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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9199/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Giancosimo Zecca
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Maria Rosaria Papalato
Resistente
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 31/8/2022 la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla rendita da malattia professionale (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) per patologie contratte nell'esercizio delle mansioni di tagliatrice a macchina di capi di abbigliamento e di sarta confezionista di prodotti in serie, patologie delle quali l' ha negato l'origine lavorativa. CP_1
L , costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Tali risultando le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Ed infatti, premesso che le mansioni dedotte in ricorso non sono contestate dall' , si deve rilevare che il Consulente Tecnico di Ufficio, Dott. CP_1 Per_1
nell'elaborato in atti, depositato il 10/6/2025, pur riconoscendo a carico
[...] dell'istante la sussistenza delle patologie denunciate, ne ha escluso la origine professionale, concludendo come segue:
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Quanto premesso, nel caso in esame, la prima considerazione da fare riguarda il fatto che allegata agli Atti non vi è alcuna evidenza fonometrica documentata che dimostri la persistenza di un rischio rumore superiore agli 80dB, così come richiesto dalla summenzionata tabella. Allo stesso modo, non risultano essere stati prodotti i referti relativi alle visite del Medico Competente effettuate negli anni, per documentare l'eventuale evoluzione cronologica della ipoacusia. Passando ad analizzare la documentazione prodotta dalla Parte Ricorrente, bisogna innanzitutto rilevare che l'unico grafico allegato agli Atti mostra l'esistenza di un'ipoacusia di tipo pantonale, nella quale la perdita in decibel è uguale su tutte le frequenze, per cui non ha l'andamento tipico dell'ipoacusia “da rumore” che prevede una caduta della curva sui 4000 Hz con successiva risalita. Inoltre essa non è veramente simmetrica, essendo più rilevante a destra mostrando una asimmetria tra i due tracciati. Dall'esame dalla documentazione allegata agli Atti e dalla visita clinica eseguita non ho rilevato altre patologie di particolare interesse medico-legale. In definitiva, ritengo che la patologia lamentata dall'Istante non possa essere messa in relazione causale, né concausale, con l'attività lavorativa svolta
Conclusioni
IN BASE AI RILIEVI ANAMNESTICI, DOCUMENTALI E CLINICI ED ALLA LUCE
DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA FORMULATE, RITENGO DI POTER AFFERMARE
CHE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DALLA SIG.RA NON PUÒ Parte_1
ESSERE MESSA IN RELAZIONE CAUSALE O CONCAUSALE CON LA
DIAGNOSTICATA IPOACUSIA.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un approfondito esame degli atti e un accurato esame obiettivo, nonché tenendo conto della esauriente risposta del perito alle osservazioni di parte ricorrente.
Per tutto quanto detto, non sussistendo le condizioni di legge, la domanda volta al conseguimento della prestazione previdenziale va respinta.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali, stante la oggettiva difficoltà per la ricorrente di avere contezza con precisione della origine delle patologie e del grado di invalidità da cui è affetta.
Non essendo stata versata in atti idonea dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. indicante il reddito della ricorrente e di ciascun componente il suo nucleo familiare, le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell , devono CP_1 porsi a carico della parte soccombente.
2 Non vale, infatti, ai fini dell'esonero dalle spese di soccombenza la dichiarazione inserita in ricorso, in quanto non sottoscritta dalla ricorrente.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, con ordinanza n.22952 del 10/11/2016 ha chiarito che “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n.
269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” e con ordinanza n.3372 dell'11/02/2021 ha ribadito che “In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è valida solo se sottoscritta dalla parte che la rende, poiché è quest'ultima che si assume, in virtù della previsione normativa innanzi citata, la responsabilità, non delegabile al difensore, di comunicare, fino al termine del processo, le variazioni di reddito rilevanti ai fini del superamento delle soglie. Detta dichiarazione può essere contenuta nelle conclusioni del ricorso o anche redatta su foglio separato, purché espressamente richiamata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e ritualmente prodotta con esso”.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese processuali compensate.
Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU liquidate in separato decreto.
Lecce, li 20 Giugno 2025 – 18 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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