Sentenza 16 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04737/2025REG.PROV.COLL.
N. 04147/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4147 del 2023, proposto da
IA IT SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15203/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, proprietaria di un appartamento sito in Rocca Priora, Via Nazario /I Sauro n.6lA, al piano terra, contraddistinto in catasto al foglio 8 part. 254, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di demolizione n. 6 dell'11 gennaio 2010 prot. n. 31 con cui il Comune di Rocca Priora ha ordinato la demolizione dei seguenti abusi:
- chiusura di un balcone preesistente che originariamente si presentava aperto con ringhiere. Le opere di chiusura sono state realizzate con muratura portante costituita da blocchetti di cemento forati ricavandone un vano. Sulle tamponature sono state ricavate 3 aperture di cui solo in quella frontale è stato montato il controtelaio in ferro. Le dimensioni sono di mt. 1,50x 4,20: mq.6,30 con altezza pari a mt. 3,00 per complessivi mc. 18,90.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, ha argomentato il TAR:
- parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.3l e la mancata applicazione dell'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380. Dal momento che l'opera eseguita è soggetta ai vincoli di tutela ambientale, il Comune avrebbe dovuto adottare, secondo la ricorrente, la procedura di cui all'art.21, co.2 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che il Dirigente provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi solo dopo averne dato comunicazione alle amministrazioni competenti, in luogo della procedura di cui all'art. 31 co.3 TUE che prescrive la demolizione diretta delle opere. La censura è per il TAR infondata, posto che la giurisprudenza ha già chiarito che, pur presenza di aree tutelate, il Comune può attivare il procedimento di cui all'art. 31 TUE, riservandosi la demolizione d'ufficio, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione;
- parte ricorrente ha censurato l'ingiunzione impugnata, dal momento che non identifica compiutamente l’area che, in caso violazione e inottemperanza all’ordine di ripristino, sarebbe acquisita ipso iure a titolo originario, libera da eventuali pesi e vincoli, al patrimonio comunale. In tal senso, parte ricorrente deduce che l'atipicità della diffida renderebbe illegittima |acquisizione da parte del Comune dell'intera proprietà della ricorrente, e di conseguenza l'impugnato ordine di demolizione. La censura è per il TAR infondata, posto che, per costante giurisprudenza la identificazione della superficie da acquisire può essere riservata alla fase successiva alla inottemperanza;
- parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 7 e 8 della legge n. 241/1990. Secondo il TAR la censura è infondata, poiché la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi. Tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono per il primo giudice l'apporto partecipativo del destinatario;
-parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.31 e la mancata applicazione dell’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001. Ciò in quanto l’immobile abusivo è stato sottoposto a sequestro penale. Secondo il TAR, la censura è infondata, poiché il sequestro di un immobile abusivo non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma soltanto l’eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro penale, che sarà onere dell'interessato richiedere tempestivamente.
Avverso la sentenza impugnata in data 15 maggio 2023 è stato depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380
Ritiene l’appellante che l’art. 27 del d.P.R. n. 380/01, in tutte le sue aree di operatività, abbia un campo di applicazione non sovrapponibile e non comunicante con quello degli artt. 31 e ss., oltreché con l’art. 30 comma 8, del medesimo d.P.R..
Nel caso di specie, argomenta l’appellante che la corretta procedura che avrebbe dovuto essere applicata è quella di cui all’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380/01.
Sarebbe chiaro, infatti, che nella fattispecie di cui è causa non vi sarebbero opere da demolire ma semplicemente da ripristinare, con la conseguenza che si deve osservare che la antinomia apparente tra il citato art. 27 e il sistema coerente di tutti gli articoli 31 e ss., compreso il 30, comma 8, va risolta con la semplice ed ovvia applicazione del principio di specialità.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380
Evidenzia l’appellante, con il secondo motivo, che la sentenza impugnata testualmente afferma che “ … la censura è infondata, posto che per costante giurisprudenza della sezione, la identificazione della superficie da acquisire può essere riservata alla fase successiva alla inottemperanza ”.
L’ingiunzione impugnata appare senz’altro censurabile sotto il profilo della legittimità, in quanto la carenza assoluta di elementi essenziali determina la produzione di effetti giuridici illegittimi ed illeciti.
L’omessa specifica indicazione dell’area da acquisire al patrimonio determinerebbe, per l’appellante, la illegittima confisca, da parte del Comune, della intera proprietà della ricorrente.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che ha ragione il primo giudice ad affermare che, pur presenza di aree tutelate, il Comune può attivare il procedimento di cui all'art. 31 TUE, riservandosi la demolizione d'ufficio, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La differenza tra gli articoli 27 e 31 è costituita dalla circostanza che il Comune si determini all’immediata demolizione o invece fissi il termine di 90 giorni per la spontanea esecuzione da parte del responsabile dell’abuso.
La censura formulata non può quindi essere accolta, non emergendo in atti l’obbligo del Comune, come dedotto da parte appellante, di applicare la procedura di cui all’articolo 27 in luogo di quella prevista dall’articolo 31 TUE.
Quanto al secondo motivo, è anch’esso infondato.
Infatti, non può essere accolta la censura volta a lamentare che nel provvedimento impugnato, ovvero l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, manchi l’elemento della puntuale descrizione ed individuazione delle opere da demolire.
Al contrario, posto quanto correttamente affermato dal primo giudice sulla circostanza che, per costante giurisprudenza, l’identificazione della superficie da acquisire può essere riservata alla fase successiva alla inottemperanza, va rilevato che il provvedimento di demolizione appare sufficientemente circostanziato senza che possano ingenerarsi dubbi sull’ambito specifico della sua applicazione.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso di primo grado, esaminati in quanto riproposti in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, sono inammissibili poiché l’appellante si limita a richiamare genericamente i motivi dedotti avanti il giudice di primo grado.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo la parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO