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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 2.7.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5347/2020 R.G. TRA
, c.f. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 separatamentedall'Avv. Michela De Risi C.F.: e C.F._2 dall'Avv.p. Massimo Scala c.f. con i quali elegge C.F._3 domicilio presso il loro studio sito in Nola (Na) alla via Duomo n. 5.
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 30.9.2020, l'istane ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società resistente, con contratto di lavoro a tempo determinato e giuste proroghe, a far data dal 05.11.2018 al 15.08.2019, data in cui il rapporto di lavoro fattivamente cessava;
per tutto il periodo indicato, ha svolto le mansioni di conducente di autocarro, inquadrato con la qualifica 3S del relativo CCNL, quale trasportatore merci;
era occupato in viaggi di lunga percorrenza per il trasporto di merci (principalmente prodotti FIAT) dalla Campania verso le città delle Regioni del Nord - Torino, Mirafiore, Milano, etc. – o anche del sud, come ad esempio Melfi, viaggi che erano programmati secondo le direttive impartite dal datore di lavoro;
partiva dal deposito della società resistente la domenica pomeriggio intorno alle 18.00 e viaggiava tutta la settimana raggiungendo le località sopra indicate, per poi rientrare al deposito il venerdì sera e ripartire di nuovo, dopo 45 ore di riposo, la domenica seguente;
effettuava 9 ore consecutive di guida e 9 ore di riposo, dormendo di notte nell'autocarro nelle apposite aree di sosta;
te ha riscosso la retribuzione di cui alle buste paga a mezzo bonifico bancario;
nulla però ha ricevuto per le mensilità dei mesi di maggio, giugno e luglio 2019, nonché per il lavoro svolto dal 01.08.2019 al 15.08.2019. Altresì ha percepito solo parzialmente l'indennità di trasferta e l'indennità di disagio, mentre nulla gli è stato riconosciuto a titolo di 13ma e
1 14ma mensilità, permessi, festività e ferie non godute, né a titolo di Trattamento di fine rapporto. Ciò premesso, ha così concluso: «Voglia il Tribunale adito, per le casuali di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, emettere, ai sensi dell'art. 36 cost e 2099 c.c. nonché del CCNL Trasporto Merci in favore del sig. Parte_1
, i seguenti provvedimenti: I. Accertare e dichiarare l'intercorrenza del
[...] rapporto di lavoro subordinato e continuativo dell'istante con la convenuta per il CP_ periodo dal 05.11.2018 al 15.08.2019; II. Per l'effetto condannare la CP_1
con sede legale in Marigliano (Na) alla Via Giannone
[...] Controparte_3
n. 137, p.iva , - in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in P.IVA_1 favore del sig. a titolo di differenze retributive in relazione alla Parte_1 quantità del lavoro prestato, ferie, permessi e festività non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione non percepita per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019 nonché trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 16.400,61 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 6.010,79 a titolo di retribuzioni non corrisposte, € 4.303,86 per differenza su indennità di trasferta ed € 96,72 su indennità di disagio, € 218,04 per permessi non goduti, € 1.283,86 a titolo di 13ma mensilità ed € 1.288,03 a titolo di 14ma mensilità, € 154,99 per festività non godute, € 1.144,39 per ferie non godute ed
€ 1.830,25 a titolo di TFR, oppure di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole date dei crediti al soddisfo anche a mezzo CTU, per le causali tutte espresse nel presente ricorso, oltre a rivalutazione ed interessi;
III. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Michela De Risi e dell'avv. p. Massimo Scala, che si dichiarano procuratori antistatari.». Pure ritualmente citata la società è rimasta contumace. Con note del 15.4.2022 l'istante, per mezzo della propria difesa, ha ridotto la domanda. Rinviata la causa per la discussione, in data 17.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio. Fissata l'udienza del 2.7.2025, in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c , la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda del ricorrente va accolta nei limiti di seguito tracciati, nel rispetto dei
2 canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc. Preliminarmente, deve dirsi che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta. Parimenti, deve rilevarsi che la contumacia della parte convenuta non può ipso facto assurgere a mancata contestazione della domanda (ex multis Cass., sez. Lav., n. 10182 del 2012); permane, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo al ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (Cass., sez. Lav., n. 11530/2013; Cass., sez. Lav., n. 26985 del 2009). Tuttavia, la contumacia neppure può determinare una inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che permangono in capo al datore di lavoro i suddetti oneri probatori. Ciò posto, risulta per tabulas l'esistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato dal 5.11.2018 al 9.8.2019, con mansioni di conducente di autocarro, liv. 3s full time (v. estratto contributivo;
Controparte_4 buste paga, contratto di lavoro). L'istante in corso di causa ha limitato la domanda al seguente accertamento: «questa difesa nell'interesse del sig. dichiara di limitare la domanda di Pt_1 cui al ricorso introduttivo all'accertamento del mancato pagamento della retribuzione per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019 pari ad € 6.010,79, ancora all'accertamento del mancato pagamento della la 13ma mensilità pari ad € 1.283,86 ed della 14ma mensilità pari € 1.288,03, nonché all' accertamento del mancato pagamento del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.830,25, con condanna della resistente al pagamento per le indicate causali per un importo complessivo di € 10.412,93 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali». Ebbene, non avendo la parte convenuta assolto il proprio onere probatorio in merito all'adempimento dell'obbligazione retributiva, la domanda, per come ridotta, va accolta. Non è ultroneo evidenziare che la sottoscrizione presente in calce alle buste paga, in assenza di alcuna specificazione contraria, non può che avere valore di “mera ricevuta” e non di quietanza (Cass. n. 10306/2018; Cass. n. 25463/2017; Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001; Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016).
3 Va, altresì, chiarito che il diritto alla corresponsione della 14ma mensilità consta dal contratto individuale di lavoro, che rinvia, tanto per la parte normativa che economica, al Ccnl di settore. Infine, va precisato che i conteggi operati dalla parte sono stati evidentemente effettuati sulla scorta della retribuzione base e non sulla paga concretamente maturata in busta paga. Gli stessi appaiono corretti e privi di contraddizioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 e ss.mm.ii., come da dispositivo, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità; la natura documentale del giudizio rende equa l'esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, disattese, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 10.412,93 per le causali di cui alla parte motiva, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Così deciso in Nola, il 2.7.2025
Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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