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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 961/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Reale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acri, alla via G. Amendola, n. 61, E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_2 CodiceFiscale_2 virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Iolanda Miracco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torano Castello, alla c.da Cutura, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: regolamentazione dei rapporti genitoriali nei riguardi di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/7/2025
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 1/4/2025 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con _1
, terminata nel mese di maggio 2024, dalla quale, in data Parte_2
23/1/2021, è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. PE
La ricorrente ha riferito pporto more uxorio si è logorato a causa di incompatibilità caratteriali e che il ha lasciato la casa familiare, tornando Pt_2
a vivere presso i suoi genitori. Ha, altresì, narrato che, da quel momento, il resistente ha tenuto una serie di comportamenti molesti ed offensivi, sia verso di lei che verso la sua famiglia di origine, per i quali ha sporto querela ed è stato instaurato il procedimento penale n. 2553/2024 RGNR. La ha _1 pure evidenziato che il gestisce arbitrariamente il rapporto lia, Pt_2 prendendola e riportandola a qualsiasi ora del giorno e della notte, per di più senza contribuire al mantenimento della minore che, conseguentemente, viene a ricadere interamente sulla madre. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, previsione del diritto di visita del padre, con obbligo di costui di provvedere al mantenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato la ricostruzione Parte_2 dei fatti operata dalla ricorrente, deducendo: che le parti non hanno mai convissuto stabilmente, se non per un periodo brevissimo, insieme alla madre della ricorrente che ha ostacolato i rapporti padre-figlia; che le tensioni tra le parti si sono verificate per via delle sue preoccupazioni in ordine all'ambiente diseducativo in cui vive che le difficoltà nella gestione degli orari della PE minore derivano dal fatto che la piccola, per volontà della madre, non pernotta presso il padre. Pur aderendo alle ex adverso prospettate condizioni di affido e collocamento, sebbene previo espletamento di un'approfondita indagine da parte dei Servizi Sociali, si è opposto a quelle economiche, deducendo di non potere corrispondere l'importo chiesto dalla controparte, a causa del suo attuale stato di disoccupazione. Ha, quindi, chiesto di essere onerato della corresponsione di € 150,00 mensili per il mantenimento di oltre al PE
50% delle spese straordinarie e all'attribuzione alla del 100% _1 dell'assegno unico familiare. Alla prima udienza del 9/7/2025, su impulso del giudice, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso di prevedere l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:30, con riaccompagnamento a casa della madre;
due fine settimana al mese, dalle ore 11:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con impegno a portare la bambina a casa della madre nella sera tra sabato e domenica, qualora questa non dovesse voler dormire con il papà; nelle settimane in cui starà con la mamma per il weekend, il padre la terrà PE con sé nei giorni tedì e venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:30, riaccompagnandola a casa della madre;
durante le vacanze natalizie, la bambina starà, ad anni alterni, con un genitore durante le vigilie di Natale, Capodanno ed Epifania e con l'altro durante i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro a pasquetta;
nelle vacanze estive, starà col padre PE per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per la corrente estate 2025, la
Pagina 2 di 3 minore starà con la madre per 15 giorni consecutivi dal 15 al 31 luglio, mentre il padre potrà vederla e tenerla con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto. verserà a per il mantenimento Parte_2 Parte_1 della figlia, un assegno mensile di € 200,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti concordano a che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla _1
All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico della figlia può essere recepito, apparendo le condizioni concordate confacenti all'interesse della minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto alla quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Restano fermi gli impegni assunti tra le parti in merito alla attribuzione per intero alla dell'assegno unico universale. Nulla sulle _1 spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
la figlia minore , nata il [...], è affidata Persona_2 congiuntamente ad itori, con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in parte motiva, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le parti;
pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento Parte_2 della figlia minore mediante il versamento, in favore di Parte_1 di un assegno di € 200,00, entro il giorno 15 di ciascun mese ed annualmente rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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