Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10342/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.SANTOIEMMA ANNA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
- RAPPRESENTATO E DIFESO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE RO CP_1
OR rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 7.8.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità già negato amministrativa;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte del ctp di parte ricorrente già confutate in sede di osservazioni nella fase dell'atp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che la percentuale d'invalidità della ricorrente non raggiunga il limite legale per l'ottenimento del beneficio;
ha infatti dato atto della certificazione del 18.7 2023, ma ha ritenuto di valutare differentemente lo stato depressivo della ricorrente in base alle risultanze della visita peritale.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp.
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RU , nei Pt_1 confronti - RAPPRESENTATO E DIFESO DAL SUO LEGALE CP_2
RAPPRESENTANTE RO OR , così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp
2. Spese irripetibili.
Bari,14/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi