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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, RR de IA, all'udienza del 3.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1149/2025 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannattasio Salvatore e Giannattasio Andrea Parte_1
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...] difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.02.2025, la ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente, CP_3 in virtù di plurimi contratti di supplenze brevi indicate in ricorso, e lamentando di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti – ha chiesto che l'Intestato Tribunale assuma le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.449,31 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione
e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere pagina 1 di 6 alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.449,31, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 18.09.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste del ricorrente, CP_3 sottolineando, tuttavia, come “per la determinazione del quantum vanno considerati il numero dei giorni e delle ore di insegnamento effettivamente prestati e le assenze suscettibili di detrazione economica. A riguardo si rileva che la richiesta di parte ricorrente appare rispondente ai criteri di determinazione del quantum sopra richiamati” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato;
- la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa - istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta - è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
È incontestato che parte ricorrente sia stata docente temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal
10.02.2021 al 17.02.2021, dal 18.02.2021 al 27.02.2021, dal 17.03.2021 e dall'11.04.2021 e dal
12.04.2021 all'11.05.2021) e 2021/2022 (dal 29.11.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al
31.03.2022, dall'1.04.2022 al 9.06.2022 e dal 14.06.2022 al 29.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL del comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. Lav., 27.7.2018, n. 20015; Cass., Sez. Lav., n. 33140/19 e n. 34546/19 e, più recentemente, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6293 del 05/03/2020) che di merito
(v., ex plurimis, Trib. Torino 8.7.2019, n.1169; Trib. Milano 28.09.2019, n. 1634), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene pagina 2 di 6 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative del CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di pagina 3 di 6 tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata tempo dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del
2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente pagina 4 di 6 possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Deve, inoltre, osservarsi come non vi sia in memoria alcuna contestazione del in ordine CP_3 all'attività di supplenza dedotta dalla ricorrente né al calcolo del quantum debeatur, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio di insegnamento prestato.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€.1.449,31, oltre accessori di legge, dalle scadenze al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando pagina 5 di 6 i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€.1.449,31, oltre accessori come per legge, dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, nonché IVA e CPA, spese generali, come per legge, oltre contributo unificato di €.49,00, con distrazione in favore degli avv.ti Giannattasio Salvatore e Giannattasio Andrea.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, RR de IA, all'udienza del 3.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1149/2025 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannattasio Salvatore e Giannattasio Andrea Parte_1
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...] difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.02.2025, la ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente, CP_3 in virtù di plurimi contratti di supplenze brevi indicate in ricorso, e lamentando di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti – ha chiesto che l'Intestato Tribunale assuma le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – in forza di plurimi contratti di supplenza – negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.449,31 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione
e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere pagina 1 di 6 alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.449,31, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 18.09.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste del ricorrente, CP_3 sottolineando, tuttavia, come “per la determinazione del quantum vanno considerati il numero dei giorni e delle ore di insegnamento effettivamente prestati e le assenze suscettibili di detrazione economica. A riguardo si rileva che la richiesta di parte ricorrente appare rispondente ai criteri di determinazione del quantum sopra richiamati” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato;
- la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa - istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta - è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
È incontestato che parte ricorrente sia stata docente temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal
10.02.2021 al 17.02.2021, dal 18.02.2021 al 27.02.2021, dal 17.03.2021 e dall'11.04.2021 e dal
12.04.2021 all'11.05.2021) e 2021/2022 (dal 29.11.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al
31.03.2022, dall'1.04.2022 al 9.06.2022 e dal 14.06.2022 al 29.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL del comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. Lav., 27.7.2018, n. 20015; Cass., Sez. Lav., n. 33140/19 e n. 34546/19 e, più recentemente, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6293 del 05/03/2020) che di merito
(v., ex plurimis, Trib. Torino 8.7.2019, n.1169; Trib. Milano 28.09.2019, n. 1634), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene pagina 2 di 6 per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative del CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di pagina 3 di 6 tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata tempo dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del
2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente pagina 4 di 6 possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.
Deve, inoltre, osservarsi come non vi sia in memoria alcuna contestazione del in ordine CP_3 all'attività di supplenza dedotta dalla ricorrente né al calcolo del quantum debeatur, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio di insegnamento prestato.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per i periodi di supplenza svolti come innanzi indicati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€.1.449,31, oltre accessori di legge, dalle scadenze al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando pagina 5 di 6 i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in motivazione;
- condanna, per l'effetto, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€.1.449,31, oltre accessori come per legge, dalle scadenze al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.314,00, nonché IVA e CPA, spese generali, come per legge, oltre contributo unificato di €.49,00, con distrazione in favore degli avv.ti Giannattasio Salvatore e Giannattasio Andrea.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
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