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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, decreto cautelare 25/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00742/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2025, proposto da Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta Società Agricola Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, Corrado Orienti, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Minotti in Bologna, via Altabella n. 3;
contro
AN ID, LA ID, IA LO ID, RL MI, LO PE, IU OL, Comune di Modena, Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione, L’Ambiente e L’Energia Dell’Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio di Igiene Pubblica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00048/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “ in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ”;
Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte (che ha natura eccezionale, considerata la compressione dei diritti processuali delle controparti) normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili, tale da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario e fisiologico scrutinio collegiale sull’istanza cautelare;
considerato che, impregiudicata la valutazione del Collegio all’udienza camerale, le circostanze evidenziate nell’atto di appello non consentono di ravvisare i presupposti per l’adozione della chiesta misura monocratica perché tali circostanze, incentrate principalmente sul possibile pregiudizio di tipo patrimoniale, possono essere adeguatamente valutate dal Collegio all’udienza camerale che sarà fissata nel rispetto delle regole del codice, dando mandato in questi termini alla Segreteria;
considerato pertanto che l’istanza di adozione di decreto cautelare presidenziale è infondata non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge;
ritenuto che le spese della fase cautelare – considerato anche l’esito di questa decisione – saranno liquidate dal Collegio all’esito della valutazione collegiale della domanda cautelare;
P.Q.M.
Impregiudicata ogni valutazione del Collegio sulla domanda cautelare, respinge l’istanza di misura cautelare monocratica.
Manda la Segreteria per la fissazione dell’udienza camerale nel rispetto delle norme di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO