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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 171/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Della Resistenza n. 54,
e
(c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente nella via Pace n. 83, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Peligra e con l'intervento del P.M. in sede (il quale, ricevuti gli atti, nulla ha opposto).
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51c.p.c., depositato il 29/01/2025, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione Parte_2 degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Comiso (RG) il
21/7/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 91, parte II, serie A, anno 1981.
Le parti rappresentavano che dalla loro unione sono nate le figlie (Comiso, Per_1
1/3/1982), e (Comiso, 16/10/1985), ambedue maggiorenni ma economicamente. non Per_2 indipendenti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26/5/2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta pagina 1 di 3 ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e, per dodici mesi, nell'ipotesi di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Ragusa il 14/7/2010 e la loro separazione consensuale è stata omologata con decreto del 15/9/2010. I coniugi hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza, dichiarando espressamente di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di essere comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comiso via Pace n. 85, già assegnato alla moglie in sede di separazione nella quale la stessa ha abitato con le figlie;
hanno, altresì, precisato che, mentre svolge l'attività di agente di commercio (reddito annuo di circa €. Parte_1
30.000,00), Giudice è disoccupata e beneficia (in via temporanea) del sussidio Anaspi. Pt_2
Per tali motivi le parti hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“- per venire incontro alle precarie condizioni economiche della moglie e delle figlie, i coniugi sono giunti consensualmente alla determinazione di cedere alle figlie e Per_1 Per_2 congiuntamente ed in quota uguale tra loro la rispettiva quota di nuda proprietà ed in favore della moglie l'usufrutto dell'immobile comune, libero da iscrizioni e Parte_2 trascrizioni pregiudizievoli, sito in Comiso Via Pace n. 85e 87, costruito sull'area di risulta di due vecchi fabbricati, non ancora censito nel catasto fabbricati di Comiso ove sono invece censiti i due fabbricati demoliti e distinti al Fgl 83 part.lle 273sub 1 e 273 sub 2. Gli stessi si impegnano a formalizzare la presente cessione avanti un Notaio di comune elezione, a spese del sig. , entro e non oltre giorni 30 dalla omologa della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- che per effetto della superiore cessione, i ricorrenti si danno vicendevolmente atto e dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia prestazione alimentare, dichiarando altresì, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere per il futuro, avendo regolato in precedenza i loro rapporti di natura patrimoniale”. Nelle note di trattazione per l'udienza all'uopo fissata, le parti hanno insistito nella domanda e nell'accoglimento delle condizioni sopra riportate.
Il Tribunale prende atto della rinuncia al mantenimento da parte di Giudice a Pt_2 fronte della cessione dell'immobile, nonché degli ulteriori accordi economici tra le parti.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 171/2025 R.G.V.G., sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, a Comiso
(RG) il 21/7/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 91, parte II, Serie A, anno 1981, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
pagina 2 di 3 Prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento e degli accordi intercorsi tra le parti, secondo quanto indicato in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così è deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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