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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Giuseppe Parte_1 C.F._1
Consentino (C.F. ) del Foro di Siracusa, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in Siracusa nel Viale Santa Panagia n. 136/L, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
con socio unico (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per procura in atti, dall'Avv. Enrico Bianco (C.F. del Foro di Torino ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. stabilito Davide Maria Patanè del Foro di
Caltagirone (CT), c.f. , in Acireale (CT), Via Sutera n.19 C.F._4
pagina 1 di 7 e
C.F. ( , e per essa quale mandataria giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 notaio di Venezia- Mestre (rep. 42351; racc. 15678), Persona_1 Controparte_3
( ), già , rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Macello del Foro di P.IVA_3 CP_4
Torino (C.F. ), giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso il suo Studio in Pinerolo, Via Cesare Battisti n.3
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 40 + 20.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2022, pubblicata in data 7.2.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta e di e per essa di Controparte_1 Controparte_2 [...]
intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito azionato dalla prima con il Controparte_3 ricorso monitorio.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso che il decreto ingiuntivo era stato concesso in favore di in forza del finanziamento da essa erogato all'opponente, riteneva Controparte_1 generici tutti i motivi di opposizione (violazione dell'art. 124 TUB;
violazione dell'art. 33 codice del consumo;
applicazione di interessi usurari ed anatocistici) e conseguentemente non ammetteva la CTU invocata dal . Pt_1
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione dell'interveniente sollevata dall'opponente evocando taluni arresti giurisprudenziali che valorizzano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco.
Avverso la detta sentenza proponeva appello che notificava solo ad Parte_1 Controparte_2
[...]
Si costituiva in giudizio tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 30.10.2024 la Corte ordinava integrarsi il contraddittorio nei confronti di entro il termine del 25.11.2024. Controparte_1
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, l'estinzione Controparte_1 del giudizio atteso che l'appellante si era limitato a notificarle l'ordinanza di integrazione del contradditorio, senza alcuna esposizione dei fatti di causa e delle doglianze sottese all'atto di impugnazione.
Chiedeva comunque dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, l'appello.
All'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio in ragione della asserita violazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte perché, incontestato che la notifica della relativa ordinanza sia avvenuta tempestivamente, le questioni afferenti la mancata allegazione dell'atto di appello o comunque delle ragioni poste a fondamento del gravame risultano sanate in ragione della costituzione in giudizio di che su di esse ha Controparte_1 ampiamente controdedotto.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nella parte in cui la sentenza di primo grado ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di prova della titolarità del credito) dell'interveniente, ed infondato nel resto.
Va premesso che, come sopra esposto, nel processo promosso dall'opponente nei confronti della banca che aveva ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo, è intervenuta in data 28.5.2021, poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, allegando di essere cessionaria Controparte_2 del credito.
Al momento dell'intervento la predetta produceva copia del contratto di cessione in blocco di crediti concluso, in data 27.11.2020, con Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2021, l'opponente eccepiva “il difetto di legittimazione attiva del creditore intervenuto atteso che dall'atto di cessione depositato non CP_2 si evince se fra il credito ceduto vi sia quello oggetto di causa;
pertanto chiede l'estromissione di CP_2
.
[...]
pagina 3 di 7 L'intervenuta chiedeva il rigetto dell'eccezione e precisava le conclusioni ed il giudice poneva la causa in decisione.
Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava l'eccezione de qua per le ragioni che di seguito si trascrivono: “Circa la legittimazione della cessionaria interveniente, la S.C.- ha sancito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Con il primo motivo di appello evidenziava che con la sua eccezione aveva inteso Parte_1 contestare che il credito vantato nei suoi confronti da rientrasse tra Controparte_1 quelli ceduti in blocco con il contratto versato in atti dall'interveniente, ed assumeva che, rispetto a detta contestazione, la motivazione resa dal Tribunale fosse inconferente.
A fronte di ciò sosteneva la correttezza della decisione assunta dal primo Controparte_2 giudice, risultando a suo avviso pienamente dimostrato che il credito per cui è causa le era stato ceduto e che di esso ne era conseguentemente l'attuale titolare.
