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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V. G. 30173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v. g. 30173/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa presso il cui studio ha Parte_2 eletto domicilio in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in Torino il 29/07/2006. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 539 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 12.12.2007 e l 24/10/2010, entrambe minorenni Per_1 Per_2
e non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) siano assunte concordemente da entrambi i genitori.
DISPONE che le figlie minori e continuino ad abitare stabilmente con la madre e Per_1 Per_2 mantengano la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE che l'immobile sito a Torino, Cso Grosseto 465 sc. C, già casa coniugale e di proprietà esclusiva del IG , con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, sia assegnato alla Parte_1 IGa che le parti dichiarano che il marito se ne è già allontanato Parte_2 Parte_3
e provvederà a regolarizzare il cambio di residenza anche ai fini anagrafici, alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere i buoni rapporti tra le figlie e i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali, evitando contesti e situazioni denigratorie nei confronti l'uno dell'altro.
DISPONE che, tenuto conto dell'età delle figlie e rispettivamente di anni 17 e 14, il Per_1 Per_2 padre possa vederle e tenerle con sé liberamente, secondo i desideri delle ragazze, gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici delle figlie, secondo tempi e modalità che saranno via via concordati tra i medesimi, accordandosi di volta in volta tra loro.
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza pagina 2 di 4 e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e ad informarsi reciprocamente in merito a eventuali spostamenti in altre località con le figlie minori.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario delle figlie nei rispettivi periodi di permanenza concordati.
DISPONE che, considerata la situazione di precarietà lavorativa della moglie, il IG Parte_1 provveda a corrispondere alla IGa a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_2 mensile per le figlie, l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e così per le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli importi previsti a titolo di assegno unico per le figlie saranno richiesti e percepiti dalla IGa al 100% con espressa rinuncia del IG Parte_2 Parte_1 alla quota di propria spettanza ed impegno del medesimo ad inviare eventuale comunicazione
[...] all'INPS ove necessario.
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche, sportive e extrascolastiche tutte, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che s'intende qui integralmente richiamato e trascritto, secondo tempi e modalità ivi indicate, saranno sostenute dai genitori in misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, in ragione delle disparità reddituali tra i medesimi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, a risoluzione di tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti durante ed a causa del matrimonio ed ancora pendenti tra le parti, il IG si Parte_1 obbliga a trasferire, senza corrispettivo, a favore della IGa che accetta, Parte_2
l'immobile già casa coniugale sito in Torino, Corso Grosseto 465 scala C, pervenuto in forza di atto a rogito Notaio del 13.07.2011, rep. n.12487, così come di seguito individuato: Casa Persona_3 di civile abitazione con annessa cantina pertinenziale censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1063, particella 78, subalterno 140, Corso Grosseto 465 scala C, piano S2-1, zona censuaria 3, cat. A/2, classe 1, consistenza vani:5, rendita euro 671,39;
-Il trasferimento dell'unità immobiliare così come sopra individuata, verrà formalizzato mediante atto notarile che le parti si impegnano a stipulare entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione, avanti a Notaio che sarà scelto dalla IGa con relativi oneri (spese notarili ed oneri relativi al passaggio di proprietà) Parte_2
a carico di quest'ultima.
-In vista di tale atto, i IGi e chiedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 6/3/1987 (regime di esenzione dall'imposta di registro, bolli e per quanto in ragione, INVIM, imposte ipotecarie e catastali etc.).
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alla casa già coniugale sita a Torino, Corso Grosseto 465 scala C, il IG continuerà a corrispondere in via esclusiva la rata del Parte_1 mutuo ipotecario gravante sull'immobile sino a estinzione dello stesso e le spese condominiali straordinarie sino alla data di trasferimento dell'immobile a favore della moglie. La IGa Parte_2
a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione provvederà in via esclusiva
[...] pagina 3 di 4 al pagamento delle spese condominiali ordinarie, di riscaldamento, delle utenze domestiche e della TARI.
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG , qualora la moglie rimanesse senza Parte_1 occupazione lavorativa, si impegna a versarle la somma di euro 150,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'esatto adempimento delle condizioni suindicate, null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che, per quanto occorra, si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero per loro e per le minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v. g. 30173/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cataldo Antonella presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa presso il cui studio ha Parte_2 eletto domicilio in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in Torino il 29/07/2006. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 539 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 12.12.2007 e l 24/10/2010, entrambe minorenni Per_1 Per_2
e non economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 esercizio, anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) siano assunte concordemente da entrambi i genitori.
