuna esclusa, per essere tutte infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi indicati in premesse;
Pagina 4 di 10 Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Suintestata Autorità ritenesse dovuti i canoni in favore dell'intimante, accertato e dichiarato il credito di nei confronti della Sig.ra per la somma di Euro Controparte_2 Controparte_1 6.344,00 in linea capitale, oltre interessi moratori maturati dal dì del dovuto al saldo, accer-tato e dichiarato l'inadempimento della proprietà verso la conduttrice per le ragiono indicate in premessa, per l'effetto rideterminare in difetto l'eventuale credito della proprietà e com-pensare i crediti reciproci delle parti;
il tutto con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti da in Controparte_2 dipendenza degli inadempi-menti avversari. In tutti i casi, con vittoria delle spese di lite, oltre contributo forfettario del 15%, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: chiede di essere ammessa a provare le circostanze come di seguito capi Controparte_2 tolate:
.1) Vero che l'unità immobiliare locata da ad era Controparte_1 Controparte_2 affetta da vizi e difetti di conformità relativi all'impianto elettrico, l'impianto idro-termico- sanitario e l'Attestazione di Prestazione Energetica;
.2) Vero che l'unità immobiliare locata da ad Controparte_1 Controparte_2 presentava una macchia di umidità riconducibile ad una perdita d'acqua nel locale sopra- stante all'altezza della finestra,
.3) Vero che nel contratto di locazione nella descrizione catastale risulta il subalterno 10, mentre nella planimetria catastale fornita risulta subalterno 14;
.4) Vero che, in relazione all'immobile locato da a Controparte_1 CP_2
nella certificazione energetica consegnata si faceva riferimento ad un fabbricato
[...] re-sidenziale riportava quali dati il fabbricato residenziale subalterni da 12 a 15 – classe
“E”, EP gl,nren 106,00kWh/mc anno (mancante il numero di certificato energetico) datato 15.10.2019;
.5) Vero che la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico redatta da Tes_4 idraulica – elettrica e in special modo la planimetria allegata non riportava
[...] l'esatta collocazione degli interruttori, delle luci e del quadro generale;
.6) Vero che la dichiarazione di conformità dell'impianto idro-termo-sanitario e di condi- zionamento non è corrispondente a quanto rilevato in loco, perché ad esempio manca il si- stema di riscaldamento e di condizionamento;
.7) Vero che l'impianto elettrico dell'immobile locato dalla Sig.ra Controparte_1 ad è stato eseguito secondo lo schema allegato ma non risulta completato Controparte_2 mancando elementi fondamentali per la sicurezza e l'incolumità dei frequentanti, sia fissi che saltuari, dell'attività commerciale, tra cui i frutti degli interruttori di accensione e spegni-mento nel locale igienico e, sebbene siano presenti le scatole con le placche, non ci sono i pulsanti;
.8) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 non è stata prevista una linea telefonica di ingresso all'unità immobiliare, ma è stata realiz-zata una con canalizzazioni (dove presenti) a vista;
Pagina 5 di 10 .9) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 vi sono ancora dei coperchi delle scatole di derivazione bloccate con del nastro adesivo;
.10) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nell'impianto idro - termo – sanitario non sono visibili e presenti corpi scaldanti nella zona commerciale;
.11) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico sono presenti le graffe di ancoraggio per corpi scaldanti ed è privo di alcun elemento che possa scaldare il locale;
.12) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico il WC, rispetto le planimetrie allegate si trova in posizione opposta;
Con
.13) Vero che nell'immobile locato dalla Sig.ra ad Controparte_1 Controparte_2 nel locale igienico vi è uno scaldaacqua elettrico con interruttore posto su placca ma con buco per assenza frutto;
.14) Vero che ha sostenuto i costi per l'installazione presso l'unità locata Controparte_2 di un impianto di condizionamento con macchina esterna e split da 12.000 btu per il raffre- scamento e riscaldamento, con un costo di Euro 1.342,00, per l'installazione presso l'unità locata di una rete internet con fibra ottica, con un costo di Euro 2.000,00 oltre IVA 22%, per l'incarico di una ditta di pulizie per n. 4 interventi in quanto l'immobile si presentava in condizioni igieniche pessime, con un costo di Euro 500,00 oltre IVA 22%, oneri per Euro 1.600,00 in dipendenza dell'impossibilità di fruire dell'unità immobiliare per otto mesi;
.15) Vero che ha rinunciato ad assumere collaboratori in dipendenza dei Controparte_2 vizi riscontrati nell'immobile di cui ai capitoli che precedono;
.16) Vero che ha rinunciato a convocare i clienti nell'immobile locato Controparte_2 dalla Sig.ra a causa dei vizi riscontrati nell'immobile di cui ai Controparte_1 capitoli che precedono;
.17) Vero che l'immobile locato dalla Sig.ra era di fatto inagibile Controparte_1 a terzi in dipendenza dei vizi riscontrati nell'immobile di cui ai capitoli che precedono;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova sopra indicati: Testimone_5 Via Pennacchi n. 13, Treviso (TV), Viale Dante n. 7, Badoere di Mor- Testimone_6 gano (TV), Via Evaristi n. 6/C, Istrana (TV), Via Tes_7 Testimone_4 Silvestri n. 1/A, Massanzago (PD), Arch. , Vicolo Antonio Vivaldi n. 2, Testimone_8 Montebelluna (TV).