Aggiungeva che: “A scanso di ogni equivoco, a fronte delle contestazioni avversarie avanzate per la prima volta in tale sede, a riprova di quanto sopra riferito si deposita il dettaglio della cessione del credito (cfr. doc. 2), da cui emerge come la posizione di cui al contratto n. 6535980 sia stato oggetto di cessione tra e (Doc.2)”. Controparte_1 Controparte_2
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia fondato.
Invero, premesso che con il suo intervento in causa ha prodotto il contratto di Controparte_2 cessione in blocco dei crediti concluso con e non l'estratto della Controparte_1
pagina 4 di 7 Gazzetta Ufficiale con cui è stata data pubblicità alla cessione, di talché l'evocazione delle conseguenze, in tema di prova della cessione del credito e dell'inserimento dello stesso nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, appaiono irrilevanti, al pari della evocata efficacia surrogatoria della detta pubblicazione riconosciuta alla notifica della citazione in giudizio al debitore ceduto, nel caso a mani, molto semplicemente, a fronte del contratto di cessione versato in atti, il debitore ceduto ha, nella prima occasione utile, ossia all'udienza di p.c. celebratasi dopo l'intervento in giudizio della asserita cessionaria, contestato che dal contratto versato in atti non si evinceva se il credito azionato nei suoi confronti vi fosse, o meno, ricompreso.
Rileva la Corte che, effettivamente, l'esame del contratto di cessione del 27.11.2020 non consenta in alcun modo di comprendere se lo stesso abbia ad oggetto anche il credito derivante dal finanziamento concesso da al , e ciò perché non è stato prodotto nessuno degli Controparte_1 Pt_1 allegati e perché nemmeno sono descritti, in guisa che ne consentano l'identificazione, i molti tipi di crediti ceduti.
A riprova della impossibilità di stabilire, sulla base del solo contratto senza gli allegati, quanto lamentato dall'opponente, l'appellata, anziché evidenziare da quale parte del molto complesso contratto di cessione già versato in atti si dovrebbe evincere l'avvenuta cessione del credito in questione, ha preferito produrre per la prima volta in appello un estratto dello “Allegato 6 Elenco Crediti e valore
Cluster 6 (Gamma-CONSUMO) alla Data di Cut-Off”, contenente l'indicazione del credito ceduto, sembrando tuttavia appena il caso di evidenziare come detta produzione sia senz'altro tardiva, e come tale inammissibile, visto che tutt'al più avrebbe costituito onere dell'appellata, anziché insistere affinché la causa venisse spedita a sentenza a fronte della tempestiva eccezione sollevata dall'opponente, chiedere di potere allora procedere alla produzione (sulla falsariga di quanto consentito dalla giurisprudenza nel caso di intervento soltanto in appello;
v. Cass.. sez. I, 20 gennaio 2021, n.
996).
Ne consegue che, per questa parte, l'appello è fondato, dovendosi soltanto evidenziare come ciò refluisca solo in ordine alle spese di lite, atteso che il decreto ingiuntivo, confermato all'esito della sentenza di primo grado, è stato reso in favore di di talché le vicende Controparte_1 della circolazione del credito posto a suo fondamento non intaccano in alcuna misura l'accertamento dello stesso ed il decreto ingiuntivo che lo contiene.
Ciò posto tutti i restanti motivi di appello sono inammissibili atteso che i corrispondenti motivi di opposizione erano generici.
pagina 5 di 7 Invero, l'asserita violazione dell'art. 124 TUB, oltre che essere erroneamente ricondotta ad una ipotesi di nullità del contratto, è rimasta labialmente affermata attraverso l'allegazione secondo cui i costi del finanziamento non sarebbero stati indicati in modo chiaro e trasparente.
La violazione dell'art. 33 Codice del consumo è affermata in guisa talmente vaga da sembrarsi sostenere che la mera applicazione di interessi risulterebbe vessatoria.
Quanto alla usurarietà del finanziamento l'appellante si è limitata ad allegare che il TAN era pari al
10,82% mentre il TAEG era pari al 17,35%, senza curarsi minimamente di indicare quale fosse il tasso soglia – in ipotesi superato – previsto per lo specifico tipo di operazione che viene in rilievo avuto riguardo alla data di conclusione del contratto, e ciò in completa violazione degli oneri di allegazione stabiliti da Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597 (ed anche da ultimo Cass., sez. III, 11 ottobre
2024, n. 26525).
Quanto all'anatocismo lo stesso viene meramente evocato.
In definitiva, quindi, l'appello nei confronti di va dichiarato Controparte_1 inammissibile
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste, rispettivamente, a carico di (nei rapporti con ) ed a carico di Controparte_2 Parte_1
(nei rapporti con , dovendosi evidenziare come in Parte_1 Controparte_1 primo grado il Tribunale abbia condannato quest'ultimo al pagamento di complessivi € 6.285,50, oltre accessori, in favore di entrambe le parti allora ritenute vittoriose, intendendosi con questo che a ciascuna di esse sarebbe spettata la metà di quanto complessivamente liquidato, e quindi € 3.142,75, oltre accessori.
Ciò posto, la sentenza di primo grado resta confermata nei confronti di Controparte_1
e conseguentemente non deve essere modificato il capo relativo alle spese di lite, mentre viene
[...] riformata nei confronti di con la conseguenza che quest'ultima, lungi Controparte_2 dall'essere beneficiaria della condanna del al pagamento della somma di € 3.142,75, oltre Pt_1 accessori, sarà tenuta a pagare in suo favore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1191/22 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 199/2022, Parte_1 pubblicata in data 7.2.2022:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello dichiara che non è titolare del credito Controparte_2 azionato nei confronti dell'appellante e rigetta nel resto l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in Controparte_2 favore di , che liquida in € 3.142,75 oltre spese generali, IVA e CPA. per il primo grado ed Parte_1 in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA per l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore di Parte_1 che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante ed in relazione alla posizione di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_1
l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Giuseppe Parte_1 C.F._1
Consentino (C.F. ) del Foro di Siracusa, elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in Siracusa nel Viale Santa Panagia n. 136/L, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
con socio unico (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per procura in atti, dall'Avv. Enrico Bianco (C.F. del Foro di Torino ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. stabilito Davide Maria Patanè del Foro di
Caltagirone (CT), c.f. , in Acireale (CT), Via Sutera n.19 C.F._4
pagina 1 di 7 e
C.F. ( , e per essa quale mandataria giusta procura Controparte_2 P.IVA_2 notaio di Venezia- Mestre (rep. 42351; racc. 15678), Persona_1 Controparte_3
( ), già , rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Macello del Foro di P.IVA_3 CP_4
Torino (C.F. ), giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso il suo Studio in Pinerolo, Via Cesare Battisti n.3
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 40 + 20.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 199/2022, pubblicata in data 7.2.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta e di e per essa di Controparte_1 Controparte_2 [...]
intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito azionato dalla prima con il Controparte_3 ricorso monitorio.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso che il decreto ingiuntivo era stato concesso in favore di in forza del finanziamento da essa erogato all'opponente, riteneva Controparte_1 generici tutti i motivi di opposizione (violazione dell'art. 124 TUB;
violazione dell'art. 33 codice del consumo;
applicazione di interessi usurari ed anatocistici) e conseguentemente non ammetteva la CTU invocata dal . Pt_1
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione dell'interveniente sollevata dall'opponente evocando taluni arresti giurisprudenziali che valorizzano la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco.
Avverso la detta sentenza proponeva appello che notificava solo ad Parte_1 Controparte_2
[...]
Si costituiva in giudizio tramite la mandataria Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 7 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 30.10.2024 la Corte ordinava integrarsi il contraddittorio nei confronti di entro il termine del 25.11.2024. Controparte_1
Si costituiva in giudizio per eccepire, in via preliminare, l'estinzione Controparte_1 del giudizio atteso che l'appellante si era limitato a notificarle l'ordinanza di integrazione del contradditorio, senza alcuna esposizione dei fatti di causa e delle doglianze sottese all'atto di impugnazione.