DISPONE che le figlie minori e continuino ad abitare stabilmente con la madre e Per_1 Per_2 mantengano la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE che l'immobile sito a Torino, Cso Grosseto 465 sc. C, già casa coniugale e di proprietà esclusiva del IG , con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, sia assegnato alla Parte_1 IGa che le parti dichiarano che il marito se ne è già allontanato Parte_2 Parte_3
e provvederà a regolarizzare il cambio di residenza anche ai fini anagrafici, alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere i buoni rapporti tra le figlie e i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali, evitando contesti e situazioni denigratorie nei confronti l'uno dell'altro.
DISPONE che, tenuto conto dell'età delle figlie e rispettivamente di anni 17 e 14, il Per_1 Per_2 padre possa vederle e tenerle con sé liberamente, secondo i desideri delle ragazze, gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici delle figlie, secondo tempi e modalità che saranno via via concordati tra i medesimi, accordandosi di volta in volta tra loro.
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza pagina 2 di 4 e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e ad informarsi reciprocamente in merito a eventuali spostamenti in altre località con le figlie minori.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario delle figlie nei rispettivi periodi di permanenza concordati.
DISPONE che, considerata la situazione di precarietà lavorativa della moglie, il IG Parte_1 provveda a corrispondere alla IGa a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_2 mensile per le figlie, l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione e così per le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli importi previsti a titolo di assegno unico per le figlie saranno richiesti e percepiti dalla IGa al 100% con espressa rinuncia del IG Parte_2 Parte_1 alla quota di propria spettanza ed impegno del medesimo ad inviare eventuale comunicazione
[...] all'INPS ove necessario.
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche, sportive e extrascolastiche tutte, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che s'intende qui integralmente richiamato e trascritto, secondo tempi e modalità ivi indicate, saranno sostenute dai genitori in misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, in ragione delle disparità reddituali tra i medesimi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, a risoluzione di tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali sorti durante ed a causa del matrimonio ed ancora pendenti tra le parti, il IG si Parte_1 obbliga a trasferire, senza corrispettivo, a favore della IGa che accetta, Parte_2
l'immobile già casa coniugale sito in Torino, Corso Grosseto 465 scala C, pervenuto in forza di atto a rogito Notaio del 13.07.2011, rep. n.12487, così come di seguito individuato: Casa Persona_3 di civile abitazione con annessa cantina pertinenziale censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1063, particella 78, subalterno 140, Corso Grosseto 465 scala C, piano S2-1, zona censuaria 3, cat. A/2, classe 1, consistenza vani:5, rendita euro 671,39;
-Il trasferimento dell'unità immobiliare così come sopra individuata, verrà formalizzato mediante atto notarile che le parti si impegnano a stipulare entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione, avanti a Notaio che sarà scelto dalla IGa con relativi oneri (spese notarili ed oneri relativi al passaggio di proprietà) Parte_2
a carico di quest'ultima.
-In vista di tale atto, i IGi e chiedono, sin d'ora, Parte_1 Parte_2
l'applicazione della normativa fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 6/3/1987 (regime di esenzione dall'imposta di registro, bolli e per quanto in ragione, INVIM, imposte ipotecarie e catastali etc.).
DÀ ATTO che le parti concordano che, con riferimento alla casa già coniugale sita a Torino, Corso Grosseto 465 scala C, il IG continuerà a corrispondere in via esclusiva la rata del Parte_1 mutuo ipotecario gravante sull'immobile sino a estinzione dello stesso e le spese condominiali straordinarie sino alla data di trasferimento dell'immobile a favore della moglie. La IGa Parte_2
a decorrere dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione provvederà in via esclusiva
[...] pagina 3 di 4 al pagamento delle spese condominiali ordinarie, di riscaldamento, delle utenze domestiche e della TARI.
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG , qualora la moglie rimanesse senza Parte_1 occupazione lavorativa, si impegna a versarle la somma di euro 150,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'esatto adempimento delle condizioni suindicate, null'altro avranno più a pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti concordano che, per quanto occorra, si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero per loro e per le minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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