Si chiede l'interrogatorio formale della Sig.ra su tutti i capitoli di Controparte_1 prova sopra indicati.
Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie per essere generiche, inconferenti, valutative;
in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando i seguenti testi: , Via Testimone_5 Pennacchi n. 13, Treviso (TV), , Viale Dante n. 7, Badoere di Morgano Testimone_6
Pagina 6 di 10 (TV), Via Evaristi n. 6/C, Istrana (TV), Via Tes_7 Testimone_4
Silvestri n. 1/A, Mas-sanzago (PD), Arch. , Vicolo Antonio Vivaldi n. 2, Testimone_8 Montebelluna (TV).
Si chiede disporsi CTU tecnica al fine di accertare gli inadempimenti della proprietà verso la conduttrice come indicati nelle relazioni tecniche dell'Arch di cui ai docc. 5 e Per_1 12 cui ci si richiama espressamente e, eventualmente, rideterminare l'importo del canone in dipendenza del limitato godimento del cespite a causa dei vizi riscontrati”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla citazione per la convalida dello sfratto per morosità intimato da nei confronti di in relazione al contratto di locazione Controparte_1 CP_2 sottoscritto in data 28.4.2023 (registrato in data 23.5.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna al n. 002363, serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Morgano, via Guglielmo Marconi n. 20 (censito al NCEU del predetto Comune, Foglio 11, mapp. 12, sub. 10).
L'intimata si era costituita in giudizio opponendosi alla convalida, eccependo:
- l'inadempimento della locatrice, in ragione dei vizi e difetti che avrebbero impedito alla conduttrice il godimento del bene;
- in subordine, l'inesistenza della morosità, essendosi il credito per i canoni estinto per compensazione col controcredito vantato dalla conduttrice nei confronti della locatrice di cui alla fattura n. 9/2024, asseritamente relativa agli “oneri sopportati da per ridurre gli effetti dei plurimi inadempimenti avversari”. Controparte_2
Con ordinanza del 4.7.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 CPC ed è stato disposto il mutamento del rito.
Entrambe le parti hanno depositato le proprie memorie integrative.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
L'eccezione di inadempimento sollevata dalla conduttrice non merita accoglimento.
Anzitutto, e l'osservazione è dirimente, il contratto contiene una clausola solve et repete (art. 8), la quale impedisce al conduttore di sollevare eccezioni di sorta (che non siano quelle di nullità, annullabilità o rescissione, uniche astrattamente possibili ex art. 1462 CC) al fine di ritardare od omettere il pagamento del canone. La convenuta sostiene che detta clausola sarebbe nulla perché, pur trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 CC, la stessa non sarebbe stata validamente approvata in modo specifico per iscritto, dal momento che la doppia sottoscrizione in calce al contratto aveva in realtà ad oggetto in modo indiscriminato tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa. Tale tesi non può trovare accoglimento, non essendo applicabili alla presente fattispecie né l'art. 1342 CC (non essendo il contratto stato concluso mediante moduli o formulari), né l'art. 1341 CC,
Pagina 7 di 10 non essendo la clausola contenuta in condizioni generali di contratto, ma nel corpo del contratto sottoscritto dalle parti (sul punto, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'art. 1341 CC non si applica ai “contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti”, Cass. 5971/2019).
