Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1962, n. 37
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 marzo 1962
Art. 3.
A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1910-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica senza aver beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianita' previsto dall' articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 , e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , operera', ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.
Entrata in vigore il 6 marzo 1962