Chiedeva comunque dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, l'appello.
All'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio in ragione della asserita violazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte perché, incontestato che la notifica della relativa ordinanza sia avvenuta tempestivamente, le questioni afferenti la mancata allegazione dell'atto di appello o comunque delle ragioni poste a fondamento del gravame risultano sanate in ragione della costituzione in giudizio di che su di esse ha Controparte_1 ampiamente controdedotto.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nella parte in cui la sentenza di primo grado ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius di prova della titolarità del credito) dell'interveniente, ed infondato nel resto.
Va premesso che, come sopra esposto, nel processo promosso dall'opponente nei confronti della banca che aveva ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo, è intervenuta in data 28.5.2021, poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, allegando di essere cessionaria Controparte_2 del credito.
Al momento dell'intervento la predetta produceva copia del contratto di cessione in blocco di crediti concluso, in data 27.11.2020, con Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2021, l'opponente eccepiva “il difetto di legittimazione attiva del creditore intervenuto atteso che dall'atto di cessione depositato non CP_2 si evince se fra il credito ceduto vi sia quello oggetto di causa;
pertanto chiede l'estromissione di CP_2
.
[...]
pagina 3 di 7 L'intervenuta chiedeva il rigetto dell'eccezione e precisava le conclusioni ed il giudice poneva la causa in decisione.
Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava l'eccezione de qua per le ragioni che di seguito si trascrivono: “Circa la legittimazione della cessionaria interveniente, la S.C.- ha sancito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Con il primo motivo di appello evidenziava che con la sua eccezione aveva inteso Parte_1 contestare che il credito vantato nei suoi confronti da rientrasse tra Controparte_1 quelli ceduti in blocco con il contratto versato in atti dall'interveniente, ed assumeva che, rispetto a detta contestazione, la motivazione resa dal Tribunale fosse inconferente.
A fronte di ciò sosteneva la correttezza della decisione assunta dal primo Controparte_2 giudice, risultando a suo avviso pienamente dimostrato che il credito per cui è causa le era stato ceduto e che di esso ne era conseguentemente l'attuale titolare.
Aggiungeva che: “A scanso di ogni equivoco, a fronte delle contestazioni avversarie avanzate per la prima volta in tale sede, a riprova di quanto sopra riferito si deposita il dettaglio della cessione del credito (cfr. doc. 2), da cui emerge come la posizione di cui al contratto n. 6535980 sia stato oggetto di cessione tra e (Doc.2)”. Controparte_1 Controparte_2
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia fondato.
Invero, premesso che con il suo intervento in causa ha prodotto il contratto di Controparte_2 cessione in blocco dei crediti concluso con e non l'estratto della Controparte_1
pagina 4 di 7 Gazzetta Ufficiale con cui è stata data pubblicità alla cessione, di talché l'evocazione delle conseguenze, in tema di prova della cessione del credito e dell'inserimento dello stesso nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, appaiono irrilevanti, al pari della evocata efficacia surrogatoria della detta pubblicazione riconosciuta alla notifica della citazione in giudizio al debitore ceduto, nel caso a mani, molto semplicemente, a fronte del contratto di cessione versato in atti, il debitore ceduto ha, nella prima occasione utile, ossia all'udienza di p.c. celebratasi dopo l'intervento in giudizio della asserita cessionaria, contestato che dal contratto versato in atti non si evinceva se il credito azionato nei suoi confronti vi fosse, o meno, ricompreso.
Rileva la Corte che, effettivamente, l'esame del contratto di cessione del 27.11.2020 non consenta in alcun modo di comprendere se lo stesso abbia ad oggetto anche il credito derivante dal finanziamento concesso da al , e ciò perché non è stato prodotto nessuno degli Controparte_1 Pt_1 allegati e perché nemmeno sono descritti, in guisa che ne consentano l'identificazione, i molti tipi di crediti ceduti.
A riprova della impossibilità di stabilire, sulla base del solo contratto senza gli allegati, quanto lamentato dall'opponente, l'appellata, anziché evidenziare da quale parte del molto complesso contratto di cessione già versato in atti si dovrebbe evincere l'avvenuta cessione del credito in questione, ha preferito produrre per la prima volta in appello un estratto dello “Allegato 6 Elenco Crediti e valore
Cluster 6 (Gamma-CONSUMO) alla Data di Cut-Off”, contenente l'indicazione del credito ceduto, sembrando tuttavia appena il caso di evidenziare come detta produzione sia senz'altro tardiva, e come tale inammissibile, visto che tutt'al più avrebbe costituito onere dell'appellata, anziché insistere affinché la causa venisse spedita a sentenza a fronte della tempestiva eccezione sollevata dall'opponente, chiedere di potere allora procedere alla produzione (sulla falsariga di quanto consentito dalla giurisprudenza nel caso di intervento soltanto in appello;
v. Cass.. sez. I, 20 gennaio 2021, n.
996).
Ne consegue che, per questa parte, l'appello è fondato, dovendosi soltanto evidenziare come ciò refluisca solo in ordine alle spese di lite, atteso che il decreto ingiuntivo, confermato all'esito della sentenza di primo grado, è stato reso in favore di di talché le vicende Controparte_1 della circolazione del credito posto a suo fondamento non intaccano in alcuna misura l'accertamento dello stesso ed il decreto ingiuntivo che lo contiene.
Ciò posto tutti i restanti motivi di appello sono inammissibili atteso che i corrispondenti motivi di opposizione erano generici.
pagina 5 di 7 Invero, l'asserita violazione dell'art. 124 TUB, oltre che essere erroneamente ricondotta ad una ipotesi di nullità del contratto, è rimasta labialmente affermata attraverso l'allegazione secondo cui i costi del finanziamento non sarebbero stati indicati in modo chiaro e trasparente.
La violazione dell'art. 33 Codice del consumo è affermata in guisa talmente vaga da sembrarsi sostenere che la mera applicazione di interessi risulterebbe vessatoria.
Quanto alla usurarietà del finanziamento l'appellante si è limitata ad allegare che il TAN era pari al
10,82% mentre il TAEG era pari al 17,35%, senza curarsi minimamente di indicare quale fosse il tasso soglia – in ipotesi superato – previsto per lo specifico tipo di operazione che viene in rilievo avuto riguardo alla data di conclusione del contratto, e ciò in completa violazione degli oneri di allegazione stabiliti da Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597 (ed anche da ultimo Cass., sez. III, 11 ottobre
2024, n. 26525).
Quanto all'anatocismo lo stesso viene meramente evocato.
In definitiva, quindi, l'appello nei confronti di va dichiarato Controparte_1 inammissibile
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste, rispettivamente, a carico di (nei rapporti con ) ed a carico di Controparte_2 Parte_1
(nei rapporti con , dovendosi evidenziare come in Parte_1 Controparte_1 primo grado il Tribunale abbia condannato quest'ultimo al pagamento di complessivi € 6.285,50, oltre accessori, in favore di entrambe le parti allora ritenute vittoriose, intendendosi con questo che a ciascuna di esse sarebbe spettata la metà di quanto complessivamente liquidato, e quindi € 3.142,75, oltre accessori.
Ciò posto, la sentenza di primo grado resta confermata nei confronti di Controparte_1
e conseguentemente non deve essere modificato il capo relativo alle spese di lite, mentre viene
[...] riformata nei confronti di con la conseguenza che quest'ultima, lungi Controparte_2 dall'essere beneficiaria della condanna del al pagamento della somma di € 3.142,75, oltre Pt_1 accessori, sarà tenuta a pagare in suo favore le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1191/22 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 199/2022, Parte_1 pubblicata in data 7.2.2022:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello dichiara che non è titolare del credito Controparte_2 azionato nei confronti dell'appellante e rigetta nel resto l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in Controparte_2 favore di , che liquida in € 3.142,75 oltre spese generali, IVA e CPA. per il primo grado ed Parte_1 in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA per l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, in favore di Parte_1 che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante ed in relazione alla posizione di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_1
l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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