Quand'anche poi l'eccezione di inadempimento fosse ammissibile, la stessa sarebbe comunque infondata, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, gli eventuali inadempimenti del locatore legittimerebbero la sospensione del pagamento del canone solo nel caso in cui gli stessi avessero comportato una totale impossibilità per il conduttore di fruire dell'immobile locato, alla luce dell'ormai granitico orientamento per cui “nell'ordinamento … non è rinvenibile un potere di autotutela del credito da parte del conduttore che, a fronte dell'inadempimento del locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti. In altri termini, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (da ultimo, cfr. Cass. sez. VI, 26/01/2015, n. 1317)” (Cass. 1897/2016). Nel presente caso è invece pacifico che la conduttrice ha comunque continuato ad utilizzare l'immobile (la circostanza, che comunque emergeva già dagli atti, è stata anche esplicitamente ammessa dal procuratore della conduttrice all'udienza del 4.7.2024), il che già di per sé sarebbe ragione sufficiente per ritenere infondata l'eccezione in esame.
In secondo luogo, si osserva che la conduttrice non lamenta a ben vedere degli inadempimenti della locatrice rispetto all'obbligo di cui all'art. 1576 CC di mantenere la cosa in buono stato locativo (inadempimento che in ipotesi potrebbe giustificare l'eccezione ex art. 1460 CC), ma lamenta in realtà vizi e difetti asseritamente presenti sin dall'inizio del rapporto, i quali però – anche laddove presenti – non potrebbero comunque giustificare l'eccezione di inadempimento, essendo in tale ipotesi accordati alla locatrice unicamente i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1578 CC (e peraltro nessuna di queste domande è stata proposta nel presente caso).
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Il mancato pagamento dei canoni da parte della conduttrice è pacificamente ammesso da quest'ultima.
Pagina 8 di 10 L'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta non può invece trovare accoglimento.
Anche a tal proposito va anzitutto richiamata la clausola solve et repete di cui si è già detto.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata, non avendo la convenuta dato prova dell'asserito suo controcredito. L'unico documento prodotto dalla parte è rappresentato dalla fattura n. 9/2024, rispetto alla quale va osservato che:
- trattasi di fattura emessa proprio dalla stessa conduttrice, la quale pertanto, in quanto documento di formazione unilaterale, non prova né l'effettuazione dei lavori, né la sopportazione di alcuna spesa;
- una voce riguarda la pulizia dei locali e non si vede quale correlazione vi sarebbe rispetto al supposto inadempimento degli obblighi gravanti sulla locatrice;
- una voce riguarda un non dimostrato danno per l'asserita mancata fruizione dei locali, autoliquidato in modo del tutto irrituale dalla conduttrice (che peraltro aveva anche sospeso il pagamento del canone);
- le altre voci riguardano in realtà non manutenzioni straordinarie (in ipotesi gravanti sulla locatrice), quanto piuttosto migliorie o addizioni, peraltro effettuate senza il consenso della locatrice (e che comunque non farebbero sorgere alcun diritto in capo alla conduttrice, ai sensi dell'art. 9 del contratto).
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L'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone, per un importo superiore a tredici mensilità, assume senz'altro i caratteri di gravità di cui all'art. 1455 CC, il che comporta l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice.
La conduttrice deve altresì essere condannata al pagamento integrale dei canoni e delle spese condominiali maturati sino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 4.11.2024, per un totale di € 8.256,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC sino al momento della notifica della citazione per convalida di sfratto (10.5.2024) e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC per il periodo successivo, dalle singole scadenze al saldo effettivo (non può invece trovare accoglimento la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi al tasso di cui al DLGS 231/2002 per l'intero periodo, in difetto di espressa pattuizione contrattuale e non essendovi evidenza che i canoni fossero dovuti a “a titolo di CP_1 corrispettivo in una transazione commerciale”).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non per la fase istruttoria, non svoltasi.
Non si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 CPC.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione inter partes sottoscritto in data 28.4.2023 (registrato in data 23.5.2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Montebelluna al n. 002363, serie 3T) avente ad oggetto l'immobile sito in Morgano, via Guglielmo Marconi n. 20 (censito al NCEU del predetto Comune, Foglio 11, mapp. 12, sub. 10);
2. condanna la conduttrice a pagare alla locatrice CP_2 CP_1 la somma di € 8.256,00 per canoni e spese condominiali, oltre agli interessi al
[...] tasso di cui all'art. 1284 co. 1 CC sino al 10.5.2024 e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 CC per il periodo successivo, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3. condanna la conduttrice a rifondere alla locatrice CP_2 CP_1 le spese legali del procedimento di mediazione, liquidate in € 355,64 per
[...] esborsi ed € 1.323,00 per compensi, e del presente procedimento, liquidate (tenuto conto anche della fase sommaria) in € 145,50 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 22 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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